Legge 16 novembre 2015, n. 199

Legge 16 novembre 2015, n. 199

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)

(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2015)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del  fanciullo  che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni,  adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  19  del  Protocollo
stesso. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 novembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

Parte I
Disposizioni generali

 
             ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo 
                       Protocollo opzionale 3 
 
 
               CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: 
     PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1) 
 
 
                                           Nazioni Unite A/RES/66/138 
                                                   originale: inglese 
                                                   ASSEMBLEA GENERALE 
                                            Sessantaseiesima sessione 
                                      Punto 64 dell'ordine del giorno 
 
66/138  Protocollo  opzionale  alla  Convenzione  sui   diritti   del
  fanciullo  che  stabilisce  una  procedura  di   presentazione   di
  comunicazioni. 
 
                        RISOLUZIONE ADOTTATA 
                       DALL'ASSEMBLEA GENERALE 
            [sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»] 
 
L'Assemblea Generale, 
  Accogliendo con  favore  l'adozione  da  parte  del  Consiglio  dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno  2011,  del
Protocollo  opzionale  della  Convenzione  sui  diritti  dei   minori
relativo alla procedura delle comunicazioni: 
    1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione  sui  diritti
dei minori relativo alla procedura  delle  comunicazioni  cosi'  come
figura nell'allegato alla presente risoluzione; 
    2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto  alla  firma
in occasione di una  cerimonia  da  tenersi  nel  2012  e  chiede  al
Segretario generale e all'Alto commissario per  i  diritti  umani  di
prestare l'aiuto necessario. 
 
               89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011 
 
  Allegato Protocollo opzionale  alla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  che  stabilisce  una   procedura   di   presentazione   di
comunicazioni. 
Gli Stati parti del presente Protocollo, 
  Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il  riconoscimento  della  dignita'  inerente  a
tutti i membri della famiglia umana  e  dei  loro  diritti  uguali  e
inalienabili  costituisce  il  fondamento   della   liberta',   della
giustizia e della pace nel mondo; 
  Notando che gli Stati  parti  della  Convenzione  sui  diritti  dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro  giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza,  colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo,  origine
nazionale,  etnica  o  sociale,  ricchezza,  disabilita',  status  di
nascita o di altro, del minore, dei suoi  genitori  o  rappresentanti
legali; 
  Riaffermando l'universalita', indivisibilita',  interdipendenza  di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali; 
  Riaffermando altresi' lo status del minore in  quanto  soggetto  di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione; 
  Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza  del  minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi  in  caso
di violazione dei suoi diritti; 
  Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi  nazionali  e  regionali  che  consentono  ai  minori   di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti; 
  Riconoscendo che l'interesse superiore del minore  dovrebbe  essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di  rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali  rimedi  dovrebbero
tenere  conto  della  necessita'  di   procedure   rispettose   della
sensibilita' del minore a tutti i livelli; 
  Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare  appropriati  meccanismi
nazionali per consentire ad  un  minore  i  cui  diritti  sono  stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale; 
  Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali  per  i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono  svolgere  al
riguardo; 
  Considerando  che,  al  fine  di  rafforzare  e   completare   tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla  vendita   di   minori,   la   prostituzione   minorile   e   la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato  sui  diritti  dell'infanzia
(di  seguito  denominato  "il  Comitato")  di  svolgere  le  funzioni
previste nel presente Protocollo; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
 
                             Articolo 1 
 
 
          Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia 
 
  1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo. 
  2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di  uno
Stato  parte  del  presente  Protocollo  per  questioni  relative   a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di  cui  tale  Stato
non e' parte. 
  3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se  questa  riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo. 

(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia  -
    Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
    2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e  Nicoletta  Marini
    (funzionari     linguistici).     Originale      inglese      in:
    JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
    146710. 
 
                             Articolo 2 
 
 
       Principi generali che guidano le funzioni del Comitato 
 
  Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo,
il Comitato e' guidato dal  principio  dell'interesse  superiore  del
minore. Esso ha anche riguardo  per  i  diritti  e  le  opinioni  del
minore, dando alle opinioni del minore il  peso  dovuto  in  funzione
della sua eta' e maturita'. 
 
                             Articolo 3 
 
 
                             Regolamento 
 
  1. Il Comitato adotta  il  regolamento  da  seguire  nell'esercizio
delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo.  Nel  far  cio',
esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente
Protocollo al fine di garantire che  le  procedure  siano  rispettose
della sensibilita' del minore. 
  2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare
che il minore sia manipolato da chi  agisce  per  suo  conto  e  puo'
rifiutare di esaminare una comunicazione  che  considera  non  essere
nell'interesse superiore del minore. 
 
                             Articolo 4 
 
 
                        Misure di protezione 
 
  1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad  alcuna   violazione   dei   diritti   umani,   maltrattamento   o
intimidazione  come  conseguenza  di  aver  inviato  comunicazioni  o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 
  2. L'identita' della persona interessata o del  gruppo  di  persone
interessate non e' rivelata al  pubblico  senza  l'espresso  consenso
degli stessi. 
 

Parte II
Procedura delle comunicazioni

 
                             Articolo 5 
 
 
                      Comunicazioni individuali 
 
  1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione  di  uno  Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati  in  uno  dei  seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c)  il  Protocollo  opzionale  alla   Convenzione   relativo   al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 
  2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una  persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere  fatto  con  il  consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso. 
 
                             Articolo 6 
 
 
                         Misure provvisorie 
 
  1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di  una  comunicazione  e
prima  di  adottare  una  decisione  sul  merito,  il  Comitato  puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo  urgente  esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure  provvisorie  che  si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di  evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima  o  alle  vittime  delle
asserite violazioni. 
  2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui  al  paragrafo  1
del  presente  articolo,  cio'  non  comporta  una  decisione   sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione. 
 
                             Articolo 7 
 
 
                            Ricevibilita' 
 
  1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: 
    a) la comunicazione e' anonima; 
    b) la comunicazione non e' presentata per iscritto; 
    c)  la  comunicazione  costituisce  un  abuso  del   diritto   di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le  disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali; 
    d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o  e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra  procedura  internazionale
di inchiesta o di composizione; 
    e) non sono stati esauriti  tutti  i  mezzi  di  ricorso  interni
disponibili. Tale requisito non  si  applica  quando  l'utilizzo  dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente  lungo  o  e'  improbabile  che
apporti un'effettiva riparazione; 
    f)  la   comunicazione   e'   manifestamente   infondata   o   e'
insufficientemente motivata; 
    g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente  Protocollo  nei  confronti  dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non  siano  proseguiti
successivamente a tale data; 
    h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i  casi  in  cui
l'autore puo' dimostrare che non e'  stato  possibile  presentare  la
comunicazione entro tale termine. 
 
                             Articolo 8 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
 
  1.  Salvo  che  il  Comitato   non   dichiari   una   comunicazione
irricevibile  senza  rinviarla  allo  Stato  parte  interessato,   il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato  le  comunicazioni  ricevute  in  virtu'  del
presente Protocollo. 
  2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni  a   chiarimento   della   questione   e   dei   rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la  sua  risposta  il
prima possibile e comunque entro sei mesi. 
 
                             Articolo 9 
 
 
                       Composizione amichevole 
 
  1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i  suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione,  basata  sul  rispetto  degli  obblighi  enunciati   nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 
  2. Un accordo per una composizione amichevole  concluso  sotto  gli
auspici  del  Comitato  pone  fine  all'esame   della   comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo. 
 
                             Articolo 10 
 
 
                      Esame delle comunicazioni 
 
  1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente  Protocollo,  alla  luce  della  documentazione
presentatagli, a condizione che  tale  documentazione  sia  trasmessa
alle parti interessate. 
  2. Il Comitato esamina  le  comunicazioni  ricevute  ai  sensi  del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse. 
  3. Quando  il  Comitato  richiede  delle  misure  provvisorie  esso
esamina celermente la comunicazione. 
  4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la  ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso  tiene  presente  che  lo  Stato
parte puo' adottare  varie  misure  di  politica  generale  per  dare
attuazione  ai  diritti  economici,   sociali   e   culturali   della
Convenzione. 
  5. Dopo  aver  esaminato  una  comunicazione,  il  Comitato,  senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su  tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni. 
 
                             Articolo 11 
 
 
                               Seguito 
 
  1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni  del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al  Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate  o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del  Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta  alle  sue
valutazioni  o  raccomandazioni  o  in  attuazione  di   un'eventuale
composizione  amichevole,  anche,   se   il   Comitato   lo   ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Convenzione,  dell'articolo  12  del
Protocollo  opzionale   relativo   alla   vendita   di   minori,   la
prostituzione minorile e la pedopornografia  o  dell'articolo  8  del
Protocollo  opzionale  relativo  al  coinvolgimento  dei  minori  nei
conflitti armati, a seconda del caso. 
 
                             Articolo 12 
 
 
                     Comunicazioni interstatali 
 
  1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in  ogni  momento,
dichiarare che riconosce la competenza del  Comitato  a  ricevere  ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un  altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno  dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei  minori
nei conflitti armati. 
  2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative  ad  uno  Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o  che  provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 
  3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione  amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi  enunciati  nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 
  4. Una  dichiarazione  formulata  ai  sensi  del  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  depositata  dagli  Stati  parti   presso   il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo'  essere
ritirata  in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  al   Segretario
generale. 
  Tale ritiro non pregiudica  l'esame  di  una  questione  che  forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa  ai  sensi  del  presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte  e'  ricevuta
ai sensi del presente articolo  dopo  il  ricevimento  da  parte  del
Segretario generale della notifica del  ritiro  della  dichiarazione,
salvo che lo Stato  parte  interessato  abbia  effettuato  una  nuova
dichiarazione. 
 

Parte III
Procedura di inchiesta

 
                             Articolo 13 
 
 
     Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 
 
  1. Se  il  Comitato  riceve  informazioni  attendibili  da  cui  si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da  uno  Stato  parte,  dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi  Protocolli  opzionali
relativi alla vendita di  minori,  la  prostituzione  minorile  e  la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
il  Comitato  invita  quest'ultimo  a  collaborare  all'esame   delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio  osservazioni
relativamente a dette informazioni. 
  2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente  presentate  dallo
Stato parte interessato,  nonche'  di  qualunque  altra  informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno  o  piu'
membri  al  proprio  interno  di  svolgere  un'inchiesta  e  riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con  il  consenso  dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita  nel  territorio
di tale Stato. 
  3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la  cooperazione  dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 
  4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato  li
trasmette senza indugio allo  Stato  parte  interessato,  insieme  ad
eventuali commenti e raccomandazioni. 
  5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque  entro
sei  mesi  dal  ricevimento  dei  risultati,  dei  commenti  e  delle
raccomandazioni  trasmessi  dal   Comitato,   presenta   le   proprie
osservazioni al Comitato. 
  6. Dopo la conclusione della suddetta  procedura  relativamente  ad
un'indagine  svolta  in  conformita'  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, il Comitato puo', dopo  essersi  consultato  con  lo  Stato
parte interessato, decidere di inserire  un  resoconto  sommario  dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo. 
  7. Ciascuno Stato parte  puo',  al  momento  della  firma  o  della
ratifica  del  presente  Protocollo  o  dell'adesione  allo   stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato  di  cui  al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 
  8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione  di  cui
al paragrafo 7 del presente  articolo  puo',  in  qualsiasi  momento,
ritirare tale dichiarazione  mediante  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 14 
 
 
                Seguito della procedura di inchiesta 
 
  1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei  mesi
di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  5,  invitare  lo  Stato  parte
interessato  a  fornire  informazioni  circa  le  misure  adottate  e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle  misure  che  esso  ha  adottato  in  risposta  ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se  il  Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti  successivi  dello  Stato  parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori,  la   prostituzione   minorile   e   la   pedopornografia   o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso. 

Parte IV
Disposizioni finali

 
                             Articolo 15 
 
 
              Assistenza e cooperazione internazionali 
 
  1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato  parte
interessato, alle agenzie specializzate,  ai  fondi  e  ai  programmi
delle Nazioni  Unite,  nonche'  ad  altri  organismi  competenti,  le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza  o  assistenza
tecnica, insieme alle eventuali  osservazioni  e  suggerimenti  dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni. 
  2. Il  Comitato,  inoltre,  puo'  portare  all'attenzione  di  tali
organismi,  con  il  consenso  dello  Stato  parte  interessato,   le
questioni  sollevate  dalle  comunicazioni  esaminate  a  norma   del
presente Protocollo che possano  aiutarli  a  pronunciarsi,  ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita'  di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri  a  progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla  Convenzione  e/o  dai
suoi Protocolli facoltativi. 
 
                             Articolo 16 
 
 
                   Rapporto all'Assemblea Generale 
 
  II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni
all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44,  paragrafo  5,
della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai  sensi  del
presente Protocollo. 
 
                             Articolo 17 
 
 
       Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale 
 
  Ciascuno Stato parte si impegna a  far  conoscere  ampiamente  e  a
diffondere il presente  Protocollo  nonche'  ad  agevolare  l'accesso
degli adulti e dei minori, compresi i  portatori  di  handicap,  alle
informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del  Comitato,
con particolare riferimento alle questioni che  riguardano  lo  Stato
parte,  mediante  strumenti  attivi  e   idonei   e   con   modalita'
accessibili. 
 
                             Articolo 18 
 
 
                     Firma, ratifica e adesione 
 
  1. Il presente Protocollo e' aperto  alla  firma  degli  Stati  che
hanno  firmato,  ratificato  la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due
Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che
hanno ratificato la  Convenzione  o  uno  dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi  hanno  aderito.  Gli  strumenti  di
ratifica   saranno   depositati   presso   il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  3. Il presente Protocollo rimane aperto  all'adesione  degli  Stati
che hanno ratificato la Convenzione o uno dei  primi  due  Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. 
  4. L'adesione ha luogo mediante il deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso il Segretario generale. 
 
                             Articolo 19 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del  deposito  del  decimo
strumento di ratifica o di adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza  di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione. 
 
                             Articolo 20 
 
 
      Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore 
 
  1. Il Comitato  e'  competente  esclusivamente  con  riferimento  a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione  e/o  nei
suoi primi due  Protocolli  opzionali,  commesse  dallo  Stato  parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo. 
  2.  Se  uno  Stato  diviene  parte  del  presente  Protocollo  dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli  obblighi  di  tale  Stato  nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali,  commesse  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente Protocollo per lo Stato interessato. 
 
                             Articolo 21 
 
 
                             Emendamenti 
 
  1. Ogni Stato  parte  puo'  proporre  un  emendamento  al  presente
Protocollo e presentarlo al Segretario  generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le  proposte  di
emendamento agli Stati parti, con la  richiesta  di  comunicargli  se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a  decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a  favore  di  tale  riunione,  il  Segretario  generale
convoca la  riunione  sotto  gli  auspici  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una  maggioranza  di  due
terzi  degli  Stati  parti  presenti  e  votanti  e'  sottoposto  dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite per l'approvazione  e,  successivamente,  a  tutti  gli
Stati parti per l'accettazione. 
  2.  Ogni  emendamento  adottato  e  approvato  in  conformita'   al
paragrafo 1 del presente  articolo  entra  in  vigore  il  trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di  accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni  Stato  parte  il  trentesimo  giorno  successivo  al
deposito del proprio strumento di  accettazione.  Un  emendamento  e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato. 
 
                             Articolo 22 
 
 
                              Denuncia 
 
  1. Ogni Stato parte  puo'  denunciare  il  presente  Protocollo  in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite.  La  denuncia  ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  Protocollo  continueranno   ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o  12  o  ad  ogni  indagine  avviata  ai  sensi   dell'articolo   13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia. 
 
                             Articolo 23 
 
 
       Depositario e notifica da parte del Segretario generale 
 
  1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
e' il depositario del presente Protocollo. 
  2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in  merito
a: 
    a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo; 
    b) data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo  e  degli
emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21; 
    c) denunce ai sensi dell'articolo 22. 
 
                             Articolo 24 
 
 
                               Lingue 
 
  1. L'originale del presente Protocollo, di cui i  testi  in  lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola  fanno  ugualmente
fede, e' depositato  presso  gli  archivi  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
  2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti  gli
Stati.