L’evoluzione della figura del Direttore dei servizi generali amministrativi

L’evoluzione della figura del Direttore dei servizi generali amministrativi: DSGA

di Gerardo Marchitelli

 

Premessa

Come è avvenuto per molte altre figure professionali, anche per il DSGA è andato via via arricchendo la propria attività di nuove e complesse mansioni. Semplificando al massimo i vari passaggi, possiamo dire che fino agli anni 60 il DSGA si occupava quasi esclusivamente di contabilità e bilancio, affiancandovi anche le funzioni di Capo del Personale. A cavallo del nuovo millennio coordina una serie di funzioni tra di loro molto diverse e predispone e formalizza atti amministrativi aventi efficacia di atto pubblico. Tale figura può definirsi a motivata e documentata ragione strategica, poliedrica e complessa:

  • strategica, perché essenziale;

  • poliedrica, per la varietà dei compiti;

  • complessa, per l’alta professionalità richiesta.

Per comprendere compiutamente quanto detto è necessario analizzare la disciplina delle mansioni, i compiti, il profilo professionale, le funzioni assegnate per legge ( o per regolamento) e le funzioni dirigenziali delegabili. L’obiettivo è quello di rendere evidenti le implicazioni istituzionali e professionali di tale figura.

Determinazioni giuridiche

CAPO V – PERSONALE ATA – ART.44 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 06/09

  1. Il personale amministrativo, assolve alle funzioni amministrative, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
  2. Tali funzioni sono assolte sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali.

(Principi generali dell’attività amministrativa). Capo I – Principi – Articolo 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

  1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

 

CAPO V – PERSONALE ATA – ART.47 – COMPITI DEL PERSONALE ATA – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 06/09

  1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
  2. a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza.

 

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario – ART.92 del CCNL SCUOLA- OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

  1. esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità.

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 06/09 – TABELLA D: PROFILO PROFESSIONALE DI TITOLARITA’ DEL DSGA.

  1. sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili.
  2. svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è ufficiale rogante.

 

(Compiti del responsabile del procedimento) – RESPONSABILITA’ DIRETTA: Articolo 6. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

  1. Il responsabile del procedimento:
  2. a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
  3. b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  4. c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
  5. d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  6. e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (2)

(1) Articolo così modificato dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Lettera così modificata dall’art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

FUNZIONARIO DELEGATO- UFFICIALE ROGANTE:

Nella pubblica amministrazione italiana l’ufficiale rogante è un funzionario autorizzato a rogare, ossia redigere con le richieste formalità, documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto pubblico.

ART. 34, Comma 6 – Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44:

Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.

  1. Lgs. 165/2001 art. 52 – Disciplina delle mansioni:

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto.

Esempio di azioni per l’adozione di un provvedimento finale da parte del consiglio di istituto:

  1. Il DSGA coordina e cura l’istruttoria utile all’adozione del provvedimento finale.
  2. IL DSGA predispone gli atti necessari per l’adozione del provvedimento finale.
  3. IL DSGA formalizza il provvedimento finale.
  4. Il dirigente chiede al presidente del consiglio convocazione dell’organo che presiede.
  5. Il DSGA, presenta in Giunta esecutiva i provvedimenti finali da adottare in Consiglio di istituto.
  6. La Giunta valuta , le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione del provvedimento finale predisposto dal DSGA.
  7. Il consiglio di istituto adotta il provvedimento finale.
  8. Il DSGA cura la comunicazione, la pubblicazione e la notificazione del provvedimento finale previste dalle leggi e dai regolamenti.

In merito, è bene precisare ai sensi del TESTO UNICO TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) – (Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “Riforma Moratti”) e dai D.P.R 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R 30 marzo 2004, n. 122): Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.

  • 10, comma 3

“Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:…….”

  • 10, comma 10

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Art. 8, comma 7 – Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.

  • Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

I provvedimenti finali adottati dal consiglio di istituto sono nulli se tale organo non è convocato dal presidente del consiglio.

A riguardo:

  • Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 11: Il consiglio di istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Il dirigente scolastico è solo un membro del consiglio di istituto e in quanto tale non ha poteri di convocazione se non in qualità di Presidente della Giunta. E’ all’interno di quest’ultima che il dirigente scolastico e il dsga, preparano i lavori per il consiglio di istituto, valutano l’ammissibilità e i requisiti di legittimazione dei provvedimenti finali e trasmettono gli atti all’organo competente per l’adozione”.

E’ il Presidente della giunta esecutiva che predispone i punti all’ordine del giorno e sulla base delle proposte della giunta tradotti in ordini del giorno che il consiglio di istituto delibera.

E’ inimmaginale l’adozione di provvedimenti finali da parte del Consiglio di istituto senza la “certificazione” di ammissibilità e di legittimazione da parte dell’intera Giunta esecutiva.

Come è inimmaginabile che Il DSGA, preso atto della legge 241 del 90, non pretende per ogni atto avente forma pubblica, la convocazione della giunta in modo da condividere tutta l’istruttoria e la formulazione del provvedimento finale.