Valutare l’attività docente

Valutare l’attività docente: l’arroganza di un potere disinformato

di Enrico Maranzana

 

La legge 107/2015, nel solco tracciato nelle precedenti legislature, senza inquadrare il problema all’interno della cultura contemporanea, in risposta a sollecitazioni europee ha stabilito di valutare il lavoro dei docenti sulla base:

  1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

 

Si tratta di una linea di condotta, incasellata dell’ingegneria gestionale nel capitolo “qualità” che, dagli anni ‘40 del secolo scorso, è stata abbandonata: l’output di sistema non è più l’oggetto del controllo; si osservano i fattori che ne hanno determinato le peculiarità.

Un ingiustificabile ritorno al passato, un colposo disinteresse per l’evoluzione della scienza, un’acritica accettazione dell’operato dell’amministrazione scolastica che, snaturando la dottrina dell’organizzazione, ha ridotto la certificazione della qualità a inutile e mortificante compilazione di documenti.

L’approccio scientifico al problema del merito

  1. risponde ai quesiti:
  • Qual è la mission della scuola?
  • Quale strategia si può adottare per approssimare la finalità del sistema?
  • Quali sono le modalità operative che concretizzano l’ipotesi d’intervento?
  • Come valutare le scelte compiute?
  1. esige il disegno di un articolato sistema di documentazione: le responsabilità di tutti i soggetti cooperanti per il successo dell’organizzazione sono elencate con precisione e in dettaglio.

 

MISSION

La legge 53/2003, tuttora valida nonostante la 107/2015, è risolutiva. I paragrafi a) e b) dell’art. 2 collocano la personalità dello studente a cardine del servizio: finalità da conquistare con l’attività sinergica di tutti i soggetti partecipanti.

Conoscenze e abilità sono gli strumenti, sono le occasioni per far lievitare le qualità individuali.

 

FORMULAZIONE STRATEGIE

La collegiale “elaborazione e adozione degli indirizzi generali” e la “programmazione dell’attività educativa”, previste dal TU 297/94, sono la via da percorrere: si scelgono i traguardi formativi cui far convergere tutti gli insegnamenti e se ne identificano le componenti. In seguito si raffinano, scomponendoli in obiettivi. Questi costituiscono il vincolo della progettazione, educativa e didattica.

 

MODALITA’ OPERATIVE

I traguardi del sistema scolastico, enunciati in forma generale, sono da adattare alla peculiarità del discente interlocutore: è da costituire un riferimento certo per la progettazione e gestione di “occasioni di apprendimento” convergenti, funzionali sia a quanto deliberato collegialmente, sia alla trasmissione di una corretta immagine della disciplina insegnata.

 

VALUTAZIONE

Lo scostamento tra obiettivi programmati e risultati ottenuti è la piattaforma su cui si elaborano giudizi. L’interpretazione del divario conduce al miglioramento dell’efficacia del servizio.

 

SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE

La descrizione formale dei processi che si sviluppano all’interno dell’organizzazione è modello, alveo in cui si realizza la progettazione formativa/educativa/dell’istruzione/dell’insegnamento.

Il passaggio di consegne tra un soggetto e l’altro è carico di significato. Per il primo: pietra di paragone dell’attività svolta con le attese; specificazione dei vincoli e delle risorse, per il secondo.

 

La legge 107 propone, in chiave moderna, la favola del lupo e dell’agnello.