Deliberazioni del Consiglio d’Istituto

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Deliberazioni del Consiglio d’Istituto

di Gerardo Marchitelli

 

Premessa

La consuetudine affinchè venga apprezzata quale elemento interpretativo della legge è necessario che non sia contraria alla stessa legge o alle norme imperative. Diversamente, rappresenta solo un errore ripetuto da tanti e una consuetudine contro legge.

  1. La delibera.

Una deliberazione  rappresenta, in diritto, l’atto giuridico, imputato ad un organo collegiale, di conseguenza ai suoi componenti e non a questi singolarmente.

Proprio perché imputata al consiglio, ma non alle singole persone che lo compongono, la validità della deliberazione, richiede che la stessa riceva il voto favorevole di una quota dei componenti (il cosiddetto quorum funzionale o deliberativo).

Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero a favore da ottenersi perché una proposta possa essere approvata.

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il direttore amministrativo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta.

Le proposte della giunta devono essere sottoscritte dai suoi componenti e il dirigente scolastico, in qualità di presidente della giunta invita il presidente del consiglio di istituto a convocare l’organo che presiede. La Giunta invita il presidente del consiglio a convocare l’organo che presiede quando lo impone la legge o quando lo ritiene opportuno. Il potere di convocazione viene meno non appena l’organo legittimato decade dai suoi poteri. Il Testo Unico assegna alla Giunta, costituito da una pluralità di membri, la richiesta di convocazione del consiglio, pertanto deve essere fatta con delibera dell’intera giunta; diversamente, la richiesta di convocazione disposta dal singolo membro, rende le successive delibere del consiglio di istituto, invalide.

 

  1. I compiti della Giunta esecutiva.

La Giunta, oltre a proporre al Consiglio, deliberazioni su aspetti della vita scolastica, istruisce, predispone e formalizza i provvedimenti amministrativi da deliberare. La Giunta, non delibera, ma valuta la legittimità e correttezza dell’istruttoria, della predisposizione e della formalizzazione del provvedimento finale, che sarà adottato/deliberato dal Consiglio di istituto.

La cura delle deliberazioni del Consiglio sono imputate alla Giunta.

Il legislatore pone di diritto tra i componenti della giunta, il Dirigente scolastico e il Direttore amministrativo, il quale svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta, attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi ed è funzionario delegato e ufficiale rogante.

Un profilo, di alto valore professionale, che presuppone una preparazione amministrativa di non poco conto. E’ un livello che va ben oltre, le sole funzioni contabili e che fa della sua professione, un supporto che né la scuola e né il dirigente può farne a meno, a fronte, ormai, di una complessità organizzativa che propone problematiche diverse e molteplici.

 

La Giunta prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere da adottare in Consiglio di istituto.

Quindi la cura delle delibere, sono imputate all’organo collegiale della Giunta e non a questi singolarmente. Ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico, la Giunta, propone e ha cura delle delibere del Consiglio di istituto, sulle seguenti materie:

  1. a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
  2. b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  3. c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  4. d) criteri generali per la programmazione educativa;
  5. e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  6. f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  7. g) partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  8. h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal dall’istituto.
  9. i) criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti; l)all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
  10. m) esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;
  11. n) sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
  12. o) iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. 8.
  13. p) su ogni argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

  1. La consuetudine contro legge.

 

Vediamo in dettaglio, di fatto, in ordine a quanto detto, concretamente, quali sono, di solito, le procedure che precedono le deliberazioni del Consiglio di istituto messe in atto nella Scuola:

  • la Giunta non è convocata;
  • Il dirigente convoca il Consiglio di istituto;
  • Il dirigente propone al Consiglio le deliberazioni da adottare;
  • Il dirigente istruisce, predispone e formalizza i provvedimenti amministrativi da deliberare;
  • cura la pubblicazione delle delibere.

 

Ci si trova di fronte, ad una procedura giuridicamente illegittima, che espropria la Giunta del potere di richiesta di convocazione e del potere di proporre materie su cui deliberare in Consiglio. I membri della Giunta sono di fatto, convocati, in quanto membri del Consiglio, senza che questi abbiano condiviso né la richiesta di convocazione e né le materie su cui deliberare. Non solo, la Giunta viene espropriata dalla valutazione degli atti, in ordine all’istruttoria, alla predisposizione e alla formalizzazione delle delibere. Un eccesso di potere da parte del dirigente che determina la nullità degli atti (invalidità delle delibere assembleari per difetto di convocazione).

E’ bene ribadire che il Consiglio delibera su proposta della giunta e non su proposta dei singoli membri.

La consuetudine affinchè venga apprezzata quale elemento interpretativo della legge è necessario che non sia contraria alla stessa legge o alle norme imperative. Diversamente, rappresenta solo un errore ripetuto da tanti e una consuetudine contro legge.