Invarianza finanziaria, sanzioni e contenuti obbligatori dei siti scolastici

Invarianza finanziaria, sanzioni e contenuti obbligatori dei siti scolastici

di Gerardo Marchitelli

 

Dall’attuazione del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (art.51. del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33).

In merito, il Consiglio di istituto delibera l’invarianza finanziaria, criteri e limiti, per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale:

  1. utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi ( 33, comma 2 , lettera c del D.I n. 44 del 2001).

E’ bene, precisare che il fondo di istituto è costituito da risorse contrattuali destinate esclusivamente al personale, per cui è da escludere la possibilità di retribuire persone estranee all’amministrazione.

Quindi nel caso specifico, il dirigente per l’attuazione del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 che abbia bisogno di competenze particolari non reperibili tra il personale in servizio, può ottemperare secondo gli articoli 35 e 57 (Collaborazioni plurime) del CCNL, avvalendosi delle competenze di docenti o di personale ATA in servizio in altre scuole del territorio.
Diversamente l’utilizzazione di siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi possono essere utilizzati e retribuiti soltanto con risorse diverse dal fondo di istituto, come ad esempio i contributi volontari delle famiglie, i fondi provenienti dal Comune, da enti pubblici o privati. E’ preferibile, non cullarsi dell’attività del collegio dei revisori, nell’approvazione degli atti sotto il profilo della legittimità, in quanto questi riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati (non tutti).

 

  1. Condizioni per l’affidamento dell’incarico esterno all’amministrazione.

 

Prima condizione, la quale si colloca a monte della stessa possibilità di procedere all’affidamento di un incarico, è che, all’esigenza che giustifica la ricerca di una professionalità esterna, non possano “far fronte con personale in servizio”; inoltre, che l’amministrazione abbia “preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. Ne consegue che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non potranno limitarsi, nel motivare il ricorso all’incarico, ad evidenziare l’indisponibilità del proprio personale, in quanto “sovraimpegnato per la parte ordinaria”, o “impegnato nel perseguimento di altri obiettivi programmatici” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6). Ultimo requisito necessario dell’oggetto della prestazione è la corrispondenza “ad obiettivi e progetti specifici e determinati”. Se l’affidamento di un incarico non è preceduto da un progetto che individua l’obiettivo, infatti, è probabile che la prestazione richiesta riguardi un’attività ordinaria, contravvenendo al principio secondo il quale è possibile ricorrere ad incarichi solo per esigenze di carattere straordinario.

  1. L’art.34 del Codice sulla Privacy.

 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS, art. 34 del Codice sulla Privacy) è stato abrogato con la conversione in legge del D.L. 9-2-2012 n. 5, quindi pertanto, non dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Occorre tuttavia osservare che alcune misure minime di sicurezza contemplate nel DPS sono rimaste inalterate, e in particolare nel settore dei trattamenti informatici.

L’art.34 del Codice continua infatti a imporre ai dirigenti:

  1. a) l’autenticazione informatica;
  2. b) l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
  3. c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
  4. d) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
  5. e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
  6. f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.

Inalterate sono anche le misure minime nel campo dei trattamenti cartacei:

  1. a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
  2. b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
  3. c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

E’ tuttavia preferibile che il Dirigente continui a tenere un documento scritto che contenga le misure di sicurezza adottate, la loro evoluzione nel tempo, e gli eventuali episodi di contestazione di presunte violazioni. Ciò anche per continuare a tenere sotto controllo il rispetto delle misure di tutela della privacy previste dal Codice, che sono tutte rimaste in vigore.

 

  1. Contenuti obbligatori dei siti scolastici

 

  1. Le informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (Legge 150/20009).
  2. Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, con l’indicazione al pubblico dei tempi di risposta (art. 54 comma 2 ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  3. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione (Decreto legislativo 150/2009).
  4. L’organigramma e l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  5. L’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  6. Il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7. Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8. L’elenco delle documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà (Art 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  9. L’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive (art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazion e digitale”).
  10. L’elenco delle caselle di posta elettronica certificata.
  11. Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati.
  12. Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.
  • I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
  1. Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.
  2. I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.
  3. I nominativi ed i curricula dei componenti del Comitato di valutazione.
  4. I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici.
  5. Il codice disciplinare
  6. La contrattazione nazionale e integrativa.
  7. Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
  8. Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
  9. L’elenco dei bandi di gara.
  10. I bilanci.
  11. Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

 

 

 

 

  1. Funzione dell’amministratore di sistema:
  • Predisporre le sezioni all’interno del sito scolastico in conformità a quanto richiesto dalle linee guida per i siti web delle Pubbliche amministrazioni.
  • Inserire, nelle rispettive sezioni, i contenuti obbligatori per legge.
  • “Accessibilità totale” delle informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  • Pubblicazione informazioni ai sensi del Lgs n. 82 del 2005 (codice dell’Amministrazione digitale).
  • Contenuti ai sensi della Delibera 105 del 2010 CIVIT, della legge 18 gugno 2009 n. 69 e della circolare PCM DFP 11786 del 22/02/2011.
  • Pubblicazione informazioni ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:
  1. a) articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
  2. b) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati,   dell’organizzazione dell’amministrazione,   mediante   l’organigramma   o     analoghe rappresentazioni grafiche;
  3. c) elenco dei numeri di telefono nonche’ delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
  4. d) incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  5. f) estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  6. g) il curriculum vitae;
  7. l) obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il   costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  8. m) obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  9. m) trimestralmente , pubblicazione deii dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  10. n) pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
  11. q) pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa.
  12. r) relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

  1. a) autorizzazione o concessione;
  2. b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta. ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  3. c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009;
  4. d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.   2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al NUMERO 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

 

  1. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attivita’ amministrativa

  

Pubblicazione ai fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita’ amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita’, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto   dei   tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

  1. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione, di sovvenzioni,   contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone   fisiche ed enti pubblici e privati.

  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita’ cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata,   incompleta   o   ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo   e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

 

  1. Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  1. a) il nome dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  2. b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
  3. c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
  4. d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  5. e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
  6. f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita’ di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

  1. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e   del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche’   dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il   ricorso   a rappresentazioni grafiche, al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilita’ e comprensibilita’.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di   cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

Le pubbliche amministrazioni   pubblicano   le   informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche’ i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli   sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche’ recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ dell’amministrazione o di singoli uffici.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi e il PTOF.

Individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

  1. a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
  2. b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di tempestivita’ dei pagamenti».

 

 

  1. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e   ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione   d’ufficio dei dati.

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

  1. a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
  2. b) l’unita’ organizzativa responsabile dell’istruttoria;
  3. c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica istituzionale,  nonche’,   ove   diverso,   l’ufficio   competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  4. d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza e’ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche’ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita’ di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  5. e) le modalita’ con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  6. f) il termine fissato in sede di disciplina normativa   del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  7. g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento   puo’   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell’amministrazione;
  8. h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
  9. i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia’ disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  10. l) le modalita’ per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
  11. m) il nome del soggetto a cui e’ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche’ le modalita’ per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
  12. n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita’ dei servizi erogati attraverso diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non puo’ respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

  1. a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attivita’ volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  2. b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita’ di accesso   ai   dati   di   cui   all’articolo   58   del   codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  3. c) le ulteriori modalita’ per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonche’ per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

  1. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

 

 

 

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.   2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

 

  1. Sanzioni per responsabilità dirigenziale

 

INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE
Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:

• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

In caso di pagamento del corrispettivo:

• responsabilità disciplinare

• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.

• Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Piano Anticorruzione.

Si rende noto che a partire dal 18/01/2016 l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per inviare la comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge190/2012, è comunicazioni@pec.anticorruzione.it.
Tale indirizzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per tale adempimento.
La versione aggiornata con il nuovo indirizzo del modulo da inviare è disponibile al seguente link MOD-LG1902012-1.3.pdf.
Si precisa che le comunicazioni inviate all’indirizzo PEC comunicazioni@pec.avcp.it fino al 18/01/2016 saranno elaborate dal sistema automatizzato; tale indirizzo non sarà più utilizzabile a partire dal 19/01/2016, pertanto le comunicazioni ad esso inviate dopo tale data non saranno considerate.

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale

• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.

• Valutazione ai fini della corresponsione:

a) della retribuzione accessoria di risultato;

b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: • compensi cui dà diritto la carica Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione

• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati