Una sentenza passata inosservata

INCLUSIONE SCOLASTICA

UNA SENTENZA PASSATA INOSSERVATA

(e un clamoroso errore nella “buona scuola”)

La sentenza n° 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato anticostituzionali le norme statali che, pregiudizialmente, pongono un limite massimo alle ore di sostegno nella scuola statale. Eppure……

 

 

1) LA NORMA ORIGINARIA: ART. 40, COMMA 1 DELLA LEGGE 449/1999

 

Dalla Legge 449/1997, Art. 40, comma 1, 7° periodo:

 

Come si vede il comma 1 dell’Art. 40 della L. 449/1997 garantisce la massima disponibilità a favore degli alunni disabili.

 

 

2) LE NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Successivamente però è stata emanata la legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) la quale, all’Art. 2, commi 413 e 414, pone limiti drastici alla predetta ampia disponibilità, introducendo soglie non superabili:

 

 

 

 

3) ALCUNI PASSAGGI SIGNIFICATIVI DELLA SENTENZA 80/2010

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 80/2010 ha dichiarato incostituzionali i due commi 413 e 414 laddove pongono pregiudizialmente un limite ai posti di sostegno; ecco alcuni passi della motivazione della sentenza di incostituzionalità:

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

“……La scelta operata dal legislatore di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave: la ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….”

“….Le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall’altro, l’eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata…….”

“…..le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico……”

 

4) BUONA SCUOLA (L. 107/2015); UN ERRORE CLAMOROSO

Sulla materia degli organici di sostegno è intervenuta anche la L. 107/2015 (“buona scuola”) la quale, al comma 75, prevede, fra l’altro:

 

 

 

Come si vede, il comma 75 richiama il comma 414 della L. 244/2007, proprio uno di quelli dichiarati incostituzionali dalla Corte (si noti l’espressione “nel limite”; forse è opportuno che qualcuno faccia notare questa incongruenza; credo senza precedenti).

 

5) CHE FARE

 

 

 

Malgrado la sua assoluta importanza, la sentenza 80/2010 ha avuto scarsa risonanza nel mondo della scuola; tuttavia non sono mancate interpretazioni fantasiose come quella sopra riportata, ripresa da un sito di diritto scolastico, che invita a denunciare le scuole (ossia i dirigenti scolastici) nei casi in cui il rapporto in deroga rispetto a quello standard (1 docente specializzato di sostegno ogni due alunni disabili) non venga rispettato.

A tale riguardo va osservato:

1) la sentenza di incostituzionalità riguarda esclusivamente le norme dello stato volte a porre un

limite preventivo all’erogazione dei servizi di sostegno;

2) sfortunatamente, malgrado la sentenza, i governi italiani hanno continuato a tagliare i posti di

sostegno (vedi comma 75 della buona scuola) impedendo di fatto, in molti casi, di dare

soddisfazione al diritto degli alunni disabili gravi a ricevere interventi di sostegno in deroga al

rapporto 1:2 (e, non di rado, persino a questo rapporto);

3) il DS, in base alle norme vigenti in materia di supplenze, può stipulare contratti a tempo

determinato solo su “posti” previsti in organico; la determinazione dei posti è di esclusiva

competenza dell’USR (comma 13 L. 107/2015).

 

In altri termini il DS rischia di venire a trovarsi nella scomodissima costrizione fra un numero di posti di sostegno assegnati insufficienti ed essere, contemporaneamente, il bersaglio sbagliato delle giuste rivendicazioni dei genitori dei disabili gravi.

Allo scopo di limitare i rischi di responsabilità derivanti da tale sgradevole situazione suggerisco alcune misure.

  1. I) In presenza di alunni disabili gravi (Art. 3, comma 3 L. 104/1992) per i quali si rileva la necessità

di un rapporto in deroga sino ad 1:1, curare che tale condizione risulti riportata in modo chiaro e

ben circostanziato, richiamando espressamente la sentenza n° 80/2010:

  • nei verbali dei GLIO e GLI e nel PAI (CM n° 8 6/3/2013);

  • nel P.E.I. (la sentenza della CC richiama più volte il PEI e la sua rilevanza nell’evidenziare

la necessità del rapporto in deroga);

  1. II) effettuare le richieste di organico in modo da coprire il fabbisogno certificato di organico di

sostegno, trasmettendo una relazione di accompagnamento;

III) avendo verificato che l’organico di sostegno effettivamente assegnato dall’USR non consente di

coprire i fabbisogni espressi, inoltrare un’ulteriore richiesta motivata.

 

 

6) MODULISTICA

 

  1. A) TRACCIA DI VERBALE GLIO

“….. Su valutazione conforme dei docenti e del personale socio sanitario che interagiscono con l’alunna/o, in previsione delle attività di inclusione per il prossimo AS………….., richiamato che la certificazione clinica dell’alunna/o stabilisce la condizione di cui all’Art. 3, comma 3 della L. 104/ 1992, viene considerato altamente funzionale e, conseguentemente necessario e irrinunciabile, il rapporto di prossimità fra la/il predetta/o alunna/o e la/il docente specializzato di sostegno per un orario settimanale non inferiore a…… . Il predetto rapporto di prossimità è necessario in ragione dell’espletamento delle seguenti attività, considerate cruciali ed essenziali ai fini delle strategie d’inclusione e del successo scolastico:

– assistenza continua nella gestione degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, strumenti di scrittura

etc);

– stimolazione costante per il mantenimento e allungamento dei tempi di attenzione e di lavoro;

– assistenza continua nell’esecuzione delle attività didattiche;

– supporto costante, mediante spiegazioni integrative ed aggiuntive e percorsi di apprendimento

alternativi e/o compensativi, ai processi di apprendimento;

– ripasso ripetuto di argomenti già trattati e esercitazioni;

– assistenza continua per l’abbattimento delle situazioni di tensione; richiami e contenimento dei

comportamenti non conformi.”

 

  1. B) TRACCIA DI VERBALE GLI E SHEDA SINOTTICA PAI

 

PLESSO/SEDE……………………..

CODICE ALUNNO CLASSE

ATTUALE

CLASSE

AS……….

TIPOLOGIA

BES

PREVISIONE

SOSTEGNO E RAPP. IN DEROGA

MOTIVAZIONE

DEROGA

AUSILIO MATERIALE

CS

NOTE
               
Si. Je. 3^-D 4^-D sindrome..

………….

con Art. 3

comma 3

22 h/sett

deroga rapporto 1:2

SI

verbale n°…

del….. GLIO

classe……..

SI  
               
               
               

 

 

 

  1. C) RELAZIONE DEL DS DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICHIESTA DI ORGANICO DI

SOSTEGNO

DIRIGENTE U.S.R. ……………….

OGGETTO: PREVISIONI ORGANICHE DI SOSTEGNO AS…………

Richiamato che lo scrivente dirigente scolastico ha regolarmente provveduto agli adempimenti telematici relativi all’assegnazione di organico di sostegno per l’AS………, con la presente richiedo

la deroga di cui alla Legge 449/1997, Art. 40, comma 1, 7° periodo e alla L. 289/2002, Art. 35, comma 7, in conformità con la sentenza n° 80 del 22/2/2010 della Corte Costituzionale, per il/la/i seguente/i alunna/o/i:

 

SCUOLA…………….

CODICE ALUNNO PLESSO/SEDE

CLASSE

AS……….

TIPOLOGIA

DISABILITA’

PREVISIONE

SOSTEGNO

Si. Je. plesso……….

4^-D

sindrome..………….con comma 3 Art. 3 L. 104/1992 22 h/sett
       
       
       

 

Di seguito riporto le motivazioni alla base della presente richiesta, desunte dalle certificazioni cliniche e dai verbali di GLIO e GLI relativi alle sedute, rispettivamente n°…… del……… e n°……. del……… .

La richiesta del rapporto in deroga, nella misura indicata nella tabella sopra riportata, consegue alla necessità di garantire un rapporto di prossimità, tra gli alunni in situazione di disabilità grave sopra indicati e il docente specializzato di sostegno, sistematico e continuato, in quanto condizione necessaria e irrinunciabile per l’espletamento delle seguenti attività:

– assistenza continua nella gestione degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, strumenti di scrittura

etc);

– stimolazione costante per il mantenimento e allungamento dei tempi di attenzione e di lavoro;

– assistenza continua nell’esecuzione delle attività didattiche;

– supporto costante, mediante spiegazioni integrative ed aggiuntive e percorsi di apprendimento

alternativi e/o compensativi, ai processi di apprendimento;

– ripasso ripetuto di argomenti già trattati e esercitazioni;

– assistenza continua per l’abbattimento delle situazioni di tensione; richiami e contenimento dei

comportamenti non conformi.

Le predette attività sono cruciali ed essenziali ai fini delle strategie d’inclusione e del successo scolastico.

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  1. D) RICHIESTA DEL DS NEL CASO IN CUI LE ASSEGNAZIONI DI ORGANICO DI SOSTEGNO

RISULTINO SOTTODIMENSIONATE RISPETTO AI FABBISOGNI SEGNALATI

 

DIRIGENTE U.S.R. ……………….

OGGETTO: PREVISIONI ORGANICHE DOCENTI DI SOSTEGNO AS…………

– Premesso che lo scrivente dirigente scolastico ha regolarmente provveduto agli adempimenti  

telematici relativi all’assegnazione di organico di sostegno per l’AS…….…… e provveduto a  

inoltrare, con nota prot…….. del……., motivata richiesta di rapporti in deroga ex Legge 449/1997,

Art. 40, comma 1, 7° periodo e alla L. 289/2002, Art. 35, comma 7 e in conformità con la

sentenza n° 80 del 22/2/2010 della Corte Costituzionale;

– avendo verificato che il numero dei docenti specializzati di sostegno effettivamente assegnati non

consente di garantire l’inclusione e il successo scolastico per la/lo/gli alunna/o/i indicata/o/i nella

tabella che segue;

 

CODICE ALUNNO PLESSO/SEDE

CLASSE

AS……….

TIPOLOGIA

DISABILITA’

PREVISIONE

SOSTEGNO

Si. Je. plesso……….

4^-D

sindrome..………….con comma 3 Art. 3 L. 104/1992 22 h/sett
       
       
       

 

Con la presente richiedo l’assegnazione di personale di sostegno nella misura indicata nella tabella, determinata in conformità con le certificazioni cliniche e i verbali di GLIO e GLI relativi alle sedute, rispettivamente n°…… del……… e n°……. del……… .

A tale riguardo riconfermo che la richiesta del rapporto in deroga consegue alla necessità di garantire un rapporto di prossimità, tra gli alunni in situazione di disabilità grave sopra indicati e il docente specializzato di sostegno, sistematico e continuato, in quanto condizione necessaria e irrinunciabile per l’espletamento delle seguenti attività:

– assistenza continua nella gestione degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, strumenti di scrittura

etc);

– stimolazione costante per il mantenimento e allungamento dei tempi di attenzione e di lavoro;

– assistenza continua nell’esecuzione delle attività didattiche;

– supporto costante, mediante spiegazioni integrative ed aggiuntive e percorsi di apprendimento

alternativi e/o compensativi, ai processi di apprendimento;

– ripasso ripetuto di argomenti già trattati e esercitazioni;

– assistenza continua per l’abbattimento delle situazioni di tensione; richiami e contenimento dei

comportamenti non conformi.

Le attività sopra richiamate sono cruciali ed essenziali ai fini delle strategie d’inclusione e del successo scolastico.

 

 

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