Visite di controllo per i lavoratori in malattia

Visite di controllo per i lavoratori in malattia

Entra in vigore il 22 gennaio 2016 quanto indicato dal Decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

L’art. 1 fornisce indicazioni sui lavoratori esclusi dall’obbligo di reperibilità per le visite di controllo quando questi sono in malattia. Le disposizioni riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
Sono esclusi coloro che presentano patologie gravi che richiedono terapie salvavita (devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare) e chi presenta “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%”.