Pensione di inabilità: se mancano i requisiti il giudice può concedere l’assegno mensile

Pensione di inabilità: se mancano i requisiti il giudice può concedere l’assegno mensile

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che afferma, in mancanza dei requisiti per l’ottenimento della pensione di inabilità, la possibilità per il giudice di riconoscere l’assegno mensile di invalidità.

La questione è importante poiché qualora si vada a chiedere in giudizio il riconoscimento della inabilità civile, ossia il 100%, e questa non venga riconosciuta dal giudice, ciò comportava finora la perdita della causa.

Con la sentenza n. 17452 del 31 luglio 2014, la Cassazione ha invece stabilito la possibilità per il giudice di riconoscere al ricorrente, in mancanza dei presupposti per la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità; e ciò perché la pensione di inabilità (beneficio maggiore) include implicitamente anche il beneficio minore rappresentato dall’assegno mensile.

Il fatto ha inizio dalla sentenza con cui la Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del 100% di invalidità, accertava il diritto della ricorrente all’assegno mensile di invalidità civile. La Corte d’Appello riconosceva l’invalidità del 76% e di conseguenza il diritto all’assegno mensile, anche se non era richiesto in giudizio.

A questo punto l’Inps ricorreva in Cassazione poiché riteneva inammissibile la produzione da parte del ricorrente in grado d’appello del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Ma la Corte di Cassazione ha respinto detto ricorso per i motivi che seguono.

La Corte rimarca come la ricorrente abbia proposto domanda di inabilità civile che richiede solo il requisito dell’età e del reddito, ma non anche il requisito dell’incollocazione al lavoro, certificato quest’ultimo presentato in grado d’appello (dopo che il tribunale ha rigettato la domanda iniziale proprio per la sua mancanza) e divenuto di conseguenza necessario per l’accertamento giudiziale della ridotta capacità lavorativa nella misura del 76%.

Secondo la Corte di Cassazione, ben può il giudice a cui il ricorrente ha chiesto la pensione di inabilità, per l’implicita inclusione dell’assegno di invalidità (in quanto beneficio minore ) in quello maggiore espressamente domandato, riconoscere l’assegno mensile. Naturalmente occorre che vi siano i requisiti socio-economici per il diritto all’assegno mensile, tra cui appunto vi è l’incollocazione al lavoro che al contrario non è richiesto per la pensione di inabilità in ragione della totale inabilità al lavoro.

Così facendo, il giudice (secondo gli ermellini) non viola il principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, a norma dell’art. 112 c.p.c., sussistendo tra le due provvidenze assistenziali, relative a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza, per la detta configurazione dell’assegno mensile come un minus rispetto alla pensione di inabilità.

Così decidendo, il giudice che assegna al ricorrente l’assegno mensile al posto della pensione di inabilità non attribuisce infatti un bene della vita diverso da quello richiesto, né pone a fondamento della sentenza fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.