Devono essere restituite le somme residue assegnate per le supplenze brevi

da La Tecnica della Scuola

Devono essere restituite le somme residue assegnate per le supplenze brevi

L.L.

Tutte le risorse finanziarie assegnate alle scuole per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie, giacenti nei bilanci delle scuole stesse, devono essere restituite all’erario.

Lo ricorda il Miur, con nota 908 del 26 gennaio 2016, richiamando la legge di stabilità 2016, che al comma 626 ha così disposto: “le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all’Erario. (..)”.

Quindi, le scuole dovranno procedere a versare all’entrata del bilancio dello Stato quelle somme che sono state assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico e ormai giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

Il versamento dovrà essere fatto sul Capo XIII, Capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca”, articolo 06 “Altre entrate di carattere straordinario” – IBAN IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06, avendo cura di indicare nella causale il riferimento normativo “art. 1, comma 626 della legge n. 208/2015”.