Lo sceriffo alle corde

Lo sceriffo alle corde

di Gerardo Marchitelli

 

Premessa

Bisogna sperare che il dirigente scolastico pur se “messo alle corde”, possa avere la fortuna di arrivare “in piedi” al gong del 2018. Dopo tale anno e solo allora, avrà il piacere di sapere, ai sensi dell’art.1, comma 130 della legge 107/15, da un apposito Comitato tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Nell’attesa.

  1. Criteri individuati dal comitato.

Art.1, comma 127 della legge 107/15: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”.

 

Ho sottolineato ed evidenziato, non a caso, tre parole, all’interno del comma 127 che lette senza avvedutezza amministrativa, esprimono soltanto delle azioni elementari di come procedere fino alla adozione del provvedimento finale da parte del dirigente, il quale: assegna, sulla base dei criteri individuati dal Comitato.

Purtroppo il legislatore, si esprime selezionando ogni parola in funzione di quel diritto amministrativo che regola, responsabilità e al contempo detta la trama degli attori coinvolti. La frase: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti…”; sottointende la non responsabilità amministrativa del Comitato di valutazione. Infatti, la responsabilità amministrativa si ha quando un organo ha potere deliberante. Il dirigente pertanto assegna, sulla base dei criteri individuati (non deliberati) dal comitato senza che questo abbia la pur minina responsabilità amministrativa. Non a caso e, sempre in nome di quell’avvedutezza amministrativa, utile, al fine di comprendere al meglio il tutto; nella lettura del comma 129, non si evince che il comitato ha l’obbligo di verbalizzare le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che concorrono alla individuazione dei criteri che a loro volta motivano il provvedimento finale.

In diritto amministrativo l’atto collegiale è imputato indistintamente all’organo collegiale che lo ha deliberato; la deliberazione , pertanto, è imputata, all’organo nel suo complesso e precisamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nulla di tutto ciò. Il Comitato, individua, esprime e valuta. Nessuna deliberazione.

“Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato assegna annualmente al personale docente una somma…”. L’ art. 1, comma 128, legge 107/15 definisce il Bonus la somma destinata a “valorizzare il merito del personale docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”.

Ogni retribuzione accessoria è data da un giudizio di merito: la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Con l’espressione motivazione si fa riferimento a “quella parte dell’esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi” che ne hanno indotto l’emanazione, le ragioni che sono alla base dell’emanazione dell’atto. L’indicare i presupposti di fatto e di diritto nel provvedimento finale, nasce dalla esigenza di controllare l’operato del dirigente che risponde del suo operato sia sul piano risarcitorio che sanzionatorio.

Pertanto, dall’inizio dell’avvio del procedimento per l’individuazione dei criteri e il provvedimento finale adottato dal dirigente scolastico, si ravvisa la sola responsabilità amministrativa di quest’ultimo, il quale e tenuto a risarcire i danni eventualmente causati all’Erario per provvedimenti in violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni di servizio. A tutto ciò, si aggiunge, la possibilità di qualificare come nullo, il provvedimento finale che presenta una motivazione-contenuto insufficiente e contraddittoria nei suoi elementi di merito”. Mi chiedo, quale strumento di misurazione o quale giudizio di valutazione può essere sufficiente e non contraddittorio nel rapporto insegnamento-apprendimento. Parlare di valutazione della performance dei docenti significa trovarsi di fronte a mille variabili “immateriali”, didattiche ed educative, difficilmente misurabili, visto anche, il rapporto di questi, con il contesto socioculturale degli alunni, ricco di infiniti battiti di vita. E’ consigliabile escludere, criteri volti a valutare variabili inerenti a capacità professionali, quali: la trasmissione della cultura; l’elaborazione dei saperi, l’impulso alla partecipazione e la misura della formazione umana e critica raggiunta dagli alunni. Ad esempio, valutare le capacità professionali di un docente sulla base dei risultati Invalsi, sarebbe insufficiente e contraddittorio, in quanto il tutto è condizionato da variabili, quali: la situazione di partenza e l’intenzionalità ad apprendere degli alunni. Anche un risultato vicino alla sufficienza può essere considerato un successo se il livello di apprendimento dell’alunno era scarsissimo.

Sarebbe utile e opportuno individuare criteri più reali e concreti ossia servizi resi alla collettività: alunni-scuola-territorio. Dati oggettivi, facilmente misurabili e verificabili. In questo caso la misura è data dall’agire dell’insegnante volto alla produzione di un servizio (propone interventi didattici da usufruirne on line; propone uno sportello Help online; interagisce online con gli alunni/genitori; propone un sito/blog dedicato alle classi, ecc…). Procedendo in questo modo, si valuta la presenza o meno di un servizio che il comitato ritiene già a monte, azione lodevole (c’è o non c’è). Servizi e azioni che sono ben lontane e autonome dalla valutazione del docente responsabile ed infinitamente distanti ed estranei da quel mondo misterioso degli alunni che ne beneficiano.

  1. Il dirigente assegna il bonus.

Dalla lettura dell’art. 6, comma 2 lettera b del CCNL, il dirigente è tenuto, all’interno della materia di informazione preventiva, a informare alla RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale. Fin qui nulla di complicato, se non si prende in considerazione che nelle materie di informazione preventiva, le rappresentanze sindacali potrebbero avanzare istanza d’intervento nel procedimento decisorio in corso ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n.241: “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.

Quindi le rappresentanze sindacali oltre ad avere la possibilità di essere informati della risorsa Bonus, trasferita alla istituzione scolastica, possono chiedere di intervenire nel procedimento (partecipazione volontaria).

E’ opportuno, in merito, evidenziare le regole generali dettate dalla legge 240/91, le quali indicano per tutti i procedimenti amministrativi, l’iter da seguire:

  • giusto procedimento, congrua ponderazione degli interessi;
  • trasparenza, obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;
  • obbligo di conclusione esplicita del procedimento, concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento finale espresso;
  • obbligodi comunicare agli interessati la notizia relativa all’avvio del procedimento;
  • dirittodegli interessati a parteciparvi attivamente;
  • l’amministrazione procedentepuò concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento (il provvedimento si presenta così come il prodotto del concorso di tutti i soggetti partecipanti, come confluenza e comparazione degli interessi pubblici e privati).

Il diritto degli interessati a partecipare attivamente costituisce uno dei caposaldi del nostro ordinamento giuridico ed uno dei criteri principali dell’attuale sistema amministrativo vigente. Prima dell’entrata in vigore della legge 240/91, mancava nel nostro ordinamento la possibilità dei cittadini di intervenire nei procedimenti amministrativi. La legge sul procedimento amministrativo ha segnato una svolta in tal senso, dal momento che, per la prima volta, è stata sancita la possibilità per i cittadini di partecipare ai procedimenti amministrativi su di un piano paritario con l’amministrazione.

Lo strumento indispensabile per attivare la partecipazione è la comunicazione di avvio del procedimento. Comunicazione, nella quale, devono essere indicati:

  1. l’oggetto del provvedimento;
  2. l’amministrazione titolare del procedimento;
  3. il responsabile del procedimento (in questo caso, nessuna responsabilità del comitato)
  4. la data di conclusione del procedimento (annuale);
  5. il responsabile dell’adozione del provvedimento finale (il dirigente scolastico).

I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento sono:

  • i destinatari diretti del provvedimento finale (i docenti);
  • i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento (i docenti e su base volontaria i sindacati);

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta lo strumento indispensabile con cui i soggetti indicati dall’art. 7 della L. n. 241/1990 possono venire a conoscenza del procedimento amministrativo in itinere ed avere la possibilità di interloquire fattivamente in esso, con la conseguente configurabilità del vizio di violazione di legge relativamente al provvedimento finale, laddove la detta comunicazione non sia stata inviata ai soggetti interessati.

I destinatari della comunicazione hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto della domanda e siano presentate in tempo ragionevole.

La giurisprudenza riconoscere all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento sia la funzione collaborativa, sia quella di garanzia degli interessi, precisando che l’obbligo di comunicare l’inizio del procedimento «…deve considerarsi finalizzato ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell’esercizio della attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, un’efficace tutela delle ragioni e contestualmente di apprestare a vantaggio della pubblica amministrazione elementi di conoscenza utili nell’esercizio dei poteri discrezionali»

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