No alla benedizione pasquale negli edifici scolastici anche in orario extra-scolastico

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da Il Sole 24 Ore

No alla benedizione pasquale negli edifici scolastici anche in orario extra-scolastico

di Lorenzo Camarda

E’ illegittima la delibera di Consiglio di un istituto scolastico che aveva concesso ad alcuni parroci i locali per celebrare la benedizione pasquale. E’ quanto si apprende dalla sentenza del Tar Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, del 9 febbraio 2016, n.166.
Il caso
Tre parrocchie della diocesi di Bologna, in prossimità delle festività della Santa Pasqua, hanno chiesto di poter celebrare, all’interno degli edifici scolastici, il rito della benedizione agli studenti cattolici che frequentano le rispettive scuole di competenza. Il consiglio di istituto dell’istituto comprensivo n.20 di Bologna ha risposto affermativamente purché venissero osservate le seguenti modalità: a) la celebrazione cadesse in orario extrascolastico; b) gli alunni venissero accompagnati dai familiari o comunque da un adulto che se ne assumesse la responsabilità della sorveglianza. Contro tale provvedimento hanno ricorso al Tar Emilia Romagna-Bologna alcuni docenti ed alcuni genitori di alunni delle scuole che hanno invocato la salvaguardia della laicità e aconfessionalità della scuola pubblica. I ricorrenti assumono che la benedizione pasquale cattolica , in quanto atto religioso, non rientra nelle varie forme di attività scolastica né in iniziative complementari ed integrative previste dal Dpr 297/1994, sicché esulerebbe dalle competenze dell’istituzione scolastica. Pertanto il consenso assentito sortirebbe l’effetto di accostare l’istituzione al cattolicesimo e, di conseguenza, ledere l’imparzialità, la neutralità, la laicità e l’aconfessionalità delle istituzioni pubbliche.
Questa tesi è stata contestata dall’avvocatura dello Stato (chiamata ad assistere legalmente il consiglio scolastico) che ha insistito sul mero atto di disposizione temporanea dell’uso dei locali, per un loro impiego estraneo alle funzioni istituzionali, cosicché non si tratterebbe di iniziativa contrastante con i compiti propri dell’istituto.
In diritto
La materia è disciplinata dall’articolo 96, commi 4 e 6, del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 che rispettivamente recitano «gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall’orario di servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, e civile…» (comma 4) e «nell’ambito delle strutture scolastiche in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell’articolo1 della legge 19 luglio 1991, n.216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose» (comma 6).
Nodo della questione: il rito della benedizione pasquale ad una collettività cattolica, in Italia, nell’ambito di un edificio scolastico (fuori l’orario di studio e pertanto in forma facoltativa e con modalità scandite dal consiglio di istituto) può ledere l’imparzialità, la laicità e l’ aconfessionalità dei non partecipanti al rito? Inoltre, si può dimostrare che la benedizione pasquale, essendo un rito, non rientra tra le iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona?
Conclusioni
Il Tar Emilia Romagna-Bologna, dopo aver premesso che il principio costituzionale della laicità e aconfessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della giurisprudenza della Corte costituzionale, non significa indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni, ha concentrato l’attenzione sulla ratio dell’articolo 96, comma 4, del Dlgs 297/1994 ed ha accolto il ricorso promosso da coloro che ritengono illegittimo il permesso di benedire le scolaresche cattoliche in quanto tale attività, in quanto rito sacrale, non rientra tra quelle che realizzano «la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile». Cioè un’attività che è riservata alla sfera personale.