Utilizzazione locali e palestre scolastiche da parte di soggetti terzi

Utilizzazione locali e palestre scolastiche da parte di soggetti terzi

di Gerardo Marchitelli

 

Traccia di diritto

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

  • I. art. 33, comma 2, lettera c – utilizzazione di locali, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.
  • I. art. 50, comma 1,2 – (Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico)
  1. La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale competente può essere concessa a terzi, con l’osservanza dell’articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

    2. Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.

    3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Regolamento Comune di Bari

  • Art 1, comma 2 – Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell’Offerta Formativa.
  • Art 1, comma 3 – Per tutte le altre attività richieste da associazioni culturali, di volontariato e simili le competenze alla concessione dell’utilizzo delle palestre appartengono agli Organi Scolastici di gestione così come previsto dal Decreto sull’Autonomia D.P.R. 275 del 1999.

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

D.P.R. 275 del 1999, Art. 9 (Ampliamento dell’offerta formativa)

  1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.
  2. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

 

TESTO UNICO DELLA SCUOLA– Art. 96, comma 4 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Una breve premessa in merito sulle fonti secondarie del diritto: I REGOLAMENTI.

  1. Il fondamento del potere regolamentare va sempre riconosciuto nella legge, perché la legge delimita l’ambito, l’oggetto, le materie. Inoltre indica le modalità di esercizio, compresi la procedura di approvazione.
    2. Essendo fonti secondarie non possono derogare né contrastare le Leggi Ordinarie.
    3. I regolamenti emanati dalle autorità statali inferiori non possono contrastare con quelli delle autorità statali superiori ( principio di gerarchia).

Elementi di Fatto

Da premettere che le aree e le palestre sono considerate locali scolastici e le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell’arredamento scolastico.

Il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 specifica due aspetti:

  1. a) Il Consiglio di circolo o di Istituto ha competenza nell’esprimere i criteri cui il dirigente deve attenersi nel concedere a terzi l’uso dei locali scolastici “appartenenti all’istituzione scolastica” (art. 33);
  2. b) Ad ulteriore specificazione l’art. 50 prevede l’utilizzazione temporanea dei locali.

 

Rilevanti dal punto di vista normativo l’art. 96 del D.Lvo 297 che rendono necessario l’assenso del Consiglio d’Istituto per l’uso dei locali da parte dell’ente locale; attribuiscono al Consiglio d’Istituto stesso il potere di stabilire i criteri in base ai quali il dirigente può negoziare in forma privatistica la concessione dei locali.

 

Non è rilevante, da questo punto di vista, che l’ente locale sia proprietario.

 

I cespiti, provenienti dalle associazioni assegnatarie, dovranno, in primo luogo essere finalizzzate dal Consiglio di Istituto.

 

A differenza dei contributi volontari dei genitori, i quali devono essere finalizzati solo “all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”, i contributi delle associazioni possono concorrere alle spese per il funzionamento ordinario e alla copertura della responsabile della sicurezza e del responsabile della gestione del sito scolastico.