Decreto Ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24, comma 3 lettera b) relativo ai contratti per ricercatori a tempo determinato;

VISTO l’art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

VISTO l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;

VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti  di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l’art.4, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei  con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30  per  cento del totale dei professori, il numero  dei  ricercatori  reclutati  ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di  I fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse disponibili;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2  dell’articolo  4  del  decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente: “c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)  per  la sola  programmazione  delle  annualità 2015,  2016  e  2017,  fermi restando i limiti di  cui  all’articolo  7,  comma  1,  del  presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai  sensi  dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non può essere inferiore alla metà  di  quello  dei  professori  di  1ª fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse disponibili”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’art. 1, comma  349, il quale prevede che alle  università si applicano le  disposizioni   di   cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 2014, n. 114;

VISTO il DM 8 giugno 2015, n. 335 (registrato dalla Corte dei Conti il 10/07/2015 – Foglio n.3123) con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2015, ivi compresa la quota premiale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art. 1:

comma 247, il quale dispone che “al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia”;

comma 248, il quale dispone che “l’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)”;

comma 250, il quale dispone che “La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 237 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università…omissis”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

RITENUTA la necessità di definire i criteri per l’utilizzo dell’importo di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 relativi al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;

 

DECRETA

Articolo 1
(Assegnazione risorse)

  • 1. A valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari a 47 milioni di euro per l’anno 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dell’anno 2017, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”, specifiche risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari a  € 58.625 annui;
  • 2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni, per il finanziamento complessivo di 861 posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010, sulla base dei seguenti criteri:
    • a) a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a n. 2 posti, per complessivi 132 posti;
    • b) a valere sulle risorse residue sono attribuiti ulteriori n. 729 posti, ripartiti fra le Istituzioni in base al valore degli indicatori relativi alla VQR – valutazione della qualità della ricerca complessiva (peso=75%) e della VQR relativa alle politiche di reclutamento (peso=25%), che sono stati utilizzati ai fini della ripartizione della quota premiale del FFO 2015.

Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  • 1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro il mese di novembre 2016.
  • 2. La quota parte di risorse assegnate e non utilizzate secondo quanto previsto dal comma 1:
    • a) per l’anno 2016 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione universitaria interessata;
    • b) a decorrere dall’anno 2017 non viene consolidata all’Istituzione interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente al massimo a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1.
  • 3. Nel caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della citata legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendono disponibili al termine del contratto sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro sei mesi dalla relativa cessazione, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile

Roma, 18 febbraio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella