Il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso: interruzione di pubblico servizio

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da Il Sole 24 Ore

Il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso: interruzione di pubblico servizio

di Patrizia Maciocchi

Invocare il diritto di sciopero non salva lo studente che blocca l’ingresso alla scuola ai compagni e ai professori. La Cassazione con la sentenza 7084, conferma la decisione del Gup del Tribunale dei minori di concedere il perdono clemenziale al “picchettatore” selvaggio che evita il rinvio a giudizio e guadagna l’estinzione dei reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio, è però confermata la responsabilità.

Inutile per il ricorrente invocare la scriminante putativa (articolo 51 del Cp) per aver esercitato il diritto di sciopero garantito dall’articolo 18 della Costituzione, nell’impedire l’ingresso nell’istituto agli insegnanti e agli studenti che non aderivano alla “protesta”. L’accesso era consentito solo da una porta laterale e subordinato, dopo una trattativa, al sì alla manifestazione. La Cassazione non nega la titolarità del diritto di sciopero, pur sottolineando che si tratta di un diritto «difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo “studente”», ma ricorda che i diritti fondamentali trovano un limite. L’esercizio del diritto di sciopero, come di riunione e di libera manifestazione del pensiero cessa di essere legittimo «quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti».

Nel caso specifico, con l’occupazione temporanea della scuola, gli altri diritti compressi erano quelli dei non manifestanti intenzionati a seguire le lezioni. Correttamente il Gup aveva suggerito sistemi alternativi per instaurare un dialogo costruttivo con compagni di scuola ed insegnanti, come l’autogestione programmata, con obbligo di preavviso.

Archiviata la tesi fondata sulla Costituzione, il ricorrente prova a ricordare che in casi analoghi di occupazione non c’era mai stato un provvedimento disciplinare nei confronti dei “leader” promotori dell’iniziativa. Per i giudici però il ricorrente era un soggetto «intellettualmente attrezzato» e perfettamente in grado di comprendere il carattere antisociale delle sue azioni. E per la stessa ragione, anche in grado di capire che la tolleranza dimostrata altre occasioni non lo autorizzava a incidere sui diritti degli altri studenti e degli operatori, né la “pazienza” poteva giustificare comportamenti indefinitamente protratti nel tempo.

Infine la Suprema corte sottolinea che la scriminante putativa presuppone un errore sul fatto: l’agente deve credere «di trovarsi in una situazione che, se effettivamente esistente, integrerebbe gli elementi della causa di giustificazione». La scriminante invocata, nello specifico, non era in un fatto ma nell’esercizio di un diritto al quale era stata attribuita un’estensione maggiore di quella riconosciuta dall’ordinamento. In tal caso ci sarebbe un errore di diritto che è fuori dall’ambito di operatività dell’articolo 59 del Codice penale (circostanze erroneamente supposte). Nessuna norma autorizzava il ragazzo ad associarsi ad altri come pretendeva, per impedire studio e lavoro.