Commissioni esami di Stato: chi non può presentare domanda e chi non può e non deve essere nominato

da La Tecnica della Scuola

Commissioni esami di Stato: chi non può presentare domanda e chi non può e non deve essere nominato

L.L.

Oltre al personale obbligato a presentare domanda o a chi ha facoltà di farlo (vedi notizia), la C.M. n. 2 del 23 febbraio 2016 indica anche le preclusioni alla presentazione della scheda e alcuni limiti nelle nomine.

Infatti, non possono presentare domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno (Modello ES-1 e Modello ES-2):

  • i docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
  • i docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
  • il personale che si trovi in una della seguenti posizioni:

–       sia assente a qualsiasi titolo, compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;

–       sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);

–       sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;

–       sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);

–       si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

–       personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2016. Nel caso in cui il docente sia titolare di una disciplina affidata a commissario interno, la nomina è conferita al supplente.

La circolare prevede anche delle situazioni in cui la nomina è addirittura vietata: in particolare, gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

–       nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

–       in altre scuole del medesimo distretto scolastico;

–       in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;

–       nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;

–       nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Non è neanche ammessa la nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, per il personale:

–       destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;

–       che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;

–       che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;

–       nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato come presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

Devono essere invece esonerati dall’incarico i dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte e comunicando il proprio recapito al quale essere reperibili per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni.