Comitato di Valutazione dei Docenti: maneggiare con cura…

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI: MANEGGIARE CON CURA…

di Antonio Luongo

 

PREMESSA

Penso, come molti, che tra i docenti sia generalmente condivisa l’idea di premiare, a seguito di una misurazione certa, le qualità professionali degli insegnanti al fine della loro valorizzazione dal punto di vista economico; affermare che ci sia un consenso massiccio al principio della valutazione e al conseguente riconoscimento del merito, sarebbe sbagliato perché non corrispondente al vero ma, certamente, un’adesione maggioritaria c’è: questo si può affermare.

 

Una buona parte dei docenti – è ampiamente noto – non concorda sul fatto di misurare le competenze e con il suo conseguente riconoscimento, per diverse ragioni che non è qui il caso di indagare: l’obiettivo di queste note è esaminare e discutere del funzionamento del “Comitato per la valutazione dei docenti” (d’ora in avanti CVD) recentemente istituto con la legge n. 107/2015, che dovrà elaborare criteri, in base ai quali, il dirigente scolastico assegnerà – con motivata valutazione – un “bonus” ai docenti meritevoli. Il CVD – anche questo è noto – comincia a muovere i primi passi, tra incertezze e mille difficoltà, molte delle quali insite nel meccanismo ideato. L’obiettivo di queste note è di esaminare le imprecisioni, le incongruenze, le oscurità, le contraddizioni insite nelle disposizioni della legge, considerare le difficoltà di ordine generale e avanzare delle proposte.

 

Allo scopo, quindi, di svolgere una discussione basata su dati di fatto e di fondare le valutazioni, le considerazioni, le proposte su dati certi, di seguito e, nell’ordine, si trova:

1) una descrizione delle disposizioni che regolano la procedura, corredata di note legislative; 2) un’illustrazione delle parti considerate poco chiare, concernenti il funzionamento del CVD); 3) una disamina degli aspetti della legge – relativi il funzionamento del CVD – ritenuti contradditori; 4) una nota che discute gli ipotetici “criteri per la valorizzazione dei docenti”; 5) una nota conclusiva di considerazioni, valutazioni e proposte.

 

Alla fine vi è un’Appendice che riporta: 1) una tabella con gli aspetti dell’attività del docente da prendere in esame per la valutazione, con l’indicazione di indicatori possibili; 2) una tabella che propone “Ipotetici, possibili, criteri per la valorizzazione dei docenti”.

 

 

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

 

La legge n. 107/2015 stabilisce di costituire in ogni istituzione scolastica un “Comitato per la valutazione dei docenti”. (Vedi Nota 1.)

Il CVD ha durata di tre anni e sarà composto dal dirigente scolastico che lo presiede, da tre docenti, due genitori (un genitore e uno studente negli istituti superiori) e un componente esterno. Il collegio dei docenti sceglie due dei tre docenti del CVD, mentre il consiglio d’istituto sceglie il terzo docente e i due genitori (o uno studente negli istituti superiori); l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici). (Vedi Nota 2.)

I criteri che il CVD deve definire riguardano tre aree dell’attività professionale dei docenti; la prima è articolata in tre aspetti che compongono il profilo professionale e didattico individuale:

a1. la qualità dell’insegnamento;

a2. il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;

a3. il successo formativo e scolastico degli studenti.

La seconda considerare tre aspetti che riguardano, prevalentemente, il profilo professionale e didattico che si manifesta nella dimensione collettiva o di gruppo:

b1. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento delle competenze degli alunni;

b2. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica;

b3. la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

La terza, infine, considera l’attività e le competenze, prevalentemente, di natura organizzativa ed è articolato in:

c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico;

c2. impegno nella formazione del personale.

(Vedi Nota 3).

 

Il dirigente scolastico assegna ogni anno il “bonus” a una quota di docenti sulla base dei criteri individuati dal CVD. L’assegnazione del “bonus” deve essere sostenuta da adeguata motivazione. (Vedi Nota 4).

 

IL CVD esprime, inoltre, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo. Per svolgere tale funzione il CVD si riunisce con la sola presenza del dirigente scolastico, che lo presiede, e dei due docenti eletti dal collegio e s’integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria. (Vedi Nota 5).

 

IL CVD, inoltre, valuta – su richiesta dell’interessato – il servizio prestato – previa relazione del dirigente scolastico; in questo caso il CVD opera nella sua interezza salvo che la valutazione riguardi un suo membro che, in tal caso, verrà sostituto dall’organismo che l’ha scelto. Il CVD, infine, nella sua interezza si pronunzia sulla riabilitazione del personale docente. (Vedi Nota 6).

 

Al termine del primo triennio di applicazione della normativa sulla valutazione degli insegnanti, ogni USR invia al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per la valutazione del merito degli insegnanti. (Vedi Nota 7).

 

Dopo il primo triennio di applicazione del nuovo sistema di valutazione, un “Comitato tecnico-scientifico”, nominato dal Ministro, predisporrà “linee guida” per la valutazione, a livello nazionale, previo confronto con le rappresentanze di categoria. (Vedi Nota 8).

 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. (Vedi Nota 9).

 

Il beneficio definito “bonus” è destinato al solo personale di ruolo ed ha carattere aggiuntivo alla progressione per anzianità ed ha natura accessoria. (Vedi Nota 10).

 

NOTE

 

Nota 1. Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

(Comma 129 – primo periodo – art. 1, legge n. 107/2015).

Nota 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

  1. a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;
  2. b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo d’istruzione, scelti dal consiglio d’istituto;
  3. c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

(Comma 2, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

  1. a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  3. c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

(Comma 3, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 4. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

(Comma 127, art. 1, legge n. 107/2015).

Nota 5. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

(Comma 4, art. 11, del D. lgs. n. 294/97)

Nota 6. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio d’istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501.

Comma 5, art.11 del D. lgs. n. 294/97

Nota 7. Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 129.

(Comma 130, art. 1, della legge n. 107/2015).

Nota 8. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali.

(Comma 130, art. 1, della legge n. 107/2015).

Nota 9. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

(Ultimo periodo comma 130 dell’art. 1, della legge 107/2015).

Nota 10. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

(Comma 128, art. 1, della legge n. 107/2015).

 

 

 

FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI”: ASPETTI POCO CHIARI.

 

Il testo della legge è avaro d’indicazioni, innanzitutto, sul funzionamento del CVD; è questa l’opinione quasi unanime di tutti i commentatori. Sarà necessario, pertanto, che gli elettori – collegio dei docenti e consiglio d’istituto (in primis) – i componenti del CVD (in seguito) definiscano – se lo vorranno – indirizzi e regole da desumere, magari per analogia, da altri contesti simili per operare in maniera condivisa.

 

Gli aspetti che il testo di legge lascia indeterminati sono molteplici e non marginali e, francamente, non si avvertiva la necessità, soprattutto nella fase di avvio, di doversi confrontare con rilevanti problematiche che, comunque, dovranno avere una soluzione che – dobbiamo esserne consapevoli – potrà essere diversa da istituto a istituto. E’ facile prevedere che questo fatto potrà alimentare un consistente contenzioso destinato a mettere in mora – forse – tutta la procedura valutativa!

Non sfugge a nessuno che la valutazione dei docenti, al fine della corresponsione del “bonus”, che già sconta alla nascita perplessità, preoccupazioni e timori, anche per gli aspetti non chiariti rischia di deragliare definitivamente.

Vediamo, di seguito, alcune delle problematiche cui bisognerà dare soluzioni.

 

Il segretario verbalizzante

Il comma 5 dell’articolo 11 del D. lgs. n. 297/94 prevedeva che il Dirigente scolastico attribuisse a un docente le funzioni di segretario del “Comitato per la valutazione del servizio”. Le modifiche apportate al testo non prevedono più questa possibilità; si dovrebbe dedurre che i lavori dell’organo non debbano essere soggetti a verbalizzazione, come accade, invece, negli altri organi a livello di circolo o d’istituto. In tal caso, ci si domanda, come si censirà la volontà espressa dall’organo e, quindi, come si renderà conto delle determinazioni adottate?

 

Il segretario – com’è evidente – è indispensabile perché senza non ci potrà essere traccia delle deliberazioni adottate; allora come procedere, sapendo che non c’è alcuna norma che consenta al presidente di obbligare un membro (tra la componente docente, per non parlare di chi è estraneo all’amministrazione scolastica) a svolgere le funzioni di segretario (per altro a titolo gratuito!).

 

Se nessuno accettasse di farlo, a titolo gratuito, le possibili alternative sono:

 

1) Il dirigente scolastico chiede a un docente membro del comitato di farlo con compenso a carico del fondo d’istituto; qualora anche a questa condizione non si trovasse una disponibilità, il dirigente scolastico potrebbe chiedere a un assistente amministrativo (anche in questo caso trattandosi di attività aggiuntiva e, quindi, non obbligatoria, il compenso dovrebbe essere a carico del fondo d’istituto) in mancanza di disponibilità anche a questa condizione potrebbe egli stesso verbalizzare. Si può osservare, solo per il piacere della precisione, che il fondo d’istituto dovrebbe farsi carico di riconoscere attività non previste per una dimenticanza del legislatore.

Come si vede la verbalizzazione della discussione e della decisione, che è indispensabile, è affidata alla disponibilità individuale perché il legislatore non è stato sufficientemente preciso.

 

Chi è valutato?

La disposizione che regola l’assegnazione del bonus è chiara solo su un aspetto: il personale non di ruolo non accede al bonus e, quindi, non è valutato, mentre, tutti gli altri – si dovrebbe desumere, stando alla lettera della norma – sono oggetto di valutazione.

Se si accoglie questa interpretazione della norma, ne consegue che qualcuno – anzi più di qualcuno (ma chi?) – dovrà censire ed esaminare l’attività e le funzioni svolte da tutti i docenti dell’istituto per individuare (graduare?) i meritevoli!

 

Se si riflette su cosa comporta in termini di lavoro tale ipotesi viene subito alla mente che è necessaria l’attività di molti soggetti (Assistenti amministrativi? Membri del comitato? Commissione di docenti?) che dovranno essere impegnati a esaminare, misurare, comparare l’attività e le funzioni svolte da tutti i docenti dell’istituto al fine di consentire al dirigente scolastico di assegnare “motivatamente” il bonus.

Questa strada, come si vede, appare poco praticabile perché postula di mettere a carico del fondo d’istituto – come nell’esempio precedente – attività non previste. E’ giusto il caso di osservare che se il tavolo negoziale (Dirigente scolastico da una parte e RSU e organizzazioni sindacali dall’altro – non raggiungessero un’intesa a questo riguardo non ci sarebbe nessun disponibile a svolgere una quantità notevole di lavoro.

 

E possibile – chiediamoci – argomentare diversamente? Certamente si; infatti … se il bonus ha carattere di retribuzione accessoria e, io, docente dell’istituto, non sono interessato a questa retribuzione perché devo partecipare alla procedura valutativa? Sembrerebbe logico ritenere che chi non fosse interessato possa esprimere la volontà di non partecipare alla procedura valutativa, anzi, meglio ancora sarebbe (oltre che più semplice per tutti) prevedere che solo gli interessati al bonus debbano esprimere la volontà di partecipare alla procedura valutativa; in questo modo la platea (in teoria) si restringe e, di conseguenza, anche la quantità di lavoro.

 

Il CVD ha tre possibilità:

  1. stabilire che chi intende concorrere al bonus debba farne esplicita richiesta, mentre chi non lo chiede, oppure non fornisce la documentazione richiesta è automaticamente escluso dalla valutazione per l’attribuzione del bonus;
  2. stabilire che chi non è interessato al bonus lo dichiari e conseguentemente tutti gli altri sono valutati;
  3. stabilire che sono tutti considerati ai fini del bonus e tra tutti s’individuano i meritevoli.

 

E’ ragionevole ritenere che l’accesso al bonus debba conseguire a un’esplicita dichiarazione d’interesse. Questa interpretazione ha il pregio della semplificazione della procedura ed ha il merito di non prevedere una graduatoria di meritevoli tra tutti i docenti ma, solo tra gli interessati al bonus.

 

Bisogna però riconoscere che in questo modo – forse – si vanifica lo spirito della legge che mira a premiare i meritevoli tra tutti i docenti dell’istituto non solo fra chi concorre per ottenere il beneficio economico.

 

Elenco o graduatoria di chi riceverà il bonus?

Anche a questo riguardo, nella legge non si trova alcuna risposta. In assenza d’indicazioni qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di decidere. Sembra opportuno, oltre che necessario, che sia il CVD a definire una modalità operativa; infatti, Il collegio dei docenti non può decidere perché il CVD non è un organismo di sua emanazione (esprime solamente due componenti su 7) e, quindi, può solo, legittimamente, impegnare i componenti scelti a pronunziarsi in un determinato modo. Lo stesso si può dire per il consiglio d’istituto che sceglie altri due componenti, come pure per l’USR che designa un componente. Fare l’elenco dei percettori del bonus sembra la soluzione più semplice e quella che crea meno problemi.

 

Non sfugge a nessuno che c’è, ancora, un’altra possibilità: graduare tutti i docenti in base ai criteri adottati dal CVD con l’indicazione di chi ha ricevuto il bonus!

 

Il numero dei docenti cui riconoscere il bonus.

La legge non prevede una percentuale di docenti cui assegnare il bonus; allora cosa fare? Possiamo ricordare che il disegno di legge prevedeva una percentuale del 5% di docenti dell’istituto cui assegnare il bonus, ma di questo non c’è più traccia nel testo licenziato dal Parlamento. In assenza di altre indicazioni vincolanti sarebbe assurdo imbarcarsi in una discussione su quale debba essere questa percentuale. Meglio definire l’importo del bonus perché, poiché il CVD conosce la somma a disposizione dell’istituto, una volta che si è stabilito l’importo del bonus, la percentuale di beneficiari è una conseguenza meno significativa (ma non insignificante!). Definito l’uno, l’altra segue.

 

L’importo del bonus

La legge non definisce l’importo del bonus. E’ del tutto evidente che la questione non può restare indefinita e, quindi, chi altri se non il CVD dovrà definirne l’importo? E’ chiaro a tutti che la misura individuale del bonus determina la quantità dei beneficiari. È di tutta evidenza che più è consistente il bonus, minore sarà il numero dei beneficiari, meno consistente è l’importo del bonus, maggiore sarà il numero dei beneficiari. Bisognerà trovare un equilibrio ragionevole. Se l’istituzione scolastica è un istituto comprensivo, è opportuno ripartire la somma tra i tre settori (infanzia, primaria, secondaria di I grado) in proporzione al numero dei docenti addetti.

 

E’ evidente che nel definire l’importo – di conseguenza la percentuale di beneficiari – si gioca una parte della credibilità dell’istituto della valutazione del merito; se l’importo fosse insignificante è chiaro che non sarebbe interessante e perderebbe ogni valore. D’altronde, in questo contesto d’incertezza e di confusione, chi potrebbe dar torto a chi operasse – con determinazione – per assegnare il bonus – almeno in questa prima fase – a una vasta percentuale di docenti?

 

Sarebbe del tutto fuori luogo che il ministerro intervenisse nel dare indicazioni a questo riguardo mentre non sarebbe da considerare inopportuno, anzi tutto il contrario, che i soggetti che designano i componenti all’interno del CVD, al momento della scelta, impegnassero i designati a operare in un determinato modo. Ritengo che dare indicazioni e, quindi, assumersi la responsabilità di definire un orientamento sia – in questa fase – più importante del merito della decisione; in questo modo i designati avrebbero un mandato preciso cui attenersi e di cui rispondere.

 

Riconoscimento dell’attività dei componenti il CVD.

La norma, a questo riguardo, così dispone “Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”. Con tutto il rispetto per il legislatore credo che se fosse stato aggiunto il seguente inciso … “comunque a essi va il sentito ringraziamento del governo e del parlamento” ritengo che sarebbe stato grandemente apprezzato e sarebbe stato considerato sufficiente, anzi sarebbe stato un titolo d’onore quello di lavorare senza compenso.

 

Si può pacatamente osservare che:

  1. Il tempo che i docenti eletti/designati impiegano nel CVD non rientra tra i loro obblighi di servizio; non rientra tra gli obblighi dei designati dal collegio dei docenti e men che meno in quello designato dal consiglio d’istituto. Com’è noto, in quest’ultimo organismo la partecipazione è volontaria e da quella non conseguono altri obblighi che quelli che uno liberamente accetta di assumere. Su questo non c’è alcun dubbio.
  2. Non c’è dubbio sul fatto che quella norma non possa obbligare il genitore e lo studente ad accettare la designazione a partecipare alle riunioni e magari a verbalizzare.
  3. Non c’è dubbio sul fatto che il dirigente scolastico debba presiedere e partecipare a tutte le riunioni del CDV perché rientra negli obblighi di servizio.

 

Allo stato delle cose neppure il parlamento può obbligare i docenti, studenti e genitori a prestare gratuitamente la loro opera nel CVD. A questo punto o c’è un riconoscimento del tempo impiegato e un compenso oppure nessuno potrà obbligare alcuno a partecipare ai lavori del comitato. Tertium non datur.

Il volontariato obbligatorio è una contraddizione in termine e per fortuna non esiste ….ancora.

 

Il consiglio d’istituto sceglie….

Si fa presto a dire che il consiglio d’istituto sceglie “due rappresentanti dei genitori … un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo d’istruzione” come fa il comma 2 dell’articolo 11 del D. lgs. n. 294/97.

Chiaro e semplice, ma… se la componente “Genitori” non c’è, che cosa si fa? Se, invece, dovesse mancare la componente “studenti” o quella “docente”. Che cosa succede? Si può “scegliere” all’esterno del consiglio d’istituto?

La domanda è legittima. La risposta potrebbe essere anche un sì.

Infatti, l’amministrazione scolastica regionale – su indicazione del MIUR – ha nominato – quale membro del comitato – un esterno all’amministrazione scolastica, vale a dire dirigenti scolastici in quiescenza (questa possibilità non è indicata nel testo di legge).

 

 

QUESTIONI CONTROVERSE E CONTRADDITTORIE

 

IL RUOLO DEL MEMBRO ESTERNO

La legge prevede che il membro esterno sia nominato dal direttore scolastico regionale che potrà scegliere tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. Il MIUR con la nota del 5 dicembre 2015 ha dato, invece, le seguenti indicazioni ai direttori scolastici regionali che, ovviamente, non le hanno disattese “In una logica di sistema, si rende opportuno ……. la determinazione di una linea operativa comune…. a cominciare dall’individuazione di un target di riferimento (?) A tal proposito, si ritiene che, all’interno delle tre tipologie individuate dalla norma, nell’ambito di una procedura di rapida attuazione, la scelta potrebbe ricadere preferibilmente tra i dirigenti scolastici, e comprendendo, se necessario, anche il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni.”.

Detto e fatto: diversi direttori regionali hanno nominano solamente dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza; di docenti pare ce ne siano pochissimi. Si può disattendere così una disposizione di legge? Evidentemente sì.

 

Il compito del membro esterno va messo in relazione con la disposizione di cui al comma 130, dell’art. 1, della legge n. 107/2015Al termine del triennio gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche” e quindi dovrebbe ascoltare, registrare e riportare i risultati della discussione all’USR.

 

CVD e RSU. E’ possibile che un docente acceda al fondo d’istituto e riceva il “bonus” per le stesse attività svolte?

Il CVD e la RSU d’istituto sono due organismi che concorrono, nel loro ambito, a definire criteri per l’erogazione di compensi al personale docente della scuola; lo fanno in momenti diversi, utilizzando risorse diverse che retribuiscono, per molti versi, le stesse attività, pur con motivazioni diverse: in un caso perché l’attività è stata svolta in un altro perché è stata svolta bene (con qualità!).

 

Vediamo perché potrebbe accadere quanto ipotizzato poco sopra considerando, ad esempio, alcune prestazioni aggiuntive dei docenti: l’attività di collaborazione col dirigente, l’attività di coordinatore del consiglio di classe e di dipartimento, la responsabilità di sede staccata o coordinata e, in genere tutte le funzioni organizzative. Queste attività sono indicate al punto c) del comma 3 dell’art. 11 D. lgs. n. 294/97 tra quelle da considerare per valutare il merito “le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

 

E’ possibile far convivere due autorità salariali all’interno dell’istituto che, oltretutto, s’ignorano pur dovendo riconoscere, dal punto di vista economico, l’attività e la professionalità degli stessi soggetti? Il fatto che il dirigente scolastico sia presidente del comitato di valutazione e controparte negoziale della RSU non è di alcuna garanzia che non accada il fatto di riconoscere le stesse prestazioni.

 

I due organismi sono – come due rette parallele destinate a non incontrarsi mai; infatti, operano per riconoscere chi l’attività svolta chi la qualità della prestazione considerando quasi le medesime attività e devono farlo… ignorandosi. Se, invece, almeno in questa fase, s’incontrassero e si coordinassero? Non sarebbe proprio fuori luogo, anzi.

 

Non sfugge a nessuno – si spera – che il dirigente scolastico che, in un caso, è controparte negoziale, mentre, nell’altra è presidente del CVD tenterà di raccordare e coordinare le determinazioni dell’uno e dell’altro organismo – com’è ovvio – secondo una sua personale valutazione e considerazione e di questo – però – non è tenuto a informare e neppure rendere conto ad alcuno.

 

Incompatibilità e inopportunità della designazione – da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto – di docenti che ricoprono determinati ruoli o funzioni.

La legge non fissa alcuna incompatibilità per ricoprire il ruolo di membro del CVD; quindi nel CVD ci potrebbero essere e forse ci saranno in qualche caso, docenti a tempo determinato, studenti minorenni! Quanto alla “inopportunità” della designazione – da parte del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto – di docenti che ricoprono determinati ruoli o funzioni è questione molto delicata e da valutare caso per caso. Ricoprire certi ruoli o funzioni all’interno dell’istituto – vicario, collaboratore del dirigente, componente la RSU (per citarne solo alcuni) – se non crea incompatibilità, forse limita – o potrebbe limitare o condizionare – l’autonomia operativa.

 

La “motivata” valutazione.

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, …. Assegna, annualmente, al personale docente una somma ……… sulla base di motivata valutazione”. Così afferma il comma 127 dell’art. 1 della legge n. 107/2015).

Ci si chiede quale sia il significato della precedente proposizione, in particolare della parte in cui si parla di “motivata valutazione”. Innanzitutto è chiaro che serve un provvedimento formale (complessivo o individuale) con cui, in applicazione dei criteri e considerando gli atti (la documentazione) è assegnato il “bonus”.

 

La tesi – sostenuta da alcuni – secondo cui il dirigente assegna il “bonus” in base ad una sua “valutazione motivata” che potrebbe anche prescindere dai criteri, nel senso che potrebbe discostarsene “motivatamente”, non regge alla prova della logica e del buon senso e perfino delle disposizioni vigenti.

 

Trasparenza e l’accesso agli atti.

L’elenco o la graduatoria di coloro cui sarà stato assegnato il “bonus” – non c’è dubbio a questo riguardo – deve essere resa nota al personale docente dell’istituto e deve essere consentito l’accesso agli atti da parte di chi ne facesse richiesta, avendone un legittimo interesse.

 

Relazioni e rapporti all’interno del CVD

Il CVD è composto di 7 membri che in moltissimi casi sono: 2 dirigenti scolastici, uno studente, 1 genitore, 3 docenti.

I due dirigenti hanno un “potere” di condizionamento, di vario grado, su tutti o su alcuni degli altri membri: questo vale, in parte, anche per i docenti rispetto allo studente e al genitore; vediamo: 1) Il dirigente membro esterno è – rispetto ai docenti – colui che un domani potrebbe o non potrebbe chiamarmi nel suo istituto per offrirmi un incarico triennale; 2) Il dirigente scolastico è il superiore gerarchico e da lui dipende: a) l’assegnazione o meno di un incarico, l’assegnazione delle classi, l’assegnazione del “bonus” e molto altro ancora; 3) lo studente ha, o potrebbe avere negli anni successivi, un rapporto di subordinazione con uno dei docenti componenti il CVD; infatti, potrebbe essere (o divenire) allievo di uno dei tre docenti componenti il CVD; 4) vale per il genitore quanto detto per lo studente: suo figlio potrebbe essere o divenire allievo di uno dei tre docenti componenti il comitato. Il dirigente scolastico, membro esterno, neppure è completamente “libero”; infatti, il dirigente dell’istituto in cui sta operando potrebbe essere o diventare membro esterno del CDV del suo istituto.

 

E’ possibile immaginare quale sia il suo grado di autonomia operativa di docenti, genitore e studente, soprattutto in assenza di un mandato forte da parte di chi li ha eletti/designati. A un siffatto comitato – non completamente “libero”- è affidata la “individuazione” dei criteri per la valorizzazione dei docenti!

 

 

I FAMOSI “CRITERI” PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS”

 

Criteri: cosa sono?

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti”; così afferma il comma 3, dell’articolo 11, del D. lgs. n. 294/97.

Vediamo come fare per individuare questi leggendari criteri in base ai quali il dirigente scolastico assegnerà il “bonus” ai docenti del suo istituto “motivatamente” e, quali potrebbero essere.

Il vocabolario della lingua italiana spiega che per “criteri” deve intendersi “Norma per distinguere, discernere, giudicare”.

Prima di cimentarci con la definizione di “norme che servano per distinguere, discernere, giudicare” proviamo a fare chiarezza su cosa premiare, cosa considerare, come misurare la prestazione.

 

Che cosa riconoscere con il “bonus”?

La norma specifica che bisogna valorizzare con il “bonus” i seguenti aspetti dell’attività professionale del docente:

1) la qualità dell‘insegnamento; 2) il contributo dato al miglioramento della scuola; 3) il contributo dato al successo formativo e scolastico degli studenti; 4) i risultati ottenuti – singolarmente o in gruppo – per il potenziamento delle competenze degli alunni; 5) la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; 6) le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico; 7) l’attività svolta nella formazione del personale.

Il testo è abbastanza pasticciato e confuso, ma questo passa il convento, nel senso che con questo bisogna fare i conti.

 

Qual è il peso da dare a ogni area/settore?

La risposta alla domanda del titolo di questo paragrafo potrebbe essere: “Ognuno faccia come gli pare”; infatti, si potrebbe dividere la somma in tre parti (uguali o diseguali), tante quante sono le aree da considerare, oppure in 7 parti, spacchettando le aree da considerare ma, anche no.

Si può pensare di dare un peso maggiore alle attività, prioritariamente, connesse alla realizzazione del POF o individuare altre priorità o anche nessuna. C’è vasta autonomia a questo riguardo: nessun ostacolo a fare come conviene.

 

Valutare solo l’attività dell’anno in corso?

La risposta a questa domanda potrebbe essere: ovviamente sì, sia perché l’assegnazione del bonus è annuale, sia perché altrimenti il compito diventa troppo complicato.

L’applicazione rigida di questo criterio potrebbe creare qualche spiacevole inconveniente.

Esempio 1. Il docente Mario Rossi l’anno scorso ha pubblicato diversi articoli – su riviste scolastiche – relativi alla didattica della matematica; se bisogna considerare solo l’attività dell’anno in corso non dobbiamo considerare quest’attività.

Esempio 2. Il docente Mario Rossi ha subito, 3 anni fa, una sanzione disciplinare della sospensione dello stipendio fino a 5 giorni; in applicazione del criterio secondo cui si considera solo l’anno in corso, di questo fatto, non se ne deve tener conto! Come si vede individuare i “criteri” non è poi così semplice.

 

Un piccolo problema!

Stabiliti i criteri per la valorizzazione dei docenti, poi bisognerà – per consentire al dirigente di fare una “motivata valutazione” – censire e analizzare l’attività svolta dai partecipanti alla procedura (questo significa creare un fascicolo personale per ogni partecipante, valutare e misurare i risultati ottenuti dal docente in tutte le attività che si prevede di considerare). Il fascicolo serve anche per documentare, nel caso di richiesta di accesso agli atti da parte di chi fosse interessato, la motivazione dell’assegnazione del bonus.

 

Facciamo un esempio, ipotizzando che l’istituto x abbia adottato questo criterio: “Assegnare il bonus ai primi 2 docenti che in ogni disciplina hanno migliorato, nel secondo quadrimestre, le competenze degli alunni del biennio”.

Vogliamo riflettere su quanto lavoro è necessario per esaminare e misurare i risultati ottenuti? Bisognerà considerare i voti del 1° quadrimestre e rapportarli a quelli del secondo, di ogni docente, per ogni classe. Per far questo bisognerà predisporre una griglia per raccogliere i dati, forse bisognerà approntare strumenti di misurazione: così per ogni aspetto che si deciderà di censire e misurare.

 

Chi farà questo lavoro? Il personale di segreteria? Una commissione di docenti? I docenti del CVD?

Qualsiasi risposta è accettabile; più difficile è rispondere alle successive e conseguenti domande: chi paga l’attività di chi svolgerà il lavoro? Da dove si prelevano le risorse? Quanto è pagata l’attività? Chi lo stabilisce?

 

Non sono questioni insignificanti; ogni domanda esige una risposta precisa. Non sarà facile cavarsi d’impiccio se non utilizzano quel “buon senso” che da altre parti è mancato.

 

Considerazioni, osservazioni, valutazioni, proposte.

 

Se si conviene che la descrizione dei problemi concernenti, il funzionamento del “Comitato di valutazione dei docenti” per il modo in cui è stato impostato, corrisponde sostanzialmente al vero, si deve anche convenire che siamo di fronte a un pasticcio.

 

In una situazione caratterizzata dall’assenza di una cultura valutativa diffusa e da ostilità e pregiudizi diffusi, sarebbe stato sommamente auspicabile chiarezza di criteri e strumenti, trasparenza e condivisione almeno da parte della maggioranza dei docenti e delle loro associazioni professionali e sindacali.

 

Niente di tutto questo; allo scopo di mostrare di essere “decisionista” il governo ha messo in scena una sfida contro tutti, anche contro il buon senso e la logica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: a) risorse modeste; b) premi che per essere significativi devono riguardare meno del 10% del personale; c) membri di un comitato di valutazione che devono prestare la loro opera gratuitamente, d) una procedura complessa, complicata, farraginosa e variabile da scuola a scuola che non garantisce niente e nessuno (neanche il dirigente scolastico.)

 

Siamo di fronte a un pasticcio, voluto fortemente dal governo con la complicità del legislatore e il consenso interessato di alcune (poche) associazioni professionali e parasindacali. Insomma se si voleva fare qualcosa per dimostrare che la valutazione della professionalità docente è impossibile (mentre è solo complessa!) il Governo e il Parlamento, mettendo in piedi questo caravanserraglio di norme, l’hanno fatto.

A questo punto, solo a prezzo di forzature e contorsioni inaudite il Governo e il Ministro competente possono pensare di procedere come se niente fosse; di fronte alla situazione che si è venuta a determinare, anche il più testardo, direbbe:

 

  1. abbiamo sbagliato, scusate, sospendiamo tutto;
  2. le risorse disponibili sono utilizzate per implementare quelle destinate alla contrattazione d’istituto.
  3. impieghiamo i prossimi mesi per raccogliere proposte e suggerimenti, per riscrivere la norma e ricominciare.

 

Non c’è dubbio che in quanto a testardaggine (che non può essere confusa con la determinazione1) il Governo ha fornito ampia prova nei mesi scorsi, per cui non è prevedibile un ravvedimento a questo riguardo.

 

Ci si augura – se così non sarà – che le organizzazioni sindacali siano capaci, unitariamente, di rappresentare le preoccupazioni dei docenti che – in maggioranza – non rifiutano la valutazione ma, contestano – nel merito – questa valutazione.

 

Ci sarebbe un’altra via d’uscita da questo pasticcio: lasciare le risorse alle scuole per destinarle allo stesso fine (la valorizzazione dei docenti) e consentire un’ampia e articolata sperimentazione (quella indicata dalla legge non è, infatti, una sperimentazione!). Un Governo e un Ministro capaci di fare questa proposta al mondo della scuola, che sicuramente sarebbe accolta – riguadagnerebbero il rispetto perduto.

 

Una descrizione sintetica della situazione.

In estrema sintesi la situazione si può descrivere così. Un comitato formato di 7 persone di cui 5 dovranno prestare la loro opera gratuitamente (e non sono obbligate a farlo) si riuniscono per “individuare criteri” da dare al dirigente scolastico per riconoscere la qualità della prestazione dei docenti di ruolo del suo istituto. Questi criteri hanno validità triennale. Il CVD è un organismo che una volta che ha individuato i criteri non ha più alcun potere, neppure di controllare o essere informato. Non si tratta di negare il ruolo del dirigente scolastico che nella valutazione dei docenti deve essere sicuramente determinante, ma non assoluto e sciolto da regole: anche quella della trasparenza!

 

Questo meccanismo sicuramente non è quello che voleva la gran parte dei dirigenti scolastici e non consente neppure la “valutazione” dei docenti! E’ uno stupidario che non merita di essere discusso seriamente, infatti….

 

Se il vero obiettivo fosse un altro?

Il sospetto che l’obiettivo di tutta questa discussione fosse di eliminare la contrattazione d’istituto e assegnare solamente e interamente al dirigente scolastico tutto il processo della valutazione e della sua valorizzazione, si fonda su diversi indizi; se fosse vero il sospetto, sarebbe stato meglio esplicitare l’obiettivo con chiarezza: non avremmo perso tempo inutilmente.

 

Siamo in Italia e… una soluzione si trova sempre!

In molti istituti – anche senza riunire il CVD – si è vicini alla soluzione del problema!

Siccome le risorse del fondo d’istituto sono state ridotte e sono insufficienti a riconoscere tutte le prestazioni aggiuntive che sono svolte, mentre le risorse destinate al “bonus” sono anch’esse modeste – stante la confusione e le difficoltà – si è convenuto… – informalmente, s’intende – di gestirle con un’ottica unitaria: le risorse del “bonus” per riconoscere le funzioni organizzative mentre le risorse del fondo d’istituto per compensare l’attività progettuale, o viceversa; i criteri seguiranno…. fantastico!


COSA E’ VALUTATO, QUALI SONO GLI INDICATORI DEL GRADO DI PROFESSIONALITA, QUAL’E’ IL GRADO DI COMPLESSITA’ PER DEFINIRE GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE.

 

La legge stabilisce quali sono gli aspetti della professionalità del docente che posseduti a un certo grado – non in valore assoluto ma rispetto ai colleghi dell’istituto che partecipano alla procedura valutativa – danno diritto al bonus. Nella tabella sottostante sono riportati: a) a sinistra, gli aspetti da considerare così come definiti dalla legge; b) nella colonna centrale alcuni indicatori che, singolarmente o unitamente ad altri, potrebbero indicare il grado di professionalità del singolo docente; c) nella colonna a destra un giudizio sintetico – ovviamente personale e fondato su dati empirici che valuta il grado di complessità insito nella strumentazione da approntare per misurare i singoli aspetti della professionalità.

 

Il punto a) del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, gli aspetti della professionalità che si manifestano nella dimensione individuale.

 

  Aspetti da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
 
A1 Qualità dell’insegnamento Pareri di alunni, famiglie, colleghi. Altissimo
A2 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica Ideazione di progetti. Partecipazione a progetti. Basso
A3 Successo formativo e scolastico degli studenti Media finale della classe nella disciplina insegnata. Incremento della media rispetto al 1° periodo. Risultati delle prove Invalsi. Alto.

 

Il punto b) del comma 3 dell’art. 11 del D.   Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, aspetti della professionalità che si manifestano nella dimensione collegiale o di gruppo.

 

  Settori da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
   
B1 Potenziamento delle competenze degli alunni Esiti misurabili di attività finalizzate al potenziamento. Alto
B2 Risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica. Attività di ricercatore, pubblicazioni. Basso
B3 Collaborazione nella ricerca didattica, nella documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. Attività di partecipazione ai relativi progetti. Alto

 

Il punto c) del comma 3 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 294/97 prevede di valutare, in particolare, aspetti della professionalità che si manifestano in competenze organizzative e relazionali.

 

  Settori da considerare ai fini della valutazione. Indicatori ipotetici. Grado di complessità della rilevazione e misurazione.
 
C1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico. Attività di: collaboratore, vicario, segretario collegio docenti, segretario di dipartimento, segretario del consiglio di classe, coordinatore di dipartimento, coordinatore di classe. Organizzatore di visite d’istruzione. Responsabile di laboratorio. Responsabile di rapporti con l’università ed enti esterni. Basso
C2 Responsabilità assunte nella formazione del personale. Attività di: tutor, formatore. Attività di accoglienza dei nuovi docenti. Basso

IPOTETICI, POSSIBILI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI.

 

Abbiamo ipotizzato che in tre istituti scolastici – l’istituto comprensivo A, l’istituto comprensivo B, l’istituto superiore C – siano già stati adottati i criteri per la “valorizzazione dei docenti”; sono quelli indicati nelle seguenti rispettive tabelle. In tutte e tre i casi si tratta di criteri …. verosimili.

I criteri deliberati dall’istituto A sono diversi da quelli definiti dall’istituto B e da quelli dell’istituto C. I criteri sono numerati anche per consentire un facile confronto. Le tabelle – com’è evidente – non hanno il pregio dell’organicità e prendono in esame solo alcuni aspetti delle attività che possono essere considerate per la valutazione dei docenti.

Lo scopo dell’esercitazione (quasi un gioco!) è solamente quello di mostrare l’estrema variabilità con cui ogni istituto può declinare i criteri per la valorizzazione dei docenti: tutto è lecito, tutto è legittimo.

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A

 

Art. 1 – Destinatari.

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 150 giorni di lezione.

 

Art. 2 – Esclusioni

Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari nell’anno corrente non potrà chiedere di partecipare alla procedura di assegnazione del “bonus”.

 

Art. 3 – Partecipazione alla procedura valutativa.

Il docente che intende partecipare all’attribuzione del “bonus” ne farà esplicita richiesta entro il termine che sarà stabilito dal dirigente scolastico.

 

Art. 4 – Ripartizione della somma in quote individuali.

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del “bonus” è ripartita in 66 quote individuali da 303,03, euro.

 

Art. 5 – Ripartizione delle quote individuali.

Le 66 quote sono ripartite, in proporzione alla consistenza dell’organico, tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

 

Art. – 5a – Assegnazione delle quote individuali alle aree.

Le quote individuali spettanti a ogni settore saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/07 come segue: area A, 10 quote, area B, 10 quote, area C, 46 quote.

 

Art. 6 – Pubblicità degli atti e trasparenza

L’elenco alfabetico dei beneficiari, distinto tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e articolato nelle tre aree di attività è comunicato ai docenti con nota interna.

 

Art. 7 – Arco temporale da considerare.

Sono, valutate ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nell’ultimo triennio.

 

Art. 8. Valutazione delle attività di cui al punto A de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti10.

 

Art. 9 – Valutazione delle attività di cui al punto B del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine graduare i docenti in base alle attività svolte e relative a quante previste dal punto B del comma 3; in particolare “Potenziamento delle competenze degli alunnisi considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per ogni anno di attività in classi/sezioni con la presenza di alunni stranieri in percentuale superiore al 5% punti 10.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra le “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da scuole o reti di scuole è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’assistenza ai tirocinanti nella scuola dell’infanzia è valutato 7 punti per anno.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di plesso è valutato 3 punti per anno.

 

 

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO COMPORENSIVO B

 

Art. 1. Condizioni di accesso al bonus

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 200 giorni.

 

Art. 2 – Esclusioni

2 Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari della sospensione dello stipendio fino a 5 giorni nell’ultimo quadriennio non sarà oggetto di valutazione ai fini della corresponsione del beneficio.

 

Art. 3. Esclusione dalla procedura valutativa.

Il docente che non intende partecipare alla procedura valutativa al fine dell’attribuzione del bonus ne farà esplicita richiesta entro il termine che sarà fissato dal dirigente scolastico.

 

Art. 4 Ripartizione della somma in quote individuali

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del bonus è ripartita in 28 quote individuali da 714,29 euro.

 

Art. 5. Ripartizione delle quote individuale.

Le 28 quote individuali saranno ripartite in proporzione alla consistenza dell’organico, tra docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

 

Art. 5a. Assegnazione delle quote individuali alle aree di attività.

Le 28 quote individuali saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. Lgs. n.294/07 come segue: area A, 8 quote, area B, 10 quote, area C, 10 quote.

 

Art. 6 Pubblicità degli e trasparenza

Il dirigente scolastico rende noto ai docenti l’elenco dei beneficiari distinto nelle tre aree di attività e graduato secondo l’ordine di assegnazione del “bonus”.

 

Art. 7 – Arco temporale da considerare.

Sono valutate ai fini dell’attribuzione del bonus, solamente le attività svolte nell’anno scolastico in corso e quello precedente.

 

Art. 8 – Valutazione delle attività di cui al punto A del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti 5.

 

Art. 9 – Valutazione delle attività di cui al punto B del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte e rientranti tra quelle previste al punto B dell’articolo 3 citato, in particolare, “Potenziamento delle competenze degli alunni si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per ogni anno di attività in classi/sezioni con presenza di alunni stranieri superiore al 20% punti 10.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di quantificare e graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra le “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da scuole o reti di scuole è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’assistenza ai tirocinanti nella scuola dell’infanzia è valutato 7 punti per anno.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di plesso è valutato 3 punti per anno.

 

 

I CRITERI DELL’ISTITUTO SECONDARIO DI II° GRADO C

 

Art. 1. Condizioni di accesso al bonus

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 300 giorni, di cui 180 di lezione.

 

Art. 2 – Esclusioni

2 Il personale che è in corso in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti – non sarà oggetto di valutazione – ai fini della corresponsione del beneficio.

 

Art. 3. Partecipazione alla procedura valutativa.

Tutto il personale di ruolo che rientra nelle condizioni fissate ai precedenti articoli 1 e 2 è considerato al fine dell’attribuzione del bonus.

 

Art. 4 Ripartizione della somma in quote individuali

La somma di 20 mila euro disponibili per l’assegnazione del bonus è ripartita in 20 quote da 1.000 euro.

 

Art. 5. Assegnazione delle quote individuali alle aree.

Le 20 quote individuali saranno ripartite tra le aree di cui ai punti a), b), c) del comma 3 dell’articolo 11 del D. Lgs. n.294/07 come segue: area A, 5 quote, area B, 5 quote, area C, 10 quote.

 

Art. 6 Pubblicità degli e trasparenza

Il dirigente scolastico informa i docenti dell’esito della procedura valutativa con nota interna fornendo l’elenco alfabetico dei beneficiari distinto nelle tre aree di attività.

 

Art. 7 – Arco temporale considerato da considerare.

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del bonus, solamente le attività svolte nell’anno in corso.

 

Art. 8. Valutazione delle attività di cui al punto A de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Successo formativo e scolastico degli studenti si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

Per avere operato, in una o più classi/sezioni in cui erano presenti uno o più alunni BES per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e socio-relazionale sono attribuiti punti 2.

 

Art. 9. Valutazione delle attività di cui al punto B de comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti al punto A del comma 3 “Potenziamento delle competenze degli alunni si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi. Per ogni anno di attività in corsi di recupero punti 5.

 

Art. 10 – Valutazione delle attività di cui al punto C del comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n.294/97.

Al fine di quantificare e graduare i docenti in base alle attività svolte rientranti tra quelle previste al punto C del comma 3 “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” si considera la seguente tabella per l’attribuzione di punteggi.

L’incarico di relatore in iniziative di formazione organizzate da istituti scolastici è valutato punti 5 per ciascun’iniziativa di formazione.

L’incarico di tutor ai docenti in anno di formazione è valutato 5 punti, per anno e per allievo.

L’incarico di vicario è valutato 5 punti per anno, quello di collaboratore 1 punto per anno, l’incarico di segretario (collegio, consiglio) è valutato 1 punto per anno. L’incarico di responsabile di sede staccata o coordinata è valutato 3 punti per anno.