Aggiornati i limiti di reddito per l’esonero dalle tasse scolastiche

da Il Sole 24 Ore

Aggiornati i limiti di reddito per l’esonero dalle tasse scolastiche

di Eu. B.

Rivisti al rialzo dell’1% i limiti per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Il ministero dell’Istruzione ha comunicato i nuovi tetti oltre i quali non vanno effettuati una serie di versamenti relativi agli ultimi due anni delle superiori.

Le tasse scolastiche
L’articolo 200, comma 1, del Dlgs 297/1994, n. 297, stabilisce che le tasse scolastiche sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. Ecco il dettaglio degli importi:
– tassa di iscrizione: € 6,04;
tassa di frequenza: € 15,13;
tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – €
12,09;
tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
È lo stesso articolo 200 a stabilire che i versamenti non sono dovuti dai nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

L’adeguamento
Tali importi vanno adeguati annualmente sdulla base del tasso di inflazione programmata. Per l’anno scolastico 2016/2017 i tetti vanno rivalutati dell’1 per cento. Per i nuclei con un solo componente il limite sale a 5.336 euro. Per quelli con tre componenti arriva invece a 11.372.