Il genitore separato deve pagare la metà delle spese per la scuola privata del figlio anche se non è d’accordo

da Il Sole 24 Ore

Il genitore separato deve pagare la metà delle spese per la scuola privata del figlio anche se non è d’accordo

di Andrea Alberto Moramarco

Il padre non affidatario del figlio, nonostante abbia espresso un parere contrario, è tenuto a pagare il 50% delle spese sostenute dalla ex moglie per iscrivere il figlio ad una scuola privata, in modo da consentirgli il recupero del ritardo scolastico. A meno che non dimostri che tale scelta non sia di interesse per il minore o per lui economicamente insostenibile. Questo è quanto emerge dall’ordinanza 4182 depositata il 2 marzo dalla Cassazione.

Il caso
All’origine della vicenda c’è il mancato accordo tra due genitori separati in relazione alle scelte da effettuare per l’ istruzione del figlio. La madre affidataria del minore aveva prospettato all’ex marito l’opportunità di iscrivere il ragazzo in una scuola privata, in maniera tale da consentirgli il recupero del ritardo scolastico. Nonostante l’opposizione del padre, la donna decise di iscrivere ugualmente il figlio presso la scuola privata e si rivolse al giudice per ottenere la condanna dell’ex marito al pagamento della metà delle spese sostenute, pari a poco meno di 5mila euro. Di qui l’evolversi della vicenda giudiziaria che arriva sino in Cassazione, dove il padre sostiene, in sostanza, che una decisione così importante per il percorso di crescita del figlio, quale appunto quella relativa alla sua istruzione, debba essere presa di comune accordo tra i genitori, ai sensi dell’articolo 155 c.c., e non invece in maniera autonoma dal genitore affidatario.

La decisione
La Corte la pensa però diversamente e dichiara inammissibile il ricorso del padre del ragazzo. Per i giudici, infatti, da un lato, non risulta prescritto dall’ordinanza presidenziale di separazione che le spese scolastiche debbano essere concordate fra i genitori; dall’altro, in caso di disaccordo tra questi, potrà comunque controvertesi sulla necessarietà di tali spese, fornendo però al giudice gli elementi per valutare la rispondenza della scelta all’interesse del figlio e alle condizioni economiche dei genitori. E nella specie, la difesa del padre è stata semplicemente «assertiva» e non ha specificato i motivi per cui la decisione non era di interesse per il figlio o insostenibile dal punto di vista economico.
In altri termini, afferma la Corte, non esiste «un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al maggior interesse dei figli». E in caso di mancata concertazione, dovranno indicarsi al giudice gli elementi per verificare la rispondenza della scelta all’interesse del minore e la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori.