Viaggi di istruzione: quali obblighi e quale normativa

Viaggi di istruzione: quali obblighi e quale normativa

di Cinzia Olivieri

 

La Nota Miur del 03.02.2016, Prot. N. 674, recante oggetto Viaggi di istruzione e visite guidate, nel richiamare l’attenzione al tema della sicurezza in occasione delle gite scolastiche, ha prospettato nuovi profili di responsabilità.

 

La CM 291/92

Storicamente, in materia, l’articolata CM 291/1992, apportando modifiche ed integrazioni alla precedente C.M. 253/1991, aveva per ultima fornito istruzioni disciplinando: finalità (art. 2); tipologia dei viaggi (art. 3); Destinatari (art. 4); Destinazioni (art. 5); Organi competenti (art. 6); Durata dei viaggi e periodi di effettuazione (art. 7);  Docenti accompagnatori (art. 8); Scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia, della ditta di trasporti (art. 9); Assicurazione contro gli infortuni (art. 10); Altri aspetti finanziari (art. 11); Cenni riepilogativi sulla documentazione (art. 12), e costituendo il più importante riferimento per l’organizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Anche tale circolare poneva attenzione alla sicurezza, sia nella scelta dell’agenzia, sia nella richiesta copertura assicurativa, sia attraverso il richiamo agli obblighi di vigilanza (si badi) sugli alunni, incombenti sui docenti accompagnatori (art. 8) con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. (quindi salvo prova “di non aver potuto impedire il fatto”). Tali doveri potevano essere contrattualmente condivisi con il personale qualificato delle agenzie di viaggio previa informazione delle famiglie; rilascio da parte dello studente maggiorenne o degli esercenti la responsabilità genitoriale di una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni del personale dell’agenzia di viaggio; espressa previsione contrattuale di assunzione dell’onere della vigilanza.

In quanto antecedente all’autonomia, per la “scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9), la CM 291/92 prevedeva l’osservanza della procedura di cui all’art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 e cioè deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto, il quale appunto era chiamato ad effettuare le opportune valutazioni, previa acquisizione del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Oggi invece il D.I. 44/01 (artt. 31 e ss) attribuisce al dirigente i poteri negoziali.

Come anzidetto, la CM 291/92 contemplava una serie di precauzioni ed adempimenti per garantire la sicurezza del viaggio.

Per valutare opportunamentel’assoluta affidabilità e serietà dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti”(art. 9), l’agenzia prescelta doveva rilasciare una dichiarazione garantendo: di essere in possesso delle autorizzazioni previste fornendone gli estremi; di assumersi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze ovvero dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio; di possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Premesso l’obbligo di esaminare con precisione ed accuratezza il contratto, dovevano inoltre essere acquisiti:

  1. a) fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
  2. b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
  3. c) fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
  4. d) fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti;
  5. e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
  6. f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
  7. g) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
  8. h) fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata;
  9. i) attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo);
  10. l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

L’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti doveva altresì garantire per iscritto, in caso di viaggio superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, la presenza di due autisti, considerando che il periodo di guida continuata per l’autista non può superare le quattro ore e mezza; ed in caso di viaggio inferiore alle ore 9 giornaliere, un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.

Inoltre (art. 10) per tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione la circolare richiedeva la garanzia di polizza assicurativa contro gli infortuni, con un costo relativo, per gli alunni, compreso nella quota di partecipazione versata dagli stessi … ecco anche perché il mancato pagamento del contributo volontario non può costituire valido motivo per escludere uno studente.

La successiva CM 623/96  ha riconosciuto che “L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche”, richiamando le istruzioni della circolare del ‘92 con particolare riferimento alla necessità che le iniziative siano “economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e, sotto il profilo della sicurezza, presentassero sufficienti elementi di garanzia”.

Con la nota min. prot. 645/2002, più volte integrata successivamente, è stato poi proposto uno schema di “capitolato d’oneri” , concordato a livello nazionale con le associazioni di categoria delle agenzie turistiche e di viaggio, riepilogativo delle principali clausole e condizioni da includere in qualsiasi contratto per l’effettuazione di viaggi d’istruzione.

In sintesi è chiara la ripartizione delle responsabilità secondo tale provvedimento: sui docenti accompagnatori gravano gli obblighi di vigilanza; l’agenzia è tenuta a rilasciare le previste dichiarazioni e garanzie (assumendosene le responsabilità) nonché la documentazione richiesta; il consiglio di istituto (ora il dirigente scolastico) è chiamato vagliare attentamente le proposte contrattuali e la sussistenza di tutti i requisiti previsti; gli studenti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni ed anche gli automezzi devono essere opportunamente assicurati.

 

La nota 2209/2012

In considerazione anche delle modifiche normative intanto intervenute, la successiva nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209, rispondendo ai quesiti “relativi alle modalità di organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate” ha precisato che: “(…)  nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, … l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Premesso che il Dlgs 111/95 (Attuazione della direttiva n. 90/314/cee concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”) era stato già abrogato dall’art. 146 comma 1 lettera e) del codice del consumo del 2006 (dlgs 206/2005), il quale ha appunto per oggetto la tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1), e che al D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico  è seguito il Dlgs 79/2911 (cd. Codice del Turismo) di cui costituisce normativa di riferimento, la nota del 2012 prende atto dell’inadeguatezza della disciplina a seguito dell’autonomia.

Pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera e) del dlgs 297/94 (ancora vigente) il consiglio di istituto conserva la sua prerogativa di definire i “criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo … alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”, mentre, come si è detto, le responsabilità nella scelta dell’agenzia si trasferiscono al dirigente (D.I. 44/01 artt. 31 e ss). I regolamenti viaggi diventano così fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo.

 

La Nota 674/2016

La Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 interviene quindi, destando perciò le prime perplessità, in un settore in cui qualche anno prima, ed in assenza di ulteriori modifiche, si era espressamente dichiarata la completa autonomia delle scuola ed il carattere non prescrittivo della previgente normativa.

La finalità dichiarata di tale provvedimento è quella di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, in primo luogo attraverso l’invio – a cura del dirigente – della comunicazione allegata alla Sezione del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, per consentire di organizzare servizi di controllo e chiedendo l’intervento degli organi di polizia stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza, in presenza “di evidenti situazioni” di pericolo, per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Sempre a garanzia di maggiore sicurezza, si invitano i dirigenti scolastici (responsabili appunto della scelta della ditta) e gli organizzatori a porre attenzione, non solo nella fase organizzativa ma anche durante il viaggio “su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l’idoneità e condotta del conducente”, nel caso richiedendo la collaborazione e l’intervento degli Uffici della Polizia stradale territorialmente competenti, nonché “l’idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezzaillustrate nell’allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.

Dunque, trascendendo la finalità informativa, la nota ministeriale finisce per prospettare nuovi e complessi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico in particolare dei docenti accompagnatori, la cui fonte di obbligo è costituita proprio dal citato vademecum di cui il suddetto provvedimento richiede la diffusione.

Nello specifico, con riguardo alla scelta dell’impresa di trasporto si richiede, in sostanziale analogia col pregresso ma con qualche aggiornamento rispetto al tipo di attestazioni richieste, che le ditte dimostrino, “mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei”.

Con riferimento al conducente ed al veicolole imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità”.

Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, e deve portare con sè la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro.

Per quanto invece riguarda il veicolo, esso deve essere dotato di estintori e di “dischi” indicanti le velocità massime consentite nella parte posteriore (80 km/h e 100 km/h). Il certificato assicurativo deve trovarsi a bordo per rilevare la copertura R.C. e la carta di circolazione deve riportare l’esito della visita di revisione annuale e il numero massimo di persone che l’autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione.

Sebbene si tratta di controlli documentali e quindi potenzialmente fattibili, tali ultimi accertamenti dovrebbero essere effettuati prima della partenza giacché è impossibile e inefficace tale riscontro al momento della selezione delle offerte.

Tuttavia il Vademecum dispone ancora che, sebbene la complessa verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo è necessariamente rimessa agli organi di polizia stradale, gli accompagnatori devono sapere che l’autista deve rispettare il periodo di guida giornaliero (9 ore estese fino a 10 non più di due volte la settimana); il periodo di guida settimanale e bisettimanale (56 ore e, complessivamente, in due settimane, 90 ore); fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore).

Inoltre “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”. Essi sono poi sollecitati a “prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada”.

Ebbene, se il dovere di vigilanza nei riguardi degli studenti trova un preciso riferimento normativo, il vademecum testualmente non si esprime in termini di invito, suggerimento e/o consiglio ma costituisce, particolarmente a carico dei docenti accompagnatori, che sono terzi trasportati al pari degli studenti, obblighi di vigilanza (non previsti) anche nei confronti del conducente.

Le implicazioni di tali previsioni sono notevoli, anche in caso di contenzioso, lasciando configurare profili di responsabilità per gli accompagnatori anche e persino nell’ipotesi di non auspicabili sinistri.

Inoltre, con l’eccezione dei casi di macroscopica evidenza, non si comprende in che modo e a che titolo essi possano “prestare attenzione” e/o inibire l’assunzione, in particolare se di modica entità, di alcool o altre sostanze ovvero verificarne l’assunzione.

A tanto si aggiunga che il vademecum richiede che “In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionalied a dispositivi di equipaggiamento, tra cui si elencano: “usura pneumatici, efficienza dei dispositivi visivi, illuminazione, retrovisori”, esistenza di cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi che informano i passeggeri dell’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta-cinture. Si precisa altresì che in caso di mancato uso delle cinture da parte di un minore ne risponde non solo il conducente ma anche chi è tenuto alla sua sorveglianza ove si trovi a bordo del veicolo.

Ancora una volta ci si esprime in termini di obbligo per accertamenti di carattere tecnico.

Peraltro, come si è detto, il vademecum rimette agli organi di polizia stradale, in considerazione della sua complessità tecnica e giuridica soltanto la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo mentre tutti gli ulteriori accertamenti resterebbero a carico della scuola secondo le varie fasi.

Appaiono legittime quindi le perplessità e le preoccupazioni manifestate.

Già da tempo in tante scuole la difficoltà di trovare docenti accompagnatori ha portato a rinunciare all’organizzazione di viaggi di istruzione e c’è da presumere che questo provvedimento scoraggerà gli indecisi.

A questo punto si rende necessario chiarire il valore normativo della Nota 03.02.2016, prot. N. 674, considerata la precedente risolutiva circolare del 2012 che essa sembra contraddire.