Decreto Capo Dipartimento 21 marzo 2016, n. 330

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Avviso pubblico per la selezione di 34 esperti nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020

 

Art.1 – Oggetto degli incarichi e requisiti professionali

Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi del presente Avviso, sono regolate dal Decreto Direttoriale 3391 del 22.12.2015 e dal Decreto Direttoriale 511 del 18.3.2016, nonché dalle disposizioni di cui al presente Avviso.
L’Avvviso, corredato dall’Allegato n. 1 “Analisi dei fabbisogni di professionalità a supporto del PON” (di seguito anche “Fabbisogno”), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n. 34 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 (di seguito PON R&I o PON), adottato con Decisione della Commissione Europea C(2015) del 14 luglio 2015 n. 4972.
Gli incarichi in oggetto saranno affidati previa conlcusione della ricognizione interna. L’Amministrazione, infatti, è tenuta ad affidare tali attività in via prioritaria al personale di ruolo che dovesse risultare idoneo alla procedura di valutazione.
Pertanto, il numero degli incarichi che l’Amministrazione intende affidare con il presente avviso potrebbe ridursi in funzione dell’eventuale affidamento al personale di ruolo.
In particolare, gli incarichi sono distinti in quattro diversi Profili professionali che riguardano rispettivamente il supporto strategico (profilo I), il supporto specialistico (profilo II), il supporto tecnico-operativo (III profilo) e supporto operativo (IV profilo).

Tabella A) – Quadro riassuntivo degli esperti richiesti per le attività sopra individuate (cfr. Allegato n. 1):

Cod. candidatura N.esperti richiesti Oggetto dell’incarico Profilo professionale
1 n. 2 Supporto strategico alla Direzione Ricerca e l’AdG per il coordinamento e lo svolgimento delle proprie funzioni di cui all’art 125 del Reg (UE) 1303/2013 I
2 n. 2 Supporto specialistico all’AdG in tutte le fasi di attuazione del Programma II
3 n. 4 Supporto specialistico all’AdG in materia di appalti pubblici; e tematiche giuridica amministrativa II
4 n. 4 Supporto tecnico-operativo all’AdG per assistenza legale e/o amministrativa in materia di aiuti di stato. III
5 n. 5 Supporto specialistico all’AdG negli ambiti individuati dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, sui quali si sviluppa il Programma II
6 n. 2 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di analisi dati pubblici e banche dati III
7 n. 4 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di gestione, controllo, rendicontazione e sorveglianza del Programma III
8 n. 2 Supporto specialistico all’AdC e ORP II
9 n. 1 Supporto tecnico-operativo all’AdG nelle attività di monitoraggio del Programma III
10 n. 2 Supporto specialistico all’AdG per attività di valutazione e analisi delle politiche pubbliche II
11 n. 3 Supporto tecnico-operativo all’AdG per analisi fabbisogni, progettazione e implementazione dei sistemi informativi III
12 n. 3 Supporto all’AdG nelle attività di gestione, controllo e rendicontazione di programmi e progetti di ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e fondi nazionali IV


Tabella B) –  Raccordo tra il profilo professionale e gli anni di esperienza nel “settore nel quale si è maturata la comprovata specializzazione” di cui all’Allegato n. 1:

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore
I  – EXPERT Maggiore di 15 anni
II – SENIOR Maggiore di 10
III – INTERMEDIATE Maggiore di 5
IV – JUNIOR Maggiore di 3

Ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in mesi, anche non continuativi, conteggiati secondo le modalità di cui all’allegato “Analisi dei fabbisogni”.
Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, non sono cumulabili, in termini di mesi, le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo.

Art.2 – Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di cui all’art. 4, comma 3 e art. 5 comma 2 della Direttiva così come indicati nella domanda di partecipazione.
Il possesso del requisito – inerente la comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (art. 4, comma 3 lettera e) della Direttiva) – deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando il numero minimo di anni di esperienza maturata nel settore.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il MIUR al conferimento degli incarichi professionali, e quest’ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito web (www.istruzione.it), senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte del MIUR.

Art.3 – Presentazione della candidatura e contenuto della domanda

La domanda di partecipazione (domanda) alla selezione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente avviso e deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:

  • essere redatta sul form all’indirizzo http://candidature-ponri.cineca.it Sono escluse le domande presentate con modalità diverse (le modalità per l’accesso e le istruzuioni per l’utilizzo del sistema saranno pubblicate al medesimo indirizzo);
  • essere sottoscritta con firma autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile). Sono escluse le domande con altre forme di sottoscrizione come per esempio “apposizione di firma scansionata, fotocopiata, fotografata”, etc;
  • essere prodotta in formato pdf in un unico file, corredato di documento di identità. Sono escluse le domande che perverranno in diverso formato elettronico;
  • deve essere trasmessa solo in formato elettronico, tramite la procedura informatica appositamente predisposta per il caricamento del file di cui al punto 3, disponibile all’indirizzo http://candidature-ponri.cineca.it;
  • pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29.03.2016 . Oltre tale orario il sistema non consentirà l’invio della domanda di candidatura.

Non sono prese in considerazione le domande sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno al MIUR oltre il termine fissato per la ricezione delle domande o secondo modalità diverse da quella descritta nei precedenti commi.
Il MIUR non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Direttiva il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC), la cui titolarità sia associata all’ identità del candidato, indicato nella domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo pon.ricerca@postacert.istruzione.it
I candidati potranno presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione al massimo per 1 “Codice candidatura”.

Art.4 – Procedura valutativa

Il MIUR provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite all’art. 3 del presente Avviso.
La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un Segretario, scelti dalla Direzione Ricerca.
La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi:

  • valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5. E’ prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 75 punti;
  • colloquio individuale conoscitivo teso a valutare l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. E’ prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 25 punti.

La Commissione, al termine della fase a) redige, per ogni “codice candidatura” una prima graduatoria di merito.
Per la valutazione finale, sono invitati al colloquio, attraverso comunicazione PEC, di cui alla fase b) un numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste per ogni specifico “codice candidatura”, secondo l’ordine della citata graduatoria di merito.
Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al doppio delle posizioni richieste per lo specifico “codice candidatura”.
Può essere superato tale limite del doppio nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio.
I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite PEC.
I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede dell’Amministrazione.
Al termine della fase b) la Commissione stila, per ogni “codice candidatura”, la rispettiva graduatoria finale, sommando i punteggi della fase a) e b). L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del MIUR (www.istruzione.it), nella sezione Ricerca.
Per le finalità di cui all’art.7 comma 6 del Disciplinare, le graduatorie avranno una durata di 18 mesi.
Il MIUR procede ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato.
Il Direttore Generale, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione.
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, presenta ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell’amministrazioni di appartenenza, senza la quale non si potrà procedere alla contrualizzazione dell’incarico.

Art.5 – Criteri di valutazione

Il MIUR individuerà i professionisti cui conferire l’incarico mediante procedura di selezione volta a verificare l’esperienza professionale pregressa e la sua coerenza con l’attività per cui il candidato si propone.
La Commissione attribuirà i punteggi (max 75) di seguito dettagliati sulla scorta delle esperienze pregresse indicate nei curricula.
Al fine di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche tecnico-professionali richieste, la Commissione, acquisiste tutte le candidature, valuterà, per ogni ambito, l’esperienza dichiarata dai ciascun candidato e l’eventuale ambito di specializzazione.
La commissione attribuirà fino ad un massimo di 25 punti ai candidati che parteciperanno alla valutazione finale.

Art.6 – Luogo, durata e trattamento economico

L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell’Amministrazione, risulta legato alle esigenze dell’Amministrazione e comunque non può avere una durata superiore a quella del periodo di programmazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020.
L’incarico è sottoposto a valutazione periodica da parte dell’Amministrazione ai fini della conferma della durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.
I termini e le modalità di espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di colaborazione.
Con riferimento all’art. 4, comma, 2 lettera h), della Direttiva, in ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione, l’esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di permettere all’Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. La sopensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell’ambito del contratto di lavoro secondo le disposizioni di normative vigenti in materia.
L’ammontare del corrispettivo annuo lordo, da corrispondersi indicativamente con cadenza bimestrale, è definito in sede di contrattualizzazione, nei limiti indicati nelle fasce di cui all’art. 9 comma 4 della Direttiva esclusi gli oneri accessori di legge a carico dell’Amministrazione e l’IVA, se dovuta, nonché gli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma. I costi di tasferta saranno rimborsati dal MIUR dietro presentazione di idonea e pertinente documentazione attestante le spese sostenute.
La commisurazione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 9 comma 6 della Direttiva è definita sulla base delle caratteristiche professionali dell’esperto, della complessità dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.
Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel contratto di collaborazione.
La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di pubblicità, e previa registrazione da parte della Corte dei Conti.

Art. 7.- Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il MIUR. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle candidature pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.

Art. 8. – Informazione e pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del MIUR (www.istruzione.it), nella sezione Ricerca.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente tramite la propria casella PEC, alla casella di posta elettronica pon.ricerca@postacert.istruzione.it fino alle ore 10,00 del giorno 24.03.2016, specificando nell’oggetto “Avviso selezione esperti PON R&I 2014-2020”.
Dei chiarimenti è data diffusione sul sito internet del MIUR.
Sul sito internet del MIUR sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione inerente l’Avviso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Fontana

Roma, 21 marzo 2016

Il Capo Dipartimento
(Prof. Marco Mancini)


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