Alunni disabili, il giudice non può aumentare le ore assegnate nel piano educativo

da Il Sole 24 Ore

Alunni disabili, il giudice non può aumentare le ore assegnate nel piano educativo

di Andrea Alberto Moramarco

Accade di frequente che all’alunno affetto da grave disabilità, ai sensi della Legge 104/1992, venga assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle indicate nel Piano educativo individuale (Pei). I genitori di questi studenti che impugnano i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica ottengono l’adeguamento delle ore di sostegno assegnate a quelle indicate nel Pei e, talvolta, anche il risarcimento del danno per la mancata tempestiva assegnazione. Questa volta, invece, oggetto dell’impugnazione è lo stesso Pei, indicante secondo i genitori dell’alunno disabile un numero di ore non adeguato rispetto alla patologia sofferta dal minore. Il risultato non è però lo stesso: non può censurarsi, infatti, il provvedimento del preside che assegna al disabile esattamente il numero di ore indicato nel Pei, in quanto questo documento è sorretto da un’ampia discrezionalità e può essere sindacato solo nei limiti della palese illogicità e incongruità. Ad affermarlo è il Tar di Napoli con la sentenza 252/2016.

Il caso
Nella specie, al minore, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104\1992, era stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, così come previsto nel Pei. Tale monte ore non era ritenuto però dai genitori del ragazzo congruo e sufficiente in relazione alla malattia del figlio. Pertanto, impugnando il provvedimento del preside veniva chiesto ai giudici l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato.

La decisione
Dopo aver affermato la propria giurisdizione – trattandosi di gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili – il Tar respinge nel merito il ricorso spiegando che «sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della Asl e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico». E ciò in quanto, la determinazione del monte ore di sostegno scolastico da assegnare allo studente disabile è «affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare», prevista dall’articolo 12 comma 5 della stessa legge 104/1992. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al disabile è, dunque, assistita da un’ampia discrezionalità e può essere sindacata solo se l’attribuzione delle ore risulti da motivazione ed istruttoria affetti da illogicità ed incongruità, vizi che per i giudici non sono ravvisabili nella specie.