Decreto Legislativo 3 marzo 2016, n. 44
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico. (16G00052)
(GU Serie Generale n.73 del 29-3-2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 77, 180 e seguenti; Visto il protocollo d'intesa relativo all'individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione, del 25 luglio 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 5 ottobre 2015; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. In considerazione delle specificita' dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessita' locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua con propria legge le modalita' e i tempi per l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla completa attuazione del processo di realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, al ruolo e competenze del dirigente scolastico, alle modalita' di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio del personale docente, alla valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti ed al consolidamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale.
Art. 2 1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessita' locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.
Art. 3 1. Ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.
Art. 4 1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.
Art. 5 1. In considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese secondo le modalita' definite dalla Regione, ed e' introdotto, a partire dalla scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalita' CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Art. 6 1. Nell'ambito degli adattamenti dei programmi alle necessita' locali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico regionale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il Governo e la Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione di quelli attualmente in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando