Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42

Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42

Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. (16G00053)

(GU Serie Generale n.73 del 29-3-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  giugno  2014,  n.  87,  recante  misure
urgenti  per  garantire  il   regolare   svolgimento   del   servizio
scolastico; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire  il
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili sede  di
istituti scolastici, nonche' per  assicurare  la  prosecuzione  degli
interventi di ripristino degli edifici scolastici che si  trovano  in
condizioni  non  decorose   migliorandone   la   vivibilita'   e   la
gradevolezza degli  ambienti  come  previsto  dal  programma  «Scuole
belle»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di  dottorato
internazionale  «Gran  Sasso  Science  Institute»  (GSSI),  istituita
dall'articolo  31-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'   di   alto   contenuto
scientifico  e  tecnologico  in   considerazione   degli   importanti
risultati  ottenuti  per  il  rilancio  dello  sviluppo  del  sistema
didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
  svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    b) al  comma  2-bis.1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
                               Art. 2 
 
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della  Scuola
  sperimentale  di  dottorato  internazionale  Gran   Sasso   Science
  Institute 
 
  1. Per la stabilizzazione della Scuola  sperimentale  di  dottorato
internazionale  Gran  Sasso  Science   Institute   (GSSI),   di   cui
all'articolo  31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo
di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2016,  ad  integrazione
delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 
  2.  La  Scuola,   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato  ai  sensi  del  comma  6,
dell'articolo 31-bis,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  a
seguito del quale e' reso disponibile  il  finanziamento  di  cui  al
comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a
ordinamento speciale. 
  3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari
all'80  per  cento  dei  contributi   ordinari   statali   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di  personale  anche  in
deroga alle  limitazioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 31  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 
  4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i
commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui  al
comma 2-bis» sono soppresse. 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede: 
    a) per 15  milioni  di  euro  mediante  parziale  utilizzo  delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    b) per 49 milioni di euro mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui  all'articolo  1,  comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1,  si  provvede,  a
decorrere  dal  2016,  quanto  a   2   milioni   di   euro   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  e  quanto  a  1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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