Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 241

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016, AOOUFGAB 241

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017

 

VISTO            il d.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA            la legge 23.10.1992, n. 421 recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

VISTO            il d.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita’ sanitarie locali, nonche’ norme per le attestazioni da parte delle unita’ sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi;

VISTA            la legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA            la legge 23.12.1996, n. 662, recante“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA            la legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della .pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA            la legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO            l’ art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTA            la legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;

VISTO                       il d.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

VISTO            il d.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002;

VISTO                       il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO            il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO            il d.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTO                       il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l’articolo 4;

VISTO                       il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l’articolo 3;

VISTO                       il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l’articolo 37;

VISTO                       il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, comma 7”;

VISTO                       il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO                       il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO                       l’art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO                       il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO            il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca;

VISTA                       la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dell’art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità;

VISTO            il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

VISTO                       il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “scuola”, per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO            il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l’ a. s. 2016/2017;

RITENUTO   di dover, ai sensi dell’art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per l’anno scolastico 2015/2016 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE       le organizzazioni sindacali del comparto scuola;

 

O R D I N A :

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

 

 

– ART. 1 –

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL’ORDINANZA

 

  1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.

 

  1. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET e pubblicata agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle Istituzioni scolastiche.

– ART. 2 –

 

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per la prima fase dei movimenti (art. 6 lettera A) è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 23/4.

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente per le ulteriori fasi dei movimenti (art. 6 lettere B, C e D) è fissato al 9/5 ed il termine ultimo è fissato al 30/5.
  2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ed educativo è fissato al 11/4 ed il termine ultimo è fissato al 25/4.

 

  1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato 26/4 ed il termine ultimo è fissato al 16/5.

 

  1. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2016/17 sono i seguenti:

 

Prima fase dei movimenti (punto A dell’art. 6)

  1. a) personale docente

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili. 30/4

2 – pubblicazione dei movimenti. 13/5

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 12/5

2 – pubblicazione dei movimenti 26/5

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 25/5

2 – pubblicazione dei movimenti 9/6

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 8/6

2 – pubblicazione dei movimenti 24/6

 

I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento.

 

Seconda fase dei movimenti personale docente

(punti B, C e D dell’art. 6)

 

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità  24/6

2 – pubblicazione dei movimenti.       18/7

 

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità 24/6

2 – pubblicazione  dei movimenti      18/7

 

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità 24/6

2 – pubblicazione  dei movimenti      28/7

 

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità  24/6

2 – pubblicazione dei movimenti 9/8

 

  1. b) personale educativo

 

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 30 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti 30 giugno

 

  1. c) personale A.T.A.

 

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili 28/6.

2 – pubblicazione dei trasferimenti 22/7

 

 

  1. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..

 

  1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

 

  1. Tutto il personale docente in entrata nelle province autonome di Trento e Bolzano seguirà la tempistica della prima fase.

 

  1. I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province della regione Sardegna che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disposti immediatamente dopo i movimenti territoriali in ambito provinciale e prima dei movimenti successivi, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dal CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero. I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le suddette modalità.

 

 

 

 

– ART. 3 –

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

  1. Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITA’ 16/17 saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo invia le domande allegate alla presente Ordinanza in forma cartacea.

 

  1. Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine del 23/4 relativo al personale docente e del 16/5 relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

 

  1. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità.

 

  1. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dagli art. 7 e 45 del C.C.N.I. deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il termine fissato del 16 aprile per i docenti e per la prima fase dei movimenti di ciascuna altra categoria, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. Analoghi termini e modalità sono previsti per il personale della dotazione provinciale di sostegno che intende essere confermato nell’attuale sede di utilizzazione nella provincia di titolarità.

 

  1. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

 

  1. Per l’anno scolastico 2016/2017 può presentare domanda di mobilità territoriale/professionale  interprovinciale verso la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano  il personale  docente assunto entro l’anno scolastico 2014/15,  il personale docente nominato in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 secondo le procedure ordinarie di assunzione (fase zero del piano nazionale assunzionale 2015/16)  e il personale docente nominato in ruolo nell’anno scolastico 2015/16  ai sensi dell’art. 1 del comma 98, lettera a) della legge 107/2015 (fase A del piano nazionale assunzionale 2015/16.). La mobilità territoriale/professionale verso la provincia di Trento è consentita ai soli docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/15. Tali  domande di mobilità vanno presentate secondo le modalità di cui alla presente ordinanza entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 2 e seguiranno l’iter previsto per le domande presentate entro il suddetto termine.

 

  1. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

 

  1. I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

  1. I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno per ciascuna delle fasi previste dall’art. 6 del CCNI gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

  1. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .

 

  • I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare per ciascuna delle fasi di riferimento una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  • In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande della prima fase (23 aprile).

 

  • Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

 

  • Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

 

15.Le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale.

 

  1. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

 

  1. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga a quella predisposta nell’apposita sezione del sito MIUR MOBILITA’ 16/17 e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

 

  1. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4 della presente O.M..

 

  1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

 

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(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

 

(2) ) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su provincia o dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all’istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione provinciale o di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta devono indicare nello spazio riservato all’unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

– ART. 4 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

 

  1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.

 

  1. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B, lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 del sito MIUR, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella nota 5 ter del C.C.N.I..

 

4  La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).

 

Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.

 

In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:

 

  1. a) Certificazioni mediche.

 

Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accerta­mento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

– per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

– per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

– per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

 

 

 

  1. b) Documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità.

 

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista all’art. 13 e all’art.47 del CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:

– il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

– il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato con le modalità definite nella presente ordinanza ministeriale.

Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

 

  1. c) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.

 

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

 

  1. d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.

 

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

 

  1. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

 

  1. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

 

  1. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

 

  1. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

 

  1. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

 

  • Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

 

  • La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato   rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.

 

  • Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura.

 

  • L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

 

  • Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

 

  • Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

  • L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento e all’avvio del conseguente provvedimento disciplinare.

 

  • In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.

 

  • Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

 

  • A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (2), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lettera d) della tabella titoli generali per i trasferimenti ed e) per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.

Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 47 c. 1 punto V) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico.

 

  • Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

 

  • I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

 

  • Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

 

  • In attuazione dell’art. 13 ed all’art. 47 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

 

  • Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

 

  • I responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive relative all’elezione del domicilio dei familiari.(4)

 

  • Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

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(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

       Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.

(3) L’interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.

(4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

– ART. 5 –

RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE

 

 

  1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

 

  1. E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

 

  1. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

  1. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

 

  1. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.

 

 

 

– ART. 6 –

 

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI

 

PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

 

  1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

 

  1. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

 

  1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

– alla scuola o istituto di provenienza;

– alla scuola o istituto di destinazione;

– al locale dipartimento provinciale del tesoro.

 

  1. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

 

 

– ART. 7 –

 

FASCICOLO PERSONALE

 

  1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

 

  1. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

 

 

TITOLO II – PERSONALE DOCENTE

 

 

-ART. 8

 

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

 

 

  1. I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province. Qualora intendano avvalersi di quest’ultima possibilità, devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza.

 

  1. Non si tiene conto della domanda di trasferimento o di passaggio relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Il trasferimento o il passaggio in altra provincia di un docente appartenente alle categorie di cui al comma 1, ottenuto nel corso della FASE   B o della FASE D della mobilità,  annulla l’eventuale trasferimento o passaggio provinciale ottenuto dal medesimo docente nel corso della FASE A della mobilità.  La sede  ottenuta dal medesimo in esito alla fase A, non è disponibile per le operazioni di mobilità interprovinciali.

 

  1. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.

 

  1. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.

 

  1. E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d’insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l’aspirante sia in possesso dell’abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l’estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena l’interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

 

 

– ART. 9

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

 

  1. Le preferenze nella fase A possono essere del seguente tipo:
  2. scuola
  3. circolo (1);
  4. distretto;
  5. comune;
  6. provincia;
  7. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).(2)

 

  1. Nelle fasi B, C e D del movimento possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province; possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
  2. Istruzione degli adulti, che comprende:

Corsi serali degli istituti di secondo grado

Centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

Sezioni carcerarie

  1. Sezioni ospedaliere

 

L’indicazione delle disponibilità valgono per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità (3).

 

Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere A) e B) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate

Nel caso si diano entrambe le disponibilità la A precede la B.

 

  1. Gli insegnanti aspiranti al movimento nella fase A hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune, o della provincia. Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase B1 tutte le scuole dell’ambito (3).

 

  1. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d), e) comportano, pertanto, nella fase A che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune, o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole presente a sistema. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio è richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, ambito, provincia, devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, presenti a sistema nonché sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (4). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 2. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.

 

  1. Le preferenze esprimibili nella fase A, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria nei trasferimenti provinciali.

 

  1. Nella Fase B per il personale assunto sino all’a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

 

  1. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

 

  • Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.

 

  • Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi nella fase A sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale. Indicando il codice provincia ci si rende automaticamente disponibili anche per le isole.

 

  • Qualora un distretto nella fase A comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti intercomunali.

 

  • Nella fase A per l’attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole, nelle fasi successive andrà indicata la sola disponibilità.

 

  • Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l’interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto – se compreso nel comune medesimo – relativo alla scuola o plesso di titolarità.

 

  • I docenti neo-assunti che partecipano al movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.

 

  • Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza.

 

  • Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.

 

  • Nella sola fase A i docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione. Nelle fasi successive l’assegnazione alle sezioni di liceo europeo verrà disciplinata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 1 del CCNI.

 

  • Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenersi nulla e non produttiva di effetti.

 

  • Nei trasferimenti della fase interprovinciale e nella fase B 2 del CCNI del personale assunto sino all’ a.s. 14/15 quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla modalità, dovranno prioritariamente indicare, all’interno del primo ambito indicato, le scuole dei comuni (6) per i quali hanno diritto alla precedenza oppure come primo ambito quello contenente il comune di assistenza.

 

  • Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 3 per le province autonome di Bolzano e Trento.

 

 

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(1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell’organico di circolo – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.

(2) Esprimibili attraverso i codici delle sedi di organico.

(3) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.

(4) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

(5) In questo caso il richiedente dovrà riordinare tramite sistema le sedi del primo ambito salvo quelle relative alle disponibilità A e B se non intende rendersi disponibile.

(6) Qualora tra le sedi dell’ambito non sia presente il comune di assistenza andrà indicato per prima la sede del comune viciniore secondo le attuali prossimità, nel caso quest’ultima sia in altro ambito, il primo ambito indicato dovrà essere quest’ultimo.

 

– ART 10 –

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato presso la scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Per quanto riguarda i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni l’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale che ha disposto la nomina.

 

 

–       ART. 11

 

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

  1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili nella fase provinciale mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola. Nella fase inter provinciale i posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dal contratto sulla mobilità. Nella fase inter provinciale questi posti sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

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(1)Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

 

 

– ART. 12 –

 

POSTI DELL’ORGANICO DI CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA

 

  1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico di circolo sono richiedibili nella fase provinciale dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.

L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico di circolo (comune, lingua inglese) nell’ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità. Nella fase inter provinciale e nella fase B 3 del CCNI i posti di lingua inglese presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua.

 

  1. L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

 

  1. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

 

Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nel contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico di circolo, in quanto la dotazione organica è assegnata al singolo plesso. Nella fase inter provinciale i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

 

  1. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi, il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

  1. I posti di insegnamento annessi ai CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale nella fase provinciale (3) e mediante indicazione di disponibilità nella fase interprovinciale e nella fase B 3 del CCNI.

 

  1. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria.

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  • Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito nel proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’organico di circolo.

 

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

(3) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato.

 

 

 

 

 

  • 13 –

 

POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE

 

  1. I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali nella fase provinciale (1) o mediante esplicita disponibilità nella fase interprovinciale e nella fase B 3 del CCNI.

 

  1. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

 

  1. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti.

 

  1. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nella fase interprovinciale i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

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(1) Per i movimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo sino all’ a.s. 14/15 tale disponibilità verrà manifestata anche attraverso l’ordine delle sedi del primo ambito indicato nella domanda di trasferimento, quanti non intendano dare tale disponibilità non considereranno dette sedi nell’ordine indicato

 

 

– ART. 14

 

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

 

  1. L’insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

 

– ART. 15

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO

 

1.In considerazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 193, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la mobilità professionale dell’ a.s. 2016/17 avviene ancora sulla base delle classi di concorso delle scuole secondarie definite dal D.M. n. 354 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.

 

2.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

 

3.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

 

4..Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

 

 

ART. 16

 

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

 

  1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.

 

– ART. 17

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

 

 

  1. Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA’ 16/17 del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.

 

  1. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’art. 3 comma 2.

 

  1. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

 

 

ART. 18

 

AGGREGAZIONI DI CLASSI DI CONCORSO

 

  1. Nelle more dell’aggiornamento dei piani di studio delle scuole secondarie di secondo grado alla luce del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 di revisione della classi di concorso, la mobilità professionale avviene ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 39 del 10.8.1998, integrato dal D.M. n. 354 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso.
  2. Ai fini della mobilità professionale si elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza il conseguimento della specifica abilitazione.

 

  1. In base alle disposizioni citate al comma 2 del presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è prevista una corrispondenza automatica:

 

Ambito 1

25/A Disegno e storia dell’arte;

28/A Educazione artistica.

 

Ambito 2

29/A Educazione fisica II grado;

30/A Educazione fisica I grado.

 

Ambito 3

31/A Educazione musicale II grado;

32/A Educazione musicale I grado.

 

Ambito 4

43/A Italiano, storia, educazione civica nella media;

50/A Materie letterarie negli istituti II grado.

 

Ambito 5

45/A Lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere.

 

Ambito 8:

per i docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata.

 

In base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, previo corso di riconversione professionale. Fino all’espletamento dei suddetti corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:

 

Ambito 10

4/C esercitazioni aeronautiche;

8/C esercitazioni di circolazione aerea.

 

Ambito 11

6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;

12/C esercitazioni di modellismo;

16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;

34/C laboratorio di programmazione Tecnica per la ceramica;

40/C laboratorio per le industrie ceramiche.

 

Ambito 12

5/C esercitazioni agrarie;

14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.

 

Ambito 13

7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;

10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;

22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigliamento.

 

Ambito 14

17/C esercitazioni di teoria della nave e costruzioni navali;

23/C lab. di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche..

 

Ambito 15

24/C lab. di chimica e chimica industriale.;

35/C lab. di tecnica microbiologica.

 

Ambito 16

26/C lab. di elettronica;

27/C lab. di elettrotecnica.

 

Ambito 17

28/C lab. di fisica atomica e nucleare.;

29/C lab. di fisica e fisica applicata.

 

Ambito 18

30/C lab. di informatica gestionale;

31/C lab. di informatica industriale.

 

Ambito 19

41/C lab. tecnologia. per il marmo, reparti di architettura;

42/C lab. tecnologia. per il marmo, rep. scultura e modellato.

 

Ambito 20

50/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di cucina;

51/C tecnica dei servizi, esercitazioni pratiche di sala e bar;

52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.

 

Ambito 6:

per i docenti titolari della classe di concorso 75/A “Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio precedente.

 

TITOLO III – PERSONALE EDUCATIVO

 

 

– ART. 19 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

 

 

  1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

 

  1. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).

 

  1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposito spazio del modulo-domanda.

 

  1. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del comune o della provincia.

 

  1. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

 

  1. Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

 

  1. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

 

– ART. 20

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte.

 

  1. Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

 

  1. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell’ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’istituto di servizio del personale educativo, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 37 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.

 

  1. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 241/90, dispongono i relativi accessi agli atti avendo cura di non ostacolare il tempestivo svolgimento delle operazioni.

 

– ART. 21

 

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

 

  1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell’inizio delle operazioni di movimento.

 

  1. Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 15 luglio del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo

 

TITOLO IV – PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

 

 

– ART. 22

 

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

 

  1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

  1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

 

  1. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area:

“imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA).

Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

 

– ART. 23 –

 

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

 

 

  1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l’apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’individuazione della seconda provincia deve coincidere.

 

  1. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l’istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

 

  1. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

 

– ART 24

 

POSTI RICHIEDIBILI

 

 

  1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

 

  1. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  • prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  • successivamente tutti gli istituti comprensivi.

 

 

– ART. 25

 

PREFERENZE

 

 

  1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  2. a) scuola;
  3. b) distretto;
  4. c) comune;
  5. d) provincia;
  6. e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

 

  1. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

 

  1. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

 

  1. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

 

 

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(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.

(2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

– ART. 26

 

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

 

 

  1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

 

  1. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

 

  1. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.

 

  1. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

 

  1. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.

 

  1. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art. 52 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

 

  1. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

 

  1. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

 

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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.

(2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

 

– ART. 27 –

 

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

 

  1. Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente.

 

  1. L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 49 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all’art.26, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

 

  1. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

 

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(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

 

 

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini

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