FAQ Handicap e Scuola – 57

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera, di Rolando Alberto Borzetti e di Evelina Chiocca


Elenco FAQ

 

Sono un’insegnante di una classe prima di 24 alunni ( scuola primaria) in ruolo da anni nello stesso plesso di un istituto comprensivo.  Volevo chiedere se è lecito che non sia stata avvertita e che mi sia stato tenuto nascosto dell’iscrizione di un alunno con gravi carenze cognitive e con problemi di comportamento, non certificato. L’alunno ha problemi di linguaggio e di attenzione; non riesce ad eseguire nessun lavoro, nemmeno se gli si siede accanto. Disturba i compagni fino a farli piangere. Si oppone alle regole e si mette a fare i capricci come un bimbo di 3 anni. Nel fascicolo personale dell’alunno vi sono numerose relazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia e tre osservazioni del neuropsichiatra, il quale ha riscontrato un ritardo cognitivo. Nelle relazioni si evince che la famiglia non riesce a seguirlo e a portarlo con regolarità dalla logopedista.
Chieste delucidazioni al Dirigente Scolastico, mi è stato risposto che se la famiglia non è d’accordo di certificarlo bisogna tenerlo così e che non intendendo sopportare per 5 anni le mie lamentele, mi ha chiesto di andare a lavorare in un’altra classe, specificando che l’organico non è ancora al completo e che si può fare.
Chiedo gentilmente se il Dirigente Scolastico può ignorare la situazione e se è vero che se la famiglia non è d’accordo bisogna tenere un alunno così in un tempo pieno senza il sostegno.

La scuola è iniziata da soli tre giorni ma riferisce una serie di episodi che descrivono un periodo di frequenza molto più lungo. Forse dovrebbe acquisire maggiori elementi, dando più tempo all’alunno e al lavoro che, come team, avvierete nella classe.
In alternativa potrebbe seguire il suggerimento della Dirigente, cambiando classe. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Ho un ragazzo autistico di dodici anni frequentante la prima media. La nuova dirigente scolastica ci vieta l’ingresso della terapista comportamentale in classe al fine di collaborare con il gruppo docente. Il progetto è stato realizzato negli scorsi anni (5) sempre all’interno dello stesso istituto comprensivo con ottimi risultati. Ci sono dei riferimenti normativi con cui posso obbligare la preside a consentire l’accesso?

È possibile far accedere gli specialisti in classe previa progettazione condivisa e concordata con la famiglia dell’alunno, autorizzata dal Dirigente Scolastico e opportunamente comunicata ai genitori degli altri alunni. Il professionista, ovviamente, è tenuto a limitarsi alle azioni concordate e declinate nel progetto, rispettando la privacy degli alunni presenti nella classe.
Nel caso di alunni con autismo, per i quali i genitori hanno adottato la tecnica comportamentale ABA (Applied Behavioral Analysis), è stata formulata una sentenza con la quale è riconosciuta la presenza diretta per tre ore al mese presso il domicilio e tre ore al mese presso il plesso scolastico di un supervisore, esperto ABA-VB munito di certificazione BCBA. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Vorrei porre alcuni quesiti che riguardano studenti titolari di legge 104:
– possono fare servizio civile (compatibilmente con il tipo di disabilità)?
– se potessero,  potrebbero usufruire dei 3 gg di permesso concessi dalla legge 104?

La legge sul servizio civile prevede che esso possa essere svolto anche da persone con disabilità.
In merito ai permessi sussistono alcune perplessità; essi, infatti, sono espressamente previsti a favore di lavoratori dipendenti; e colui che presta servizio civile è più equiparabile ad un volontario che ad un lavoratore dipendente. Comunque si può sollevare un interpello al Ministero delle politiche sociali. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Un genitore di un alunno disabile chiede l’autorizzazione a fare entrare in classe uno psicologo di sua fiducia per osservare il bambino una volta al mese. Tale richiesta è leggittima? E come si concilia con gli altri alunni che frequentano la classe?

È possibile far accedere uno psicologo in classe previa progettazione condivisa e concordata con la famiglia dell’alunno e opportunamente comunicata ai genitori degli altri alunni. Il professionista è, ovviamente, tenuto a limitarsi all’osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli alunni presenti nella classe.
Nel caso di alunni con autismo, per i quali i genitori hanno adottato la tecnica comportamentale ABA (Applied Behavioral Analysis), la Magistratura ha consentito che la famiglia possa far entrare in classe uno psicologo una volta al mese al fine di monitorare il funzionamento di tale intervento. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono un’insegnante della scuola primaria. Nella mia scuola c’è un bambino che usufruisce di 24 ore di sostegno per una grave disabilità. Quest’anno è emersa l’esigenza di effettuare in ambito scolastico e al mattino interventi specialistici (terapia comportamentale e logopedia). Vorrei capire se è lecito togliere n. 6 ore di sostegno a tale bambino, chiedendo alla famiglia di rinunciarvi, solo perchè in quelle ore lei usufruisce di un altro servizio, appunto riabilitativo.

Gli interventi specialistici di riabilitazione devono essere effettuati in orario extrascolastico, cioè non di lezione, in quanto la frequenza scolastica è obbligatoria e la riduzione di tali ore, oltre che costituire una perdita didattica per l’alunno, è una violazione in merito all’obbligatorietà della frequenza, dato che può invalidare la legittimità dell’anno scolastico.
Fate presente ciò e costringete il Centro a effettuare la riabilitazione in orario pomeridiano; se il centro non intende farlo, rivolgeteVi al Prefetto perché intervenga per bloccare questo abuso. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono una mamma di una classe prima di una scuola primaria e vorrei chiedere cosa prevede la legge nel nostro caso.
L’istituto scolastico che frequenta mia figlia è composto da una scuola materna una primaria e una secondaria di primo grado, in classe con mia figlia c’è un bambino in carrozzina, che premetto conosciamo bene perchè era anche alla materna e ritengo essere un valore aggiunto alla classe stessa per una serie di motivazioni. Lunedì, il primo giorno di scuola c’è stato detto che la nostra classe non sarebbe stata nell’edificio della scuola primaria ma in quello della scuola secondaria perchè così si poteva usufruire di un aula al piano terra, ora sebbene nella scuola primaria siano presenti rampe d’accesso, un ascensore, un bagno per disabili, alle nostre proteste è stata data risposta che nessuno si prendeva l’incarico di accompagnare il bambino in questione in ascensore se non solo la maestra di sostegno, che non copre tutte le ore di scuola, e che sarebbe stato un problema se l’ascensore si fosse rotto!!!

Se nella scuola c’è un ascensore, che è previsto dalla legge per eliminare le barriere architettoniche, è semplicemente incoerente non assicurare ad un alunno in carrozzina di utilizzarlo sempre.
Se il Dirigente scolastico non vuole prendere la decisione di imporre a chiunque di accompagnare l’alunno in ascensore, rivolgeteVi all’Ufficio Scolastico Regionale ed eventualmente al Sindaco, che è responsabile dell’accessibilità piena dello stabile. (S. Nocera/ E. Chiocca)

La scuola è iniziata il 12 settembre ed ovviamente mia figlia non ha l’insegnante di sostegno. In caso di gravità 104 art. 3 comma 3 non potrebbe nominare il Dirigente l’insegnante ? (scuola secondaria di primo grado classe prima).

Si può chiedere che, al momento, venga nominato un supplente in attesa dell’avente diritto, cioè del docente che sarà definitivamente nominato.
La richiesta va rivolta dalla famiglia alla scuola che concorda con l’ufficio scolastico regionale; ciò anche perchè la normativa prevede che i docenti per il sostegno siano nominati per primi; ma i ritardi, specie di quest’anno, possono ottenere attenuazioni con la nomina di questi supplenti temporanei. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Come ogni anno dobbiamo assicurare la presenza nelle scuole di educatori per i bambini diversamente abili.
La mia domanda però è questa: può un educatore sostituire completamente l’insegnante di sostegno?
Accade infatti quest’anno che non si sa quando verranno nominati gli insegnanti di sostegno e le insegnanti di classe spingono il Comune per avere in sostituzione appunto gli educatori.

L’insegnante per il sostegno e l’assistente per l’autonomia e la comunicazione sono due figure professionali profondamente diverse per formazione e per i compiti che sono chiamati a ricoprire.
Pertanto se ad una classe in cui è iscritto un alunno con disabilità viene assegnato il docente per il sostegno, sia pur in presenza di un assistente, il primo può essere sostituito unicamente da un docente (e non da un assistente).
Sussistono ovviamente casi in cui ad un alunno che, per esempio, presenta solo disabilità motorie, in un percorso scolastico successivo ai primi anni, può essere assegnato soltanto un assistente (in quanto il bisogno è determinato dall’autonomia e dalla comunicazione personale); ma ciò, proprio perché non era necessario, o non lo era più, l’intervento di un docente per il sostegno. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Nel nostro istituto è inserito un allievo frequentante la classe 3 (secondaria di 2° grado). Dopo la certificazione avvenuta nella classe 1° ha usufruito del sostegno scolastico a partire dal 2° anno. All’inizio del corrente anno scolastico la famiglia ha informato il dirigente di non volersi più avvalere dell’insegnante di sostegno (che comunque è stato assegnato); inoltre, non si sono presentati,  a luglio 2016, davanti alla commissione INPS per la revisione.
Le domande sono queste: come scuola, per essere in regola con la legge, come dobbiamo comportarci? quali sono i passi seguire? sostegno sì o sostegno no? cosa fare per il PEI?  il fatto che la famiglia non si è  presentata a revisione comporta qualcosa?Il decadimento della 104? quali documenti richiedere? cosa deve fare la famiglia?

Se la famiglia desidera non avvalersi più del sostegno, lo può fare, esercitando la potestà genitoriale.  Quanto a considerare lo studente come persona con disabilità, non essendosi presentato alla visita INPS di verifica, Vi consiglierei di fare subito un interpello all’INPS, chiedendo se, come dovrebbe essere, la mancata presentazione, farà decadere dal beneficio di essere certificato con disabilità.
In tal caso, se ricevete questa risposta, non potete più considerare l’alunno con disabilità. Ne consegue che non potrete più formulare un Piano Educativo Individualizzato.
Se il Consiglio di classe ritenesse di individuarlo come alunno con Bes, è possibile elaborare un PDP, sempre che la famiglia lo accetti. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono un’insegnante di scuola primaria. Nella mia classe è inserito un alunno h grave che non segue alcuna attività svolta dai compagni. Fino allo scorso anno aveva la copertura totale delle ore. Ora la funzione strumentale che si occupa dell’assegnazione delle ore di sostegno ritiene di lasciare la gestione del bambino all’insegnante di classe, senza il sostegno, per un totale di 10 ore settimanali su 40, sostenendo che è colpa dei tagli. Può farlo?  Come fa l’insegnante di classe a seguire l’alunno quando lui si allontana dall’aula?

Se si tratta solo del problema della responsabilità dell’insegnante curricolare, occorre che la docente assegni all’alunno con disabilità un banco situato in un posto dell’aula che le consenta di fermarlo nel caso questi manifestasse il desiderio di allontanarsi.
La questione più grave, di fatto, riguarda la didattica; senza docente per il sostegno, specie se la classe fosse di molti alunni, il suo diritto allo studio verrebbe chiaramente leso. Occorre quindi informare la famiglia, affinché decida se intende insistere per ottenere la cattedra completa di sostegno, rivolgendosi, se necessario, ai Tribunali.
Se ci fosse un docente su organico di potenziamento che possa impostare un progetto con tale alunno, forse il problema si ridurrebbe. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono la sorella di un bambino di 10 anni con lieve autismo. Lui ha come legge 104 art. 3 comma 3, in teoria avrebbe diritto a 22 ore settimanali di sostegno scolastico. Queste ore non gliele hanno mai assegnate, vorrei sapere cosa si può fare contro la scuola oltre alla sentenza con l’avvocato con l’obbligo delle ore.

Proceda inoltrando una diffida alla scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale. Di solito questa diffida riesce ad ammorbidire l’amministrazione. Se però non dovesse bastare, allora è il caso che si rivolga ad un avvocato per un ricorso. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Vorrei sapere se abbiamo qualche possibilità di chiedere un riesame per nostra figlia, affetta da disturbo misto del comportamento, discalculia, dislessia e difficoltà di apprendimento, con certificazione di handicap comma 3 e affido temporaneo in struttura di riabilitazione per adolescenti. Dopo un iniziale rifiuto di frequentare la scuola, nel mese di febbraio siamo riusciti a concordare l’iscrizione come privatista presso un liceo. Nessuno dei docenti ci ha informati della possibilità di richiedere un GLH e un PEi semplificato, per cui nostra figlia ha cercato di studiare con l’assistenza di un’insegnante privata sul programma regolare di idoneità al terzo. Solo poche settimane prima della data del primo giorno di esami ci è stata richiesta la documentazione attestante la sua condizione, che è stata protocollata regolarmente. Ciò nonostante le prove di esame sono state identiche a quelle degli altri ragazzi, con il risultato di quattro insufficienze. Il consiglio di classe ha sostenuto nostra figlia tenendo conto della disabilità, proponendo di rilasciare l’attestato per il passaggio al terzo anno, ma il Dirigente scolastico ha rifiutato, a causa delle insufficienze, proponendo di inserirla in questo nuovo anno al secondo, con GLH e sostegno.
Dal momento che stiamo facendo i salti mortali affinché nostra figlia superi l’ostacolo relazionale della frequenza scolastica e non abbandoni gli studi a diciassette anni, la notizia di una bocciatura risulterebbe deleteria. A questo punto ci domandiamo: se il dirigente ritiene nostra figlia disabile, come manifestato per l’intenzione di inserimento con GLH, perché non ha considerato le prove d’esame inadatte alle sue competenze? E soprattutto, abbiamo il diritto di chiedere che nostra figlia ripeta l’esame sulla base di un programma specifico?

Se agli atti della scuola, al momento dell’iscrizione, non è stata depositata la certificazione né di DSA né di disabilità, i docenti non potevano essere a conoscenza di ciò, pertanto si sono rapportati all’alunna con le stesse modalità rivolte a tutti gli alunni. La presentazione della documentazione prima degli esami non poteva sanare legalmente la situazione e quindi il giudizio di bocciatura non è inficiato da vizi legali.
Se invece avevate presentato le certificazioni all’atto dell’iscrizione, allora si potrebbe far causa alla scuola che non ha rispettato la normativa sulla inclusione di alunni con disabilità. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Mio figlio percepisce l’indennità di frequenza da parte dell’Inps, essendo abilitata all’insegnamento e presente nelle graduatorie all’insegnamento, posso avere alcune agevolazioni per poter prendere la cattedra nella mia zona di residenza?
Devo fare qualche richiesta al preside o inoltrare la domanda al Provveditorato degli Studi?

Temo di no. Se suo figlio percepisce l’indennità di frequenza e non quella di accompagnamento, si presuppone che abbia la certificazione di disabilità non grave ai sensi dell’art 3 comma 1 l.n. 104/92, mentre l’art 33 per le precedenze prevede che il lavoratore assista persona con disabilità grave. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono una insegnante di sostegno scuola superiore, gradirei sapere se  lo studente che seguo potrebbe partecipare in orario scolastico all’ora di ed fisica delle altre classi. Se si come potrei organizzare il tutto.

Non si comprende perché l’alunno con disabilità debba disertare l’ora di educazione fisica della sua classe.  Comunque se ci fossero ragioni condivise dai due docenti di educazione fisica o, meglio, dai due Consigli di classe, si potrebbe formulare un progetto di classi aperte limitatamente all’ora di Educazione fisica, ai sensi dell’art 14 comma 1 lettera A della l.n. 104/92. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Un allievo certificato, promosso con programmazione differenziata, può l’anno successivo chiedere di svolgere una programmazione su obiettivi minimi.

Ciò è consentito dall’art 15 dell’O.M. n. 90/01.
Però bisogna distinguere quando il passaggio dalla programmazione differenziata a quella riconducibile ai programmi ministeriali avviene per scelta del Consiglio di classe, condizione prevista dalla norma, in base alla quale l’alunno non è tenuto a sottoporsi a prove integrative o di idoneità o viene richiesta dalla famiglia. Se questa richiesta viene inoltrata contro la volontà del Consiglio di classe, il Pei semplificato deve essere adottato; tuttavia, la norma stabilisce che la famiglia deve essere formalmente informata che  ai soli fini della valutazione l’alunno non verrà considerato con disabilità; ciò significa che può essere bocciato se non raggiunge la sufficienza, mentre col Pei differenziato non verrà bocciato ma conseguirà l’ammissione alla classe successiva e l’attestato al superamento degli esami di stato. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Salve , sono la mamma di un bambino certificato con Autismo , iscritto (a.s. 2016/2017) alla seconda classe della scuola secondaria di 1° grado.  Mio figlio ha una forma grave di Autismo con ritardo cognitivo e tratti di ADHD , è inoltre celiaco.  Al primo anno di scuola secondaria è stato affidato  ad un’insegnante di sostegno  in assegnazione provvisoria, in sostituzione  , con un cambio ,della prima insegnante ,titolare , individuata, rivelatasi non adatta alla gravità del problema.
Il lavoro fatto in questo anno dall’ insegnante  è stato importante e proficuo, ed avendo instaurato un rapporto di grande intesa e fiducia con il bambino , ha ridotto  al minimo i problemi comportamentali che spesso si verificano durante la giornata scolastica . Alla fine dello scorso anno  con  l’uscita da scuola di due alunni con disabilità ,  l’organico di sostegno si è ridotto, e ho saputo che  un’ insegnante sarebbe  risultata perdente posto e l’insegnante di mio figlio sarebbe  rientrata nella sua sede di titolarità.
Nei primi di Giugno 2016 mi sono subito rivolta alla dirigente scolastica per  avviare , se possibile, una richiesta di conferma dell’insegnante di sostegno di mio figlio per garantire la continuità in un caso grave come questo , per il quale il rapporto con una figura di riferimento da lui accettata è la condizione necessaria per la frequenza scolastica. Non ho avuto risposte ufficiali ne consigli dalla scuola  , se non un invito a desistere dal mio intento poichè la domanda non aveva possibilità di essere accettata.
Ora, dal primo settembre, c’è una nuova dirigente scolastica alla quale ho rivolto la stessa richiesta che  anche lei dichiara di non poter accogliere , in quanto esistendo  in organico un’insegnante titolare libera , non ha la possibilità di chiedere altro personale .
In questo iter sono stati fatti due errori , ho presentato, lo scorso giugno, una domanda scritta alla dirigente in maniera informale e non ne risulta il protocollo in segreteria, inoltre l’insegnante che avrei voluto riconfermata , pur essendo disponibile a seguire mio figlio,  non ha presentato domanda di assegnazione provvisoria certa di non poter rientrare in questo istituto , per garantirsi la sua continuità e sperare in un trasferimento nei prossimi anni.
La mia domanda è : sono veramente fuori tempo massimo per ripresentare questa istanza , magari all’ ufficio scolastico provinciale? Avrei diritto , a termini di legge di ottenere ciò che chiedo per mio figlio, se sono ancora in tempo a rimediare ai miei errori?
PS l’ insegnante a cui verrà affidato mio figlio quest’anno , che ho conosciuto ieri , è in età avanzata , prossima al pensionamento e non ha alcuna caratteristica compatibile con la gestione , anche fisica ,di un caso grave del genere di mio figlio.

Premesso che la continuità è un valore importante e che andrebbe prevista per tutti i docenti, se quest’anno la classe può contare sulla continuità dei docenti curricolari, questo sarà di notevole aiuto per il nuovo docente di sostegno assegnato alla classe.
Purtroppo non esistono le condizioni legali per la continuità con la docente  dello scorso anno che, per giunta, non ha presentato domanda di assegnazione provvisoria presso l’Istituto in cui è iscritto suo figlio. Se, tuttavia, l’attuale docente di sostegno non è di Vostro gradimento, potreste provare a chiederne la sostituzione, richiesta subordinata a un breve periodo di prova negativa, da cui emergano incompatibilità e inadeguatezza. Non so se concederanno la sostituzione senza l’esito negativo della prova. Tenete presente che tale richiesta potrebbe riguardare tutti i docenti della classe, in quanto corresponsabili del percorso formativo di vostro figlio.
Potreste anche provare a vedere se sia possibile il ritorno della precedente insegnante mediante la chiamata diretta da parte del preside in organico di potenziamento e conseguente accettazione o su richiesta della prof. In tal caso non ci sarebbe neppure bisogno della rinuncia nei confronti del nuovo docente, potendo essere assegnata la docente dello scorso anno alla classe in cui è iscritto suo figlio e l’altra alle attività di potenziamento. Ne parli con il Dirigente scolastico. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Vorrei sapere se l’insegnante di sostegno nominata rappresentante Bes possa assentarsi per svolgere tali attività lasciando l’alunna in classe, alla quale è stato riconosciuto un orario completo settimanale. Se ciò non è possibile vorrei conoscere quali sono le relative fonti regolamentari, e come tutelarsi.

Se il docente per il sostegno riceve anche altri incarichi istituzionali a scuola, non può assolutamente dedicare le sue ore di servizio su posto di sostegno per svolgere tali incarichi; tanto è vero che addirittura il vicario del preside non è esonerato più dal servizio.
La legge n. 107/2015 prevede proprio che i collaboratori del dirigente svolgano tali compiti senza intralciare l’orario di insegnamento e, caso mai, avranno una partecipazione al bonus per lo svolgimento di quelle attività, come la funzione strumentale, esterne all’insegnamento.
Se Lei viene a conoscenza che il docente per il sostegno sottrae ore all’insegnamento per dedicarsi ad altre attività istituzionali, lo faccia presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto e all’Ufficio Scolastico Regionale. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Lavoro in una scuola secondaria di secondo grado. Vorrei sapere chi ha il diritto e l’obbligo di assegnazione delle cattedre di sostegno per i vari alunni e se il professore individuato ha voce in capitolo o può opporsi a tale individuazione.
Inoltre vorrei sapere se l’orario settimanale dei docenti di sostegno può essere imposto dall’alto. In 14 anni sul sostegno ho sempre preparato io l’orario settimanale in accordo con il consiglio di classe e tenendo conto soprattutto dele esigenze dell’alunno rilevate dalla documentazione e dal P.E.I.

L’assegnazione alle classi dei docenti è compito del preside, il quale però deve sentire il parere della funzione strumentale per il sostegno o del coordinamento dei docenti per il sostegno, se costituito nella scuola,, o il dipartimento, se costituito nella scuola. L’orario del sostegno viene concordato col consiglio di classe , secondo i bisogni educativi degli alunni con disabilità. (S. Nocera)

Sono un docente di sostegno e le chiedo delucidazioni circa la prassi  tenuta dalla mia scuola, che preferisce attribuire le  ore di sostegno (quelle non attribuite per mancanza di docenti specializzati) a  personale non  specializzato (chiamato dalle graduatorie di Istituto), negandole  agli insegnanti di ruolo specializzati della scuola che ne hanno fatto richiesta, come ore aggiuntive.
In sostanza riterrei che – in mancanza di insegnanti specializzati – le ore rimaste debbano essere offerte  dalla scuola prioritariamente agli insegnanti  specializzati della scuola che le hannno richieste (fino ad un massimo di 6h aggiuntive).
In quanto la scuola è tenuta a preferire il docente di sostegno specializzato a quello non specializzato quando possibile, avendo come riferimenti normativi l’art. 14 comma 6 della L. 104 ed il comma 4 dell’articolo 22 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448.

Concordo con la Sua posizione  perché  sostenuta dalle norme da Lei citate, oltre al fatto che ottiene risparmi per l’amministrazione e una decisa migliore didattica per gli alunni con disabilità. (S. Nocera)

Mio figlio portatore di handicap con legge 104 e anche disgrafico può essere bocciato in terza superiore?

Gli alunni col Pei semplificato che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, se non raggiungono risultati intorno alla sufficienza, possono essere bocciati e ripetere l’anno. Proprio per questo la normativa predispone a loro favore, affinché possano dimostrare di aver raggiunto la sufficienza, prove equipollenti, tempi più lunghi e l’uso di mezzi tecnologici. Ovviamente il loro PEI, pur riferendosi ai programmi ministeriali, è per l’appunto semplificato.
Se invece viene predisposto un Pei differenziato, che prevede il consenso della famiglia, normalmente questi alunni ricevono l’ammissione di anno in anno alla classe successiva e agli esami di stato conseguono l’attestato comprovante i crediti formativi maturati. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono la mamma di una bambina disabile di 12 anni. Quest’ anno deve andare per per la prima volta alle medie. Il comune dice che non ha un pulmino adatto visto che mia figlia è  in carrozzina, che non può essere modificato quello in dotazione perché  toglierebbe il posto ad altri bambini ne può essere comprato uno nuovo per la mancanza dei fondi. Ci ha proposto un taxi sanitario cosa per me discriminante e umiliante per mia figlia anche perché  vedrebbe la sorella salire con i compagni nello scuolabus e lei essere portata da sola a scuola in una macchina. Il comune ci ha offerto di accompagnarla a scuola con la nostra macchina dandoci qualcosa per il disturbo. Io vorrei che mia figlia si recasse a scuola come gli altri ….che posso fare? Sono 11 anni che abito in questo Comune e avevamo avuto già problemi alla materna. Negli ultimi 3 anni con il Pei a fine scuola abbiamo fatto presente il problema del mezzo al comune che a quanto pare non ha preso provvedimenti. Posso denunciarlo per discriminazione?

Purtroppo la situazione finanziaria dei Comuni è disastrosa; è già importante che offrano di fornire un accompagnamento. Data questa disponibilità, quella del taxi sanitario ha certamente un carattere discriminatorio; d’altra parte attrezzare il minibus toglie posti agli altri ragazzini senza disabilità.
Potreste verificare col Comune se può rimborsare la benzina a un volontario che, con la propria macchina, sia disposto a trasportare 3 o 4 ragazzini compresa sua figlia. A meno che, non si riesca a trovare, magari con i fondi europei un progetto per l’attrezzatura del pulmino; attrezzare l’autobus può ridurre il numero dei posti per gli altri, ma garantisce anche agli alunni con disabilità di viaggiare insieme coi compagni. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono mamma di una bimba con sindrome di down che inizia la prima classe della secondaria di primo grado in una scuola (come praticamente tutte nelle privincia) dove esistono ancora laboratori frequentati da soli alunni disabili e dove gli alunni escono con la propria insegnate di sostegno a fare lezione in aulette sparse in ogni dove. So che tutto ciò è illegale ma vorrei sapere cosa posso fare affinché con mia figlia queste orrende prassi non vengano messe in atto dal momento che il PEI sarà fatto come al solito non prima del 30 novembre.

Se lei è a conoscenza di queste “prassi”, che spesso vengono addirittura inserite nei POF o PTOF o pubblicate nella pagina web della scuola, si rivolga direttamente, per iscritto, al capo di Istituto, e per conoscenza all’USR di competenza (Ufficio Scolastico Regionale), al MIUR all’attenzione del dr. Raffaele Ciambrone, capo dell’Uff IV della Direzione Generale per lo Studente, il quale ha il compito di far rispettare la normativa per l’inclusione scolastica.
Nella lettera di protesta comunicate che, in qualità di genitori ed esercenti la potestà genitoriale, non autorizzate la scuola a utilizzare spazi differenti da quelli che la classe – alla quale è iscritta sua figlia – frequenta. Nella lettera richiamate la normativa per l’inclusione scolastica, precisando a) che essa prevede per gli alunni con disabilità la frequenza delle “classi comuni”; b) che la legge 517/77 ha abolito le classi differenziali (che nel caso da lei descritto combaciano con quelli che vengono presentati come “laboratori”); c) che devono essere rispettate le norme emanate dal Miur, fra cui le “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274, in cui è precisato quanto segue: “è contraria alle disposizioni della legge 104/92 la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”.
Infine, nell’incontro di formulazione del PEI, come genitori chiedete che vi sia detto con esattezza “con chi, quando, per quale motivo e dove” sta vostra figlia a scuola; queste voci vanno riportate nel PEI. Quindi fate aggiungere nel Verbale dell’incontro quanto segue: e cioè che voi, come genitori, non autorizzate le uscite per attività riservate ai soli alunni con disabilità, mentre accogliete favorevolmente tutte quelle attività con i compagni di classe, nelle quali si prevede la divisione in gruppi eterogenei di alunni. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Alunna in situazione di handicap gravissimo. Iscritta al primo anno di scuola superiore situata in provincia diversa da quella di residenza. Chi deve fare la richiesta? Sempre la scuola?  Ed a quale provincia, quella di residenza dell’alunna o alla provincia in cui è ubicata la scuola?

La competenza è in carico alla Provincia di residenza, purché l’alunna frequenti nel proprio territorio. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Come faccio per richiedere alla scuola una consulenza esterna da un mio specialista di fiducia a proposito della stesura del PEI per un ragazzo affetto da autismo? io avevo iniziato con: all’attenzione del dirigente scolastico dell’istituto XYZ, il sottoscritto, padre dell’alunno X, frequentante la classe Y, richiede di avvalersi della consulenza della psicopedagogista Z per le competenze previste in termini di legge (chiedo appunto quale articolo lo preveda per avere un parere esterno sul PEI ed eventualmente una stesura dello stesso riadattata).

Chieda al Dirigente Scolastico che, come avviene in molte scuole, egli voglia autorizzare l’esperto di Vostra fiducia a partecipare assieme a Voi alla riunione di GLHO per la formulazione del PEI; ciò in base alla normativa sui rapporti tra scuola e famiglia, in cui si invitano le scuole alla massima collaborazione con le famiglie, specie di alunni con disabilità. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Mia sorella è dislessica non a livelli gravi, sono molto preoccupata per lei e per il suo futuro.
La scuola ha deciso di farle fare un programma differenziato anche se io credo che lei sia capace di seguire il programma di classe.
Comunque arriva il quinto anno so che chi fa il programma differenziato non ha il diploma ma un attestato, in pratica vorrei sapere c’è qualche modo per farle prendere questo normalissimo diploma?  Non so tipo richiedere una visita oppure prendere l attestato e iscriversi in un altra scuola?

Se l’alunna non ha certificazione di disabilità, né si pensa possa averla, non è legale adottare un Pei differenziato, valido unicamente per studenti con gravi disabilità certificate.
Nel caso attuale, per la studentessa che ha una diagnosi dichiarata di Dsa (dislessia), va concordato con i docenti un PDP (Piano Didattico Personalizzato) in cui siano indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottarsi ai sensi della Legge n. 170/2010 e delle Linee Guida di cui al DM 5669/2011. Nelle Linee Guida è ribadito di “non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento” dello studente con DSA; il ricorso a strumenti compensativi e/o a misure compensative non ha alcuna ricaduta sulla programmazione che, di fatto, coincide con quella prevista per la classe frequentata.
La differenziazione degli obiettivi, nel caso di uno studente con DSA, è possibile unicamente in conseguenza all’esonero dalle lingue straniere; tale opzione contempla il mancato conseguimento del diploma.
Negli altri casi, compreso quello della dispensa dallo scritto delle lingue straniere, lo studente, superate le prove d’esame, consegue regolarmente il titolo di studio. (S. Nocera/ E. Chiocca)

In Puglia c’è l’ assistenza educativa ai soggetti disabili nella scuola?
Io ho una laurea in scienze dell’ educazione e volevo fare la domanda per lavorare in questo campo.

In Puglia, come nel resto d’Italia, per le scuole del primo ciclo è previsto l’obbligo da parte dei Comuni di assicurare «l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione» ai sensi dell’art 13 comma 3 della legge n. 104/92.
Dovrebbe informarsi presso i Comuni in cui intende presentare domanda, chiedendo quali sono i titoli di studio richiesti e i termini di presentazione delle domande. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Mio figlio ha una deficit uditivo, risolto(!!!) con protesi (104 art 3. comma 1), e l’anno scorso gli sono state date 22 ore di sostegno. Vengo poi a sapere che tali ore erano divise in parti uguali con un’altra bambina disabile, stesso articolo e comma, con un comportamento aggressivo. Pertanto considerando la pacatezza di mio figlio, le ore sono diminuite maggiormente perché l’insegnante di sostegno doveva placare l’altra bambina. È legale ciò?, ossia se accanto a mio figlio non c’è qualcuno, che colmi il deficit uditivo, ha delle lacune di comprensione che si trascinerà, dimostrazione di ciò è il fatto che nel secondo quadrimestre è calato il suo rendimento, proprio in concomitanza della maggiore assistenza di cui richiedeva quell’alunna.
Mi domando, possono coesistere due insegnanti di sostegno in una classe? oltretutto, se l’insegnante di sostegno è arrivata per lui, cioè SU UN DEFICIT UDITIVO, come si può poi togliergli delle ore?

Nella stessa classe possono lavorare più docenti per il sostegno. Tenendo presente che il docente di sostegno è assegnato alla classe e non all’alunno, è possibile che egli lavori con tutti gli alunni. Come pure il docente curricolare deve pure lui lavorare, obbligatoriamente, con tutti gli alunni, quindi anche con gli alunni con disabilità.
Se, come nel suo caso, sono state riconosciute 22 ore, quindi il rapporto 1:1, queste ore devono essere assicurate interamente e non possono essere “spalmate” su altri casi presenti in classe o in altre classi. Potrebbe essere che, di fatto, a suo figlio siano state riconosciute 11 ore anziché le 22 richieste. Questo significa che è bene che lei si informi sull’effettivo numero di ore di sostegno assegnate a inizio di anno ed eventualmente intraprendere un’azione legale per il riconoscimento e l’assegnazione delle ore necessarie. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono la mamma di un bimbo disabile di quasi 6 anni che quest’anno inizierà la scuola primaria.Volevo sapere essendo io educatore professionale, se la legge prevede che io possa essere l’assistente scolastico di mio figlio.

Normalmente è bene che i genitori non siano docenti o assistenti dei propri figli per educarli ad una maggiore autonomia.
Comunque se il regolamento comunale non lo vieta, Lei lo chieda, e se ne ha i requisiti potrebbe essere nominata. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Una scuola primaria paritaria, frequentata da diversi bambini con disagi, può inserire nel suo organico l’educatore professionale? Quali sono i vincoli giuridici?  Chi sosterrebbe economicamente l’educatore?

Nessuna norma prevede che le scuole paritarie debbano avere in organico un educatore.
Se la legge della Vostra Regione sul diritto allo studio prevede tale possibilità a spese della stessa Regione, allora la famiglia può pretendere in base a tale legge la presenza di un educatore; diversamente NO e, se lo desidera, deve assumersene le spese. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Mio figlio è stato recentemente riconosciuto in condizione di handicap senza connotazione di gravità in dipendenza da disturbo dello spettro autistico, asma allergica ed altre problematiche, compresi disturbi dell’apprendimento.
La diagnosi clinica è stata posta alla fine della V elementare da un centro di terzo livello, con indicazione di pdp a livello scolastico e suggerimento di non affiancare un insegnante di sostegno, date le potenzialità del minore (che comunque ha ottenuto tutte sufficienze e qualche 7 in pagella) e la necessità di non compromettere lo sviluppo dell’autostima e la strutturazione su livelli di parità dei rapporti con i coetanei.
Ciò nonostante, la scuola ha attivato la richiesta di insegnante di sostegno e, a noi genitori che insistevamo nell’affermare la nostra contrarietà, ha fatto presente che nella classe si trovano almeno 4 ragazzi problematici, di cui solo 2 certificati, per cui in un tale contesto le ore aggiuntive di compresenza ottenibili grazie a nostro figlio sarebbero state essenziali per il buon governo della classe, la quale per di più avrebbe affrontato il cambiamento di molti insegnanti per ragioni di pensionamento o trasferimento.
Ora, dato che il nostro interesse di genitori è quello di fare il meglio per nostro figlio, vorrei sapere come fare per ufficializzare la nostra contrarietà.
Poichè la scuola ha rinviato a settembre il confronto con gli specialisti che seguono il ragazzo, non vorrei trovarmi a quella data di fronte ad una nomina dell’insegnante di sostegno già avvenuta e non più revocabile.
Potete darmi un consiglio su quali siano le sedi ed i modi per manifestare l nostra posizione?

In presenza di disabilità, per l’alunno viene predisposto dagli insegnanti della classe insieme ai genitori e agli specialisti un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e non un PDP, che viene invece elaborato per studenti con diagnosi di Disturbo specifico di apprendimento.
Dato che suo figlio è stato riconosciuto “con disabilità” e per lui è stata predisposta una Diagnosi Funzionale e un Verbale di Accertamento, che voi come genitori avete dato alla scuola, il Dirigente Scolastico, a fronte della documentazione da voi consegnata, è tenuto ad avviare la richiesta delle risorse. Ecco perché è stata inoltrata richiesta per assegnare alla classe, in cui è iscritto vostro figlio, un docente per le attività di sostegno.
Il sostegno, di fatto, è un diritto della famiglia e non  già anche un obbligo.
Quindi Voi potete lasciare a scuola la certificazione di disabilità e rinunciare all’insegnante per il sostegno: per questo, dovete scrivere una lettera al Dirigente Scolastico, precisando che Voi chiedete che l’alunno sia considerato con disabilità
a)       ai fini del rispetto della classe con non più di 20, massimo 22 alunni (DPR 81/2009, art. 4 e art. 5 comma 2),
b)       ai fini di eventuali prove equipollenti (art 16 comma 3 della legge n. 104/92),
ma che non volete che l’insegnante per il sostegno si occupi direttamente di Vostro figlio; il docente per il sostegno potrà occuparsi pure degli altri alunni presenti in classe, ma non di Vostro figlio.
Come ultima scelta, potete ritirare la documentazione consegnata alla scuola: in tal caso Vostro figlio non sarà considerato “con disabilità”, per cui i contenuti disciplinari (il percorso curricolare) così come le prove e la valutazione saranno gli stessi previsti per gli altri alunni della sua classe. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Scrivo per aver delucidazioni in merito ai bagni per bambini disabili, esistono varie dimensioni dei wc o sono standard? Negli asili, nelle scuole elementari quali vengono montati? Qual è la normativa?

Ignoro le caratteristiche legali dei bagni accessibili ai bimbi con disabilità. Ovviamente nelle scuole dell’infanzia e primaria ci deve essere almeno un bagno accessibile ai bimbi con disabilità. Gli uffici tecnici dei Comuni conoscono la normativa in proposito alle dimensioni ed alle caratteristiche che debbono essere rispettate, pena denuncia per violazione sulla normativa dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici e per discriminazione dei bimbi con disabilità ai sensi della l.n. 67/06 (S. Nocera/ E. Chiocca)

Se in un comune rimangono dei fondi destinati, precedentemente, all’assistenza specialistica e alla persona degli alunni diversamente abili (Piano del diritto allo studio) successivamente alla chiusura delle scuole e quindi dell’attività didattica, per diversi motivi tipo assenza degli alunni, rinuncia o altro, queste somme il comune le può destinare ad altre forme di assistenza o progetti di inclusione sociale sempre per gli alunni diversamente abili? Se la risposta è positiva, qual è la normativa di riferimento?

In base alla normativa sui bilanci comunali, il Consiglio Comunale può effettuare degli storni da un capitolo all’altro. Ovviamente non può stornare fondi con vincolo di destinazione, almeno sino a quando gli obiettivi in funzione dei quali è posto il vincolo non siano raggiunti. Trattasi di scelte politiche importanti, che vanno discusse in Giunta e poi in Consiglio Comunale. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono un insegnante di sostegno che sta seguendo gli esami di maturità per un alunna disabile con una grave patologia, ebbene vorrei porle una domanda: l’alunna ha svolto solo due prove differenziate con una griglia di valutazione differenziata così come predisposto dal documento del 15 maggio ma ho un dubbio, la valutazione delle due prove il totale del punteggio può essere al massimo 15 e 15 di ognuna oppure può essere con un punteggio maggiore tale che la somma delle valutazioni non sia necessariamente 30 ma 40 o 45? come giustificarlo sul tabellone? insomma è possibile spalmare questi 45 punti dello scritto solo su una o due prove?

L’art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, prevede che i Consigli di Classe debbano presentare alla Commissione d’esame, allegata al documento del 15 maggio, una relazione nella quale, oltre a indicare i criteri di valutazione, riportano le modalità di svolgimento delle prove valutative differenziate, che devono essere: a) coerenti con gli insegnamenti effettivamente impartiti durante l’anno scolastico; b) idonee a valutare lo studente (CM 262/88).
È in base a tali indicazioni che la Commissione esprime la sua valutazione, riportando il relativo punteggio nel tabellone cui seguirà, in sede di scrutinio, un voto finale in sessantesimi in modo da giustificare l’esito positivo della valutazione e quindi il rilascio dell’attestato. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Mio nipote  di  11 anni dovrebbe frequentare il  6 grado in lingua inglese, perche’ lui fino ad oggi ha frequentato la scuola  inglese trovandosi all’estero per motivi familiari, per favore inviatemi tutto cio’ che bisognerebbe fare anche per avere l’insegnante di sostegno.

L’integrazione scolastica che prevede per gli alunni con disabilità la frequenza delle classi comuni, e non un percorso differenziato o in scuole speciali, comporta una serie di interventi fra cui l’assegnazione alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità di un docente specializzato per le attività di sostegno. Questa norma è vigente unicamente in Italia.
Se suo nipote è rientrato in Italia e il prossimo anno si iscriverà ad una scuola italiana, sia essa statale o paritaria, è necessario che la famiglia presenti alla scuola la documentazione necessaria per la richiesta delle risorse.
La documentazione consiste nella Diagnosi Funzionale, accompagnata dal Verbale di accertamento (il Verbale non è richiesto da tutte le scuole). A seconda, poi, della Regione, alcune scuole chiedono la valutazione della L. 104/92. Sono documenti da presentarsi al più presto, da parte della famiglia, alla scuola, perché è unicamente in base ad essi che il Dirigente Scolastico può inoltrare la richiesta delle risorse necessarie per il prossimo anno scolastico, che possono essere al massimo 18 ore settimanali. A questi documenti andrebbe aggiunta una “bozza” di Pei, elaborato congiuntamente dal gruppo di lavoro (docente funzione strumentale della scuola alla quale è stato iscritto l’alunno, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, gli operatori sociosanitari che debbono prendere in carico il ragazzo). La bozza di Pei in cui viene riportata la richiesta delle ore di sostegno, in forza dell’art. 10 comma 5 della legge n. 122/2010, va inviata all’Ufficio scolastico regionale, tramite il Dirigente Scolastico della scuola Secondaria di Primo grado cui è iscritto l’alunno.
Il Pei effettivo, valido per l’anno scolastico, verrà poi definito nei primi mesi di frequenza da parte del Glho che è composto da tutti i docenti della classe dell’alunno, dai genitori, dagli specialisti Asl e/o operatori socio-sanitari e dalla funzione strumentale. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono una docente di sostegno, presso un liceo delle scienze umane. Quest’anno ho affrontato il mio primo esame di maturità da docente (membro aggregato non membro di commissione), assistendo la mia alunna H affetta da ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio. La ragazza, non avendo deficit cognitivi, ha sempre insistito per condurre il medesimo programma di studi, comprese verifiche e valutazioni, del suoi compagni di classe; ovviamente in alcuni campi si è dimostrata assolutamente adeguata e in altri più carente, come ad esempio l’organizzazione di pensieri complessi nelle lunghe trattazioni scritte, ma comunque mantenendo sempre un rendimento assolutamente dignitoso. Oggi sono usciti i risultati delle prove scritte e non ha conseguito nemmeno una sufficienza. Durante la riunione preliminare, quando sono stata nominata membro aggregato, ho chiarito di che tipo di handicap si trattasse e ho anche illustrato le difficoltà della ragazza ai commissari esterni i quali, mi pare, non ne abbiano affatto tenuto conto durante la valutazione.
Dopo tutta questa premessa, vi chiedo: potreste darmi qualche indicazione su come muovermi in proposito? Davvero io non ho nessun margine di azione in tutto questo? Potrei al limite muovermi legalmente qualora mi rendessi conto che anche durante la prova orale i commissari esterni non tenessero conto dell’handicap dell’alunna?

Purtroppo Lei non è membro aggregato della Commissione, ma solo assistente durante le prove di esame dell’alunna. Non può pertanto agire legalmente, ma può rilasciare una relazione scritta alla famiglia che può agire contro questa valutazione della Commissione. La famiglia può sostenere, se ce ne sono le prove (e la Sua relazione può essere una prova) che non sono state adottate le prove equipollenti (ad es. domande a scelta multipla, con risposta di un SÌ o di un NO, etc.) o non sono stati concessi tempi più lunghi. Anche se nella Relazione del 15 Maggio tali richieste non figurassero, il fatto stesso che Lei sia stata nominata assistente, dimostra che l’alunna era con disabilità e meritava il rispetto dell’applicazione anche d’ufficio delle norme a Lei spettanti.
L’OM 90/2001 stabilisce che per gli alunni con disabilità sensoriale non si proceda, di norma, ad alcuna valutazione differenziata, consentendo l’utilizzo di “particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali”; al tempo stesso, la legge 104/92 precisa che la valutazione deve essere effettuata in base al PEI (art. 16).
Sempre l’art 15 dell’OM richiama la relazione che i Consigli di classe allegano al documento del 15 maggio; nella relazione sono presentate alla Commissione d’esame, i criteri e le attività previste (prove scritte, prove pratiche, prove orali), e le indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo, così come indicato dall’art. 318 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (il comma 4 stabilisce che per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado “sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”). Tutto ciò deve essere precisato nel PEI e attestato nel documento del 15 maggio, le cui indicazioni e le griglie di valutazione servono alla Commissione d’esame per procedere coerentemente. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono un docente di sostegno; quest’anno sono entrato in ruolo e ho fatto domanda di titolarità nella scuola in cui insegno da 4 anni. Oggi sono usciti i trasferimenti e sono stato spostato in un’altra scuola. Il problema è che la segreteria della scuola mi ha informato che risulto perdente posto per un errore dell’UST stesso nell’inserire i posti a computer. Infatti nella scuola i posti ci sono e cosa ancor più grave lascio il ragazzo che seguivo da ben 4 anni e che si apprestava l’anno prossimo a fare l’esame di stato. Dieci giorni fa, la segreteria mi ha informato in via ufficiosa del pasticcio e io ho inviato una mail, senza ricevere alcuna risposta. Le chiedo, cortesemente, se posso agire in qualche modo per tutelare i miei ma soprattutto i diritti dell’alunno che seguo, a fronte di un’amministrazione che sbaglia e fa pagare i propri errori agli altri.

Se c’è stato un errore da parte dell’USR, faccia subito il ricorso previsto dall’ordinanza sui trasferimenti, senza bisogno di avvocato e si faccia correggere il punteggio e quindi la destinazione della sede; se non ottiene subito la correzione le suggerisco di contattare il sindacato di categoria per le opportune ed eventuali azioni.
Per garantire la continuità nella classe in cui ha svolto servizio in questi anni, dopo aver accettato il trasferimento potrà chiedere l’utilizzo per “continuità educativo-didattica” presso l’attuale scuola.
In questo caso, si potrebbe formulare un progetto che giustifichi tale utilizzo. Ad esempio con la predisposizione di un “Progetto sperimentale di continuità” che deve essere approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Sarebbe opportuno parlarne con il dirigente scolastico e sentire, in via informale, l’USR per capire se vi è disponibilità ad autorizzare questa sperimentazione (Progetto continuità).
Sarebbe utile che anche la famiglia, prendendo spunto dall’errore dell’USR, inoltrasse una richiesta di continuità didattica sempre all’USR. (S. Nocera)

Salve sono un’ insegnante di sostegno di scuola dell’infanzia. L’anno prossimo mi sarà assegnato un alunno disabile iscritto in una sezione con orario settimanale di 40 ore. Il mio contratto prevede 25 ore di servizio. Premetto che non ci sono educatori o altro personale. Il genitore mi ha già chiesto come farà il bambino senza l’insegnante di sostegno… posso chiedere che venga previsto una riduzione del suo orario scolastico in sede di glho? E come va giustificata tale riduzione dell’orario?

L’alunno con disabilità che ha chiesto il tempo pieno ha diritto di svolgerlo tutto; il massimo del sostegno è di 25 ore settimanali. Per le altre 15 ore, se sussistono necessità legate all’autonomia personale e/o alla comunicazione, deve provvedere la scuola o chiedendo ore di assistenza al Comune oppure organizzando la sezione in modo che i docenti curricolari possano occuparsi anche e soprattutto dell’alunno con disabilità. Come lei sa, l’alunno con disabilità è affidato a tutti i docenti, che sono corresponsabili del suo percorso formativo, così come lo sono per tutti gli altri alunni della sezione.
Va tuttavia tenuto presente che la scuola dell’Infanzia non rientra nell’obbligo scolastico, pertanto, così come avviene per altri bambini, è possibile ipotizzare un orario diverso, come un inserimento graduale fino a raggiungere l’intero orario oppure prevedendo la frequenza per metà dell’orario offerto dalla scuola.
È importante che la sezione non abbia più di 20, massimo 22, alunni nella stessa aula.
È altresì fondamentale che tutti i docenti della sezione (curricolari e per il sostegno) insieme all’eventuale figura di assistenza partecipino ad un corso di aggiornamento a inizio di anno di almeno una decina di ore. Inoltre, tutti i docenti insieme alla famiglia e agli specialisti, e alla eventuale figura educativa, devono leggere attentamente la diagnosi funzionale e predisporre un PEI, subito dopo aver elaborato il Profilo Dinamico Funzionale, con le strategie specifiche coerenti con i bisogni formativi dell’alunno con disabilità, sia per quanto concerne la socializzazione, sia per quanto riguarda gli apprendimenti, ovvero lo sviluppo dei prerequisiti lavorando sui campi di esperienza. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Se un alunno portatore di handicap non è stato ammesso a sostenere gli esami del primo ciclo di istruzione il docente di sostegno titolare del caso, partecipa agli esami  come commissario nella sottocommissione della classe dell`alunno diversabile?

Negli Esami di stato della scuola secondaria di Primo grado la Commissione è composta da tutti i docenti della classe e da un presidente esterno. A differenza degli Esami di maturità, il docente per il sostegno è membro della commissione a tutti gli effetti, sia che l’alunno con disabilità sia stato ammesso sia che non sia stato ammesso agli esami.
È forse il caso di rammentare che il docente per il sostegno “non è titolare” di un caso, ma è responsabile di tutti gli alunni della classe alla quale è stato assegnato; si ricorda, inoltre, che lo stesso docente partecipa “a pieno titolo” alla valutazione di ogni singolo alunno della classe esprimendo il suo voto. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono mamma di un autistico ad alto funzionamento. Quest’anno mio figlio ha finito la 5 elementare, è da settembre del 2015 che abbiamo dichiarato la nostra intenzione di trattenere il bambino alle elementari, il tutto supportato dalla psicologa e dalla neuropsichiatra del centro di riabilitazione.
La scuola ha più volte tergiversato, finendo per rimandare la decisione alla fine dell’anno. Abbiamo fatto presente come questo leniva il percorso di progetto ponte di nostro figlio, ma la scuola è stata irremovibile. Abbiamo fatto presente il tutto all’ufficio del distretto che segue i minori con handicap nelle scuole e questi ci hanno detto che spesso la scuola tiene conto del parere scritto degli specialisti, e dunque di rasserenarci. Più e più volte hanno cercato di dissuaderci. In fine, hanno promosso il piccolo.
Chiedo che diritto ha la scuola ad andare contro il parere della neuropsichiatra e cosa possiamo fare noi, famiglia, per far rimanere nostro figlio alla 5 elementare per ancora un anno.

La valutazione circa la promozione o bocciatura di un alunno spetta esclusivamente alla scuola e quindi i suggerimenti degli specialisti hanno solo un valore indicativo, ma non decisivo, come pure le richieste da parte della famiglia. Analogamente: che cosa avverrebbe se dei docenti pretendessero di dire ai medici dell’ASL come essi debbano comportarsi a livello sanitario con un bambino?
Inoltre la legge ha ormai abolito l’esame di licenza elementare ed ha stabilito che per bocciare un alunno occorre l’unanimità di tutti i docenti, compreso il dirigente scolastico.
Tenga presente che la filosofia dell’integrazione scolastica è basata sul principio che, stando coi coetanei, i nostri ragazzi con disabilità crescono in autonomia, in socializzazione ed in apprendimento. Se permangono uno o più anni, prima alla scuola dell’infanzia, poi alla primaria e poi anche alla secondaria, accade che si trovino alunni di 20 anni ancora nella secondaria di primo grado: e questo non è bene per la coeducazione, che non si realizza tra adolescenti e adulti.
Pretenda, invece, che l’ingresso alla scuola secondaria di primo grado sia programmato bene fin da ora, con l’invio all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) delle richieste precise circa il numero di ore di sostegno, il rispetto del numero massimo di alunni nella classe prima (massimo 20), con la presenza, se necessario, di ore di assistenza per l’autonomia e per la comunicazione e, soprattutto, con la programmazione di un “corso di aggiornamento obbligatorio” all’inizio di anno rivolto a tutti i docenti curricolari della classe in cui è iscritto suo figlio, affinché leggano insieme la Diagnosi Funzionale del ragazzo e impostino tutti insieme le strategie didattiche e la programmazione curricolare da inserire nel PEI, che va abbozzato adesso in una riunione di GLHO con la Vostra partecipazione, quella degli operatori sociosanitari, di almeno un docente della scuola primaria e il docente “Funzione strumentale per l’integrazione scolastica” della scuola secondaria di Primo Grado (abbozzo di pei che poi verrà opportunamente riveduto e riformulato all’inizio d’anno proprio nelle riunioni  di aggiornamento di cui parlavo).
Tutto ciò in base all’art. 10, c. 5, della legge 122/2010 e alla Nota Ministeriale Prot. 4798/2005, richiamata anche dalle Linee guida del 4 Agosto 2009 (parte terza). Tenga inoltre presente che l’attuale docente per le attività di sostegno o un docente curricolare della classe quinta della scuola primaria può accompagnare suo figlio nei primi due mesi di scuola, affiancando il collega di sostegno e i colleghi disciplinari della scuola secondaria di primo grado, ciò in forza della C.M. 1/1988. (S. Nocera)

Sono la mamma di una ragazzina disabile (non ho una diagnosi, pertanto non saprei come e dove inserirmi).
La ragazza ha 21 anni e quest’anno finisce le superiori.
Le proposte dei servizi sociali ,da noi rifiutate, erano di inserirla in un centro per disabili.
Noi abbiamo  deciso di inserirla all’Università Facoltà Scienze della Formazione come uditrice, accompagnata da una ragazza che si è laureata lo scorso anno nello stesso Ateneo .
La Famiglia sosterra’ tutte le spese, trasporto/personale che l’accompagnera’ nel progetto.
Le chiedevo due cose:
1° – I servizi (ASL/Comune) ,se avessimo deciso di inserirla in un centro avrebbero sostenuto le spese, possono disinteressarsi completamente e non contribuire in acun   modo ?
2°  – Appoggiandoci ad una Cooperativa per il personale, avendo regolare fattura , cosa possiamo detrarre dalla dichiarazione dei redditi?

Il Comune non può limitarsi ad offrire il solito centro diurno; oggi ha l’obbligo di concordare con la famiglia un Progetto di Vita, secondo quanto stabilito dall’art 14 della Legge. 328/2000, che è stato pure ribadito dai tribunali con diverse sentenze. Tali sentenze sono consultabili nel sito dell’ANFFAS; può anche trovare una scheda, che ho curato personalmente, ed è scaricabile dal sito www.aipd.it, cliccando su “scuola” e quindi su “Schede normative” (S. Nocera)

Mi riaggancio alla sua cortese risposta di qualche giorno fa,
in cui suggeriva un progetto sperimentale di alternanza scuola-lavoro per minore con PEI (ricordo che si tratta di minore con L.104 art. 3 comma 3), e vorrei infine chiederle un’indicazione generale, visto che sono diverse le situazioni che seguo come psicologo privato che posso definire similari a questo caso (in cui la scuola non riconosce alcune aziende o enti come idonei per stipulare un progetto di alternanza scuola-lavoro): se per il minore con L.104 all’interno del suo PEI vede sempre indicato come obiettivo principale il rafforzamento della sua autostima e lo sviluppo delle sue competenze, perché un Liceo dovrebbe rifiutarsi di co-firmare un progetto ad hoc anche se il lavoro in questione non è “connesso” al percorso di studi di tale Liceo?
Nella fattispecie, per essere il più chiaro possibile: alla minore si prospetta un’opportunità lavorativa come fotomodella per una grande azienda internazionale (e viste le sue limitazioni non può certo aspettarsi incarichi in un Apple Store…), che porterà via uno o due mesi di scuola nel prossimo a.s., e la preside si sta rifiutando di approvare la cosa annunciando un’anticipata bocciatura e suggerendo ai genitori di far prendere alla minore un “anno sabbatico”.
Vorrei se possibile una sua chiarificazione in merito, ed eventuali riferimenti legislativi.

Essendo ormai divenuta obbligatoria l’alternanza nell’ultimo triennio delle secondaria di secondo grado, la scuola non può rifiutarsi di consentirla; ovviamente l’alunna, come prevede la normativa, deve riuscire a realizzare l’alternanza anche durante l’orario delle lezioni, senza trascurare l’apprendimento delle discipline scolastiche.
Occorre fare una riunione di GLHO che, in base all’art. 12 c. 5 della legge 104/92 e dell’art. 5 del 24/02/94, prevede la partecipazione degli insegnanti della classe, della famiglia e degli operatori sociosanitari che seguono il caso; in tale sede deve essere formulato il progetto che è parte integrante del PEI; a questo punto la scuola stipula la convenzione prevista con l’azienda e l’esito dell’alternanza, che viene valutato congiuntamente dal tutor interno e da quello esterno, entra a far parte della valutazione complessiva.
Se ci sono problemi, chiamate la referente regionale per l’integrazione scolastica e fatela intervenire sul Dirigente scolastico. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono il docente di un alunno disabile  con programmazione differenziata che ad oggi non si presenterà agli esami, pur avendolo ammesso agli esami di quinta con prove differenziate riferite al PEI.
Ora mi trovo con la pressione del Presidente di commissione che non sa’ se poterlo certificare o no, il dirigente scolastico che sostiene di non poterlo riscrivere e la famiglia che ritiene utile la ripartenza o un progetto di alternanza scuola-lavoro…
Quali indicazioni dare alla mia commissione per la valutazione?
Quali alla famiglia per concedere il diritto alla ripetenza del figlio?

Se lo studente non si presenta all’esame di Stato, la Commissione non può rilasciare alcun titolo. Se la questione riguarda la difficoltà a sostenere troppe prove in più giorni, è possibile in base all’art. 11 c. 11 dell’OM 90/2001 espletare le stesse in un’unica seduta.
Se neppure questa soluzione è fattibile, allora lo studente, in virtù della sua assenza, dovrà ripetere l’anno (riferimento art. 15, c. 4, dell’OM 90/2001) a fronte di rinnovata iscrizione da parte della famiglia. “L’iscrizione e la frequenza” sono ammesse “anche per la terza volta alla stessa classe” (OM 90/2001). (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono lo zio di una bambina con sindrome di Down che frequenta il primo anno di scuola dell’infanzia. A parere dei genitori quest’anno l’educatrice assegnata dal Comune non ha lavorato molto bene con la bambina, volevo sapere per favore se esiste una legge che permette ai genitori di cambiare l’educatrice.

L’assistente ad personam si occupa dell’autonomia e/o della comunicazione personale dell’alunno con disabilità al quale è assegnato. I genitori, così come gli insegnanti della sezione, possono far presente al Dirigente Scolastico, se effettivamente sussistono, le criticità in merito all’intervento di tale figura, rispetto alla relazione e/o ai compiti per i quali è prevista la sua presenza.
La sentenza del V Consiglio di Stato n. 245/01 ha stabilito la possibilità di chiedere la sostituzione di un docente per il sostegno, quando si dimostri che non sia stato possibile comunque, indipendentemente da colpe, instaurare un valido rapporto educativo.
Si potrebbe applicare per analogia lo stesso principio all’assistente per l’autonomia e per la comunicazione, chiedendo all’Ente locale, che fornisce l’assistente, di applicare il principio sancito nella sentenza. (S. Nocera/ E. Chiocca)

Sono la mamma di una bambina di 7 anni affetta da sindrome di Klippel-Trenaunay (RN1510) e da ritardo psicomotorio e del linguaggio, non ascrivibile alla sua malattia e le cui cause non sono ancora state diagnosticate.
La piccola è riconosciuta dall’Inps come invalida civile e portatrice di handicap in situazione di gravità (L.104, art.3, comma 3).
Dal verbale del 18/06/2015, data dell’ultima visita Inps, si dice che NON è soggetta a revisione sia per l’invalidità che per la legge 104.
Dall’età di 3 anni è stata sempre supportata dall’insegnante di sostegno e dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione, prima alla scuola dell’infanzia e ora alla scuola primaria.
Due settimane circa orsono, ricevo una telefonata dall’assistente sociale della Neuropsichiatria Infantile della Asl che mi comunica che la Diagnosi Funzionale della bambina è scaduta.
Mi dico disponibile ad andare in reparto per rinnovarla (prassi usuale fino a poco tempo fa), ma mi viene detto che sono cambiate le procedure e che, dato che il riconoscimento della 104 non è rivedibile, devo fare una nuova domanda telematica all’Inps.
Alla mia richiesta di spiegazioni, quello che mi viene detto è quanto segue.
Finalmente la provincia si sarebbe adeguata alla normativa nazionale della L.104, che prevede che la richiesta dell’insegnante di sostegno sia fatta al momento della visita.
Ora, siccome questo flag nella scheda di mia figlia non è stato impostato e non potendovi accedere (dato che si tratta di stato di handicap non rivedibile), io dovrei fare una nuova domanda all’Inps, cioè richiedere una visita per Legge 104 per via telematica al pediatra, e poi richiedere, testuali parole, “una L.104 per sostegno” al patronato che si occuperebbe di far procedere la domanda. Quindi andare a visita presso la commissione Asl che se ne occupa.
Mi chiedo: com’è possibile?
La bambina ha già riconosciuta una serie di diritti, tra cui anche l’insegnante di sostegno. Perché dovrei far decadere un riconoscimento e richiederlo immediatamente dopo? Solo perché non è previsto che si possa fare delle modifiche nella scheda di chi non è rivedibile?

La legge n. 104/2014 all’art 25 stabilisce che fino a quando non viene consegnata la certificazione, relativa alla nuova visita, continua ad avere efficacia la vecchia certificazione. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un insegnante di un Centro di Formazione Professionale.
Quest’anno abbiamo avuto un allievo certificato con gravi problematiche comportamentali (riassumendo in poche parole è un allievo “iperattivo” col comportamento di un bambino di 4-5 anni…).
Noi forniamo il sostegno previsto ma non siamo riusciti ad ottenere un insegnante ad personam e dalla famiglia nessuna collaborazione.
Il problema è che per la sicurezza non possiamo ammetterlo nei laboratori (che occupano il 60% del monte ore) e quindi ci troviamo un grosso problema.
Potrebbero esistere degli enti che forniscano in casi particolari assistenti ad personam che risolverebbe buona parte dei nostri problemi?

La legge 104/92 stabilisce, all’art. 13 comma 3, che agli alunni con disabilità, in base ai bisogni soggettivi e debitamente documentati, sia assegnata una figura professionale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Non si tratta di un docente, bensì di una figura che viene denominata, in genere, “assistente ad personam”.
Per richiedere l’assistenza per all’autonomia, assegnato nominalmente all’alunno con disabilità, dovreste rivolgersi alla Provincia o all’Ente che adesso la sostituisce; la Provincia aveva (e l’Ente che la sostituisce ha) l’obbligo di fornire assistenti per l’autonomia nelle scuole superiori agli alunni con disabilità ai sensi dell’art 139 del decreto legislativo n. 112/98. Potreste inoltre chiedere che nei corsi di Formazione professionale, che rimangono di competenza della Provincia, venga assegnato un assistente anche in esecuzione dell’art 17 della legge 104/92
Va tuttavia precisato che il Consiglio di classe (fra i cui componenti vi è l’insegnante di sostegno assegnato alla classe) insieme ai genitori e agli specialisti dell’Asl hanno il compito di elaborare il progetto annuale di inclusione, che riguarda sia gli aspetti educativi che di istruzione (Piano Educativo Individualizzato), in cui vanno indicate le azioni (tecniche educative) e le strategie didattiche (apprendimento cooperativo; didattica metacognitiva) per favorire la piena partecipazione dello studente alla vita scolastica, specificando i compiti di ciascun componente del Consiglio di Classe ed eventualmente anche dei compagni. (S. Nocera / E. Chiocca)

Una ragazza da me seguita (sono psicologo psicoterapeuta), che gode della L.104 art.3 comma 3 (causa incidente in età infantile con lesione all’emisfero destro, senza conseguenze drammatiche ma con diagnosi di disturbo dell’umore, problematiche attentive e di concentrazione, problemi nell’apprendimento), a settembre inizierà il 2 anno in una scuola sec. di II grado.
Causa un’opportunità lavorativa, andrà all’estero durante l’estate rientrando con molta probabilità attorno alla metà di novembre 2016.
La DS della scuola (sino ad oggi molto collaborativa, c’è un buon rapporto tra famiglia e docenti di classe e docente di sostegno), ha già comunicato alla signora madre della ragazza in questione la sua futura bocciatura, in pratica inevitabile, causa il superamento dei limiti di assenza per legge.
Vengo alla domanda: ma in caso di PEI (che troppe poche volte diventa Progetto di Vita, ossia che possa permettere ai ragazzi con disabilità di vedersi cucire addosso progetti non “scuolacentrici” ma orientati allo sviluppo delle loro reali capacità…) non ci sono possibilità di concordare con il consiglio di classe una forma di valutazione ad hoc della ragazza?
In pratica: se riuscisse a raggiungere, sfruttando anche le festività natalizie a casa, gli obiettivi minimi che verranno indicati nel PEI, perché bocciarla per il semplice superamento dei giorni di assenza massimi consentiti? Dovrebbe forse rinunciare ad un’occasione che magari non le capiterà più in futuro?
Io intanto chiederò un incontro a scuola per trovare una soluzione con i vari Attori coinvolti.

Potreste proporre e far approvare un “Progetto sperimentale di alternanza anticipata di scuola-lavoro”. In questo modo si potrebbero giustificare le assenze e l’alunna potrebbe recuperare per proprio conto, durante le vacanze natalizie, le lacune arretrate nelle varie discipline e forse potrebbe anche ridurre le ore di alternanza obbligatorie a partire dal terzo anno. (S. Nocera)

Sono il referente di classe di un alunno maggiorenne con PEI con programmazione semplificata che nello scrutinio di giugno 2016 non è stato ammesso alla classe quinta.
Successivamente i genitori hanno accettato e firmato il passaggio al PEI differenziato.
La domanda è questa, può, a seguito della modifica del PEI, l’alunno passare in quinta?
La motivazione è che il ragazzo non vuole più frequentare la scuola avendo “perso” i suoi compagni e che il C.d.C. non vorrebbe far concludere il suo percorso in questo modo.

È vero che la programmazione può essere modificata passando da una “differenziata” ad una riconducibile ai programmi ministeriali e viceversa, ed è altrettanto vero che la programmazione può essere variata in corso d’anno (fermo restando il consenso dei genitori quando si decide per una programmazione differenziata), tuttavia appare alquanto anomalo e decisamente improbabile che tale variazione si effettui a conclusione di anno scolastico, dopo le operazioni di scrutinio, e peraltro finalizzata a giustificare una promozione piuttosto che una bocciatura.
Ora, dato che la programmazione proposta dal Consiglio di classe e accettata dalla famiglia ad inizio di anno scolastico 2015-2016 era quella riconducibile a obiettivi ministeriali, lo studente deve essere valutato in base al percorso adottato per lui. Sta al Consiglio di classe valutare se gli esiti siano sufficienti per una promozione.
A questo punto, quindi, l’eventuale modifica della programmazione potrà essere introdotta unicamente a inizio del prossimo anno scolastico, previo consenso della famiglia. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una mamma di un ragazzo di anni 14, che frequenta il primo anno della scuola  alberghiera.
Mio figlio ha come diagnosi ‘disturbi dell’apprendimento’, e a scuola usufruisce del BES (bisogni educativi speciali). Formalmente, quindi, non ha la 104 per avvalersi della professoressa di sostegno, in realtà viene seguito dal sostegno presente in classe per altri ragazzi. Nella condizione suddetta lui è comunque soggetto ai debiti formativi. Ha 5 in due materie, i quadri non sono ancora usciti e…non so cosa aspettarmi.

Si tratta di capire se la diagnosi da lei indicata riguarda i “Disturbi specifici di apprendimento” descritti nella legge 170/2010 oppure se fa riferimento alla “sottocategoria BES priva di certificazione e/o di diagnosi”.
Nel primo caso, deve essere elaborato un PDP nel quale sono indicate le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i criteri di valutazione e le modalità relative alle prove: si tratta di un’organizzazione puntuale, che la famiglia sottoscrive (scuola e famiglia firmano congiuntamente il PDP), e che impegna la scuola. Le indicazioni nel PDP sono vincolanti e non facoltative.
In questo caso, a fronte di eventuali “debiti”, occorre valutare se la scuola ha adottato quanto riportato nel PDP, in quanto, ripeto, le indicazioni sono vincolanti e non possono essere disattese.
Nel secondo caso (Bes privo di diagnosi o certificazione) se a fronte della documentazione presentata dalla famiglia (certificazione o diagnosi), la scuola riconosce l’alunno come BES, allora dovrebbe essere stato elaborato un Piano Didattico Personalizzato, anche questo alla presenza dei genitori e sottoscritto da scuola e famiglia, con indicati vincoli, soprattutto in merito agli strumenti compensativi (sapendo che ciascun docente può, a sua discrezione, stabilire che cosa adottare). Anche in questo caso il PDP elaborato va rispettato nelle parti indicate (si rammenta che il PDP vale unicamente per l’anno di riferimento):
Se, di fatto, siamo in assenza di certificazione di disabilità e di dsa (legge 170/2010), nell’ipotesi di esame di riparazione, per debiti assegnati, allora verificate che in tale sede vengano utilizzati gli strumenti compensativi (mentre le misure dispensative, in sede di esame, non sono applicabili). (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria e pongo questa questione riguardante una mia ex alunna. L’alunna con disabilità grave ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado: ha compiuto numerose assenze per motivi di salute; nella pagella del secondo quadrimestre in alcune materie non è stata data valutazione ma posta la scritta NON CLASSIFICABILE e nella valutazione è stato scritto che “IN QUESTE MATERIE LE RARE VOLTE CHE HA PARTECIPATO ALLE ATTIVITA’ NON E’ RIUSCITA A CONCLUDERE L’ATTIVITA’ PROGRAMMATA”
E ‘ tutto ciò lecito?

Nella scheda di valutazione vanno riportati i risultati della valutazione sulle singole discipline. Se in qualche disciplina, a causa delle numerose assenze, l’alunna non è stata mai valutata, è necessario scrivere ” Non classificata “, perché mettendo qualunque altra valutazione si compirebbe un falso.
Altro problema è quello di vedere se sia stato possibile, malgrado le assenze superiori al 25%, che l’alunna possa essere valutata positivamente; a ciò soccorre l’art 14 del DPR n. 122/09, che consente di non tener conto delle troppe assenze, purché i docenti abbiano avuto la possibilità sia pur occasionale di valutare l’alunna. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono la mamma di un ragazzo autistico di 14 anni. Mio figlio frequenta la terza media persso un comprensivo e avrebbe dovuto biennalizzare quest’ultimo anno per rafforzare le sue competenze e prepararsi all’esame di terza media visto anche che da alcuni mesi stiamo seguendo un percorso di comunicazione facilitata. Purtroppo quest’anno si sono verificati alcuni casi gravi; sono stata fermata da alcuni suoi compagni all’uscita della scuola che mi hanno riferito di alcuni atteggiamenti non idonei e offensivi da parte della sua insegnante di sostegno. Questo, più altri fatti spiacevoli che evidenziano una cattiva gestione, coordinazione e organizzazione della scuola nei confronti di mio figlio, mi hanno fatto subito prendere la decisione di non fermarlo un altro anno ma di iscriverlo alla scuola superiore.
Vista la disabilità grave di mio figlio, i professori non gli daranno la licenza media e purtroppo potrà ottenere un Attestato di frequenza. Ora la mia domanda è questa: dovrà sostenere comunque delle prove di esame?
La situazione è così grave e complicata che sono stata avvertita proprio ieri che comunque lui dovrà recarsi a scuola da domani fino a venerdì per fare delle prove secondo gli obiettivi del PEI. Poi dovrà sostenere anche l’esame orale (premetto che lui purtroppo non parla).

Per gli studenti con disabilità, indipendentemente dal loro funzionamento, non è previsto alcun esonero dagli esami di Stato, pertanto suo figlio, per poter conseguire o il titolo di studio o l’attestato, ovvero il titolo utile per il passaggio alla scuola di secondo grado, deve sostenere gli esami di Stato.
La normativa che disciplina il diritto all’inclusione prevede l’adozione di prove equipollenti e criteri di valutazione, per l’alunno, che devono essere coerenti con il suo PEI, ovvero con il percorso “effettivamente svolto” (art. 16, legge 104/92).
L’OM 90/2001, all’art. 11 c. 11, stabilisce che gli studenti con disabilità possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati durante il percorso scolastico sulla base della programmazione individualizzata (PEI). Pertanto le prove che dovrà sostenere suo figlio saranno adeguate al suo percorso ed essendo differenziate, potranno essere calendarizzate anche in una unica data, sempre in base all’art. 11 c. 11 dell’OM 90/01, al fine di ridurre lo stress o lo stato d’ansia. Suo figlio potrebbe anche conseguire il Diploma, non necessariamente unicamente l’Attestato. Infatti l’art 16 comma 2 prevede che il Pei non debba essere impostato sulla base dei programmi ministeriali o delle indicazioni nazionali, ma “sulla base delle effettive capacità” dello studente e la valutazione deve essere positiva, con rilascio quindi del diploma se si dimostra “che si sono realizzati progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti”. Inoltre l’art 11 comma 11 dell’OM citata stabilisce che non si possa rilasciare il diploma solo “se l’alunno non raggiunge gli obiettivi del suo Pei”. Quindi faccia valere il rispetto di queste norme. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’ insegnante di sostegno di un istituto superiore. Quest’anno ho seguito un alunno con programmazione differenziata, nel corso dell’anno scolastico abbiamo sempre inserito i voti sul registro elettronico; ora in vista dello scrutinio mi chiedo:
va scrutinata regolarmente inserendo i voti finali? da dove si evincerà che ha seguito una programmazione differenziata?

I voti dello studente con disabilità che segue una programmazione riferita ai programmi ministeriali oppure dello studente con disabilità che segue una programmazione differenziata devono essere riportati nel registro personale dei docenti incaricati dell’insegnamento disciplinare.
Lo scrutinio avviene normalmente, con inserimento dei voti finali, che sono attribuiti facendo riferimento al Pei predisposto per lo studente (L. 104/92, art. 16).
Si evincerà che lo studente ha seguito una programmazione differenziata unicamente dal verbale di scrutinio e dalla scheda di valutazione (in calce alla scheda, infatti, viene apposta una annotazione in cui si riporta che la “votazione è riferita al PEI, ed è adottata ai sensi dell’art. 14 dell’OM 90/2001” (Vedere l’art 15 dell’O M n. 90/01). (S. Nocera / E. Chiocca)

Mia figlia è disabile al 100% e ha frequentato un nido privato da settembre 2015. La direttrice del nido ha incontrato la npi dell’asl 3 volte durante l’anno ma noi genitori non siamo mai stati invitati né abbiamo mai firmato nessun pei. È della direttrice del nido la colpa per la mancata redazione del pei per l’anno scolastico appena trascorso? Posso denunciarla per l’omissione?  Cosa rischia?

Trattandosi del primo anno di scuola dell’infanzia, che presumibilmente dovrebbe durare per altri due, non pensiamo valga la pena scomodare la magistratura penale.
Sarebbe sufficiente inviare un esposto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) denunciando la violazione  sia dell’art 12 comma 5 della legge n. 104/92 che del DPR 24 febbraio 1994, che prevedono come obbligatoria la presenza della famiglia alla formulazione e alla verifica sia del Profilo Dinamico Funzionale che del Piano Educativo Individualizzato (PEI). (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono la mamma di una bambina con disabilità grave. È obbligo specificare nel PEI il nome della sindrome genetica di cui è affetta,  oppure posso appellarmi  al fatto che si tratta di dato sensibile,  e indicare quanto specificato nella diagnosi funzionale? Mi figlia ha diritto all’assistenza scolastica. La commissione che l’aveva autorizzata mi aveva detto che le sarebbero spettate dalle 12 alle 15 ore settimanali. Quest’anno me ne sono state assegnate 11. Come viene determinato il numero?

Lei nel PEI può pretendere che sia fatto solo riferimento alla certificazione (art 3 comma 1 o comma 3 della legge n. 104/92) e alla Diagnosi Funzionale, senza indicare il tipo di disabilità di sua figlia (dato peraltro non necessario per la progettazione educativo-didattica).
Quanto al numero delle ore di assistenza educativa, vi è grande discrezionalità circa il numero di ore che l’Ente locale deve assegnare; comunque si deve tener conto anche di altri elementi, quali il numero di ore di sostegno assegnate alla classe (ovvero il docente specializzato), il numero degli alunni della classe, ecc. (S. Nocera / E. Chiocca)

Nel caso di alunno seguito da Umee, che percepisce l’indennità di frequenza e ha la certificazione della L 104 art 3 comma 3, che ha attivata l’assistenza scolastica integrativa, ma non il sostegno (le problematiche non necessitano dell’attivazione di un sostegno alla didattica),  è  invece obbligatorio prevedere ed attivare un percorso di sostegno scolastico con la stesura di DF/DC?

Al DS deve essere presentata la certificazione di alunno con disabilità di cui all’art 3 commi1 o 3 della legge n. 104/92; quale sia l’organismo è ormai un guazzabuglio, poiché alcune regioni, come ad esempio il Lazio, per gli alunni certificati secondo l’art. 3 comma 1 accettano la certificazione dell’unità multidisciplinare, che quindi è la Diagnosi Funzionale, mentre per gli alunni certificati secondo l’art. 3 comma 3 pretendono la certificazione di invalidità con la presenza del medico dell’INPS. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno di ruolo di scuola primaria. il referente vorrebbe da settembre 2016  sollevarmi dalla classe in cui seguo una bimba (4 elementare)  e spostarmi su un’altra (3 elementare)in virtù del fatto che la situazione in quest’ultima è particolarmente caotica (insegnanti di classe non collaborative e poco formate, famiglia dell’alunno aggressiva). esistono riferimenti normativi che impediscano di fare ciò? possibile che la continuità didattica non conti?

L’art 1 comma 72 della legge n. 662/2006 prevede espressamente il diritto alla continuità didattica, confermata da numerose sentenze della magistratura (che può verificare nelle schede del sito www.aipd.it, cliccando su “scuola” e poi su “schede normative”).
Inoltre il principio della continuità didattica è ribadito dall’art 1 comma 181 lettera C n. 2 della legge 107/2015.
Quindi dica alla famiglia di insistere per pretendere tale continuità, pena ricorso al TAR. Non deve muoversi lei, in quanto Lei non ha interesse legale alla continuità (è il DS che assegna i docenti alle classi), ma la famiglia. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una Docente di sostegno che si approssima agli Esami di Licenza Media per un ragazzo disabile, molto grave, che ha sempre frequentato la scuola. Tuttavia, Egli non parteciperà agli Esami finali ed io chiedo se dovrò essere presente, costantemente, alle cinque prove scritte e a tutte le giornate dedicate all’orale. Posso “ridurre un po’ il mio calendario”?

In quanto insegnante della classe terza, lei fa parte di diritto della Commissione d’Esame ed è tenuta a prendere parte a tutte le operazioni per tutto il tempo previsto; ciò anche in assenza di uno dei suoi alunni.
Ma per quale motivo il Consiglio di Classe non intende far partecipare l’alunno con disabilità agli esami di Stato? Sapete che in tal modo egli non potrà ottenere l’attestato che può essere rilasciato unicamente dalla Commissione? Lo studente con disabilità, in sede di esami di Stato, sostiene “prove differenziate”, coerenti con il PEI per lui predisposto e valutate secondo i criteri indicati nel PEI (art. 16, L. 104/92). Svolgendo prove differenziate, come previsto dall’art. 11 c. 11 dell’OM 90/01, la commissione può stabilire che le stesse vengano affrontate in un’unica giornata. A conclusione delle prove d’esame sostenute, la Commissione rilascia o il diploma o l’attestato, titolo necessario per l’iscrizione al secondo grado (e quindi utile o per l’assolvimento dell’obbligo scolastico o per il prosieguo nel percorso di studi)”. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di scuola primaria. In accordo con i servizi sociali abbiamo proposto alla famiglia di un bambino la certificazione e di conseguenza il sostegno a scuola.
La famiglia, in un primo tempo favorevole, l’ha rifiutata adducendo come scusa che il sostegno scolastico e la necessaria certificazione avrebbero avuto ripercussioni sulla futura vita del bambino (ad esempio sulla possibilità di svolgere alcuni lavori da adulto).
Vorrei sapere se questo è vero, cioè
-se la certificazione per il sostegno non resta limitata all’ambito scolastico
-e se, in caso di sospensione del sostegno per miglioramento del bambino e superamento delle difficoltà (la certificazione proposta era di iperattività) questo ha comunque delle ripercussioni.
-qual è l’iter che la famiglia i i servizi seguono per la certificazione?
– esiste una normativa che spieghi questo e mi permetta di aggiornarmi?

Gli insegnanti non possono né formulare né ipotizzare diagnosi.
E soltanto la famiglia, in quanto esercente la potestà genitoriale, può chiedere il riconoscimento del figlio come alunno con disabilità. Gli insegnanti devono, invece, informare puntualmente la famiglia sul percorso scolastico del figlio, e non possono assumere decisioni in sua vece.  
Pertanto se la famiglia si oppone, va rispettata la scelta dei genitori.
Se disponete di una valutazione diagnostica di sola iperattività (ADHD), si sggerisce di predisporre un Protocollo Operativo di Intervento, in conformità alla Nota Miur 4089 del 15 giugno 2010. Potrà sicuramente aiutare l’alunno nel suo percorso.
Al tempo stesso, perché non valutare il fatto che il comportamento di iperattività possa essere legato ad un eventuale disagio (iperdotato)? (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono coordinatore di una classe terza di secondaria di I grado in cui è inserito un alunno autistico, che segue programmazione completamente differenziata a orario ridotto, sempre affiancato da una docente o da una assistente comunale. Dall’inizio dell’anno il cdc è d’accordo con la madre affinché l’alunno consegua solo una certificazione senza la licenza media. Per quanto riguarda l’esame, è possibile che la scuola rilasci tale certificato senza che l’alunno sostenga l’esame (come sostiene la famiglia)? O, come sostiene il DS, è necessario comunque concordare un momento, anche breve, in cui l’alunno presenzi davanti alla commissione?

Per gli studenti non è previsto alcun esonero dagli esami di Stato, e questo indipendentemente dal loro funzionamento. Inoltre è bene rammentare che il rilascio del titolo di studio è di competenza esclusiva della Commissione d’Esame (e non della scuola).
E dato che per l’alunno è stata predisposta una programmazione individualizzata, è sulla base del PEI che vanno costruite le prove d’esame che, in base all’art. 11 comma 11 dell’OM 90/2001, possono essere “differenziate”, in linea cioè con gli interventi educativo-didattici attuati durante il percorso scolastico. Ed essendo le prove differenziate, è ipotizzabile calendarizzarle in un’unica data. Non va peraltro trascurato il fatto che il rilascio dell’attestato o del diploma sono essenziali per accedere al secondo grado ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico.
In sintesi, lo studente deve presentarsi in sede di esame: su questo punto ha ragione il D.S.
Notiamo non con un certo disappunto l’incremento di richieste di “esclusione” degli studenti con disabilità dagli Esami di Stato. In molti affermano che “non è in grado”, che le sue capacità sono “eccessivamente differenti”. Come, allora, non chiedersi che cosa è stato fatto negli anni di frequenza? Su quali obiettivi si è lavorato? Che cosa è stato raggiunto? E perché poi pensare che la condizione di gravità preveda il conseguimento dell’Attestato e non del titolo di studio? Quali preoccupazioni ci sono a sostegno del riconoscimento del solo attestato e non del diploma?
Vanno infatti considerate le ricadute a livello culturale: un esonero, come abbiamo già avuto modo di commentare, non è soltanto una scelta del momento, ma anche il messaggio che i compagni e la società raccolgono, un messaggio che conferma l’inadeguatezza e il passare oltre.
L’inclusione scolastica, al contrario, vuole proporre un volto nuovo di società, che richiede, di conseguenza, azioni coerenti con il processo stesso.
Su questo, ed è opportuna una riflessione, tutti noi abbiamo grande responsabilità. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono docente di lingua francese e referente per l’area sostegno e disabilità presso un Istituto Comprensivo . Una mia alunna, frequentante la classe terza della secondaria di primo grado, presenta un disturbo aspecifico interessante varie abilità scolastiche (relazione clinica ) e ha ottenuto recentemente il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L.104/92 (art. 3, comma 1). La neuropsichiatra di riferimento non le ha ancora preparato la Diagnosi Funzionale. La ragazza deve affrontare le prove scritte e orali dell’Esame di stato e, visto lo stato cognitivo limite (QI: 67), il C.d.C. ha pensato di proporre per lei delle prove semplificate di matematica e lingue straniere e, nel caso dell’Invalsi, delle prove predisposte dal C.d.C., indicandolo anche nel Piano Didattico Personalizzato preparato per lei.  La mia domanda è: se la D.Funzionale non venisse consegnata prima dell’inizio degli esami sarebbe possibile far fare all’alunna comunque prove semplificate e individualizzate? C’è una normativa di riferimento?

In assenza di Diagnosi Funzionale la studentessa non può essere individuata come alunna con disabilità, pertanto per l’alunna non si possono strutturare prove differenziate, coerenti con il PEI.
Premesso che “un QI” non giustifica le scelte pedagogico-didattiche, bensì serve agli specialisti dell’area medica per formulare le loro diagnosi o certificazioni, in presenza di un PDP e, di conseguenza, dell’avvenuto riconoscimento da parte del Consiglio di Classe della condizione di BES, durante l’esame di Stato è possibile far utilizzare alla studentessa gli strumenti compensativi (unicamente quelli indicati nel PDP). Niente altro. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnate di sostegno e ho appena sostenuto il concorso docenti. Mentre mi preparavo ho letto che il PEI va redatto entro maggio dell’anno precedente e poi rivisto nei primi mesi di scuola. Vorrei avere la normativa che sostiene questo obbligo per poter proporre la cosa al mio istituto.
Inoltre non si chiama più Profilo dinamico funzionale, ma profilo di funzionamento secondo quale legge?

Entro il mese di maggio-giugno è utile formulare un “abbozzo” di pei da inoltrarsi all’USR per la richiesta delle risorse, ciò ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 122/2010.
Secondo il DPCM 185/2006, inoltre, il Pei dovrebbe essere elaborato “in bozza” entro la fine del mese di luglio precedente il nuovo anno scolastico. In realtà questo non avviene, in quanto gli insegnanti spesso cambiano e la mancata continuità impedisce una programmazione ex-ante che, in ogni caso, non può non tener conto dei cambiamenti che avvengono nel periodo estivo, spesso sostanziali.
Il PEI va infatti definito nei primi mesi di scuola e deve essere concordato fra famiglia, Asl e insegnanti della classe; in esso si riportano gli interventi programmati per l’anno scolastico in corso e perde la sua validità alla sua conclusione, ovvero l’ultimo giorno di scuola (in giugno).
Per quanto riguarda il PDF, il nome è lo sempre lo stesso: “Profilo Dinamico Funzionale”, così come descritto nella legge 104/92, art. 12, e nel DPR 24 febbraio 1994 (e richiamato nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009).
Il Profilo di Funzionamento è stato introdotto dall’ICF.
Attualmente tale dicitura è utilizzata per la diagnosi degli alunni con DSA.Veda il dpcm n. 185/06, mi pare l’art 3 che fissa la data di Luglio, che però in pratica ormai è spostata a fine Maggio primi di Giugno per coincidere con la formulazione dell’organico di fatto; guardi poi la nota min. prot 4798/05, richiamata pure dalle linee guida ministeriali del 4 Agosto 2009, parte terza; guardi infine la l.n. 122/2010 art 10 comma 5. (S. Nocera / E. Chiocca)

Mio  figlio ha un problema nel parlare. In attesa di una diagnosi, il neuropsichiatra ha detto di aiutare il bimbo con un educatore. Va a scuola in un paese ma vive in un altro e nessuno mi vuole aiutare. Chi deve prendersi la responsabilità?

La presa in carico sanitario di un bambino è di competenza dell’ASL di residenza e quindi del distretto sociosanitario che coincide con il comune di residenza. E’ tale distretto che deve provvedere alla certificazione della disabilità o di un dsa. La figura educativa (assistente) viene richiesta dal Dirigente Scolastico al Comune (dove si trova la scuola; sarà poi il comune che eventualmente si rivolgerà a quello di residenza).
La domanda del D.S., però, deve essere supportata da documentazione sanitaria, che giustifichi la sua richiesta. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una Docente di sostegno che si approssima agli Esami di Licenza Media per un ragazzo disabile, molto grave, che ha sempre frequentato la scuola. Tuttavia, egli non parteciperà agli Esami finali ed io chiedo se dovrò essere presente, costantemente, alle cinque prove scritte e a tutte le giornate dedicate all’orale. Posso “ridurre un po’ il mio calendario”?

In quanto insegnante della classe terza, lei fa parte di diritto della Commissione d’Esame ed è tenuta a prendere parte a tutte le operazioni per tutto il tempo previsto; ciò anche in assenza di uno dei suoi alunni.
Ma per quale motivo il Consiglio di Classe non intende far partecipare l’alunno con disabilità agli esami di Stato? Sapete che in tal modo egli non potrà ottenere l’attestato che può essere rilasciato unicamente dalla Commissione? Lo studente con disabilità, in sede di esami di Stato, sostiene “prove differenziate”, coerenti con il PEI per lui predisposto e valutate secondo i criteri indicati nel PEI (art. 16, L. 104/92). Svolgendo prove differenziate, come previsto dall’art. 11 c. 11 dell’OM 90/01, la commissione può stabilire che le stesse vengano affrontate in un’unica giornata. A conclusione delle prove d’esame sostenute, la Commissione rilascia o il diploma o l’attestato, titolo necessario per l’iscrizione al secondo grado (e quindi utile o per l’assolvimento dell’obbligo scolastico o per il prosieguo nel percorso di studi)”. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un dirigente scolastico e mi trovo ad affrontare una questione molto particolare per la quale richiedo la vostra gentile consulenza.
ll caso: alunno di terza classe scuola secondaria di primo grado verrà ammesso agli esami ma, a causa della gravissima patologia (non parla, non deambula, non scrive e non legge, non riconosce o usa colori) , non è in grado di sostenere alcuna prova, anche la più semplice. Nel PEI erano stati individuati solo interventi finalizzati al conseguimento di una minima forma di autonomia personale e i risultati raggiunti, minimi del resto, non si prestano ad essere valutati con prove . Si tratta in sostanza di avergli fatto raggiungere traguardi quali: utilizzare il sorriso come assenso a qualche richiesta o il movimento della testa per il diniego e azioni di questo genere. La domanda è: si può esonerare l’alunno dal partecipare agli esami considerato quanto sopra descritto? Se si, basta la relazione del consiglio di classe e del GIO? Da quanto mi risulta, e mi riferisco alla normativa, questo non mi pare sia possibile ma i docenti insistono a riferirmi di alcuni casi in cui è stata seguita questa strada.

Non è previsto alcun esonero per gli studenti e questo indipendentemente dal loro funzionamento.
Nel caso specifico, per gli alunni con disabilità la legge 104/92, all’art. 16, stabilisce che, per l’esame di Stato, “sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi”, coerenti con il programma effettivamente svolto. Va superata, pertanto, la logica delle prove classicamente intese e va acquisito il principio della “individualizzazione” garantito dalla stessa L. 104/92 e ripreso dall’art. 11 comma 11 dell’OM 90/2001, che espressamente parla di “prove differenziate”.
L’alunno può, infatti, conseguire o il diploma o un attestato sostenendo prove coerenti con il programma descritto nel PEI e valutato con i criteri indicati nel PEI. In ogni caso lo studente con disabilità non può essere esonerato dall’esame di stato.
Quale ultima ipotesi si potrebbe considerare di rilasciare eventualmente un attestato di frequenza, senza che lo studente si presenti all’esame di Stato, possibilità che, tuttavia, non risolve il problema dell’adempimento dell’obbligo scolastico (che verrà assolto con la frequenza della scuola secondaria di secondo grado).
Non da ultimo occorre considerare le ricadute a livello culturale: un esonero non è soltanto una scelta del momento, ma anche il messaggio che i compagni raccolgono. Su questo tutti abbiamo una grande responsabilità.
In sintesi, suggeriamo di far partecipare lo studente agli esami di Stato, proponendogli anche attività come quelle che lei ha ben descritto nella sua richiesta, e questo coerentemente con l’art. 11 comma 11 dell’OM 90/2001, che afferma che gli studenti con disabilità possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati durante il percorso scolastico sulla base della programmazione individualizzata (PEI). (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno della Scuola Secondaria di II grado, chiedo cortesemente: “ Gli educatori nominati dalla Provincia e dipendenti di una cooperativa, possono rifiutarsi di comunicare gli obiettivi raggiunti con l’alunno diversamente abile, durante l’anno scolastico di riferimento, al Consiglio di classe. Qualora si rifiutino che provvedimento è possibile prendere a livello di Istituzione Scolastica?????? La coordinatrice della cooperativa ha riferito all’Istituzione Scolastica che gli educatori “non sono tenuti a comunicare gli obiettivi raggiunti nell’anno scolastico di riferimento”.
Il tutto mi sembra molto strano.

L’assistente ad personam (o AEC o Educatore) è assegnato all’alunno con disabilità per l’assistenza personale all’autonomia e alla comunicazione (art. 13, c. 3, della Legge 104/92). I suoi compiti sono di natura educativa e la sue attività si svolgono coordinandosi con i docenti in servizio nella classe. Gli assistenti sono tenuti al segreto professionale e non possono portare fuori dalla scuola informazioni o dati sensibili che riguardino la classe o l’alunno con disabilità (in quanto soggetti alla legge sulla privacy). E neppure possono programmare un Piano educativo da soli: la progettazione educativa è raccordata con il Consiglio di classe ed è “scritta chiaramente nel PEI”.
Gli assistenti devono riferire al Consiglio di Classe dell’esistenza di un eventuale PEI o di documentazione “personale dell’assistente” riguardante l’alunno con disabilità, concordati o meno con la propria cooperativa, in quanto tale eventuale PEI e/o documentazione sono illegittimi.
Se vi è un palese rifiuto non solo nel coordinarsi con il Consiglio di classe (PEI) ma, ancor più, se riportano all’esterno dati sensibili (i progressi dell’alunno con disabilità), il Dirigente Scolastico può togliere l’incarico all’assistente, chiedendo che venga rimosso. Se poi questo comportamento riguarda tutti gli assistenti di quella cooperativa, allora il DS dovrebbe rivolgersi alla Provincia perché intervenga direttamente o facendo rispettare gli accordi dell’appalto oppure procedendo come previsto in caso di non corrispondenza con il servizio richiesto. (S. Nocera / E. Chiocca)

Mio figlio, affetto da disturbo spettro autistico, quest’anno ha frequentato la prima elementare in una scuola primaria pubblica.
Siamo stati fortunati perchè abbiamo avuto una insegnante di sostegno di ruolo bravissima.
Il problema che essendo questa insegnante al primo anno di ruolo, per il prossimo anno, ho appena saputo che le hanno assegnato un altra sede, in quanto aveva poco punteggio, dal secondo anno riassegnano la sede, e anche se lei ha fatto domanda per rimanere in questa scuola, la manderanno a settembre in un altra scuola.
Mi hanno detto che anche se andassi a parlare con la Preside, lei non ha potere, dipende tutto dal provveditorato.
Volevo sapere se si può fare qualcosa per riuscire ad avere la continuità di questa insegnante.

Dopo il primo anno, il docente immesso in ruolo viene assegnato alla sede definitiva, che non sempre coincide con quella del primo anno di servizio.
Ovviamente la sede definitiva deve essere accettata, salvo poi chiedere trasferimento negli anni successivi (in base alle nuove norme).
In relazione al caso descritto, se l’insegnante desidera restare nella sede di quest’anno anche per il prossimo anno scolastico, dopo aver accettato il trasferimento può chiedere l’utilizzo per “continuità educativo-didattica” nella scuola attuale.
Sarebbe opportuno, in ogni caso, formulare un progetto che giustifichi tale utilizzo. Ad esempio con la predisposizione di un progetto sperimentale di continuità che deve essere approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Sarebbe opportuno parlarne con il dirigente scolastico e sentire, in via informale, l’USR per capire se vi è disponibilità ad autorizzare la sperimentazione (progetto continuità). (S. Nocera / E. Chiocca)

Abbiamo il caso di un bambino nella scuola primaria paritaria-parificata che avrebbe bisogno del sostegno, quale iter la  scuola  deve seguire per ottenere l’insegnante di sostegno? Bisogna rivolgersi all’Ufficio Scolastico o all’INPS? Secondo l’art. 1 bis della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono stati stanziati 12, 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Come accedere a questi fondi?

Per richiedere il sostegno, dopo aver acquisito la documentazione da parte della famiglia (Diagnosi Funzionale), il Dirigente Scolastico inoltra la richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale, indicando le ore settimanali (se la DF riporta una disabilità riconosciuta in base all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 la scuola richiede il rapporto 1:1, nel caso specifico della primaria “24 ore settimanali”, di cui 2 di programmazione)
Trattandosi di una scuola primaria paritaria parificata, spetta alla scuola il diritto, in base alla convenzione, di ricevere il pagamento dello stipendio del docente per il sostegno, che va richiesto all’ufficio competente per le scuole paritarie presso l’ufficio scolastico regionale.
Quanto a come e dove chiedere il bonus per le scuole paritarie previsto dalla l.n. 107/15, mi pare che sia una detrazione fiscale sino a 400 Euro annui che detrarrà dall’IRPEF il genitore allegando alla dichiarazione dei redditi la ricevuta di quanto pagato alla scuola. Per questo però sarebbe meglio che Lei si rivolgesse alla FIDAE che è la vostra federazione delle scuole cattoliche. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno della Scuola Primaria. Lo scorso anno scolastico abbiamo presentato le richieste di ore in deroga nel mese di settembre. Quest’anno il nostro nuovo Dirigente vuole che queste vengano presentate prima della fine dell’a.s., cioè ora a giugno , prima ancora di sapere le ore effettivamente assegnate. Vorrei sapere se la cosa è fattibile e se ci sono tempi e scadenze precise per l’inoltro di tali richieste.

Il Suo nuovo Dirigente ha ragione; infatti, in base alla lettera 333/2001 e al DPCM 185/2006,  le richieste vanno inoltrate entro maggio-giugno in modo che a settembre le ore richieste possano essere assegnate alla scuola, senza far perdere tempo agli alunni. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una insegnante di scuola media e ho la necessità di sapere se esiste una qualche forma di decreto, legge o comunque letteratura di un caso analogo a quello che attualmente sto vivendo: un alunno di 12 anni non supportato dalla famiglia, chiaramente a disagio (non parla e in mensa non mangia), ovviamente niente saperi, nonostante un percorso semplificato in tutte le discipline. Lettere, storia e geo avrà in pagella 6 (si mette una mano sul cuore), io  (scie+mate) darò 6 in scie e tutti daranno 5. Sicuramente siamo in minoranza e l’alunno sarà bocciato. Sono le 2 di notte e mi chiedo se sia giusto, poichè se i genitori avessero accettato di sottoporre il figlio ad una visita neurologica, sicuramente la neuro psichiatra avrebbe diagnosticato una malattia, ma i genitori non hanno voluto nemmeno che il figlio sostenesse un colloquio con la psicologa della scuola. Il dirigente sostiene che senza l’autorizzazione dei genitori la scuola non può fare nulla. Mi chiedo se esiste una norma che preveda di by-passare i genitori, giusto per proteggere il ragazzo, tipo il trattamento sanitario forzato?

La scuola ha il dovere di rapportarsi con tutte le famiglie, informandole puntualmente sul percorso scolastico dei figli. E ai genitori spetta la decisione di richiedere una eventuale valutazione ai servizi dell’Asl, in quanto esercenti la potestà genitoriale. A fronte di particolari e rilevate situazioni, nell’interesse e tutela del minore, la circolare ministeriale n. 363/1994 autorizza il Dirigente Scolastico a chiedere ai genitori una certificazione e, in caso di diniego, rivolgersi ai servizi sociali perché si rivolgano al tribunale per i minori. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una docente di scuola media. Mia figlia è affetta da una grave e rarissima malattia genetica che ha pesantemente alterato il suo iter scolastico e fino ad oggi le è sempre stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali.
Iscritta alla scuola superiore a 18 anni compiuti,  compirà 21 anni il prossimo mese di settembre.
La scuola ci ha comunicato ieri che dal prossimo anno non avrà più diritto all’insegnante di sostegno.
La patologia da cui è affetta non le consente di rimanere a scuola senza una persona di riferimento costante, pertanto la mancata assegnazione dell’insegnante specializzato lederebbe il suo diritto alla frequenza scolastica.
La mia domanda è: esiste una normativa che prevede un limite di età per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno?

Per tutti l’obbligo scolastico consiste in “10 anni di istruzione”, al quale fa seguito l’obbligo formativo fino al diciottesimo anno d’età. Questo significa che al compimento dei 18 anni lo studente si può iscrivere ad una scuola secondaria di secondo grado del percorso serale e non al diurno.
Per quanto riguarda il caso da lei descritto, avendo la scuola accolto l’iscrizione al diurno, la stessa è tenuta a far concludere il percorso allo studente, assicurando le tutele previste dalla normativa per l’integrazione scolastica, quindi anche il docente specializzato per il sostegno e, se necessario, l’assistenza all’autonomia (e/o alla comunicazione).
Riferimenti normativi: il T. U. decreto legislativo n. 297/1994, all’art. 194 comma 2, prevede la deroga solo in casi di particolare gravità. Ora, la situazione di rara malattia genetica, che ha costretto la ragazza a stare spesso a casa, può essere una situazione che può rientrare nella deroga; faccia valere ciò per ottenere la valida iscrizione ai corsi del mattino ed il sostegno.  (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Vorrei conoscere, se possibile, se esista normativa che precisi ed indirizzi le decisione del consiglio di classe in ordine allo sforamento del numero massimo di assenze per studenti con disabilità per i quali sia stato redatto un PEI. Preciso che si tratta di programmazione semplificata, ovvero in linea con gli obiettivi ministeriali (OM. 90 del 2001); che il collegio docenti non ha inserito riferimenti circa le deroghe al superamento del limite di assenze; e che il PEI stesso non prevede, per l’alunno in questione, obiettivi che afferiscano alla stabilizzazione della frequenza scolastica, non sussistendo problemi specifici in tal senso. Trattasi di semplice pigrizia…

L’art 14 comma 7 del DPR n. 122/09 stabilisce che se, malgrado le assenze che sforano il tetto massimo consentito, il Consiglio di classe ha la possibilità di acquisire elementi di valutazione o se dispone di sufficienti elementi di valutazione, allora può non tener conto delle assenze.
Sarebbe opportuno acquisire un certificato medico che giustifichi globalmente le assenze. In questo modo è possibile l’ammissione agli Esami o l’ammissione all’anno successivo, ovviamente in presenza di elementi positivi di valutazione. (S. Nocera / E. Chiocca)

Gli alunni con PEI differenziato devono pagare la tassa di esame di Stato?

Per gli alunni con disabilità, con o senza Pei differenziato, non sono da pagare le tasse di iscrizione, mentre quelle per gli esami vanno pagate (si rimanda alla scheda pubblicata nel sito www.aipd.it: cliccare su “scuola” e poi su “schede normative”) (S. Nocera / E. Chiocca)

Alunni con 18 ore inseriti in una stessa classe, vengono “penalizzati” poichè le ore vengono dimezzate? cioè due docenti si dividono l’orario in 9+9. E’ giusto?

Le ore di sostegno sono assegnate a ciascun alunno; pertanto se ciascuno dei due alunni è certificato ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/92 (disabilità grave) ed essa riguarda disabilità intellettive, relazionali o sensoriali, deve essere assegnata, per ciascun caso, una cattedra intera come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Quindi in quella classe deve essere aggiunto un altro docente per il sostegno (per un totale di 36 ore). (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono il papa’ di due gemelli maschio e femmina che hanno frequentato quest’anno la seconda elementare in una classe a tempo pieno. Il maschietto ha un disturbo di apprendimento di tipo dislessico per il quale sara’ fatta diagnosi alla fine di quest’anno scolastico (non si puo’ fare prima della fine della seconda elementare), ma e’ seguito gia’ da piu’ di un anno da specialisti pubblici e privati e va diverse volte a settimana a  fare attivita’ di sostegno extrascolastiche (ovviamente a nostre spese). Queste frequenti attivita’ con psicomotricista , ed altri esperti sulla dislessia, mal si conciliano con il tempo pieno scolastico, sottoponendo il bambino ad orari intensi ed impegni forzati,   così che, anche su consiglio degli specialisti, vorremmo spostarlo insieme alla sorella (con la quale sono molto legati essendo gemelli) nella  terza classe della stessa scuola ma con orario solo antimeridiano  dove avrebbero gli stessi insegnanti dei primi due anni , coi quali entrambi i bambini si trovano bene,  e conoscono la maggior parte dei bambini  di quella classe sin dall’asilo.    Purtroppo pero’ sappiamo che la dirigente scolastica fara’ molta resistenza a concedere il nulla osta per entrambi poiche’ teme che con due defezioni possa “saltare” la classe a tempo pieno dove sono (compresi i mie figli) solo in 10.  L’hanno scorso ci disse che avendo scelto il tempo pieno all’inizio delle elementari, dovremo tenere i figli al tempo pieno per l’intero ciclo scolastico.Vorrei delucidazioni a riguardo , ed in particolare quale legge o circolare impedisce ai genitori di scegliere quale ritengano sia la migliore istruzione per i figli e quale legge o circolare consenta ad un preside di negare il nulla osta al trasferimento ad altra classe di fatto “sequestrando” gli alunni per 5 anni. Si tenga conto che sarebbe traumatico per i bambini andare in due classi diverse adesso, (cosa che intendiamo fare all’inizio della scuola media) oltre a sottoporre noi genitori ad  una complessa riorganizzazione dati gli orari non uniformi .

La normativa circa gli orari delle scuole dovrebbe essere contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2004. Dovreste parlarne col referente provinciale o regionale per l’inclusione scolastica operanti rispettivamente presso l’ex provveditorato agli studi, oggi ambito territoriale, e l’Ufficio scolastico regionale. Certo non è possibile che il DS neghi il nulla osta allo spostamento di tipo di scuola. Quanto a mantenere nella stessa classe i due gemelli, sentite lo psicologo di Vostra fiducia per comprendere se la separazione possa nuocere o giovare alla crescita in autonomia di entrambi. (S. Nocera)

Volevo fare la domanda x fruire dei 3gg di permesso legge 104.
Mi chidevo se nel giorno nel quale fruisco del permesso, mentre mi assento dal lavoro, mio figlio può frequentare la scuola? O deve necessariamente stare con me 24 ore su 24, assentandosi dalla scuola. Non vorrei che il mio datore considerasse questo un abuso del permesso.

I permessi sono da richiedersi per il figlio; pertanto come si giustificherebbe la presenza del bambino in una sede diversa da quella per la quale lei dovrebbe richiedere il permesso? (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono una docente della scuola dell’infanzia nella mia scuola ci sono tre bambini con 104 comma tre i servizi in accordo con i genitori hanno deciso di trattenerli per un altro anno la preside ha però preteso, dicendo che era obbligatorio, l’iscrizione alla scuola primaria in questo modo noi ci ritroveremo all’inizio del nuovo anno senza insegnanti di sostegno assegnati di fatto alla scuola primaria è giusta questa procedura?

L’obbligo scolastico scatta per tutti i bimbi, compresi quelli con disabilità, improrogabilmente al compimento del sesto anno di età. Pertanto non è possibile trattenere tali bimbi in scuola dell’infanzia dovendosi obbligatoriamente iscrivere alla scuola primaria in forza della legge n. 53/2003.
Pertanto è corretto che i posti di sostegno fin qui assegnati alla scuola dell’infanzia vadano assegnati alla scuola Primaria, dal momento che i tre bimbi non potranno più frequentare la scuola dell’infanzia. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno e referente glh di un istituto professionale. Ho bisogno di sapere se durante il glho, in cui la neuropsichiatria completa il pdf, la stessa può chiedere di controllare i quaderni dell’alunno diversamente abile.

Il Profilo dinamico-funzionale, che viene elaborato congiuntamente dai docenti della classe insieme ai genitori dell’alunno con disabilità e agli specialisti dell’Asl, è periodicamente aggiornato, quindi soggetto a “verifich” al fine di “controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico” (L. 104, art. 12, c. 6) sul percorso formativo dell’alunno con disabilità.
Nel momento formale di condivisione, appare in linea la richiesta degli specialisti che, nell’ottica della collaborazione e della condivisione, prendono conoscenza degli sviluppi formativi dell’alunno anche attraverso la visione dei quaderni o di altri prodotti realizzati dallo stesso alunno e/o da questi insieme ai suoi compagni. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria e seguo un bambino autistico grave che a causa della sua patologia è molto aggressivo con sé stesso, con i compagni e gli insegnanti mordendo e tirando i capelli. Al colloquio con le specialiste, la neuropsichiatra ha chiesto ai genitori una riduzione dell’orario scolastico ma hanno rifiutato. Volevo sapere se la legge in casi gravi con forte aggressività lo prevede anche senza il consenso dei genitori

Non esiste alcuna norma che consenta alla scuola di prevedere una riduzione dell’orario scolastico. La normativa italiana prevede l’obbligo scolastico (legge 53/2003) e la conseguente frequenza per il tempo-scuola scelto dalla famiglia. La stessa legge 104/92, all’art. 12, stabilisce che la disabilità non può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.
È chiaro che i comportamenti manifestati dall’alunno richiedono interventi educativi mirati che consentano effettivi miglioramenti; al tempo stesso è necessario agire sul contesto, per renderlo accogliente e fruibile per l’alunno.
Ciò premesso, un primo passo potrebbe essere l’iscrizione a un tempo-scuola di 27 o 30 ore.
A ciò si potrebbe aggiungere una accurata programmazione dell’orario scolastico da specificare e inserire nel PEI: alcune ore potrebbero essere effettuate in un’altra aula, prevedendo anche alcune attività in piccolo gruppo, in modo da sviluppare le competenze sociali.
In questo modo si garantiscono la frequenza e si può lavorare per una fattiva inclusione. (S. Nocera / E. Chiocca)

Se un bambino autistico  frequenta una scuola materna privata può avere diritto ad avere l’assistente all’autonomia e comunicazione? Se si, quest’ultima da chi deve essere pagata:dalla famiglia, dal comune o dalla scuola? Esiste un riferimento normativo a tal proposito?

Dovete informarVi se la Vostra legge regionale sul diritto allo studio prevede ciò; in tal caso sarà  a dover pagare ciò che prevede la Vostra legge reguionale, probabilmente il Comune; in mancanza  non c’è nulla da fare e deve pagare la famiglia, a meno che la scuola non faccia richiesta del piccolo contributo di un paio di migliaia di euro previsto dall’ultimo comma della l.n. 62/2000. (S. Nocera)

Volevo conferma della obligatorietà a nominare un insegnante supplente di sostegno qualora l’insegnante di sostegno si assenti per 1, 2 o più giorni.
Nella scuola media che frequenta mia figlia, il dirigente scolastico mi ha detto che l’insegnante di sostegno viene nominata dopo 10 giorni.
cosa dice la legge in merito?

Un recente provvedimento del Settembre scorso, la Nota n. 2116/15, ha stabilito che per il primo giorno di assenza non si effettuano nomine, ma per i giorni successivi la nomina del supplente è obbligatoria.
Inoltre la nota precisa che, per la sostituzione del personale docente assente, la scuola può provvedere utilizzando l’organico del potenziamento. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono la mamma di un bimbo autistico di 3 anni e mezzo sono andata a colloquio dal preside per chiedergli se era possibile (vista la maggiore autonomia assegnatagli dalla legge) avere lo stesso sostegno per il prossimo anno. Lui non mi ha fatto quasi parlare dicendo in maniera arrogante testuali parole ” è supplente noi non facciamo miracoli questa è l’Italia se è solo questo che vuole può anche andare” la mia domanda è:  a chi posso scrivere una lettera di contestazione contro questo individuo che dovrebbe rappresentare la scuola e tenere un comportamento adeguato nei confronti di chiunque si trovi si fronte e se c’è qualche articolo che lo obbliga a tenere un comportamento consono visto il ruolo che ricopre?

A parte il comportamento poco urbano, il dirigente ha ragione nel dire che , se un docente è precario, la sua nomina si rinnova di anno in anno e quindi nessuno può garantire che l’anno successivo possa trovarsi nella stessa scuola, a causa di eventuali trasferimnti di docenti di ruolo o di altri precari però con un punteggio maggiore che possono scalzarlo da quella scuola.
Purtroppo questa della non continuità didattica è uno dei guai maggiori della nostra scuola. Stiamo cercando come associazioni di far migliorare la normativa; ma occorrerà ancora tempo. Speriamo che il prossimo anno il docente possa essere rinominato nella stessa scuola ed in tal caso ,per    il principio della continuità didattica, dovrà essere assegnato a Suo figlio. (S. Nocera)

Nella classe in cui insegno, una terza, c’è un ragazzo con un grave deficit intellettivo. sappiamo già che il prossimo anno frequenterà un Centro Riabilitativo. Il ragazzo non è in grado di affrontare nessuna prova d’esame. La famiglia è consapevole di questa situazione e insieme abbiamo già stabilito che la cosa migliore per lui e che non si faccia neanche un  tentativo. La famiglia sa anche che non afforntando l’esame il ragazzo non avrà il diploma ma un attestato che certifichi i crediti formativi. Il dirigente scolastico, tuttavia, che non conosce quasi per nulla il percorso scolastico dell’alunno, avanza delle perplessità in merito.
Siamo quasi a ridosso dei prescrutini e la mia paura è che arrivando impreparati circa la eventuale documentazione da presentare o da allegare per formalizzare questa situazione si arrivi a dover in qualche modo “arrabattarsi” ad affrontare questa prova e la cosa non avrebbe alcun senso, considerando anche il percorso scolastico fatto dal ragazzo in questi anni.
Mi sapreste fornire i dettagli che mi potrebbero permettere di arrivare preparata  a livello burocratico e legislativo?

Debbo supporre che trattasi di una terza di scuola media. Purtroppo solo la commissione può rilasciare l’attestato. Quindi fate presentare il ragazzo per svolgere un esame  comprendente tutto pro forma in unico giorno concernente le cose svolte nel suo pei; infatti l’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 stabilisce che l’alunno svolge l’esame con prove differenziate e quindi potete arrangiare la prova come ritenete più conforme al caso: così ll’alunno potrà ottenere l’attestato.
Indipendentemente dal percorso scelto, sussiste per tutti l’obbligo scolastico, oltre a quello formativo. Logico, pertanto, chiedersi come mai il percorso di studi di questo studente sarà interrotto.
Per quanto riguarda l’esame conclusivo del primo ciclo di studi, che lo studente “deve sostenere”, per gli studenti con disabilità la normativa prevede la somministrazione di “prove differenziate”, coerenti con il PEI e con il programma “effettivamente svolto” durante l’anno scolastico (rif. Art. 16 della legge 104/92). Il titolo rilasciato è il diploma e, in alcuni casi, un attestato. L’Attestato, con i crediti formativi, dà diritto all’accesso alla secondaria di secondo grado.
Il Consiglio di classe deve agire nel pieno rispetto del diritto allo studio dello studente e secondo le indicazioni dettate dalla normativa vigente. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono docente di lingua straniera in un Istituto Tecnico AFM. Un nostro alunno con  sostegno (rapporto1/1) e una disabilità abbastanza grave, seguito dalla docente di sostegno per 18 ore e anche  da un’assistente provinciale frequenta la classe quinta, ma non ha mai seguito  la programmazione come i compagni, ha sempre avuto tutte le pagelle con la scritta: “la presenti valutazioni si riferiscono unicamente al piano individualizzato e non …ecc.”.  L’alunno pur essendo intelligente è estremamente chiuso, non ha mai fatto una verifica  né scritta né orale in classe con i docenti, a volte non entra nemmeno in classe se non nell’intervallo, va regolarmente e molto volentieri in palestra nelle ore di educazione fisica con i suoi compagni , a volte sta anche  in classe ma  non interagisce in nessun modo, se non salutando o rispondendo ai saluti.
A noi docenti sembrava  corretto  e giusto non sottoporre questo ragazzo all’inutile stress dell’Esame di Stato, anche perché lui non  è sempre facilmente gestibile, soprattutto quando si trova in situazioni per lui nuove che esulano dai soliti schemi che ha oramai assimilato. A volte è stato un problema l’assenza  del docente di educazione fisica, perché significava non andare in palestra e restare  in classe in un’ora che giustamente lui aveva collegato con la palestra.
Adesso la sua docente di sostegno  sostiene che se non lo ammettiamo all’Esame lui non potrà ricevere l’attestato di frequenza con  i dati relativi alla frequenza, ai percorsi svolti, ecc.
Sostiene addirittura che l’alunno dovrebbe essere ammesso e presentarsi il  giorno della prima prova scritta davanti alla Commissione, la quale “dopo averlo visto” capirebbe che non può sostenere l’esame e gli permetterebbe  di andare a casa, ma in questo modo lui avendo  avuto l’ammissione potrebbe avere  l’attestato di frequenza.
A me e ad altri docenti del Consiglio di Classe – che tra l’altro è stato fatto oggi – sembra davvero un’inutile stress e perfino un’umiliazione costringere il ragazzo a presentarsi quel giorno  già particolarmente carico di tensione anche per tutti i suoi compagni solamente perché la Commissione capisca che lui non può sostenere le prove, o forse lui potrebbe stare con la sua docente nella loro aula, ma a che pro?
Noi lo conosciamo da 5 anni,  la Scuola non può rilasciare una certificazione comunque anche senza questa farsa ? Per lui non sarebbe la giusta gratificazione di fare l’esame  come i compagni, anche con prove equipollenti, ma sarebbe complicato spiegargli che dovrà rimanere a scuola per un certo periodo, magari i compagni non sarebbero nella stessa aula  ma in un’altra insieme all’altra classe quinta, e già questo lo metterebbe in crisi, ecc. Io non riesco a capire perché, come dice l’insegnante di sostegno, se non lo ammettiamo all’esame significa che il suo percorso differenziato ” non si è concluso positivamente  e questo  non gli consentirà di avere  nemmeno un attestato di frequenza”.
Io voglio bene a questo ragazzo e lo rispetto , mi sembra che la burocrazia non dovrebbe complicare  ulteriormente il suo percorso già pieno di ostacoli  ed opprimerlo con queste costrizioni che si aggiungono a tutti gli  gli schemi mentali di cui lui è già prigioniero.

Il diritto all’istruzione e all’educazione è costituzionalmente garantito a tutti, indipendentemente dal funzionamento; alla classe alla quale è iscritto l’alunno con disabilità, infatti, viene assegnato un docente per le attività di sostegno, con il compito di favorire il processo di inclusione.
Tutti gli insegnanti della classe hanno l’obbligo di occuparsi del percorso formativo dell’alunno con disabilità, di accompagnarlo e sostenerlo, in quanto ciascuno di loro è suo insegnante, così come di tutti gli altri studenti della classe. Il concetto di “suo unico” docente non è coerente con una scuola che vuol dirsi e proporsi come inclusiva.  
Nella scuola secondaria per ciascuno studente con disabilità il Consiglio di Classe stabilisce il percorso formativo adottando:
a) o la programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OM 90/2001),
b) o la programmazione differenziata.
La programmazione differenziata prevede il consenso scritto dei genitori.
L’art. 15 comma 4 dell’OM 90/2001 stabilisce che il Consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato (e non, quindi, con riferimento ai programmi ministeriali). Questi voti hanno “valore legale” solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. In calce alla scheda di valutazione viene apposta una notazione, secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I (come stabilito dall’art. 16 comma 1 della L. 104/92).
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Al termine dell’ultimo anno di corso, gli alunni con disabilità (per i quali sia stata adottata la programmazione differenziata), sostengono l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001 (OM 90/2001).
Nel documento del 15 maggio, pertanto, sarà cura del Consiglio di classe indicare le modalità migliori per mettere lo studente a suo agio nell’affrontare le prove per lui predisposte per l’esame di stato.
Non è in alcun modo previsto che uno studente superi una prova d’esame semplicemente “mostrandosi fisicamente alla Commissione”.
Si dovrebbe invece riflettere sulla forte delega presente in questo percorso scolastico, in cui lo studente è visto come “studente del docente per il sostegno” e non di tutti i docenti; così come la rilevazione delle capacità descritte («L’alunno pur essendo intelligente è estremamente chiuso, non ha mai fatto una verifica né scritta né orale in classe con i docenti…») lascia intuire un’assenza di programmazione finalizzata a garantire il successo formativo e una piena integrazione.
La docente dice il vero: se guarda la c m n. 252/16 sugli esami di maturità degli alunni con disabilità si evince chiaramente che glialunni con pei differenziato debbano presentarsi e svolgere almeno una prova onnicomprensiva per ottenere l’attestato. Scrivete ciò nella Relazione riservata del 15 Maggio e ll’alunno si presenterà in un giorno prima della pubblicazione del risultato degli scritti , sostenendo un breve colloquio relativo al suo pei, in modo che la commissionre possa dargli un puunteggio che verrà pubblicato sui tabvelloni ( altrimenti il programma si blocca ) e poi in sede di scrutinio darà un voto finale di sessanta  in modo da giustificare l’esito positivo della valutazione e quindi il rilascio dell’attestato.
Questa non è una farsa , ma un tentativo di evitare una discriminazione rispetto ai compagni. (S. Nocera / E. Chiocca)

Un alunno maggiorenne con disabilità psichica media deve sottoscrivere l’accettazione della programmazione differenziata al posto della famiglia? In tutta la normativa che regola l’integrazione scolastica si fa riferimento esclusivamente alla famiglia e nessun cenno all’alunno maggiorenne. Esiste un riferimento che renda necessario la formalizzazione della volontà dello studente maggiorenne con disabilità psichica?

Se l’alunno non è stato interdetto o sottoposto ad amministrazione di sostegno, divenuto maggiorenne può legalmente sottoscrivere tutti gli atti che lo riguardano; però, essendo economicamente a carico della famiglia, è opportuno che sottoscriva anche la famiglia, a meno che non vi sia un rifiuto esplicito dello stesso a tale ulteriore sottoscrizione. (S. Nocera)

Può un alunno con un programma semplificato con un elevatissimo numero di assenze fino adesso non giustificate essere non ammesso, se dovesse presentare certificati medici nei prossimi giorni  anche con data retroattiva come bisogna comportarsi? Un docente del consiglio di classe può esaminarli o lo può solo fare l’ insegnante di sostegno e il preside? Il voto negativo nella mia disciplina o la mancanza di voto fino adesso perché assente può essere portato a sei su proposta dall’ insegnante di sostegno.Non vorrei sbagliare nei confronti dell’ alunno se ci fossero reali difficoltà ma non vorrei che qualcuno lo tutelasse se ci fossero situazioni non reali (numerosi dubbi  e perplessità su cosa sia giusto fare rispettando le normative).

L’art 14 comma 7 del DPR n. 122/09 stabilisce che se, malgrado le assenze, i docenti hanno la possibilità di poter acquisire elementi di valutazione da qualche colloquio o prova scritta tali da giustificare una valutazione globalmente positiva, l’alunno può essere egualmente ammesso alla classe successiva o agli esami di stato.
Per quanto riguarda le discipline con valutazione negativa, se la maggioranza del CdC decide per l’ammissione i voti passano automaticamente a sei; se, invece, per la maggioranza dei docenti del Cdc gli elementi valutativi sono insufficienti, allora viene deliberata la non ammissione all’anno successivo o agli esami di stato. (S. Nocera / E. Chiocca)

Vorrei sapere se un alunno diversamente abile grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) con un grave livello cognitivo che però riesce a leggere e scrivere, può avere il diploma di licenza media avendo raggiunto quasi tutti gli obiettivi del PEI? O alla fine degli esami avrà semplicemente un attestato? C’è una legge precisa che per la quale questi ragazzi con ritardo grave (art.3 comma3) non potranno mai avere il diploma o è a discrezione del consiglio di classe o del dirigente scolastico?
Le faccio questa domanda perché essendo un insegnante di sostegno non trovo una motivazione valida per cui il mio alunno non possa avere il diploma, visto che può sostenere benissimo l’esame di stato anche se con prove totalmente differenziate, a differenza  invece di molti colleghi curriculari che sostengono il contrario.

Gli alunni con disabilità hanno diritto a sostenere gli esami di licenza media sulla base del loro pei, il quale deve essere formulato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità. Se mostra di aver realizzato progressi rispetto ai livelli apprenditivi iniziali, ha diritto al diploma ( l.n. 104/92 art 16 comma 2, O M n. 890/01 art 11 comma 11; art 9 dpr n. 122/09 ).
Deve però sostenere tutte le prove degli esami, anche se in modo differenziato e quindi corrispondenti alle sue capacità come evidenziate nel suo pei. (S. Nocera)

Sono una docente di sostegno di un istituto professionale.  Quest’anno ho seguito in una classe quinta un alunno che in tutti e 5 gli anni ha seguito una programmazione differenziata. Sulla diagnosi c’è scritto semplicemente “ritardo medio-lieve”, ma quando facemmo il glho la neuropsichiatra parlò di una forma grave di DSA, non riconosciuta da piccolo, la famiglia lo ha solo mandato da una logopedista.Il ragazzo non parla bene ha una dislalia abbastanza grave,  fisicamente è tutto a posto, scrive male, io nel mio piccolo vedendo gli errori che fa ho azzardato una diagnosi di disortografia (non mette doppie,  cambia la f con la v,  scrive al contrario, id al posto di di, scrive poso al posto di posto, e quant’altro). Fermo restando che non può passare agli obiettivi minimi, perchè il c. d. c. non è d’accordo, io mi rendo conto che sta troppo indietro, e forse quest’anno andrò via da quella scuola, quindi non voglio dare false speranze alla madre….( se non ci sarò più io, chi porterà avanti questo lavoro?). Ho suggerito alla madre di provare ad iscriverlo ad una scuola paritaria nelle vicinanze o eventualmente in futuro provare con una scuola serale, perchè sono convinta che il ragazzo maturerà negli anni, in quanto lo sta già facendo….ora la domanda è….Se per quest’anno sostiene l’esame di stato con la programmazione delle competenze, anche a livello di esperienza personale….può in futuro prendere un diploma vero? Non è che questo attestato delle competenze potrebbe impedirgli in futuro di prendere se ne avesse la possibilità e le capacità un diploma a tutti gli effetti???

Qualunque alunno con disabilità che non abbia conseguito il diploma, può presentarsi agli esami da privatista, avvalendosi per analogia delle norme sugli esami di Stato di scuola media degli alunni con disabilità, di cui Le allego la normativa.
La scelta della programmazione differenziata prevede il consenso scritto della famiglia. Se la famiglia, infatti, non concorda, allora il Consiglio di classe adotta la programmazione riconducibile agli obiettivi ministeriali (OM 90/2001).
Leggendo la sua email, risulta necessario far chiarezza su un dato: è la famiglia che chiede di passare alla programmazione “riconducibile agli obiettivi ministeriali” oppure è un suo pensiero? Perché se la richiesta provenisse dalla famiglia, allora il Consiglio di Classe, come sa, non deve far altro che rispettare tale decisione, informandola del fatto che, a fronte della richiesta di un Pei semplificato, lo studente non potrà «essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione» e pertanto sarà valutato ai sensi degli artt.12 e 13 dell’OM 90/01 (O.M. n. 90/01, art. 15, comma 5).
Il conseguimento dell’Attestato non compromette la possibilità di iscriversi come privatista e sostenere l’esame di maturità. Lo studente, infatti, dopo aver ottenuto un attestato con il Pei differenziato, può sostenere l’anno successivo da privatista gli esami su un Pei semplificato, anche nello stesso corso di studi, perché non sussiste alcun divieto in tal senso ed egli, se ne ha le capacità, può tentare di prendere il diploma in qualunque momento nello stesso tipo di studi.
Dato che lei ritiene che lo studente possiede le capacità per conseguire il titolo, perché non può completare il percorso di studi nello stesso Istituto in cui oggi è iscritto? Perché mai dovrebbe iscriversi in un’altra scuola per “riuscire” in ciò che può fare oggi? Ma ritiene davvero che questa ipotesi sia rispettosa dello studente e del suo Progetto di Vita? (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono il marito di un’insegnante di Scuola media. Mia moglie e’in possesso della certificazione per legge 104/92 art.21:e art.3 comma 1. Possiede il contrassegno per disabili, fino all’anno scorso il cancello della Scuola rimaneva aperto ed io potevo accompagnarla all’ interno della Scuola. La nuova D.S. da quest’anno scolastico ha deciso di chiudere il cancello con un lucchetto. Lo può fare?

Dite al DS che l’accesso della persona con disabilità in luoghi interdetti al pubblico deve essere garantito come diritto fondamentale, tutelato anche da sentenze della Corte costituzionale.
Il DS deve consentire al docente col contrassegno di poter avvicinarsi all’ingresso della scuola, garantendo l’incolumità degli alunni presenti nel cortile della scuola interdetto al traffico automobilistico, facendo intervenire il collaboratore scolastico addetto all’ingresso o il portiere per aprire il cancello e richiuderlo all’uscita immediata dell’autoveicolo. (S. Nocera)

VORREMMO SAPERE A CHI COMPETE L’ASSISTENZA DELL’ALUNNO D.A. PER AIUTARLO A MANGIARE DURANTE LA MERENDA. NON ESSENDO SPECIFICAMENTE INDICATO NEL PROFILO DEL PERSONALE ATA CON ART. 7

Se non è stato precisato nel pei dell’alunno, concordandolo con la rsu o con l’assistente per l’autonomia, alcuni sindacati hanno adottato l’orientamento che se l’alunno necessita dell’assistenza perchè manca della capacità funzionale , ad es. mutilazione  alle mani o spasticità etc, si tratta di necessità di assistenza per la cura dell’igiene personale e quindi il compito spetterebbe al collaboratore scolastico; se invece l’incapacità ad alimentarsi autonomamente, dipende dall’incapacità intellettiva dell’alunno che deve essere educato ad autoalimentarsi, avendone le capacità fisiche, allora la competenza sarebbe dell’assistente per l’autonomia.
Queste cose vanno sempre concordate nel GLHO all’inizio dell’anno scolastico per evitare conflitti e mancata assistenza all’alunno. (S. Nocera)

Sono una psicologa dipendente della SdS che segue il settore della Disabilità.
Avrei necessità di un chiarimento relativo alla lettura della L.107/15 ( la buona scuola):
All’art 181 lettera e) comma 3 scrive ” esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale” ; è giusta l’interpretazione che in tali scuole non vi è obbligo di intervento degli Enti Locali  con assistenti scolastici (OSE) di cui alla L.104/92 art 13?

Assolutamente NO; ciò significa soltanto che, non essendo servizi a domanda individuale, nessun ente locale può chiedere una contribuzione ai singoli beneficiari, trattandosi di servizi da doversi offrire gratuitamente a chi ne abbia diritto; nel caso di specie, assistenza per l’autonomia e la comunicazione e il trasporto agli alunni con disabilità. (S. Nocera)

Sono una docente di sostegno in una scuola secondaria di primo grado, seguo per la prima volta un ragazzo di terza con un ritardo cognitivo medio – grave. L’alunno non riesce ad acquisire i  concetti di base logici ed è totalmente carente nell’orientamento temporale.  Quest’anno sta cominciando a riconoscere ed a scrivere i numeri fino a 9 ed alcune lettere dell’alfabeto in modo parzialmente autonomo. I risultati raggiunti necessitano di continui rinforzi, poiché non riesce a ritenere quanto appreso. L’avvio alla lettura globale, suggerito dalla referente dell’ASL durante il GLHO, non ha prodotto alcun riscontro positivo.  In tali condizioni, pur avendo registrato notevoli miglioramenti rispetto alla  situazione iniziale, è corretto che gli venga rilasciato  solo l’attestato di frequenza per l’iscrizione alle superiori? In tal caso è necessario che sostenga comunque l’esame? Si possono eventualmente ridurre a due i giorni delle prove scritte (italiano e matematica) e un colloquio orale, visto che ovviamente non è in grado di sostenere altri tipi di prove? Conviene dare comunicazione alla famiglia ed eventualmente interpellare la neuropsichiatria che lo segue?

Dalla descrizione risultano molti elementi che non aiutano a capire quali siano le capacità e le abilità possedute dallo studente. Le strategie didattiche, di competenza del personale docente, vengono stabilite in sede di consiglio di classe: i metodi normalmente indicati per l’insegnamento della lettura e della scrittura sono di tipo analitico o sillabico.  Il ricorso al metodo globale, in genere, è utilizzato quando si ricorre alla lettura funzionale.
Per quanto riguarda l’esame conclusivo del primo ciclo di studi, che lo studente “deve sostenere”, la normativa prevede per gli studenti con disabilità la somministrazione di “prove differenziate”, coerenti con il PEI e con il programma “effettivamente svolto” durante l’anno scolastico (rif. Art. 16 c. 1 della legge 104/92). Sostenendo “prove differenziate” lo studente può conseguire il Diploma e iscriversi al secondo grado.
In caso di attestato, può comunque iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado.
Premesso, come detto, che lo studente sostiene prove d’esame i cui contenuti coincidono con quelli trattati nel corso dell’anno scolastico e con le stesse modalità adottate, spetta al Consiglio di classe agire di conseguenza, nel pieno rispetto del diritto allo studio dello studente e secondo le indicazioni dettate dalla normativa vigente.
Non sussistono motivi per interpellare, in merito all’esame di stato, la neuropsichiatra. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono la mamma di un bambino disabile 100%, che va alla scuola materna, primo anno. Ha una insegnante di sostegno che è anche della classe. E’ normale che si prende cura anche degli altri bambini, mentre mio figlio sta nel seggiolino?
L’insegnante dice che non è suo compito cambiare i pannolini e che solo le bidelle si occupanno di questa cosa.

L’assistenza igienica è compito esclusivo dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche.
Gli insegnanti e gli assistenti possono, se lo vogliono, collaborare nei casi più gravi coi collaboratori addetti all’assistenza igienica.
I docenti  nominati per il sostegno all’inclusione di un alunno con disabilità possono lavorare anche coi compagni al fine di favorirne l’inclusione reciproca. (S. Nocera / E. Chiocca)

Chiedo lumi circa le mansioni di un O.S.S. all’interno di una scuola pubblica. Questa figura professionale puo’ portare fuori dalla classe, l’alunno con disabilità per svolgere attività sulle autonomie o peggio, attività didattiche? Vorrei sapere la norma o la legge che disciplina la presenza di tale figura all’internio della scuola.
Altra domanda, durante una prova Invalsi, sempre l’O.S.S puo’ portare fuori dalla classe l’alunno con disabilità sen za che nulla sia scritto sul P.E.I.?so che non puo’ ma vorrei avere tra le mani la legge che vieta tutto ciò per poterla far leggere a delle insegnanti che reputano legale e possibile questo agire verso gli alunni con disabilità.

L’O.S.S. è una figura professionale che dovrebbe operare in strutture sanitarie o sociali, non nella scuola, poiché, generalmente, è formato nella facoltà di medicina. Per la scuola l’art 13 comma 3 della legge 104/92 ha previsto una figura con compiti di “assistenza”, relativi all’autonomia e/o alla comunicazione; tale figura però non è stata ancora normata a livello nazionale per il profilo professionale e, quindi, nelle scuole si trova di tutto e può anche trovarsi un O. S. S.
Comunque l’assistente per l’autonomia e la comunicazione svolge compiti di assistenza educativa sulla base delle indicazioni dei docenti curricolari ai quali non può sostituirsi. Questo vale per tutte le attività di insegnamento formale e, quindi, anche per la somministrazione delle prove INVALSI.
Per quanto riguarda la prova INVALSI, come lei sa, sono impegnate figure docenti con l’incarico di somministrazione e di sorveglianza; nel caso in cui si rendesse necessario espletare la prova fuori dall’aula, il compito può essere assolto unicamente da un docente, che può essere il docente per il sostegno o un curricolare.
Nello specifico, l’assistente, come disciplinato dalla L. 104/92, è assegnato ad un preciso alunno, la cui responsabilità resta in capo ai docenti (Contratto Nazionale di categoria). L’assistente non può portare fuori dall’aula l’alunno con disabilità per svolgere attività didattiche. In ogni caso, i suoi compiti, che si ribadisce riguardano l’autonomia e/o la comunicazione, ovvero compiti educativi, vanno specificati nel PEI. (S. Nocera / E. Chiocca)

Insegno sostegno presso una scuola media. Quest’anno mi hanno assegnato una classe prima in cui è presente un alunno autistico. Sia con l’alunno che con la famiglia si è creato un ottimo rapporto di fiducia e collaborazione ed è dall’inizio dell’anno che i genitori dell’alunno in questione mi chiedono se l’anno prossimo sarò di nuovo in questa scuola. Anche nell’ultimo GLHO mi è stata fatta la stessa richiesta e addirittura la referente dell’NPI dell’ASP, che segue il ragazzo, mi ha chiesto di redigere un documento, da mandare in provveditorato, sottoscritto dalla dott.ssa stessa, dai genitori ed eventualmente anche dal dirigente scolastico affinché il sottoscritto possa rimanere nella suddetta scuola. Personalmente mi sento lusingato da una tale richiesta e mi farebbe anche piacere rimanere, ma secondo voi è una cosa fattibile? A chi va indirizzata una tale richiesta? Mi date i riferimenti normativi sulla continuità didattica? Esiste un modellino per una siffatta richiesta?

Se Lei è un docente non di ruolo, è soggetto, purtroppo, alla normativa sugli incarichi annuali; ciò non garantisce oggi la continuità didattica.
Potete provare ad approvare una “sperimentazione di continuità didattica per il sostegno” ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera e) della legge n. 104/92 e del DPR n. 275/97 sull’autonomia scolastica.
Parlatene prima con l’Ufficio Scolastico Regionale: se è d’accordo con la sperimentazione proposta, allora seguite tutte le procedure e fate approvare all’U.S.R. la sperimentazione; in tal modo la cattedra, relativa al posto di sostegno, rimarrà indisponibile il prossimo anno scolastico sia per i trasferimenti che per altri incarichi.
Se ciò non dovesse essere approvato, l’unica possibilità “parziale” è riconosciuta dalla C.M. n. 1/1988, che consente al docente per il sostegno dell’anno precedente di seguire l’alunno per due mesi insieme col nuovo docente per il sostegno. (S. Nocera)

Qualora un ragazzo, compiuti i 16 anni, decida di abbandonare gli studi senza aver conseguito la licenza media, è opportuno che i servizi sociali intervengano o si potrebbe considerare assolto l’obbligo scolastico da parte dello stesso?

Se ha compiuto 10 anni di istruzione, a partire dalla prima della scuola primaria, l’alunno può chiedere l’attestato di adempiuto obbligo scolastico.
Rimarrebbe l’obbligo formativo sino al compimento dei 18 anni; però sulla verifica del rispetto di tale obbligo non c’è una normativa chiara. (S. Nocera)

Ho bisogno di sapere se la neuropsichiatra di un centro privato (non convenzionato) possa inoltrare la richiesta di assistente ad personam per un’alunna senza legge 104, che necessita solo di assistente. E’ possibile (visto che il comune e la scuola sono già d’accordo) inoltrare direttamente la richiesta senza una convalida da parte dell’asl?

Dipende dalla vostra legge regionale sul diritto allo studio e dal Comune. Se il Comune lo ritiene sufficiente, tutto OK; diversamente occorre la convalida dell’ASL. (S. Nocera)

Sono la mamma di una ragazza autistica che frequenta un CFP. La ragazza è al secondo anno. Lei segue il programma scolastico come tutti ragazzi della sua classe. Spinta dalla sua psicologa ho chiesto ai docenti e al Preside che la ragazza possa prendere la qualifica. Loro hanno cominciato a dire che lei non ha diritto perche è certificata. Noi genitori siamo delusi da questa scuola e vogliamo toglierla, però è un problema perché alla ragazza piace e non vuole cambiarla. Lei ha sempre seguito programma della classe (qualche materia in modo semplificato però mai differenziato) nella scuola elementare e media. Che cosa possiamo fare?

Gli alunni con disabilità che seguono un percorso riconducibile alla programmazione ministeriale conseguono regolarmente il titolo di studio. Questo stabilisce la legge. Soltanto in caso di programmazione differenziata la scuola rilascia un certificato.
A conclusione del percorso, sua figlia deve, come i compagni, sostenere l’esame finale, con i necessari adattamenti in base al PEI e utilizzando eventuali ausili, sempre previsti dal PEI. Se supera l’esame consegue regolare diploma (o qualifica).
Diversamente si configura un atto di discriminazione. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un docente di sostegno e la mia classe tra poco andrà in gita.
Gli alunni che seguo non hanno la possibilità economica per partecipare  a tale gita.
Riferendomi all art 3 della Costituzione che recita non devono esserci discriminazioni per tali alunni vi chiedo come devo comportarmi  e cosa devo pretendere dalla Scuola, affinché tali diritti di Alunni diversamente abili vengano rispettati?”

Va premesso che non è legittimo che un alunno con disabilità, per il solo fatto che sia tale, debba avere la gratuità della quota; anzi proprio per il principio di eguaglianza, se economicamente sta come gli altri, deve pagare la sua quota; non deve pagare, però, quella dell’eventuale accompagnatore, per non essere discriminato rispetto agli altri.
In caso di impossibilità delle famiglie degli alunni con disabilità a sostenere le spese per attività come l’uscita didattica o il viaggio di istruzione, è necessario che la stessa richieda, per tempo, la necessaria copertura finanziaria alla scuola.
La scuola può, infatti, cercare una sponsorizzazione oppure, se trattasi solo di un alunno, ripartire equamente la sua quota fra tutti gli alunni della classe, aumentando la spesa pro-capite.
Qualora però i casi di alunni non agiati siano più di uno, allora conviene modificare il percorso della visita, scegliendone uno che costa poco. (S. Nocera / E. Chiocca)

Bisogna organizzare la vigilanza per le prove scritte relative agli esami di licenza media. Nella classe sono presenti 2 alunni diversamente abili. È necessaria la presenza di uno o due insegnanti di sostegno?

In base all’OM 90/2001, al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissione d’esame una relazione, con la quale danno indicazioni concrete sia per l’assistenza all’alunno con disabilità, sia per le prove d’esame e le modalità di svolgimento, in riferimento al PEI.
Vanno quindi considerati i singoli casi e i bisogni formati di ciacun alunno. (E. Chiocca)

Sono il papà di una ragazzina disabile che frequenta la classe V^ di un  Liceo. Il Preside, non fa partire l’insegnante di sostegno di mia figlia, peraltro estromessa a priori dalla lista degli alunni della medesima classe interessati alla gita, ma preferisce far partire un insegnante di sesso maschile, che non conosce la classe e, che peraltro, non è facente parte del Consiglio di Classe.
Io ho dovuto versare, e in ritardo ( perché non informato dell’evento programmato),  l’intera  somma relativa alla quota di mia figlia e, in oltre, la quota per una ragazza di nostra fiducia non facente parte della scuola, per assistere e seguire mia figlia.
Sarebbe il caso di sospendere la gita?

Nel caso in cui il docente per il sostegno non dia la disponibilità ad accompagnare la classe nel viaggio di istruzione, allora il Dirigente deve individuare un altro insegnante, che si metta a disposizione per effettuare l’uscita programmata.
Ma se il docente per il sostegno ha dato la sua disponibilità, si fatica a cogliere la motivazione per cui sia stata negata all’insegnante la partecipazione a questa attività, importante per il percorso formativo di tutti gli alunni.
In relazione alla situazione esposta e appreso che Lei ha dovuto pagare anche per l’accompagnatore esterno alla scuola, faccia presente al Dirigente Scolastico che se non restituisce la somma che, come genitore, ha pagato per l’accompagnatore, lei si vedrà costretto a rivolgersi al Tribunale Civile per discriminazione, dal momento che sua figlia ha dovuto pagare una quota doppia a causa della condizione di disabilità e ciò è espressamente vietato dalla legge n. 67/2006. (S. Nocera / E. Chiocca)

Il Preside  non fa partire l’insegnante di sostegno di mia figlia (estromessa a priori dalla lista degli alunni della medesima classe), ma preferisce far partire un insegnante di sesso maschile, che non conosce bene la classe e, che peraltro, non è facente parte del Consiglio di Classe.
E’ inaudito che io, genitore dell’unica ragazza H facente parte della classe,  debba andare in gita non con la sua insegnante , ma con un’accompagnatrice  di nostra fiducia e peraltro sborsando il doppio della somma di partecipazione.
Inutile parlare o chiedere chiaramente al Dirigente Scolastico perché non si fa neanche trovare o finge di non esserci per non affrontare il problema.

Faccia presente che la c m n. 291/92 stabilisce che è la comunità scolastica a decidere per l’accompagnamento degli alunni con disabilità. Inoltre in un liceo è opportuno che l’alunno vada senza la presenza dei genitori per abituarlo all’autonomia come convengono tutte le associazioni di persone con disabilità.
E’ inoltre inopportuno che l’alunna abbia come accompagnatore un docente esterno alla classe; in mancanza del proprio docente per il sostegno può andare altro docente di classe o un assistente.
Comunque se l’alunna viene esclusa per questi motivi, il DS deve sapere che compie discriminazione vietata ai sensi della l.n. 67/06, che comporta l’obbligo del risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
Faccia una immediata e-mail con queste argomentazioni , diffidando la scuola dal discriminare, mandando la mail o un fax per conoscenza anche al Ministro, il quale ha bloccato una gita poichè alcuni compagni non volevano dormire con una ragazzina con disabilità. (S. Nocera)

Sono la dirigente scolastica di un Istituto comprensivo paritario. Chiedo, per favore, se come preside posso assumere la titolarità del sostegno in una classe della scuola secondaria di 1° grado, assistita da un tutor che ha seguito due alunni certificati nel corso della Scuola Primaria.

La normativa per l’integrazione scolastica, come lei sa, stabilisce che alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità sia assegnato un docente specializzato per il sostegno. E questo vale per tutte le scuole, comprese le paritarie, che devono applicare le norme vigenti in materia di inclusione scolastica (Legge 62/2000).
Supposto che Lei sia in possesso di specializzazione per le attività di sostegno per l’ordine di scuola specificata (secondaria si Primo grado), dato che la titolarità comporta la ppresenza effettiva alle attività della classe (insegnamento diretto e non delegato), dovrebbe richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale del suo territorio se l’assegnazione ad una classe come docente per il sostegno possa essere compatibile con il suo ruolo di Dirigente; se cioè lei possa conferire a sé medesima un incarico di docenza a fronte del suo ruolo di dirigente scolastico.
Avrei qualche perplessità; però, trattandosi di scuola paritaria, forse l’USR potrebbe individuare soluzioni normative. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono la mamma di un bambino con la 104 comma 3. Volevo sapere se il bambino deve pagare la visita guidata organizzata dalla scuola. Il bambino frequenta la 5 elementare.

Le Associazioni, che si battono per la parità tra alunni con disabilità e compagni, insistono a sostenere che, proprio per la parità di trattamento, gli alunni con disabilità debbono pagare la loro quota come tutti i compagni; tuttavia, se per la visita guidata occorresse la presenza di un accompagnatore che deve pagare la propria quota, allora tale quota non deve essere a carico della famiglia dell’alunno, perché, in tal caso, sarebbe una discriminazione  (L. n. 677/06) a danno dell’alunno stesso e dovuta alla sua disabilità, che richiede un accompagnatore, a differenza dei compagni che non ne hanno bisogno e che quindi non debbono sostenere tale spesa.
Provveda la scuola a trovare uno sponsor oppure, se non dispone di fondi nel fondo di istituto, aumenti la quota di partecipazione a tutti, compreso l’alunno con disabilità, al fine di pagare la quota aggiuntiva dell’accompagnatore. (E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno della primaria, volevo chiedere se e’possibile ripetere 2 volte uno stesso GLH, si badi bene non due GLH successivi ma lo stesso. Questo perche’ la Asl non viene a scuola e quindi ci ritroviamo a farne meta’ a scuola con le maestre curriculari, me e il genitore, senza psicoterapeuta, e l’altra meta’ in ASL con la psicoterapeuta, me e il genitore, senza insegnanti curriculari. Non dovremmo essere un unico gruppo di lavoro che discute e di concerto prende decisione? Per legge dividere in 2 uno stesso GLH e’ regolare?

È abbastanza anomala la situazione da lei illustrata.
La norma stabilisce la convocazione del GLHO con la contestuale presenza dei genitori, degli insegnanti della classe e degli specialisti (DPR 24 febbraio 1994).
La criticità riguarda la sede degli incontri. Ora, a fronte di un’assenza di norma al riguardo, è opportuno che la scuola e l’Asl concordino, ad inizio di anno scolastico, dove si terranno gli incontri, in modo da assicurare la presenza di tutti coloro che sono coinvolti nella formulazione della documentazione prevista dall’inclusione scolastica.
Se non si raggiunge un accordo, il Dirigente Scolastico convoca regolarmente il GLHO a scuola:  anche se non vengono gli operatori dell’ASL, la riunione è valida ed il GLHO delibera validamente il PEI. (S. Nocera / E. Chiocca)

Sono un genitore di un’alunna con sindrome di down, classe seconda media, con 18 ore di sostegno assegnate, chiedo se ho  il diritto o la possibilita di chiedere un numero maggiore di ore di sostegno per l’anno prossimo in terza media.

La normativa (la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 e l’art. 9, comma 15 della legge 122/10) prevede, di norma, un numero massimo di ore corrispondente ad una sola cattedra di sostegno che, nella scuola secondaria di primo grado, è di 18 ore settimanali.
Aumentare tale numero può favorire la delega del progetto inclusivo al solo docente per il sostegno da parte dei colleghi curricolari, i quali, invece, debbono prendere in carico tale progetto, sia pur sostenuti dal collega specializzato. (S. Nocera / E. Chiocca)

E’ legale lasciare bimbo autistico il pomeriggio a casa delegando i genitori a svolgere la parte di dattica in base a schede?

Per rispondere è necessario sapere se nel pomeriggio da lei indicato i compagni frequentano regolarmente la scuola oppure se si tratta di compiti pomeridiani di solito assegnati per casa. (E. Chiocca)

Sono un referente per il sostegno vorrei sapere in che modo l’educatrice o assistente affianca il ragazzo in difficoltà. In pratica può svolgere la sua funzione durante il giorno libero dell’insegnante di sostegno o deve affiancare l’insegnante di sostegno. Il caso in questione è un D.O.P. 93.1.

Le modalità ed i tempi di intervento dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione debbono, come per tutti, essere indicati nel Pei; è in quella sede che viene deciso se è più opportuno che l’assistente operi in presenza del docente specializzato o quando questi non è in servizio. Ciò che è certo, è che egli non può sostituirsi al docente specializzato, ma deve svolgere la propria attività educativa (e non didattica) in stretta collaborazione con tutti i docenti della classe. (S. Nocera)

Sono un insegnante di sostegno, quest anno mi é stato affidato un ragazzo con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio DOP. Vorrei sapere, quando il ragazzo esce dall aula, chi è il diretto responsabile in merito alla vigilanza?

Se l’uscita è prevista nel pei ed è annotata sul registro di classe con il nome della persona che accompagna l’alunno, la responsabilità passa a chi accompagna l’alunno; se manca alcun riferimento sul pei e se manca alcuna annotazione sul registro di classe, la responsabilità permane nei docenti che in quell’ora dovrebbero averlo in classe. (S. Nocera)

Quando i genitori decidono di non partecipare al glho del proprio figlio cosa accade. (Non condividiamo il Pei  che ci propongono)

Se i genitori decidono di non partecipare alla formulazione del pei perchè non ne condividono i contenuti, ritengo che , prima di assentarsi dalla riunione, debbano far mettere a verbale del GLHO le loro obiezioni e le loro motivazioni. Se gli altri membri del GLHO non le condividono, sarebbe opportuno che verbalizzessero le loro repliche, in modo che risulti chiaro, in caso di controversia giudiziaria o di visita ispettiva, come si è svolto il dibattito intorno ad un provvedimento amministrativo fondamentale come il Pei.
Ciò fatto, però, siccome la scuola deve pur andare avanti, i docenti applicano il Pei approvato dalla maggioranza, fermo restando ai genitori il potere di chiedere eventualmente una visita ispettiva o di rivolgersi in casi estremi alla Magistratura. (S. Nocera)

Nella nostra scuola, un istituto superiore, si è trasferito da poco un alunno con diagnosi funzionale.
Il trasferimento è avvenuto alla fine di marzo e per l’alunno era stato stilato nell’istituto di provenienza un piano educativo per obiettivi minimi.
Il consiglio di classe che lo ha accolto dopo meno di un mese di osservazione vorrebbe che venisse stilato un nuovo pei per obiettivi differenziati.
Rimango perplesso in merito e cerco riferimenti normativi che permettano all’alunno di proseguire il suo percorso formativo per obiettivi minimi. L’alunno frequenta la classe terza ed la sua diagnosi è f81.3

L’art 15 dell’O M n. 90/01 stabilisce che è possibile in ogni momento passare da un pei semplificato ad uno differenziato e viceversa; però se la famiglia insiste per il semplificato, il CdC deve adeguarsi, pur facendo formalmente presente alla famiglia che l’alunno, ai soli fini della valutazione, non verrà considerato come disabile e quindi potrebbe rischiare la bocciatura. (S. Nocera)
Nel caso in questione, il codice diagnostico indicato, F81.3, riguarda il “disturbo misto delle capacità scolastiche”, che l’ICD10 descrive come “Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale generale o di un’istruzione scolastica inadeguata”.
A fronte delle perplessità manifeste, sono evidenti palesi dubbi. Forse la diagnosi è poco precisa?
Suggerirei:
a) ripetere la valutazione (da parte della famiglia)
b) in attesa della nuova valutazione, optare per la programmazione per obiettivi minimi, monitorando il percorso del ragazzo. (E. Chiocca)

Sono una docente di sostegno di area scientifica.
Nel mio istituto è presente un ragazzo con grave disabilità fisica che segue in percorso curricolare nel liceo scientifico.
Il ragazzo non riesce a scrivere autonomamente ma grazie ad un mouse speciale è in grado di utilizzare il PC.
Nota la normativa di riferimento, stiamo cercando di capire quali software in ambito matematico si potrebbero utilizzare in sede di prova scritta pensando allo svolgimento della prova regolare o a una ad essa equipollente.
Voi avete esperienza in merito e indicazioni da fornirmi?

Indubbiamente nel Piano Educativo Individualizzato dello studente avete inserito l’utilizzo degli ausili necessari per lo svolgimento delle attività che, in questi anni, come docenti avete preparato per lui.
Analogamente per la prova d’esame: potete utilizzare gli stessi software già testati nel corso degli anni, inserendoli nel documento del 15 maggio. Inoltre lo stesso Consiglio di classe potrà predisporre una prova equipollente da sottoporre alla Commissione d’esame (adeguata per il software in uso).
In alternativa, potete ufficialmente chiedere a scuole della zona la possibilità di ricevere in prestito “software specifici” o, ancora, potete rivolgervi direttamente ai CTS del vostro territorio. (E. Chiocca)

Sono un’insegnante di inglese che accompagnerà un gruppo a Dublino per uno stage linguistico tra pochissimi giorni.
Inizialmente il gruppo era suddiviso il due parti . 30 allievi e un disabile nel primo gruppo e altri 34 nel secondo.
Per problemi tecnici il disabile è stato spostato sabato scorso nel secondo gruppo che dovrei accompagnare io.
Gli accompagnatori del gruppo sono due insegnanti e la madre e la sorella del disabile perchè il ragazzo non è assolutamente autosufficiente e necessita di essere lavato e accudito.
Io sono perplessa in quanto non ho chiare le mie responsabilità, mi spiego meglio se per esempio il ragazzo non riesce a seguire una visita e la madre decide di allontanarlo dal gruppo io come mi devo comportare? E mia la responsabilità o la madre prevale sulla mia tutela? Può un genitore sostituire nelle responsabilità l’insegnante se dovesse succedere qualcosa al ragazzo ?  Inoltre il numero legale degli insegnanti è sufficiente?

Una volta che la madre è accettata come accompagnatrice dalla scuola, deve seguire le indicazioni del coordinatore del gruppo; può concordare con lui eventuali spostamenti dell’alunno diversi da quelli del gruppo, possibilmente annotandoli per data, orario e luogo di spostamento firmando insieme al coordinatore, in modo che questi spostamenti siano ufficialmente concordati e la responsabilità da quel momento sino al ritorno è esclusivamente della madre. (S. Nocera)

Mia figlia frequenta l’ultimo anno di un Istituto Comprensivo  ed è affetta da miopatia congenita che le comporta un deficit deambulatorio ed una moderata insufficienza respiratoria. Tutta la documentazione sanitaria è stata più volte fornita all’Istituto.
A maggio è stata organizzata una gita scolastica della durata di 2 giorni (con un pernottamento), per il secondo giorno sono previsti vari spostamenti per la città esclusivamente a piedi, della durata di circa 4 ore. L’insegante che ha organizzato la gita, in via “confidenziale” ha suggerito di non far partecipare la ragazza.
Premesso che alle precedenti uscite, sempre non conformi alle problematiche della ragazza, la stessa non ha mai partecipato, a questa, essendo l’ultimo anno, ci teneva particolarmente.
Domani ho fissato un appuntamento per un colloquio con l’insegnate che ha organizzato l’uscita.
Come posso tutelare mia figlia, perché possa usufruire di un suo diritto?

Faccia presente che o garantiscono il trasporto durante la gita in pulman attrezzato o, se possibile, un assistente che spinga la carrozzina in modo che l’alunna possa partecipare con tutti, oppure cambiano itinerario in modo che sia accessibile all’alunna. In mancanza di una soluzione, Vi vedreste costretti a far ricorso al tribunale civile per discriminazione ai sensi della l.n. 67/06, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali. (S. Nocera)

Vorrei prendere la qualifica professionale di “assistente all autonomia e alla comunicazione per disabili”, e volevo sapere se questa figura è riconosciuta e se posso lavorare avendo solo una maturità scientifica.
Inoltre: se prendo la qualifica in Sicilia (regione autonoma), è valida in tutte le regioni o ad esclusione delle altre autonome?

Mancando una normativa nazionale sulla qualifica di questa professione, Le consiglierei di prendere contatti con i Comuni o le Province ( per le scuole superiori ) per svolgere questa attivittà. Ogni Comune o Provincia stabilisce dei bandi propri con requisiti propri; talora anche le Regioni stabiliscono schema di bandi che debbono essere adottati da Comuni e Province. (S. Nocera)

Vorrei sapere se, per gli incontri annuali, siano i docenti a doversi recare presso lo studio dello psicologo o se sia lo psicologo a doversi recare nell’istituto scolastico frequentato dai propri assistiti.

L’individuazione della sede per gli incontri andrebbe determinata all’inizio dell’anno scolastico; in molte scuole si usa la prassi di svolgere gli incontri alternativamente a scuola ed in ASL, sempre che la sede dell’ASL non sia troppo lontana, comportando un eccessivo aggravio per un numero di docenti di gran lunga suoperiore all’unico operatore dell’ASL.
Comunque , in mancanza di accordi e di norme precise in proposito, è indispensabile che il DS concordi col dirigente dell’ASL dove effettuare intanto il prossimo incontro. (S. Nocera)

Avrei una domanda riguardo un alunno pdh che nel Pei ha una programmazione individualizzata in quasi tutte le materie. Può ottenere il diploma di licenza media o solo l’attestato?

La valutazione degli alunni con disabilità di scuola secondaria di primo grado è regolata dall’art 16 comma 2 l.n. 104/92, approfondita dall’art 11 commi 11 e 12 dell’O M n. 90/01, e ribaditi dall’art 4 e 9 del dpr n. 122/09. Se l’alunno ha raggiunto gli obiettivi del suo pei, dimostrando dei miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, la commissione deve rilasciare il diploma , anche se a maggioranza; infatti per questi alunni il pei è formulato sulla base delle sue effettive esigenze e la valutazione va effettuata tramite prove ” differenziate ” rispetto alle prove ufficiali. Se qualche docente ritiene che in qualche disciplina gli oviettivi del pei non siano stati realizzati, la decisione è sottoposta, come per tutti, alla votazione della commissione che decide a maggioranza. (S. Nocera)

Sono una docente di sostegno della scuola secondaria superiore. Avrei bisogno di un vostro parere: la famiglia di un’alunna non ha potuto partecipare alla revisione del Pei della figlia, ma è stata informata da noi docenti. A causa del sovrapporsi dei vari appuntamenti, la ASL non ha potuto rimandare l’appuntamento.
La ragazza non sembra aver raggiunto gli obiettivi del Pei. Se venisse bocciata, data l’assenza dei genitori al GLHO, un loro ricorso sarbbe plausibile e giustificato? La procedura, secondo la mia esperienza, non ha ottemperato quanto previsto per legge e quindi, come dissi a suo tempo ai colleghi, siamo in difetto. Vi chiedo un aiuto in proposito.

Se la famiglia è stata regolarmente convocata, lo svolgimento del GLHO è regolare. Percorrettezza si può invitare la famiglia ad un colloquio col referente della classe o altro docente della classe in cui si verbalizzi che la famiglia è stata informata dell’esito del GLHO, anche tramite consegna del verbale della riunione del GLHO. Comunque le delibere degfinitive sulla valutazione di singoli alunni è adottata dal solo Consiglio di classe ” chiuso ” e, se  bene motivate, sono inattacabili dalla Magistratura. (S. Nocera)

Sin dall’approvazione della gita in consiglio il genitore di una ragazza di 11 anni con tetraparesi ci ha chiesto di far sedere la figlia sul sedile normale del pullman con la cintura, provvedendo lui stesso a portala sul mezzo di peso. Lui ci avrebbe seguito in gita a debita distanza pronto ad intervenire per la salita, la discesa e per l’uso dei servizi. La carrozzina l’avrebbe trasportata nella sua auto. In quel momento nessun docente si è posto il problema di prendere un mezzo con il posto per la carrozzina, anche perché nessuno di noi sapeva che esistessero. I docenti di sostegno hanno accettato di sedersi accanto  alla ragazza durante il viaggio, visto che non ha il controllo totale del tronco. Sembrava di essere in regola, ma alcuni di noi si sono posto il problema se una persona così può viaggiare in un normale pullman da gita. Qualcuno è contrario a farla salire con gli altri e chiede che sia il genitore ad accompagnarla col proprio mezzo. Secondo il genitore che si è informato  dalla stradale si può portare con il pullman. Voi cosa ne pensate? Eventuali indicazioni normative oltre ad articolo 172 codice stradale?

Non mi risultano norme contrarie alla scelta del genitore; egli correttamente ha equilibrato l’esigenza dell’inclusione della figlia coi compagni e la riduzione al minimo dei problemi arrecati all’organizzazione della visita di istruzione. (S. Nocera)

Insegno ad una alunna portatrice di handicap che ha superato le 45 assenze che la legge prevede nella scuola di 1 grado il consiglio ha deciso di bocciarla vorrei sapere se le assenze sono valide anche per i portatori di handicap ?

Ai fini della validità dell’anno scolastico, si fa riferimento all’art. 2 comma 10 del DPR 122/2009. Va tuttavia considerata la recente CM n. 20/2011 in cui vien precisato che risulta “improprio e fonte di possibili equivoci”, ai fini della determinazione del limite minimo di “presenza” (e non di assenza), fare “riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado”.
In base alla nota ministeriale n. 7736/2010 le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (ovvero la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato).
E dato che spesso per gli alunni con disabilità le condizioni di salute o il ricorso a terapie o a cure possono in qualche misura condizionare la frequenza, è utile fare riferimento alla CM 20/2011, che ha introdotto il principio della deroga al limite minimo di frequenza delle lezioni; tale limite è subordinato al fatto che i docenti dispongano di sufficienti elementi per la valutazione. Il provvedimento risulta utile per evitare inutili bocciature. (E. Chiocca)

Sono una docente di sostegno. Il provveditorato ha fatto richiesta, ai fini dell’individuazione dell’organico per il prossimo anno scolastico, per ogni alunno con sostegno del verbale del verbale INPS per la legge 104/92. E’ una richiesta legittima?

Il DPCM 185/2006 ha stabilito che la famiglia debba presentare alla scuola il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale.
Fanno eccezione alcune regioni, fra cui Veneto e Lazio, che hanno recepito l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008; per esse è prevista, come valida, la certificazione rilasciata dall’unità multidisciplinare del Servizio Specialistico dell’Infanzia e dell’Adolescenza del SSN. (E. Chiocca)

Sono un insegnante, nella mia classe la famiglia di una ragazzina ha chiesto la rinuncia all’insegnante di sostegno; vorrei sapere se questo comporta modifiche nella pratica didattica condotta finora da parte degli altri docenti, quindi nel PEI, e nella valutazione, e in che modo tale cambiamento va formalizzato o inserito nel PEI

Nel momento in cui la famiglia rinuncia, viene meno la declinazione dei documenti previsti per norma.
Agli atti della segreteria, inoltre, sarà stata recepita, formalmente, la rinuncia.
Nella pratica didattica si continua a lavorare facendo riferimento alla programmazione della classe e ai suggerimenti di personalizzazione previsti dalla legge 53/2003.
Per quanto riguarda la valutazione si rimanda a quanto indicato nel DPR 122/2009. (E. Chiocca)

Sono un’insegnante di sostegno specializzanda. Seguo un bambino disabile che non è seguito dall’ asl e da nessuno,precario in tutto,economicamente e socialmente.
Pensavo di dare una mano al bambino  con un colloquio con l’assistente sociale di appartenenza,me mie colleghe di classe me lo hanno proibito.Come posso fare per attivare questo percorso?
Il mio alunno è figlio di ragazza madre e vive con lei e bisnonna,economicamente sono messi male.Il bambino oltre alla scuola non fa niente casa e scuola ,tv e letto!

Il percorso formativo dell’alunno con disabilità, che non è un alunno del “solo” docente per il sostegno, è compito di tutti i “suoi” insegnanti, ovvero dei docenti assegnati alla classe alla quale egli è iscritto.
Un’azione incisiva ed efficace è pertanto attuabile nella misura in cui tutti coloro che partecipano alla realizzazione del suo Progetto di vita si attivano. La fase di progettazione e di confronto avviene durante i lavori del GLHO, che prevede la partecipazione attiva di tutti i docenti della classe, dei genitori e degli specialisti ed anche del rappresentante dell’ente locale. (E. Chiocca)

Ricevo da neuropsichiatra,dipendente asl locale, la notizia che UONPIA è tenuta per legge a 2 consulti scuola/famiglia annui. Non ho memoria specifica al merito. Le chiederei delucidazioni.

Non conosco l’Uonpia di cui mi parla, ma invece conosco bene l’UONPI che, presumo, sia la stessa struttura Sanitaria della ASL. Di solito ce ne è una in ogni Distretto Sanitario
L’utenza delle strutture distrettuali è rappresentata da pazienti compresi da 0 a 18 anni, che possono presentare rischio patologico, patologie neuro-motorie, neuro-psicologiche, psichiatriche, psicologiche, cognitive, patologie sociali e da pazienti a rischio in affido.
L’iter seguito consiste un primo colloquio di accoglienza effettuato dall’Assistente Sociale che provvede a raccogliere i dati sociali del paziente e quindi si procede con una visita neuropsichiatria, una visita psicologica, una valutazione psicodiagnostica e/o una valutazione cognitiva globale.
Al termine delle attività diagnostiche specialistiche mediante un incontro con i familiari si comunica la diagnosi e si concorda il percorso terapeutico da attuare prima di dare inizio al trattamento specifico psicologico e/o cognitivo:
Personalmente lo ritengo un fatto positivo. (R.A. Borzetti)

Vorrei avere informazioni sulla legge 162/98 .MIO FIGLIO DISABILE FREQUENTA LA SECONDA LICEO HA 17 ANNI …. MI SERVIREBBE UNA PERSONA AIUTO COMPITI E STUDIO….E’ POSSIBILE APPLICARE LA LEGGE PER QUESTO TIPO DI INTERVENTO?

Ciò dipende da come ogni regione ha recepito tale legge; Le consiglio di guardare i numerosi progetti di l.n. 162/98 realizzati in Sardegna , su iniziativa fondamentale dell’associazione bambini cerebrolesi sul sito www.abcsardegna.it ed eventualmente chiedere alla stessa associazione che ha grande esperienza. (S. Nocera)