BONUS PREMIALE: FUOCO INCROCIATO SUI DIRIGENTI SCOLASTICI!

BONUS PREMIALE: FUOCO INCROCIATO SUI DIRIGENTI SCOLASTICI!

 

Gli equilibrismi lessicali e le persistenti reticenze figuranti nella circolare n. 1804/19.04.16 di un’Amministrazione che ha provato a camminare tra le uova, nulla hanno potuto aggiungere alla chiarezza della legge, compresa la chiusa che, in merito alle modalità di assegnazione del bonus da parte del dirigente, è opportuno che venga avviato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso.

E inesorabilmente, come da copione e all’unisono, le cinque sigle sindacali di comparto – quattro di esse parimenti rappresentative della dichiarata controparte padronale – hanno inteso, e preteso, tradurre la levità del termine prescelto dal vellutato linguaggio ministeriale nella ruvida pesantezza dell’obbligo di contrattare sia i previ, elastici, criteri che le, puntuali, modalità di attribuzione di un salario accessorio, che non possono essere rimessi a un indirizzo dirigistico e autoritario – estraneo alla cultura italiana – del preside-sceriffo. E ciò in attesa degli esiti dei quesiti referendari, già depositati in Cassazione, per la sostanziale cancellazione della legge 107/15; tra i quali, oltre all’abrogazione del potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti, spicca quello di scegliere i docenti da premiare economicamente, con grave pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d’insegnamento.

Occorre, davvero, molta fantasia per dedurre dall’invito a coinvolgere la comunità scolastica nel suo complesso che l’erogazione del bonus va contrattata.

Se da una parte l’Amministrazione farebbe bene a evitare frasi aventi il solo scopo di liberarsi dalle pressioni delle OO.SS. , che proprio non vogliono rassegnarsi alla perdita di quel potere tracimante, già fortemente ridotto dal D. Lgs. 150/09, dall’altra queste farebbero bene a leggere anche gli altri richiami e rinvii normativi contenuti nella predetta circolare:

-Attività di assegnazione del bonus di competenza del dirigente scolastico;

-Sarà il dirigente scolastico ad individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri del Comitato di valutazione e motivando la sua decisione.

Ma è evidente che, a questo punto, dobbiamo rinunciare ad ogni interlocuzione con chi alla forza della ragione – che poi significa il dovuto rispetto della, codificata, volontà del Legislatore – sostituisce le ragioni della forza, che spregiudicatamente si accinge a rivolgere al ventre molle del sistema.

Difatti, se son vere le anticipazioni riferiteci, dopo essere stati reiteratamente investiti dei più volgari epiteti, a breve i dirigenti scolastici saranno destinatari, su appositi predisposti modelli, di una richiesta di apertura di un tavolo di confronto, di un verbale di riunione di un tavolo di concertazione, di una diffida in caso di illegittima omissione di convocazione e partecipazione. Siamo, insomma, a metà strada tra le blandizie per guadagnarli alla causa democratica e la minaccia, neanche tanto velata, di denuncia per comportamento antisindacale.

La sede penale è stata invece direttamente evocata nella rubrica settimanale dedicata alla scuola di un quotidiano a diffusione nazionale. Dopo aver – tra le altre amenità – reso partecipe il colto e l’inclita dei faraonici compensi stanziati dalla Buona scuola ai dirigenti, e subito peritandosi di sottolineare che invece per i docenti non c’era il becco d’un quattrino, questa stampa pseudo-specializzata ha ora coniato una nuova fattispecie dell’abuso d’ufficio, per semplice e generica violazione di legge (rischio inesistente quando la materia era regolata dal contratto: sic!), una volta che sia stato attribuito il bonus; naturalmente al di fuori di quella normata dall’articolo 323 del codice di rito, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente (= con dolo) procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Anziché spargere terrorismo psicologico, forse sarebbe stato il caso di ricordare ai propri lettori che la legge ( art. 17, d.lgs. 165/01) impone ad ogni dirigente pubblico la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti: obbligo che la legge 107/15 (comma 127) ora rende esplicito per il dirigente scolastico e statuendo l’ inefficacia di eventuali difformi disposizioni contrattuali (comma 196).

E sarebbe stato pure il caso di aggiungere che uno degli elementi considerati nella valutazione del dirigente scolastico è la dimostrata-documentata sua capacità di valutazione, selettiva, dell’impegno e dei meriti professionali del personale, sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali.

I dirigenti scolastici non si lasceranno certamente intimidire dai colpi di coda di chi non vuole rassegnarsi alla perdita di un potere malgestito e rispetteranno solo ed unicamente la legge, senza piegarsi a ricatti o a implausibili minacce.

DIRIGENTISCUOLA, in ogni caso, offrirà loro le necessarie tutele e il doveroso sostegno. Ma non riesce a comprendere come sia ancora possibile che anche un solo dirigente scolastico possa continuare a dare fiducia a OO.SS. nemiche dichiarate della categoria.