Decreto Ministeriale 29 aprile 2016, n. 288

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e in particolare l’art. 15 che individua gli oneri detraibili dall’imposta lorda sui redditi;

VISTO l’art. 1-bis del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stata istituita l’anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) contenente i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare, l’art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 2, comma 2, relativo alla riorganizzazione interna degli Atenei statali;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e in particolare l’art. 8 con il quale è stato disciplinato il costo standard unitario di formazione per studente in corso, definito come “costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto (fra l’altro) della tipologia di corso di studi”;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e in particolare l’art. 9, comma 1, il quale prevede che “ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali …valutano la condizione economica degli iscritti …e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale all’art. 1, comma 954, lett. b), ha modificato l’art. 15, comma 1,  lett. e) del citato D.P.R. n. 917/1986 prevedendo che siano detraibili “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”;

VISTO il comma 955 dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015.

VISTO il Decreto Interministeriale (MIUR-MEF) 9 dicembre 2014 n. 893 con il quale in attuazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 49/2012 è stato determinato il costo standard unitario di formazione per studente in corso nelle Università statali, differenziato per aree disciplinari omogenee;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 68/2012, la misura delle tasse e dei contributi dovuti alla Università per la frequenza dei corsi è correlata all’entità dei costi dei servizi formativi di ciascuna area disciplinare;

RITENUTO, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 954 e 955 della L. n. 208/2015, di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al DI n. 893/2014 e di prendere in considerazione per ciascuna area la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

RITENUTO altresì che le detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali debbano essere comunque comparabili con le detrazioni spettanti agli studenti delle Università statali aventi sede nella medesima zona geografica;

 

D E C R E T A

Art. 1

  • 1.La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2015, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio nell’importo massimo indicato nella seguente tabella:
Area disciplinare corsi istruzione NORD CENTRO SUD E ISOLE
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

 

  • 2. Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle tre aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
  • 3. La spesa massima di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all’importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a € 3.700 per i corsi e ai master aventi sede in regioni del NORD, € 2.900 per il CENTRO ed € 1.800 per il SUD e le ISOLE.
  • 4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato, per le finalità dei medesimi commi, l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
  • 5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
  • 6. Il presente decreto e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 29 aprile 2016
IL MINISTRO
f.to Stefania Giannini


Tabella 1 – Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare