Nota 15 novembre 2011, Prot.n. 6372

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

 

Ai Direttori delle Accademie. del Conservatori di musica e degli Istituti musicali Pareggiati

LORO SEDI

 

E. p.c.

 

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

 

OGGETTO: Legge 12.11.2011 n.183 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.265 del 14.11.2011.

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni della legge citata in oggetto che interessano direttamente il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e concernenti, in particolare, la disciplina dei permessi artistici, gli esoneri per gli incarichi di direzione ed il trattamento di missione e le procedure di nomina dei revisori dei conti.

 

Il permesso artistico viene ridotto a dieci giorni ed il cumulo dei giorni di permesso non fruiti entro l’a.a. 2010/2011 non potrà superare i trenta giorni per anno accademico fino al loro esaurimento.

 

La disposizione più incisiva, per le conseguenze che ricadono sulle utilizzazioni e sugli incarichi a tempo determinato già disposti, riguarda la revoca degli anni sabatici e dei cumuli di permesso artistico eccedenti i trenta giorni già autorizzati.

 

Poiché la nuova normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2012, a quella data dovranno riprendere servizio nella propria sede tutti i docenti che stanno fruendo di permessi artistici con conseguente rientro dei docenti utilizzati sulle rispettive cattedre nella istituzione di titolarità.

 

Ciò comporta anche la revoca degli incarichi a tempo determinato assegnati sulle cattedre o dei docenti in utilizzazione o direttamente sui posti dei docenti in anno sabatico.

 

Al fine, tuttavia, di tutelare il diritto, secondo l’ordine occupato nella graduatoria della legge n.143 al conferimento dell’incarico sui restanti posti vacanti o comunque non coinvolti dalla predetta disposizione, sarà rinnovata la procedura di assegnazione alle istituzioni sulla base della scelta delle sedi già effettuata o integrata, su richiesta.

 

Analoghe conseguenze comporta la disposizione di cui al comma 80 laddove prevede che in caso di esonero dall’insegnamento dei docenti incaricati della direzione, debba essere reso indisponibile a copertura a tempo determinato un posto delta dotazione organica per corrispondente durata.

 

E’ pacifico che, nel caso in cui il Direttore che si avvale dell’esonero sia titolare in altra sede, all’accantonamento del posto debba provvedere l’istituzione dove svolge l’incarico di direzione, fatta salva la possibilità di diverso accordo tra le due istituzioni, motivato da incomprimibili esigenze di organico.

 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. affinché, entro il più breve tempo possibile, sia data comunicazione al Ministero dei posti che, per effetto dell’accantonamento di cui sopra, dovranno essere espunti dal novero dei posti disponibili ad incarico a tempo determinato.

 

Si rappresenta a tal fine l’esigenza, fatta salva l’autonomia decisionale in merito di ciascuna istituzione, di correlare le proprie opzioni anche alle aspettative dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge n.143.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Giorgio Bruno Civello