Supplenti pagati entro un mese. Quale pregressa responsabilità dei dirigenti scolastici?

da tuttoscuola.com

Supplenti pagati entro un mese. Quale pregressa responsabilità dei dirigenti scolastici?
La nuova legge sulla scuola cerca di porre termine ai cronici ritardi nei pagamenti dei supplenti

Una nuova norma inserita nella legge di conversione del DL 42/2016, approvata questa mattina in via definitiva dalla Camera, dispone che Ministero, Uffici scolastici regionali e Istituzioni scolastiche, secondo le rispettive competenze, devono garantire la tempestiva assegnazione delle risorse ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria.

Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria.

Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato. (comma 1, art. 1 –sexies. (Incarichi di supplenza breve e saltuaria).

Si tratta indubbiamente di una buona notizia, dopo anni di cronici ritardi nel pagamento dei supplenti, per  quali vi è sempre stato un rimpallo di responsabilità.

Proprio a proposito delle possibili responsabilità per il ritardo dei pagamenti (d’ora in poi da garantire entro trenta giorni successivi al mese di prestazione della supplenza) suona impropriamente la previsione che il ritardo concorra prima di tutto alla valutazione dei dirigenti scolastici e poi a quella dei dirigenti preposti ai vari livelli dell’Amministrazione.

La perentorietà del dispositivo sembra avvalorare la tesi che i ritardi finora registrati nel pagamento dei supplenti siano da imputare prevalentemente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche.

Niente di più infondato, come ben sanno i capi d’istituto e i Dsga.