Mobilità annuale, saranno favoriti i nuovi assunti che restano senza sede

da ItaliaOggi

Mobilità annuale, saranno favoriti i nuovi assunti che restano senza sede

Ipotesi Miur. Penalizzati i titolari di precedenza

Marco Nobilio

I docenti neoimmessi in ruolo nelle fasi B e C, che rimarranno senza sede all’esito delle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione, si vedranno assegnare d’ufficio l’ambito che avranno indicato per primo nella domanda di trasferimento. È questa l’ipotesi stata posta al vaglio del tavolo di contrattazione sulla mobilità annuale nella riunione del 31 maggio scorso. Insieme a questa, è stata avanzata anche la proposta di disporre i movimenti di durata annuale (assegnazioni e utilizzazioni) «solo sui posti di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 107/2015». In pratica, solo sui posti aggiuntivi che dovrebbero essere assegnati in quello che una volta si chiamava organico di fatto. Novità anche per le precedenze previste da leggi speciali, come quella prevista per i disabili e per chi li assiste.

La priorità nell’assegnazione della sede avverrà sull’ambito e non sulla sede in senso stretto, come è avvenuto finora. Anche se dovrebbero esserci trattamenti differenti a seconda della data di immissione in ruolo. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, infatti, anche i movimenti annuali avverranno in due fasi. La prima sarà dedicata ai docenti già in ruolo nel 2014/2015, che continueranno a mantenere il diritto ad avere una sede. Anche se solo per quest’anno. La seconda riguarderà, invece, i neoimmessi in ruolo nel 2015/2016, che potranno partecipare ai movimenti, ma solo tra ambiti. E poi c’è un’ulteriore novità: il diritto a scambiarsi le sedi, finora previsto solo tra coniugi, sarà esteso a tutti. E potrà avvenire anche tra province diverse. Ecco qualche dettaglio in più.

Docenti senza sede. I docenti neoimmessi in ruolo in fase B e C, che risulteranno in esubero dopo le operazioni di assegnazione agli ambiti, saranno assegnati in sovrannumero nel primo ambito che avranno indicato nella domanda di trasferimento. Il benefico, se approvato, riguarderà i docenti neoimmessi appartenenti alle classi di concorso in esubero sull’organico di diritto, ai quali sono stati assegnati posti di potenziamento. I posti che occupano provvisoriamente nel corrente anno scolastico, infatti, dal 1° settembre saranno assegnati ai docenti già in ruolo nel 2014/2015 che a quell’epoca risultavano in esubero. Ciò comporterà una saturazione di posti che, a sua volta, determinerà l’insorgenza di nuovi esuberi. Ma dal 1° settembre saranno i neoimmessi in ruolo ad andare in esubero e non più gli insegnanti della ex Dop (dotazione organica provinciale). Che nel frattempo saranno riassorbiti sui posti di potenziamento. Per i nuovi esuberi la soluzione ipotizzata dall’amministrazione è la messa a disposizione nell’ambito indicato per primo nella domanda di trasferimento. Paradossalmente, quindi, coloro che non otterranno l’assegnazione ad un ambito nella lotteria dei 100 ambiti e delle 100 province, otterranno un trattamento più favorevole. Sebbene per un solo anno. L’assegnazione al primo ambito dovrebbe avvenire in sede di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.

Movimenti solo sui posti aggiuntivi. Nella sequenza operativa della bozza di contratto sulle assegnazioni e utilizzazioni ricorre l’espressione «solo sui posti di cui all’articolo 1, comma 69 della legge 107/2015». In pratica, l’intenzione dell’amministrazione sarebbe quella di ridurre il numero delle operazioni disponendo i movimenti annuali, nella maggior parte dei casi, solo sui posti aggiuntivi che saranno autorizzati in organico di fatto. Il comma 69, reiteratamente citato nella sequenza, dispone, infatti, che «all’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia», si legge nel dispositivo, debba essere «costituito annualmente un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia». Se questa tesi dovesse prevalere, il diritto alla mobilità annuale ne risulterà compresso e, in molti casi, addirittura posto nel nulla, diventando un beneficio per pochi. Resta il fatto, però, che la legge 107 non prevede queste limitazioni.

Precedenze. L’assoggettamento della mobilità annuale al sistema degli ambiti, che sembrerebbe ormai inevitabile, rischia di ingenerare un forte contenzioso, oltre che in via ordinaria, anche e soprattutto per gli effetti che determinerebbe sul sistema delle precedenze. In particolare per quanto riguarda le precedenze previste dalla legge 104/92 e dalla ex legge 100. Nel primo caso, la legge prevede che i portatori di handicap e chi li assiste abbiano diritto alla priorità nell’assegnazione della sede. Nel secondo caso, la legge dispone una precedenza in favore dei coniugi di militari. Precedenza che, in caso di indisponibilità di sedi, si traduce nel diritto ad essere messi a disposizione in una scuola nel comune di assegnazione del coniuge militare. La Suprema corte, peraltro, è costante nel ritenere che per sede debba intendersi la sede geografica dove il lavoratore assolve la prestazione. Di qui la probabile illegittimità di mere assegnazioni ad ambiti territoriali anziché a sedi scolastiche.