Assistenza igienica agli alunni con disabilita’: una Sentenza

da Superando

Assistenza igienica agli alunni con disabilita’: una Sentenza

di Salvatore Nocera

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato una condanna penale per «rifiuto d’atti d’ufficio» ad alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa. Approfondiamo le ragioni del dibattito apertosi dopo tale pronunciamento, da ritenere innovativo anche per la qualifica di «incaricati di un pubblico servizio» riconosciuta dalla Cassazione ai collaboratori scolastici nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale agli alunni con disabilità.

Con la Sentenza n. 22786/16, depositata il 30 maggio scorso, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato una condanna penale per «rifiuto d’atti d’ufficio» ad alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa.
Dopo infatti che la Corte d’Appello aveva inflitto la condanna – annullando una precedente Sentenza assolutoria del Tribunale – la Cassazione, rigettando il ricorso delle collaboratrici, si è pronunciata sulla base dell’articolo 47 del CCNL del 2002 del Comparto Scuola (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), articolo ripetuto identico anche nei successivi Contratti Collettivi, sino al più recente del 2006-2009, secondo il quale rientra tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici «anche l’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità».
La Corte ha ritenuto quindi che tale formulazione normativa – concordata e accettata dal Ministero dell’Istruzione tramite l’ARAN (Agenzia per la Contrattazione Collettiva del Pubblico Impiego) e i Sindacati dei lavoratori della scuola – rechi un obbligo contrattuale di svolgere tali mansioni senza necessità di altro che l’orario di servizio.
Dal canto suo, la difesa delle collaboratrici aveva sostenuto che nella dizione «uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale» non rientrasse anche l’obbligo di cambiamento dei pannolini, trattandosi di operazione assai delicata, dal momento che si rivolge a bambini con disabilità e pertanto richiederebbe una formazione sociosanitaria che le collaboratrici non avevano.
Ebbene, la Suprema Corte ha disatteso tali argomentazioni e basandosi sulla dizione letterale del CCNL e degli insistenti solleciti del Dirigente Scolastico a svolgere tali mansioni, una volta acclarato il persistente rifiuto delle collaboratrici scolastiche, ha ritenuto quest’ultimo come «un rifiuto proveniente da persone incaricate di un pubblico servizio».
Fortunatamente per le collaboratrici, la condanna penale inflitta dalla Corte d’Appello era caduta in prescrizione – la vicenda si era infatti verificata nel 2009 – e tuttavia la Cassazione, in forza del Codice di Procedura Penale, ha tenuto conto della condanna civile ai fini del risarcimento dei danni, in quanto i genitori della bimba avevano dimostrato nel corso dei due gradi di giudizio che alla bimba si era prodotta un’escoriazione a causa della mancata assistenza igienica, consistente appunto nel mancato cambio del pannolino.

Su tale Sentenza si è aperto un ampio dibattito, trattandosi di una pronuncia innovativa anche per la qualifica di «incaricati di un pubblico servizio» riconosciuta dalla Corte di Cassazione ai collaboratori scolastici nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale agli alunni con disabilità.
Anche un sindacato autonomo – la Federazione ATA – ha preso posizione contraria alla decisione, sostenendo che, trattandosi di un’attività assai delicata, i collaboratori scolastici devono essere formati adeguatamente prima di assumere questo compito su incarico del Dirigente Scolastico, cosa che nel caso di specie non era. A tal proposito, anzi, lo stesso Sindacato auspica che il Ministero provveda a organizzare un piano di aggiornamento dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche.
Va detto tuttavia che esistono numerosi collaboratori scolastici i quali hanno già svolto un corso di aggiornamento e, in forza dell’articolo 48 del Contratto Collettivo, sono passati alla qualifica superiore, realizzando un aumento di stipendio di circa 1.000 euro lordi all’anno, che entra nella base pensionabile. Ciò nonostante, si rifiutano di accettare l’incarico del Dirigente Scolastico e di svolgere tale mansione, senza però rinunciare all’aumento di stipendio conseguito.
Ebbene, almeno nei confronti di questo personale, riteniamo che il Sindacato ATA dovrebbe convenire che essi siano obbligati ad accettare l’incarico e a svolgere le mansioni. Ma anche laddove ci fossero collaboratori che si rifiutassero di svolgere le mansioni, non ritenendosi obbligati a svolgere il corso di aggiornamento, presupposto indispensabile per lo svolgimento delle mansioni, oggi la Legge 107/15 – meglio nota come Riforma della “Buona Scuola” – prevede espressamente (articolo 1, comma 181, lettera C, punto 8), l’obbligo dell’aggiornamento per i collaboratori scolastici, al fine di assicurare l’assistenza materiale per la cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità. Quindi ormai non solo è chiaro l’obbligo di svolgimento di tali mansioni, ma c’è anche il rischio, in caso di rifiuto, di essere colpiti non solo da sanzioni disciplinari, ma addirittura di sentirsi irrogare sanzioni penali, come stabilisce appunto la Sentenza di cui ci stiamo occupando.

Ci sono poi anche coloro che rifiutano totalmente la decisione, sostenendo che il cambio dei pannolini, con conseguente pulizia degli alunni con disabilità, non rientri nella dizione «uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale». Anzi ritengono che per un tale compito non basti un semplice corso di aggiornamento, ma sia necessaria una formazione professionale iniziale di carattere sociosanitario e che pertanto nessun Dirigente Scolastico possa obbligarli a svolgere tali mansioni.
A questi ostinati resistenti alla citata Sentenza n. 22786/16, non rimane che provocare un altro caso che arrivi sino alla Cassazione, sperando che la stessa si pronunci in modo opposto. A quel punto si vedrà cosa eventualmente decideranno le Sezioni Unite della Cassazione, a seguito di un ulteriore ricorso.

Sarebbe quindi opportuno che, invece di inveire contro la decisione della Corte e nei confronti di quanti la ritengono corretta, tutti insieme si chiedesse che il Ministero dell’Istruzione – anche in applicazione dell’obbligo di aggiornamento in servizio previsto dalla citata Legge 107/15 di riforma della scuola – avviasse un piano nazionale di aggiornamento dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, precisando nell’emanando apposito Decreto Delegato, l’obbligo di rispetto del genere degli alunni e delle alunne nell’assegnazione del personale che dovrà svolgere il delicato compito di assistenza nei loro confronti.

(*) Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) della quale è stato vicepresidente nazionale e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente approfondimento costituisce il riadattamento di una scheda elaborata per la stessa AIPD.