Legge 6 giugno 2016, n. 106

Legge 6 giugno 2016, n. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118)

(GU Serie Generale n.141 del 18-6-2016)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e  118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo
settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale e  che,  in  attuazione
del principio di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i  rispettivi
statuti o atti costitutivi,  promuovono  e  realizzano  attivita'  di
interesse generale mediante forme di azione volontaria e  gratuita  o
di mutualita' o di produzione e scambio di beni e servizi. Non  fanno
parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
sindacati, le  associazioni  professionali  e  di  rappresentanza  di
categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in  quanto  enti  che
concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non
si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi. 
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  e  in
coerenza con la normativa dell'Unione europea  e  in  conformita'  ai
principi e ai criteri direttivi previsti  dalla  presente  legge,  si
provvede in particolare: 
  a) alla revisione della disciplina del titolo II  del  libro  primo
del codice civile in materia  di  associazioni,  fondazioni  e  altre
istituzioni di carattere privato senza scopo di  lucro,  riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute; 
  b) al riordino e alla revisione organica della disciplina  speciale
e delle altre disposizioni  vigenti  relative  agli  enti  del  Terzo
settore  di  cui  al  comma  1,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  codice
del Terzo settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni; 
  c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  d) alla revisione della disciplina in materia  di  servizio  civile
nazionale. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentiti, per quanto di competenza,  i  Ministri  interessati  e,  ove
necessario in relazione alle singole materie oggetto  della  presente
legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  a  norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono  trasmessi
al Senato della Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  entro  il
quarantacinquesimo giorno  antecedente  il  termine  per  l'esercizio
della delega, perche' su di essi siano espressi, entro trenta  giorni
dalla data di trasmissione, i  pareri  delle  rispettive  commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine
previsto per l'espressione  dei  pareri,  i  decreti  possono  essere
comunque adottati. 
  6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti  previsti  dai   decreti
legislativi  adottati  in  attuazione   della   presente   legge   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali,
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
adottare,  attraverso  la  medesima  procedura  di  cui  al  presente
articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
                               Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: 
  a) riconoscere, favorire e garantire il piu'  ampio  esercizio  del
diritto  di  associazione  e  il  valore  delle  formazioni   sociali
liberamente costituite, ove si svolge la  personalita'  dei  singoli,
quale strumento  di  promozione  e  di  attuazione  dei  principi  di
partecipazione   democratica,    solidarieta',    sussidiarieta'    e
pluralismo,  ai  sensi  degli  articoli  2,  3,  18   e   118   della
Costituzione; 
  b) riconoscere e favorire l'iniziativa  economica  privata  il  cui
svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui  alla  presente
legge, puo' concorrere ad elevare i livelli  di  tutela  dei  diritti
civili e sociali; 
  c)  assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  l'autonomia
statutaria degli enti, al fine di consentire il  pieno  conseguimento
delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti; 
  d) semplificare la  normativa  vigente,  garantendone  la  coerenza
giuridica, logica e sistematica. 
                               Art. 3 
 
      Revisione del titolo II del libro primo del codice civile 
 
  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) rivedere e semplificare il procedimento  per  il  riconoscimento
della personalita' giuridica; definire le  informazioni  obbligatorie
da  inserire  negli  statuti  e  negli  atti  costitutivi;  prevedere
obblighi di trasparenza e  di  informazione,  anche  verso  i  terzi,
attraverso forme di  pubblicita'  dei  bilanci  e  degli  altri  atti
fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel  suo  sito
internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione
del patrimonio degli enti; 
  b)  disciplinare,  nel  rispetto  del  principio  di  certezza  nei
rapporti con i  terzi  e  di  tutela  dei  creditori,  il  regime  di
responsabilita'  limitata  degli  enti  riconosciuti   come   persone
giuridiche e la responsabilita' degli amministratori,  tenendo  anche
conto  del  rapporto  tra  il  patrimonio  netto  e  il   complessivo
indebitamento degli enti medesimi; 
  c)  assicurare  il  rispetto  dei  diritti  degli  associati,   con
particolare riguardo ai diritti  di  informazione,  partecipazione  e
impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative
dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe; 
  d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano
stabilmente e prevalentemente attivita' d'impresa  si  applichino  le
norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice  civile,
in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo
9, comma 1, lettera e); 
  e) disciplinare il  procedimento  per  ottenere  la  trasformazione
diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto  del
principio generale della trasformabilita' tra enti collettivi diversi
introdotto dalla riforma del diritto societario  di  cui  al  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
                               Art. 4 
 
                Riordino e revisione della disciplina 
            del Terzo settore e codice del Terzo settore 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), si provvede al riordino e alla revisione  organica  della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore  mediante  la
redazione di un codice per  la  raccolta  e  il  coordinamento  delle
relative  disposizioni,  con  l'indicazione  espressa   delle   norme
abrogate a seguito della loro entrata in  vigore,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) stabilire le disposizioni generali  e  comuni  applicabili,  nel
rispetto del principio di specialita', agli enti del Terzo settore; 
  b)   individuare   le   attivita'   di   interesse   generale   che
caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento,  in
coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso  modalita'  che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte  dei  soggetti
beneficiari, costituisce requisito per  l'accesso  alle  agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle  verifiche  di  cui
alla lettera i). Le attivita'  di  interesse  generale  di  cui  alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che  tengano  conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base  dei  settori  di  attivita'  gia'  previsti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e  dal  decreto  legislativo  24
marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle  attivita'  di
interesse  generale  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il   parere   delle
commissioni parlamentari competenti; 
  c) individuare criteri e condizioni in base ai quali  differenziare
lo svolgimento delle attivita' di  interesse  generale  di  cui  alla
lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
1, comma 1; 
  d) definire forme e modalita' di organizzazione, amministrazione  e
controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza,
pari opportunita', partecipazione degli associati  e  dei  lavoratori
nonche' ai principi di efficacia, di efficienza, di  trasparenza,  di
correttezza e di economicita' della gestione degli  enti,  prevedendo
strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli  associati
e  dei  lavoratori,  con  facolta'   di   adottare   una   disciplina
differenziata che tenga conto delle peculiarita'  della  compagine  e
della struttura associativa nonche' della  disciplina  relativa  agli
enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti  o  intese
con lo Stato; 
  e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e  del  patrimonio  dell'ente,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d); 
  f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella  tenuta
della contabilita' e dei rendiconti, la diversa  natura  delle  poste
contabili  in  relazione  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  e
definire criteri e vincoli in base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa
svolta dall'ente in  forma  non  prevalente  e  non  stabile  risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
  g)   disciplinare   gli   obblighi   di   controllo   interno,   di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti  degli
associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione
della dimensione economica dell'attivita' svolta  e  dell'impiego  di
risorse pubbliche, tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  nonche'  prevedere  il  relativo
regime sanzionatorio; 
  h) garantire, negli appalti  pubblici,  condizioni  economiche  non
inferiori a quelle previste dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro   adottati   dalle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative; 
  i) individuare specifiche modalita' e criteri di verifica periodica
dell'attivita' svolta e  delle  finalita'  perseguite,  nel  rispetto
delle  previsioni  statutarie  e  in  relazione  alle  categorie  dei
soggetti destinatari; 
  l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere
un principio di proporzionalita' tra i diversi trattamenti  economici
e disciplinare, nel pieno rispetto del principio  di  trasparenza,  i
limiti e gli obblighi di pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,  ai
compensi  o  ai  corrispettivi  a  qualsiasi  titolo  attribuiti   ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai  dirigenti
nonche' agli associati; 
  m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di  tutti
gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione  e
tenuto conto delle finalita' e  delle  caratteristiche  di  specifici
elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in  specifiche  sezioni,
da istituire  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, favorendone,  anche  con  modalita'  telematiche,  la  piena
conoscibilita' in tutto il  territorio  nazionale.  L'iscrizione  nel
Registro, subordinata al possesso dei  requisiti  previsti  ai  sensi
delle lettere b), c), d) ed e), e'  obbligatoria  per  gli  enti  del
Terzo settore che  si  avvalgono  prevalentemente  o  stabilmente  di
finanziamenti  pubblici,  di  fondi   privati   raccolti   attraverso
pubbliche sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno
dell'economia  sociale  o  che  esercitano  attivita'  in  regime  di
convenzione o di accreditamento con enti  pubblici  o  che  intendono
avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9; 
  n)  prevedere  in  quali  casi  l'amministrazione,  all'atto  della
registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla  lettera  m),
acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; 
  o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione,  a
livello  territoriale,  relativa  anche  al  sistema   integrato   di
interventi  e  servizi  socio-assistenziali  nonche'  di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei
servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard  di
qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza  e
semplificazione e nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale
in materia di affidamento dei servizi di interesse generale,  nonche'
criteri e modalita' per la  verifica  dei  risultati  in  termini  di
qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
  p)  riconoscere  e  valorizzare  le  reti  associative  di  secondo
livello, intese quali organizzazioni che  associano  enti  del  Terzo
settore, anche allo scopo di accrescere  la  loro  rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali; 
  q) prevedere che il coordinamento  delle  politiche  di  governo  e
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attivita' degli  enti
di cui  alla  presente  legge  sia  assicurato,  in  raccordo  con  i
Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 5 
 
          Attivita' di volontariato, di promozione sociale 
                         e di mutuo soccorso 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b),  si  provvede  altresi'  al  riordino  e  alla  revisione
organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli  2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline  vigenti
in materia di volontariato e di promozione  sociale,  valorizzando  i
principi di gratuita', democraticita' e partecipazione e riconoscendo
e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di volontariato  di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e  di  quelle  operanti  nella
protezione civile; 
  b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese  per
le attivita' dei volontari, preservandone il carattere di gratuita' e
di estraneita' alla prestazione lavorativa; 
  c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra  i
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito
delle strutture e delle attivita' scolastiche; 
  d) valorizzazione delle diverse esperienze di  volontariato,  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  volontariato
nelle   attivita'   di   promozione   e   di   sensibilizzazione,   e
riconoscimento in ambito scolastico  e  lavorativo  delle  competenze
acquisite dai volontari; 
  e)  revisione  del  sistema  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto  1991,  n.
266, prevedendo: 
  1) che alla loro costituzione e  gestione  possano  concorrere  gli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione
di quelli costituiti nelle forme di cui al libro  quinto  del  codice
civile,  assumendo  la  personalita'  giuridica  e  una  delle  forme
giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 
  2) che la loro costituzione  sia  finalizzata  a  fornire  supporto
tecnico, formativo e  informativo  per  promuovere  e  rafforzare  la
presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
  3)  il  loro  accreditamento  e  il  loro  finanziamento   stabile,
attraverso  un  programma  triennale,   con   le   risorse   previste
dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e  che,  qualora
gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese  in
una contabilita' separata; 
  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici  per
il funzionamento dell'organo assembleare,  con  l'attribuzione  della
maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  5) forme di incompatibilita' per i soggetti titolari  di  ruoli  di
direzione o di rappresentanza esterna; 
  6) che gli stessi non possano procedere  a  erogazioni  dirette  in
denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o  immobili
a beneficio degli enti del Terzo settore; 
    f) revisione dell'attivita' di programmazione e  controllo  delle
attivita'  e  della  gestione  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 
  1) che tali organismi, in  applicazione  di  criteri  definiti  sul
piano nazionale, provvedano alla programmazione del  numero  e  della
collocazione dei centri di servizio, al loro  accreditamento  e  alla
verifica periodica del mantenimento dei  requisiti,  anche  sotto  il
profilo della qualita' dei  servizi  dagli  stessi  erogati,  nonche'
all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in  applicazione  di
elementi di perequazione territoriale; 
  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di
efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento  da  porre  a
carico delle risorse di cui all'articolo 15  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali  emolumenti  previsti  per
gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a  carico,
in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici; 
  g) superamento del  sistema  degli  Osservatori  nazionali  per  il
volontariato  e  per   l'associazionismo   di   promozione   sociale,
attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del  Terzo  settore,
quale organismo di consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a
livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle  reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p). All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  h) previsione  di  requisiti  uniformi  per  i  registri  regionali
all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera m); 
  i) previsione di un regime  transitorio  volto  a  disciplinare  lo
status giuridico delle societa' di mutuo soccorso di cui  alla  legge
15 aprile 1886, n. 3818, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   nell'eventualita'   che   intendano
rinunciare alla natura di societa' di mutuo soccorso  per  continuare
ad operare quali associazioni senza fini di  lucro,  con  particolare
riguardo alle  condizioni  per  mantenere  il  possesso  del  proprio
patrimonio, che deve  essere  comunque  volto  al  raggiungimento  di
finalita' solidaristiche. 
                               Art. 6 
 
                           Impresa sociale 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata
che svolge attivita' d'impresa per le finalita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al  conseguimento
dell'oggetto sociale nei  limiti  di  cui  alla  lettera  d),  adotta
modalita' di gestione responsabili e trasparenti, favorisce  il  piu'
ampio coinvolgimento dei  dipendenti,  degli  utenti  e  di  tutti  i
soggetti  interessati  alle  sue  attivita'  e  quindi  rientra   nel
complesso degli enti del Terzo settore; 
  b) individuazione dei settori in cui puo' essere svolta l'attivita'
d'impresa di cui alla lettera  a),  nell'ambito  delle  attivita'  di
interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b); 
  c) acquisizione di diritto della qualifica di  impresa  sociale  da
parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; 
  d) previsione di forme di remunerazione del  capitale  sociale  che
assicurino la prevalente destinazione degli  utili  al  conseguimento
dell'oggetto sociale, da assoggettare a  condizioni  e  comunque  nei
limiti massimi previsti per le cooperative a mutualita' prevalente, e
previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione  per
gli enti per i quali tale possibilita' e' esclusa  per  legge,  anche
qualora assumano la qualifica di impresa sociale; 
  e) previsione per l'organizzazione che esercita  l'impresa  sociale
dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli  2423  e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili; 
  f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di  limiti  in
materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione  dei
titolari degli organismi dirigenti; 
  g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo
conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con  riferimento
ai principi di pari opportunita' e non discriminazione  di  cui  alla
vigente normativa nazionale e  dell'Unione  europea,  prevedendo  una
graduazione  dei  benefici  finalizzata  a  favorire   le   categorie
maggiormente svantaggiate; 
  h)  possibilita',  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese  private  e  per  le
amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di
amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di  assumerne
la direzione, la presidenza e il controllo; 
  i) coordinamento  della  disciplina  dell'impresa  sociale  con  il
regime delle attivita'  d'impresa  svolte  dalle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale; 
  l) previsione della nomina, in base a principi  di  terzieta',  fin
dall'atto costitutivo, di uno o piu' sindaci allo scopo di monitorare
e vigilare sull'osservanza della  legge  e  dello  statuto  da  parte
dell'impresa  sociale,  sul  rispetto  dei   principi   di   corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  e  sull'adeguatezza  dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile. 
                               Art. 7 
 
                 Vigilanza, monitoraggio e controllo 
 
  1. Le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di  cui
all'articolo 6, e  sulle  loro  attivita',  finalizzate  a  garantire
l'uniforme  e  corretta  osservanza  della  disciplina   legislativa,
statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in  collaborazione,
per quanto di competenza, con i Ministeri  interessati  nonche',  per
quanto  concerne  gli  aspetti   inerenti   alla   disciplina   delle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione   civile,   con   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e  con  l'Agenzia  delle  entrate,  ferme  restando  le
funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   individua   modalita'   di
coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera g). 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
delle attivita' di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed
efficaci forme di autocontrollo degli enti del  Terzo  settore  anche
attraverso l'utilizzo di strumenti atti a  garantire  la  piu'  ampia
trasparenza  e  conoscibilita'  delle  attivita'  svolte  dagli  enti
medesimi,  sulla  base  di   apposito   accreditamento   delle   reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p), o, con  particolare  riferimento  agli  enti  di  piccole
dimensioni, con i centri di  servizio  per  il  volontariato  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e). 
  3. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone
linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di
valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti
del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera o).  Per  valutazione  dell'impatto
sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul
breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attivita'  svolte
sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
presente legge, sono  definiti  i  termini  e  le  modalita'  per  il
concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del  controllo
di cui al presente articolo. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 8 
 
                     Servizio civile universale 
 
  1. Con il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio  civile  nazionale,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla  difesa
non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi  della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione; 
  b)  previsione  di  un  meccanismo  di  programmazione,  di   norma
triennale,  dei  contingenti  di   giovani   italiani   e   stranieri
regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra 18  e  28  anni,  che
possono essere ammessi al servizio civile  universale  tramite  bando
pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a
principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
  c) definizione  dello  status  giuridico  dei  giovani  ammessi  al
servizio  civile  universale,  prevedendo  l'instaurazione,   fra   i
medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico  rapporto  di  servizio
civile  non  assimilabile  al  rapporto  di  lavoro,  con  previsione
dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; 
  d)  attribuzione  allo  Stato  delle  funzioni  di  programmazione,
organizzazione,  accreditamento  e  controllo  del  servizio   civile
universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle  regioni,  dei
programmi da parte di enti locali, altri enti  pubblici  territoriali
ed enti del Terzo settore; possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e  gli  enti  del  Terzo
settore di attivare autonomamente progetti  di  servizio  civile  con
risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; 
  e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento  degli  enti
di servizio civile  universale,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.  64,  nell'ottica  della
semplificazione e della trasparenza; 
  f) previsione di  criteri  e  modalita'  di  semplificazione  e  di
trasparenza  delle   procedure   di   gestione   e   di   valutazione
dell'attivita' svolta dagli enti di servizio civile universale, anche
con riferimento ai contributi  finanziari  erogati  dalle  competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,  a  carico
del Fondo nazionale per il servizio civile; 
  g)  previsione  di  un  limite  di  durata  del   servizio   civile
universale, non inferiore a otto mesi complessivi  e,  comunque,  non
superiore a un anno, che contemperi le finalita' del servizio con  le
esigenze  di  vita  e  di  lavoro  dei  giovani  coinvolti,  e  della
possibilita' che il servizio sia prestato, in  parte,  in  uno  degli
Stati   membri   dell'Unione   europea   nonche',   per    iniziative
riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza  e  alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di  fuori  dell'Unione
europea; 
  h)  riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze  acquisite
durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del
loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; 
  i) riordino e revisione della Consulta nazionale  per  il  servizio
civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per
l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita'  di
tutti   gli   enti   accreditati,   anche   con   riferimento    alla
territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento. 
                               Art. 9 
 
               Misure fiscali e di sostegno economico 
 
  1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  1  disciplinano  le
misure agevolative e di sostegno economico in favore degli  enti  del
Terzo settore e procedono  anche  al  riordino  e  all'armonizzazione
della  relativa  disciplina  tributaria  e  delle  diverse  forme  di
fiscalita' di vantaggio, nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione
europea e tenuto conto di quanto disposto ai  sensi  della  legge  11
marzo 2014, n.  23,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) revisione complessiva della definizione di ente non  commerciale
ai  fini  fiscali  connessa  alle  finalita'  di  interesse  generale
perseguite dall'ente  e  introduzione  di  un  regime  tributario  di
vantaggio che tenga conto delle finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche  in
forma  indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi   di   gestione   e
dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
  b) razionalizzazione e semplificazione del regime di  deducibilita'
dal reddito complessivo e di  detraibilita'  dall'imposta  lorda  sul
reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali,
in denaro  e  in  natura,  disposte  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di
raccolta di fondi, i comportamenti donativi  delle  persone  e  degli
enti; 
  c) completamento  della  riforma  strutturale  dell'istituto  della
destinazione del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in
favore  degli  enti  di  cui  all'articolo  1,  razionalizzazione   e
revisione dei criteri di accreditamento dei  soggetti  beneficiari  e
dei requisiti per l'accesso al beneficio  nonche'  semplificazione  e
accelerazione delle procedure  per  il  calcolo  e  l'erogazione  dei
contributi spettanti agli enti; 
  d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c),
di  obblighi  di  pubblicita'  delle  risorse  ad   essi   destinate,
individuando un sistema improntato alla massima trasparenza,  con  la
previsione delle conseguenze sanzionatorie per  il  mancato  rispetto
dei predetti obblighi di pubblicita', fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera g); 
  e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in
favore degli enti  del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  1,  in
relazione  a  parametri  oggettivi  da  individuare  con  i   decreti
legislativi di cui al medesimo articolo 1; 
  f) previsione, per le imprese sociali: 
  1) della possibilita' di accedere a forme di raccolta  di  capitali
di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto  previsto
per le start-up innovative; 
  2) di misure agevolative  volte  a  favorire  gli  investimenti  di
capitale; 
  g) istituzione, presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  un  fondo  destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di
attivita' di interesse generale  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), attraverso il  finanziamento  di  iniziative  e  progetti
promossi  da  organizzazioni   di   volontariato,   associazioni   di
promozione sociale e fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone  altresi'  le
modalita'  di  funzionamento  e  di  utilizzo  delle  risorse,  anche
attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale  del  Terzo
settore. Il fondo di cui alla presente lettera  e'  articolato,  solo
per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro;  la  seconda  di  carattere  non
rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
  h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei  titoli  di
solidarieta' e di  altre  forme  di  finanza  sociale  finalizzate  a
obiettivi di solidarieta' sociale; 
  i)  promozione  dell'assegnazione  in  favore  degli  enti  di  cui
all'articolo 1,  anche  in  associazione  tra  loro,  degli  immobili
pubblici inutilizzati, nonche',  tenuto  conto  della  disciplina  in
materia, dei beni immobili  e  mobili  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione  e  di  economicita',
anche al fine di valorizzare in modo  adeguato  i  beni  culturali  e
ambientali; 
  l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento  di
beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; 
  m) revisione della disciplina  riguardante  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale, in particolare prevedendo una migliore
definizione delle attivita' istituzionali e di quelle connesse, fermo
restando il vincolo di non prevalenza delle attivita' connesse  e  il
divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi
di gestione e fatte salve le condizioni di  maggior  favore  relative
alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e  alle
organizzazioni non governative. 
  2. Le misure agevolative previste  dal  presente  articolo  tengono
conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo  1,  comma
354, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  gia'  destinate  alle
imprese sociali di cui all'articolo 6 della  presente  legge  secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  3
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  26
settembre 2015. 
                               Art. 10 
 
                      Fondazione Italia sociale 
 
  1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata
«Fondazione», con  lo  scopo  di  sostenere,  mediante  l'apporto  di
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo
sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore,
caratterizzati dalla produzione di beni  e  servizi  con  un  elevato
impatto  sociale  e  occupazionale  e  rivolti,  in  particolare,  ai
territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel
rispetto  del  principio  di  prevalenza  dell'impiego   di   risorse
provenienti da soggetti privati, svolge una  funzione  sussidiaria  e
non  sostitutiva  dell'intervento  pubblico  ed  e'   soggetta   alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
senza obbligo di conservazione  del  patrimonio  o  di  remunerazione
degli investitori. 
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione  instaura
rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. 
  3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla
individuazione degli organi,  della  loro  composizione  e  dei  loro
compiti, prevede: 
  a)  strumenti  e  modalita'  che  consentano  alla  Fondazione   di
finanziare  le  proprie  attivita'  attraverso  la  mobilitazione  di
risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso  a
iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding; 
  b) strumenti e modalita' di investimento, diretto o in partenariato
con terzi, anche  con  riferimento  alla  diffusione  di  modelli  di
welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento
pubblico e allo sviluppo del microcredito e  di  altri  strumenti  di
finanza sociale; 
  c) la nomina,  nell'organo  di  governo  della  Fondazione,  di  un
componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g). 
  4. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del  lavoro
e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
approvato lo statuto  della  Fondazione.  Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data  di
trasmissione, i pareri  delle  commissioni  competenti  per  materia.
Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il  decreto
puo' essere comunque adottato. 
  5.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e   la   gestione   della
Fondazione  sono  ispirati  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza ed economicita'. La  Fondazione  si  dota,  altresi',  di
strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto  sociale  ed
occupazionale conseguito. 
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  7. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  e'  assegnata
alla Fondazione una  dotazione  iniziale,  per  l'anno  2016,  di  un
milione  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' svolte per il
perseguimento degli scopi  istituzionali  di  cui  al  comma  1,  sui
risultati conseguiti, sull'entita' e  articolazione  del  patrimonio,
nonche' sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7. 
                               Art. 11 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,
lettera g), e' autorizzata la spesa  di  17,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma
10,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,  quanto  a  7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse  gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,  della  legge  20
maggio 1985,  n.  222,  relative  alla  quota  destinata  allo  Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui  al
secondo periodo e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2016. A decorrere  dall'anno  2017  al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento  delle  misure  previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si  provvede  nei  limiti  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione. 
                               Art. 12 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi  dei  dati  forniti  dalle  amministrazioni  interessate,
trasmette alle Camere, entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  una
relazione sulle attivita'  di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo
svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo  settore,  ivi
comprese le imprese sociali di  cui  all'articolo  6,  nonche'  sullo
stato  di  attuazione   della   riorganizzazione   del   sistema   di
registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m). 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando