UNA RISPOSTA DI CORTESIA ISTITUZIONALE AD INTERLOCUTORI ARROGANTI

UNA RISPOSTA DI CORTESIA ISTITUZIONALE AD INTERLOCUTORI ARROGANTI

Dopo aver fallito – almeno per il momento – l’obiettivo della ricerca di interlocuzioni con i livelli politici e istituzionali, i sindacati generalisti di comparto hanno spregiudicatamente puntato il “ventre molle del sistema”, inviando ai dirigenti scolastici di varie regioni – con nome e cognome – una minacciosa lettera di diffida per “contrattare” l’intera partita del “bonus premiale”.

A tutti i colleghi che, doverosamente, dovranno applicare una legge dello Stato e agire correttamente le loro prerogative, DIRIGENTISCUOLA pone a disposizione il modello che segue: una risposta di cortesia istituzionale ad interlocutori arroganti.

 

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FLCGIL, CISL Scuola, UILSCUOLA e SNALS Confsal

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OGGETTO: Riscontro diffida alla ritenuta illegittima omissione di convocazione e partecipazione delle organizzazioni Sindacali. Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (Legge 107/2015)

 

Con diffida a firma congiunta di codeste OO.SS, acquisita agli atti con nota prot……………….del……………….è stato intimato al sottoscritto di riconoscere il diritto di partecipare alla definizione dei criteri per l’erogazione del trattamento economico accessorio, nella forma del bonus da elargire ai docenti meritevoli, e quindi, ancor prima, alla determinazione dei criteri per la composizione, la nomina, il funzionamento interno, e quant’altro riguardi il Comitato di valutazione incaricato di stabilire a quali condizioni potrà essere corrisposto, ai docenti, il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente.

Avvisano che, perdurando il comportamento sopra denunciato, provvederanno a rivolgersi ai loro legali di fiducia al fine di:

       -Proporre un ricorso presso la Sezione lavoro del Tribunale di Roma, anche per   condotta antisindacale, ex art. 28 Statuto dei Lavorarori.

       -Tutelare i diritti dei lavoratori dell’Istituto eventualmente lesi dalla condotta de qua, avviando azione giudiziale ordinaria presso il Tribunale del Lavoro.

A fondamento della suddetta diffida codeste OO.SS. argomentano che:

1.Il bonus ha natura di retribuzione accessoria (comma 128, legge 107/15) e perciò, secondo l’art. 45 del D. Lgs. 165/01, dev’essere definito dai contratti collettivi, quindi con l’intervento e la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali, non potendo la predetta norma essere ignorata o disapplicata dai dirigenti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Puglia, sentenza 762/13 e sentenza 86/15).

2.Il richiamato articolo 45 è norma speciale, quindi non derogabile da eventuali disposizioni contenute nella legge 107, ancorché successive.

  1. La Corte di Cassazione, nel corpo della sentenza 22961/13 (sostanzialmente in un obiter dictum) ha (avrebbe) statuito la riserva di contrattazione collettiva sull’attribuzione di ogni trattamento economico, con conseguente perdita di efficacia di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi.

Tali argomentazioni, a giudizio del sottoscritto, non paiono condivisibili, per quanto appresso significato.

1.Anzitutto, non esiste nel nostro ordinamento giuridico una riserva di contrattazione per così dire ontologica; nel senso che le parti possono sì liberamente determinare il contenuto del contratto, ma nelle materie e nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, cod. civ.). E, nello specifico, l’articolo 40 del D. Lgs. 165/01 al primo comma impone che nelle materie relative alla valutazione delle prestazioni, ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, la   contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Ora, giusto una norma di legge – la legge 107/15, nei commi 126, 127, 128, 129 e 130 – regola compiutamente, in modo autonomo e autoconsistente, l’istituto della valorizzazione del merito del personale docente, finanziato annualmente con un fondo extracontrattuale (200 milioni di euro), per riconoscere prestazioni di particolare qualità, oltre il loro livello di esigibilità contrattuale, coerenti con i criteri autonomamente deliberati dal Comitato di valutazione: prestazioni apprezzabili nell’arco dell’anno scolastico e, volta per volta, remunerate sulla scorta di una motivata valutazione del dirigente scolastico; pertanto naturaliter non strutturali o fisse, bensì accessorie.

In ciò il bonus premiale si distingue dal Fondo d’istituto, che remunera prestazioni e/o incarichi aggiuntivi ovvero intensificazioni del lavoro; che resta nella disponibilità della regolazione pattizia: parimenti di natura accessoria, mettendo capo – come correttamente precisato in un passaggio della Diffida – a un trattamento economico per compensare, in termini di sinallagma, prestazioni aggiuntive rispetto ai compiti ordinari della categoria e/o dell’area e del profilo professionale rivestito: ed è certamente incontestato che per queste prestazioni aggiuntive il sottoscritto non può e non vuole ignorare o disapplicare le disposizioni – contrattuali – che le regolano, senza infrangere quei canoni di diligenza minimale, che essi sono tenuti ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni, sempre come è scritto nell’allegato stralcio della sentenza della Corte dei conti della Puglia, n. 762/13.

E a fugare ogni dubbio in ordine alla pretesa cedevolezza delle neointrodotte disposizioni di legge a favore della generale disciplina contrattuale sovviene il comma 196 della legge 107, nel dichiarare inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

2.Quanto alle qualificazioni – e corrette attribuzioni – di norma speciale e norma generale, e a non voler tenere conto del comma 1 dell’art. 40 del D. Lgs. (supra), oltreché a voler prescindere dal criterio cronologico per disposizioni normative poste sullo stesso piano della gerarchia delle fonti (D. Lgs. 165/01 e Legge 107/15), la natura di norma generale è ascrivibile – sempre a giudizio del sottoscritto e all’opposto di quanto asserito da codeste OO.SS. – proprio al D. Lgs. 165/01 e s.m.i. , in quanto contiene l’organica e generale disciplina del pubblico impiego. E dunque norma speciale sono, semmai, quelle specifiche disposizioni dei commi 126-130 della legge 107.

  1. Per completezza, da ultimo e per quanto è stato dato di comprendere dalla sua diretta lettura, il richiamo della sentenza della Cassazione, n. 22961/13, non sembra conferente, riguardando il contenzioso di un dipendente di un’azienda sanitaria, risalente al 1999, che si era visto sospendere la delibera che gli riconosceva un’indennità quale operatore di uno sportello di cassa, in ragione del successivo intervenuto accordo sindacale che, secondo la Suprema corte, ora attribuiva alla regolazione contrattuale la corresponsione di trattamenti economici, fondamentali e vieppiù accessori in sede decentrata, con perdita di efficacia di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi: come, per l’appunto, avvenuto nel caso di specie. Tutto qui, e comunque non figurando più tale previsione dopo la novella del D. Lgs. 150/09, c.d. Riforma Brunetta.

Per quanto innanzi dedotto, il sottoscritto ritiene di non poter corrispondere alla diffida, dovendosi per converso attenere alle menzionate e cogenti disposizioni di una legge dello Stato.

Distintamente,

Il Dirigente Scolstico