Assegnazioni provvisorie: il comune di ricongiungimento deve precedere gli altri

da La Tecnica della Scuola

Assegnazioni provvisorie: il comune di ricongiungimento deve precedere gli altri

Il motivo principale per potere richiedere l’assegnazione provvisoria da parte di un docente,è il ricongiungimento a un familiare o a un convivente. Questa può essere richiesta all’interno di una stessa provincia per avvicinarsi al comune di residenza dei familiari, oppure può anche essere richiesta da fuori provincia.

In tal caso si tratta di assegnazione interprovinciale, ma anche in quel caso l’intento è di avvicinarsi il più possibile al comune del familiare a cui si intende ricongiungersi. I motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria sono bene specificati nel comma 1 dell’art.7 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale.

In tale comma è riportato che l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale può essere richiesta per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; per il ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; per il ricongiungimento ai genitori. Bisogna sapere che rispetto alle motivazioni suddette non esiste un ordine di priorità, per cui se un docente è titolare in Piemonte ed coniugato a Torino, ma ha i genitori a Reggio Calabria, può tranquillamente richiedere il ricongiungimento verso la provincia calabrese in cui risiedono i genitori.

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, cioè 6 punti, è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. Se i genitori hanno un’età inferiore ai 65 anni, l‘assegnazione è consentita ma a punteggio “zero”. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.

Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti. Per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli o comunque la valutazione del punteggio dei figli, è necessario dire che ci sono delle importantissime novità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padre. Infatti la lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni avranno la precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Un’altra precedenza, meno incisiva della precedente, spetta anche alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.