Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

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Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116

Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127)

(GU n.149 del 28-6-2016 )

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in  particolare,  l'articolo  17,
comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino  della
disciplina  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   amministrazioni
pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55,  55-bis,
55-ter,  55-quater,  55-quinquies,  55-sexies  come   successivamente
modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 4 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche all'articolo 55-quater 
            del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis.  Costituisce
falsa attestazione della presenza  in  servizio  qualunque  modalita'
fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far
risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno
l'amministrazione presso la  quale  il  dipendente  presta  attivita'
lavorativa circa il rispetto  dell'orario  di  lavoro  dello  stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»; 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della  presenza  in
servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze,
determina  l'immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del
dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all'assegno  alimentare  nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell'interessato.   La
sospensione e' disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il
dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo,
dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento
motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza.  La
violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall'azione
disciplinare ne' l'inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta
salva  l'eventuale  responsabilita'  del  dipendente  cui  essa   sia
imputabile. 
  3-ter. Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al comma 3-bis si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma  4.  Il  dipendente  e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un  preavviso  di
almeno quindici giorni e  puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore
ovvero  da  un  rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui  il
lavoratore  aderisce   o   conferisce   mandato.   Fino   alla   data
dell'audizione, il dipendente  convocato  puo'  inviare  una  memoria
scritta o, in  caso  di  grave,  oggettivo  e  assoluto  impedimento,
formulare motivata istanza di  rinvio  del  termine  per  l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore  a  cinque  giorni.  Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso  del  procedimento.  L'Ufficio  conclude  il
procedimento entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte  del
dipendente, della  contestazione  dell'addebito.  La  violazione  dei
suddetti  termini,  fatta  salva  l'eventuale   responsabilita'   del
dipendente cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la  decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della  sanzione  irrogata,
purche' non  risulti  irrimediabilmente  compromesso  il  diritto  di
difesa  del  dipendente  e  non  sia  superato  il  termine  per   la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. 
  3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia  al  pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura  regionale  della
Corte dei  conti  avvengono  entro  quindici  giorni  dall'avvio  del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei  conti,  quando
ne ricorrono  i  presupposti,  emette  invito  a  dedurre  per  danno
d'immagine entro  tre  mesi  dalla  conclusione  della  procedura  di
licenziamento. L'azione di  responsabilita'  e'  esercitata,  con  le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
gennaio 1994, n.  19,  entro  i  centoventi  giorni  successivi  alla
denuncia,  senza  possibilita'  di  proroga.  L'ammontare  del  danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice  anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di  informazione  e
comunque  l'eventuale  condanna  non  puo'  essere  inferiore  a  sei
mensilita' dell'ultimo stipendio  in  godimento,  oltre  interessi  e
spese di giustizia. 
  3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per  i  dirigenti  che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti  privi  di
qualifica dirigenziale, per i responsabili  di  servizio  competenti,
l'omessa  attivazione  del  procedimento  disciplinare   e   l'omessa
adozione  del   provvedimento   di   sospensione   cautelare,   senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data  notizia,  da  parte  dell'ufficio
competente   per   il   procedimento   disciplinare,    all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di  eventuali
reati.». 
                               Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 3 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando