Anno di prova da ripetere per chi ha chiesto il passaggio di ruolo, questione complessa

da La Tecnica della Scuola

Anno di prova da ripetere per chi ha chiesto il passaggio di ruolo, questione complessa

Il personale già assunto a tempo indeterminato che ha chiesto il passaggio di ruolo deve rifare l’anno di prova con le modalità della Legge 107/15?

Il Miur sostiene di sì. I sindacati sono convinti del contrario. Per questo motivo, i rappresentanti dei lavoratori – FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams – hanno raccolto una serie di ricorsi e deciso di rivolgersi in tribunale. La questione, però, è complessa. Anche i giudici sembrano avere idee diverse uno dall’altro.

Sotto la loro “lente” è stato posto il Decreto Miur n. 850, del 27ottobre 2015 con il quale l’amministrazione scolastica ha regolamentato il periodo di prova e di formazione. Pure per i neo-assunti con la Buona Scuola, per i quali sempre i sindacati contestano alcuni aspetti.

Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 24 giugno 2016, si è pronunciato sul ricorso – relativo alla formazione del personale docente neo assunto o che abbia ottenuto il passaggio di ruolo – ha ribaltato la tesi del TAR Lazio, secondo la quale la questione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice del lavoro. Confermando, invece, che la materia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel provvedimento del Consiglio di Stato, riassumono i sindacati, si legge chiaramente che: “diversamente da quanto ritenuto con l’ordinanza impugnata, sembra sussistere la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, avuto riguardo alla avvenuta impugnazione di atti che dettano criteri generali in ordine all’espletamento del periodo di prova”.

Relativamente al merito, il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha ritenuto di poter assumere una decisione immediata in fase cautelare facendo riferimento alla complessità della questione nonché all’opportunità che tutti i rilievi sollevati dalle Organizzazioni Sindacali vengano approfonditi nel giudizio di merito dinanzi al Tar Lazio.

A questo punto, anche in considerazione di tale esito, si provvederà a richiedere al Tar Lazio una sollecita fissazione dell’udienza di merito affinché siano esaminate con la dovuta attenzione tutte le contestazioni avanzate.