La parità apodittica

La parità apodittica

di Piero Calamandrei

La sentenza 6696 del 2016 potrebbe segnare una svolta per l’istruzione italiana. Sinora un istituto privato poteva ottenere la parità, se poteva essere considerato pari ad un corrispondente corso di istruzione statale.

Dopo il citato deliberato del Tar Lazio Sezione Terza bis, tale fondamentale requisito non conta più.

Non conta nemmeno se il Ministero emette una nota AOODPIT n. 170 del 22.01.2013 con la quale comunica che il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo potrà essere avviato solo dall’a.s. 2014/15 tanto nelle scuole statali, quanto nelle scuole paritarie per effetto della successiva nota n. 270 del 01.02.2013.

Speriamo che il Consiglio di Stato, se chiamato a riesaminare la questione, centri l’effettivo problema posto.

La sentenza risolve una questione posta da un istituto paritario di Latina, che nel 2013/14 intese avviare una sezione sportiva, pur vigendo il rinvio dell’implementazione dell’innovazione all’anno successivo.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ricevuta l’istanza, negò la parità, comunque dopo aver svolto gli accertamenti. Si ritenne in sede di motivazione un inutile aggravamento del procedimento citarli, perché non si può ottenere la parità a qualcosa che nello Stato non esiste. Il giudice amministrativo afferma che si tratta di “motivazione non soddisfacente a rappresentare l’iter giuridico seguito oltre che meramente formale, non esternando eventuali carenze sostanziali riscontrate in ordine alle strutture o al progetto formativo e soprattutto non comunicando, ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/90, le reali ed obiettive ragioni del diniego”.

Ora aspettiamoci che qualche altro istituto richieda la parità ad un indirizzo previsto dalla Riforma Berlinguer oppure esistente in Francia o in Germania. Perché oggi la parità può essere richiesta ed ottenuta da chiunque. E se non la si ottiene non c’è problema: con un ricorso si potrà ottenere quello che è un diritto, ma non di tutti, solo di chi può pagarsi il ricorso: quello alla parità apodittica.


Sentenza TAR Lazio 21 aprile 2016, n. 6696