Scambio di docenti fra scuole: é previsto dalla legge

da La Tecnica della Scuola

Scambio di docenti fra scuole: é previsto dalla legge

La questione della cosiddetta “chiamata diretta” appare sempre più strettamente legata a quella della costituzione degli ambiti territoriali e delle reti di scuole.

Scuole che – stabilisce la legge – possono stipulare accordi di rete.
“L’accordo – precisa ancora la norma – può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita’ stabilite in sede di contrattazione collettiva”.
Il passaggio riportato sopra non è contenuto in uno dei tanti commi della vituperata legge 107, ma sta in un provvedimento normativo che risale esattamente a 17 anni fa e al quale non è mai stata data attuazione: si tratta infatti del terzo comma dell’articolo 7 del DPR 275 del 1999, il cosiddetto “Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”.
In tutti questi anni, però, nessun Ministro (e nessuna organizzazione sindacale) ha mai avuto la volontà di mettere mano al dettato legislativo per capire in che modo avrebbe potuto essere tradotto in pratica.
E’ come dire che per tutto questo tempo la volontà del legislatore è stata del tutto disattesa.
Il meccanismo di impiego dei docenti previsto dalla legge 107 (titolarità sull’ambito e assegnazione ad una istituzione scolastica attraverso una procedura non ancora del tutto chiarita) dovrebbe di fatto riassorbire l’istituto dello scambio dei docenti.
La sensazione è che se in tutti questi anni sullo scambio dei docenti si fosse fatta un po’ di sperimentazione seria, forse a nessuno sarebbe venuto in mente di mettere in piedi il complicatissimo sistema di albi, chiamata (più o meno diretta) e via architettando.