da Corriere della sera
Supplenti, la Corte Costituzionale promuove la «Buona scuola»
Decisione sul ricorso contro l’eccesso di contratti a temine: illegittimità delle supplenze lunghe, ma è stata di fatto corretta dalla riforma. Il nodo degli abilitati e dei maestri delle scuole materne. Per gli Ata c’è stato «risarcimento».
Il piano straordinario di assunzioni
La decisione della Corte riguarda ben sei ordinanze giunte alla Corte dai tribunali di Trento, Vibo Valentia e Roma dal 2012 e si intreccia con la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo – alla quale nel 2013 la Consulta si era rivolta per chiedere chiarezza di interpretazione di alcune norme – che aveva giudicato illegittima la lunghezza del precariato storico nella scuola che è ben superiore a quei 36 mesi ammessi dalle norme europee. Allora il giudice estensore dell’ordinanza della Corte era stato Sergio Mattarella poi divenuto presidente della Repubblica. Nel frattempo all’uso spropositato dei supplenti, cioè dei precari, il governo ha cercato di porre rimedio con la legge 107, la riforma approvata l’anno scorso con il piano straordinario di stabilizzazione (senza arretrati) per 86 mila docenti più il concorso che è in svolgimento in questi mesi e che dovrebbe portare all’assunzione a tempo determinato di circa 63 mila supplenti. Restano tuttavia esclusi da questo doppio piano intere categorie di precari – ed è questa la linea di attacco dei sindacati e dei ricorrenti – come le maestre d’asilo, il personale Ata, gli insegnanti dei conservatori e gli insegnanti abilitati con il Tfa e il Pas.