Decreto Ministeriale 14 luglio 2016, n. 572

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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali »”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2016/2017”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”, in cui, tra l’altro, nell’ambito dell’offerta formativa per l’anno accademico 2016/2017, è prevista una riserva di posti per i candidati non comunitari residenti all’estero;
VISTO lo “Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003” adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali;
VISTA la mozione presentata dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità (CNUDD) del 16 maggio 2016;
CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l’ammissione degli studenti che consentano un’adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un’ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO il protocollo d’intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO l’accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VALUTATA l’opportunità di avvalersi del CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;
SENTITE le Università interessate;
RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole Università per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei;
CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l’iscrizione dei candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui al presente decreto contestualmente all’inizio dell’anno accademico 2016/2017;
RITENUTO di definire, per l’anno accademico 2016/2017, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese

DECRETA
Articolo 1
(Disposizioni generali)

Per l’anno accademico 2016/2017, l’ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese avviene, previo accreditamento dei corsi ai sensi del D.M. n. 47/2013 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Prova di ammissione)

1. La prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 citato in premessa e i candidati non comunitari residenti all’estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.
3. La prova di ammissione si svolge il giorno 14 settembre 2016 presso gli Atenei italiani nonché nelle sedi estere indicate nel comma 4 del presente articolo. Le iscrizioni alla prova vengono effettuate dal 15 luglio 2016 alle ore 15:00 (GMT + 1) del 4 agosto 2016 nelle modalità indicate dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il giorno 1 settembre 2016 saranno pubblicate sui siti internet del MIUR e degli Atenei interessati gli indirizzi delle sedi in cui si svolgerà la prova con l’indicazione delle aule.
4. La prova nelle sedi estere ha inizio alle ore riportate nella seguente tabella:

Country City Centre name Start time (local time)
Argentina Buenos Aires Buenos Aires Open Centre 1 09:00
Brazil Sao Paolo Winner Idiomas 09:00
China Beijing School of International Education, BFSU 19:00
Cyprus Nicosia Pascal Education Ltd 15:00
Country City Centre name Start time (local time)
Germany Munich Muenchner Volkshochschule 14:00
Spain Barcelona Exams Catalunya S.L 14:00
France Paris British School of Paris 14:00
Greece Athens Hellenic English Council 15:00
Israel Tel Aviv British Council, Tel Aviv 15:00
India Gurgaon Planet EDU – ExtraExams UTC + 5:30
Italy Bari Università degli Studi di Bari 14:00
Italy Milan Università degli Studi di Milano 14:00
Italy Pavia Università degli Studi di Pavia 14:00
Italy Rome Università degli Studi di Roma “Sapienza” 14:00
Italy Rome Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 14:00
Italy Naples Seconda Università degli Studi di Napoli 14:00
Italy Naples Università di Napoli Federico II 14:00
Poland Warsaw Lang LTD SP. ZO. O. SP. K. 14:00
Portugal Lisbon International House, Lisbon 14:00
Qatar Doha British Council, Doha 15:00
Saudi Arabia Riyadh TETEC English 15:00
UAE Dubai British Council, Dubai 16:00
UK London London Metropolitan University 13:00
USA New York International House New York 09:00

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 100 minuti.

5. Le procedure relative e connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell’ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 nonché, nell’ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all’estero utilmente collocati nella graduatoria di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Sono idonei all’ammissione al corso di laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e i candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a venti (20) punti. I candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
4. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • 1,5 punti per ogni risposta esatta
  • meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
  • 0 punti per ogni risposta omessa

5. Il CINECA, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato, calcolato da Cambridge Assessment secondo i criteri di cui al comma 4, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo le procedure di cui all’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all’estero è definita dalle Università.
7. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

  • a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
  • b) prevale il possesso, entro la data della chiusura delle iscrizioni, delle certificazioni linguistiche di cui all’Allegato 3, così come dichiarato dal candidato all’atto dell’iscrizione alla prova. Il possesso di certificazioni linguistiche richieste ai candidati ai fini della procedura di cui al presente decreto è autocertificata e resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 citato in premessa. Le Amministrazioni coinvolte nella presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
  • c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

8. La graduatoria si chiude con provvedimento ministeriale da emanarsi entro e non oltre la conclusione delle attività didattiche del primo semestre accademico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami. Gli eventuali posti che alla data della chiusura delle graduatorie dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione non vengono riassegnati.
9. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all’accesso al corso di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 4
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell’articolo 16 della legge n. 104/1992.
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione dal precedente articolo 2.
3. Cambridge Assessment organizza la prova presso le sedi estere tenendo conto delle eventuali situazioni dei candidati con handicap o con DSA segnalate dagli Atenei interessati.

Articolo 5
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

Articolo 6
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informativa di cui all’Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tale informativa è inserita nel portale Universitaly in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all’atto dell’iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell’Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 7
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l’anno accademico 2016/2017, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, sono ripartiti tra le Università secondo la tabella dell’Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ai candidati stranieri residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 citate in premessa.
2. Fermo restando il contingente minimo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata la programmazione in via definitiva.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Allegati