Parere CNPI 14 dicembre 2011, MIURAOODGOS Prot. n. 8370

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot. n. 8370 Roma, 14.12.2011

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”.

ADUNANZA DEL 14 DICEMBRE 2011

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le lettere n. 3824 del 12 ottobre 2011 e n. 3940 del 19 ottobre 2011 con le quali l’Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull’argomento indicato in oggetto;
Visti gli arrt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
Visto il parere istruttorio emesso dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola secondaria superiore:
dopo ampio e approfondito dibattito;

E S P R I M E

il proprio parere nei seguenti termini:

La sezione ad indirizzo sportivo costituisce una delle articolazioni del sistema dei licei, così come definite al comma 2 dell’art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione liceale. Lo schema di regolamento all’esame del CNPI inserisce strutturalmente la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico di cui all’art. 8 del citato DPR n. 89/2010, con finalità di “approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno del quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto” affinché lo studente possa maturare competenze che gli consentano di “individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport”.
La relazione illustrativa dello schema di regolamento osserva che finora i cosiddetti “indirizzi sportivi” nella scuola secondaria di secondo grado sono stati oggetto di sperimentazioni impiantate in percorsi ordinamentali tra loro molto diversi – da quelli liceali agli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale – con “progetti frammentari e per lo più autoreferenziali”, producendo spesso “interferenze con altri insegnamenti, ponendo talora i docenti nella condizione di svolgere ruoli non propri”. Giustifica quindi la scelta di collocare la sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso del liceo scientifico in quanto “tale indirizzo non si caratterizza solo per la presenza di insegnamenti specifici ma anche per la particolare ‘curvatura’ degli insegnamenti che condivide con il percorso liceale di riferimento”, i quali, “pur presenti in ogni percorso liceale, sono particolarmente approfonditi nel liceo scientifico: Matematica (con Informatica nel primo biennio), Fisica e Scienze naturali”.
Ferma restando al momento l’ineludibilità della scelta ordinamentale fatta dal DPR n. 89/2010, il CNPI osserva che le giustificazioni portate per la collocazione della sezione in oggetto all’interno del percorso del liceo scientifico risultano deboli in quanto non suffragate dagli esiti di monitoraggi opportunamente strutturati delle varie sperimentazioni tuttora in esaurimento.
Il CNPI altresì rileva come l’introduzione della sezione ad indirizzo sportivo all’interno del percorso liceale appaia in contraddizione con il profilo d’uscita dei licei, così come indicato al comma 2 dell’art. 2 del citato DPR n. 89/2010, e, per quanto concerne il liceo scientifico, all’art. 8, comma 1 del medesimo provvedimento. Detta contraddizione emerge, in particolare, nelle Indicazioni nazionali per “Diritto ed economia dello sport” le quali, per quanto riguarda “Economia”, oltre a proporre lo sviluppo delle conoscenze del sistema economico che coinvolge lo sport, richiedono che l’allievo debba “apprendere il marketing dello sport” e “acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business”. In tal modo le competenze del quinto anno sembrano orientate all’acquisizione di competenze professionali che paiono consone più a un profilo di imprenditore dello sport, che a quello di un cittadino che sappia unire la cultura umanistica con quella scientifica.
Nel valutare comunque positivamente la definizione del quadro normativo di riferimento della sezione ad indirizzo sportivo, in quanto opportunità formativa sollecitata da numerose scuole e realtà territoriali, il CNPI suggerisce che il nuovo percorso delineato venga strutturalmente accompagnato da un attento monitoraggio, in itinere e finale, volto alla verifica delle scelte operate, sia per quanto concerne la sua collocazione nell’ambito liceale, sia sotto il profilo della organizzazione didattico-disciplinare.
Il piano degli studi della sezione ad indirizzo sportivo prevede lo stesso monte ore annuale obbligatorio del liceo scientifico in cui si inserisce, con la medesima distribuzione complessiva nel primo biennio e nel triennio finale. Analogamente a quanto avviene nell’opzione delle scienze applicate, non è previsto l’insegnamento obbligatorio della lingua latina e viene ridotto di un’ora settimanale l’insegnamento della Filosofia; ad essere espunto dal piano degli studi è anche l’insegnamento curricolare di Disegno e storia dell’arte. Le ore così recuperate vengono utilizzate, oltre che per potenziare l’insegnamento delle Scienze motorie (in tutto il quinquennio) e delle Scienze naturali (un’ora in più nel primo biennio), per l’inserimento degli insegnamenti obbligatori denominati “Diritto ed economia dello sport” e “Discipline sportive”.
In proposito il CNPI, avendo rilevato che si tratta di nuovi insegnamenti, non previsti dalla normativa vigente, ha formulato all’Amministrazione un quesito per sapere se gli stessi sono riconducibili a classi di concorso esistenti o di prevista istituzione. Con la Nota prot. n. 7820 del 21 novembre 2011 la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica ha precisato che gli insegnamenti di “Diritto ed economia dello
sport” e “Discipline sportive” “saranno tutti rimessi ai docenti della scuola e riferiti a classi di concorso già istituite (che confluiranno nelle nuove) o da istituire”. La Nota precisa inoltre che “è, pertanto, escluso l’affidamento di insegnamenti obbligatori a tecnici ed esperti esterni”.
Il CNPI, preso atto di quanto sopra e considerato che al momento non sono ancora state definite apposite classi di concorso, tenuto conto di quanto indicato nell’allegato A allo schema di regolamento a proposito di obiettivi specifici di apprendimento, suggerisce che nella fase transitoria l’insegnamento di “Discipline sportive” venga attribuito alla classe di concorso A/29, mentre l’insegnamento di “Diritto ed economia dello sport” sia assegnato alla classe di concorso A/19.
Il comma 2 dell’art. 2 dello schema di regolamento in esame stabilisce che le istituzioni scolastiche nelle quali verrà attivata la sezione ad indirizzo sportivo debbono assicurare “le pari opportunità di tutti gli studenti”, compresi quelli in condizione di disabilità, “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Il COSSS fa rilevare come tale dicitura risulti in aperto contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, avendo questa ribadito che “il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale” e dichiarato illegittime le norme che fissano limiti al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Propone pertanto la cancellazione di detta frase, da “nei limiti” a “legislazione vigente”.
Al superamento dell’esame di Stato allo studente verrà rilasciato il diploma di liceo scientifico “con l’indicazione di ‘sezione ad indirizzo sportivo’”, integrato con la certificazione delle specifiche competenze acquisite. In proposito il CNPI, nella ipotesi di una revisione degli esami di Stato in base ai nuovi ordinamenti, suggerisce di individuare formulazioni delle prove, sia nazionali che locali, tali da valorizzare gli apprendimenti specifici della singola sezione in rapporto ai profili d’uscita.
Lo schema di regolamento prevede che, in prima applicazione, “le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quelle delle relative province”. Al fine di garantire pari opportunità di distribuzione dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale, il CNPI propone che il periodo sopra evidenziato venga modificato nel seguente: “le sezioni ad indirizzo sportivo in ciascuna regione debbono essere assegnate in modo da assicurare prioritariamente il numero di una per ogni provincia”.
L’art. 6 dello schema di regolamento prevede che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proceda “ad una verifica periodica dell’efficacia della attività della sezione ad indirizzo sportivo”. Il CNPI rileva la genericità della disposizione e ne propone la precisazione suggerendo che le verifiche vengano effettuate con cadenza almeno biennale, nei periodi didattici in cui è ripartito il percorso, e a fine quinquennio.
Il CNPI concorda con i termini indicati al comma 1 dell’art. 7 dello schema di regolamento riguardo alla partenza dei nuovi percorsi; ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che un corretto avvio debba avere come condizione imprescindibile l’approvazione del provvedimento in tempo utile per l’annuale definizione dell’organico di diritto dell’anno di riferimento.
Il CNPI nel ritenere l’impianto dello schema di regolamento emendabile, esprime PARERE FAVOREVOLE, a condizione che vengano accolti i rilievi espressi e i suggerimenti avanzati.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti