Dichiarata illegittima la normativa in materia di supplenze nella scuola

da La Tecnica della Scuola

Dichiarata illegittima la normativa in materia di supplenze nella scuola

Tuttavia, fa sapere la Flc-Cgil Sicilia, per la Consulta la L. 107/2015 avrebbe cancellato l’illecito.

La Corte Costituzionale ha pubblicato in data 20 luglio 2016 la sentenza 187 in materia di supplenze nella scuola dichiarando l’illegittimità della normativa che disciplina l’attribuzione delle supplenze nel sistema scolastico italiano perché ritenute in contrasto con il diritto europeo.

Secondo la Corte la norma sulle supplenze (art. 4 commi 1 e 11 della legge 124/1999) è illegittima “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la coperturadi posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.

Rispetto alle conseguenze di questa sentenza emergono però alcune perplessità poiché secondo la Corte Costituzionale alcune misure nel frattempo sopravvenute avrebbero riparato al danno subito da parte di precari.

Il riferimento è ad esempio al piano straordinario di immissioni in ruolo, alla previsione triennale dei concorsi nonché all’introduzione del limite dei 36 mesi per le supplenze, tutte disposizioni che secondo la Corte sarebbero state introdotte con la legge 107/2015 proprio per far fronte alle censure subite dall’Italia con la pronuncia della Corte di Giustizia europea.

Senonché occorrerebbe capire di quale tutela, ai sensi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, potranno beneficiare le migliaia di docenti precari, spesso abilitati e con oltre 36 mesi di servizio, che non sono stati inclusi nel piano di immissioni in ruolo. Per non parlare poi del personale ATA che non è stato neanche coinvolto in alcun piano di stabilizzazione e la cui tutela non si può limitare al risarcimento del danno.