Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, n. 598

print

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e, in particolare, l’articolo 6-ter;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2016/2017”;

VISTE le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016-2017”;

VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2016/2017 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di odontoiatri per l’anno accademico 2016/2017 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del predetto art. 6-ter del D. Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;

VISTO l’Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l’anno accademico 2016/2017;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;

CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute risulta inferiore all’offerta formativa deliberata dagli Atenei;

VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l’offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, pur in considerazione della riduzione di quest’ultimo, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell’equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;

VISTO il parere espresso dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2016/2017, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

 

DECRETA:

Articolo 1

  • 1. Per l’anno accademico 2016/2017 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono determinati a livello nazionale in n. 908 e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  • 2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 22 marzo 2016 citate in premessa.

 

Articolo 2

  • 1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  • 2. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella