Decreto Ministeriale 26 luglio 2016, AOOUFGAB 595

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il DM 5 agosto 2010, n. 74 che definisce le modalità di realizzazione e di accesso all’Anagrafe Nazionale Alunni;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente disposizioni sulla semplificazione e lo sviluppo; e in particolare l’articolo 48 che prevede l’utilizzo dell’Anagrafe alunni per i fini istituzionali del Ministero;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, e in particolare l’art. 10, comma 8, con il quale è stato previsto che l’Anagrafe Nazionale degli Studenti è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24 recante l’integrazione in Anagrafe Nazionale degli Studenti con i dati relativi agli alunni delle scuole dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come previsto dall’art. 10, comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, sul quale è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in data 8/10/2015;

CONSIDERATO che la disposizione di cui all’articolo unico del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24 individua puntualmente i dati che le istituzioni scolastiche comunicano in Anagrafe Nazionale degli Studenti e che tra questi non sono presenti dati necessari alla corretta raccolta dei medesimi;

RITENUTO pertanto di dover integrare la disposizione di cui all’articolo unico del citato decreto ministeriale con le informazioni riguardanti la “sezione della classe” e il “numero giorni/orario settimanale”, associate ai codici meccanografici delle scuole e che ne definiscono l’organizzazione e rilevano sulla corretta composizione delle classi;

ACQUISITO nuovo parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, espresso in data 12/05/2016 (provvedimento n. 215/2016);

DECRETA

All’articolo unico del decreto ministeriale 25 gennaio 2016, n. 24, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i dati di cui ai punti 6 e 8 del tracciato record di dettaglio “Archivio curriculum – Sezione dati frequenza studente” – riportato nel medesimo Allegato tecnico».

 

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini