Decreto Ministeriale 29 luglio 2016, n. 602

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO l’art. 16 della predetta legge n. 240 del 2010 che istituisce l’abilitazione scientifica nazionale finalizzata ad attestare la qualificazione scientifica dei candidati quale requisito necessario per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari;

VISTO l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante “Rettifica dell’Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 -Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO in particolare, l’art. 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 95 del 2016, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l’abilitazione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”;

VISTO in particolare, l’art. 10, comma 4, del predetto regolamento n. 120 del 2016 il quale prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 95 del 2016 sono stabiliti, sulla base di una proposta dell’ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”, e in particolare l’articolo 5, comma 1 e l’articolo 3, comma 1, lettera i);

VISTA la delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR del 6 luglio 2016, n. 107, concernente la proposta dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

VISTO il parere del CUN, reso nell’adunanza del 26 luglio 2016, in ordine alla predetta proposta dell’ANVUR concernente i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120;

CONSIDERATO che, anche in esito agli ulteriori approfondimenti tecnici richiesti all’ANVUR, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n.76, si ritiene opportuno stabilire valori-soglia degli indicatori e procedure di calcolo degli stessi che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120:

  • – individuino valori-soglia complessivamente più elevati per gli aspiranti commissari rispetto ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
  • – assicurino la certezza, la trasparenza e l’uniformità delle regole di calcolo degli indicatori di valutazione dell’impatto della produzione scientifica dei candidati e di confronto con i rispettivi valori-soglia;
  • – prevedano il ricorso a valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, all’interno dello stesso settore concorsuale, laddove siano riscontrabili specifiche ed effettive caratteristiche scientifiche;
  • – tutelino, con specifico riferimento ai candidati, le situazioni in cui la produttività scientifica abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio;

DECRETA

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce,  ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2015, n. 95, e dell’articolo 10, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, i valori-soglia degli indicatori per i candidati all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e per la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende:

a)      per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;

b)      per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

c)      per settori bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia;

d)      per settori non bibliometrici: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14, con l’eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E Psicologia, e i settori concorsuali 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 Progettazione architettonica, 08/E1 Disegno, 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;

e)      per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

f)       per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

g)      per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, raggiunto il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;

h)      per indice h di Hirsch: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego – USA), secondo il quale uno studioso ha un indice h, se h delle sue pubblicazioni hanno almeno h citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di h citazioni ciascuna;

i)        per Scopus: la banca dati citazionale gestita da Elsevier e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

j)        per Web of Science: la banca dati citazionale “Core collection” gestita da Thomson Reuters e basata su un selezionato insieme di pubblicazioni scientifiche oggetto di peer review, che attribuisce un codice identificativo univoco a ciascuna pubblicazione;

k)      per ISSN (l’International Standard Serial Number): il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;

l)        per ISBN (l’International Standard Book Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;

m)    per ISMN (l’International Standard Music Number): il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;

n)      per codici identificativi degli autori e delle pubblicazioni scientifiche: i codici di cui alle lettere h), i), j), k), ed l).

Art. 2
Valori-soglia degli indicatori per i candidati all’Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato C del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 1, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e per la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero citazioni”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “Indice H”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato D del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 2, relativamente ai candidati all’abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia, distintamente per la prima e la seconda fascia, dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati, rispettivamente, nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del decimo anno (prima fascia) e del quinto anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti, di seguito denominato “numero libri”. Per i candidati, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio rispettivamente del quindicesimo anno (prima fascia) e del decimo anno (seconda fascia) precedente la scadenza del quadrimestre di presentazione della domanda.

3. Al fine di tenere conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio dei candidati e comunque nel limite della durata massima complessiva di 24 mesi, inclusi nel periodo di riferimento degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, lettere a), b) e c), si prevede che:

a)      per gli indicatori “numero articoli”, “numero citazioni”, “numero articoli e contributi”, “numero articoli classe A” e “numero libri” è applicato un incremento percentuale pari al rapporto tra i periodi di congedo obbligatorio documentati (espresso in mesi) e il periodo (espresso in mesi) cui è riferito l’indicatore al netto dei periodi di congedo; il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

b)      per l’indicatore “Indice H” è applicato un incremento percentuale pari al quaranta per cento dell’incremento percentuale dell’indicatore “numero citazioni” come determinato ai sensi della lettera a); il valore dell’indicatore così ottenuto è arrotondato al numero intero più vicino;

c)      ai fini di cui alle lettere a) e b), sono presi in considerazione esclusivamente i periodi di congedo obbligatorio la cui somma sia almeno pari a quindici giorni; tale somma è arrotondata ad un mese.

4. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali nelle Tabelle 1 o 2 del presente decreto sono individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, si prevede:

a)      per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione di tali valori-soglia;

b)      per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;

c)      per i restanti candidati, l’applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alla lettera a) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza è di competenza della Commissione che, dandone sintetica motivazione, indica i valori-soglia da applicare, i quali sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori secondo i termini e le modalità previste con il decreto direttoriale relativo al bando dei candidati.

Art. 3
Valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 3, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”, nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli riportati nella domanda pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero citazioni commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni della produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “Indice H commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerate le citazioni di cui alla lettera b) riferite alle pubblicazioni contenute nella domanda, pubblicate e rilevate nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science – Core Collection” dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

2. In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, e con riferimento all’Allegato E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, sono definiti nella Tabella 4, relativamente agli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale per i settori non bibliometrici, i valori-soglia dei seguenti indicatori:

a)      il numero di articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicati nei dieci anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli e contributi commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i suindicati articoli in riviste e i contributi in volumi riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del decimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

b)      il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero articoli classe A commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati gli articoli in riviste appartenenti alla classe A riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda;

c)      il numero di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei quindici anni precedenti, di seguito denominato “numero libri commissari”. Per gli aspiranti commissari, ai fini del calcolo di tale indicatore, sono considerati i libri riportati in domanda e pubblicati dal 1° gennaio del quindicesimo anno precedente il termine di presentazione della domanda.

 

 

Art. 4
Definizione dei prodotti ammissibili
ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati e gli aspiranti commissari
per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale

1. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, esclusivamente in base ai codici identificativi di ciascun prodotto scientifico correttamente indicati, associati e convalidati in domanda a cura degli interessati e considerando il valore più favorevole rilevato nelle banche dati. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero di articoli”, articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali come di seguito riportato:
– “Scopus”: Article, Article in press, Review, Letter, Note, Short survey;
– “Web of Science – Core Collection”: Article, Letter, Note, Review;

b)      Indicatore “numero citazioni”: numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica riportata nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e/o “Web of Science – Core Collection”;

c)      Indicatore “Indice H”:  produzione scientifica e citazioni di cui alla lettera b).

2. Gli indicatori per i candidati e per gli aspiranti commissari di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande, previa certificazione nella domanda dell’autenticità e della collocazione editoriale e temporale dei prodotti scientifici a cura degli interessati, considerando una sola volta ciascun prodotto, se pubblicato in più sedi e con più modalità. Ai fini di tale calcolo, sono ammesse le seguenti categorie di pubblicazioni scientifiche:

a)      Indicatore “numero articoli e contributi”: articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN). Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno;

b)      Indicatore “numero articoli classe A”: articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A. Per riviste appartenenti alla classe A devono intendersi quelle di cui agli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista inclusa tra quelle di classe A successivamente alla data di pubblicazione dell’articolo stesso, la classificazione ha effetti, ai fini del calcolo dell’indicatore individuale, per le candidature presentate dal quadrimestre successivo alla deliberazione dell’ANVUR. Nel caso di articolo pubblicato su rivista appartenente alla classe A, successivamente declassata e pertanto non più inclusa negli elenchi aggiornati pubblicati sul sito dell’ANVUR, l’articolo è ammesso ai fini del calcolo dell’indicatore fino al termine del terzo quadrimestre successivo alla delibera dell’ANVUR;

c)      Indicatore “numero libri”: libri a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) quali monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro. Sono escluse le curatele.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Roma, 29 luglio 2016

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini