Insultare gli insegnanti è oltraggio a pubblico ufficiale

da La Tecnica della Scuola

Insultare gli insegnanti è oltraggio a pubblico ufficiale

La sentenza emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione è datata (2014), ma forse occorre ribadirla: insultare gli insegnanti è un vero e proprio oltraggio ad un pubblico ufficiale.

La Cassazione infatti basa la propria sentenza, scaturita dall’insulto di una ragazzina verso il proprio docente, dall’ingiuria all’oltraggio verso pubblico ufficiale.

La Suprema Corte, si legge in una sentenza depositata, che “Sussistono tutti gli elementi” del reato “di oltraggio a pubblico ufficiale”, caratterizzato dalla “offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale” che “deve avvenire alla presenza di più persone”, “essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”.

Il reato di oltraggio, abrogato nel 2005, è stato reinserito nell’ordinamento nel 2009: oggi a qualificare il reato non è la “mera lesione in sè dell’onore e della reputazione del pubblico ufficiale”, quanto, come spiega la Cassazione, “la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell’azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell’atto dell’ufficio ed a causa o nell’esercizio della funzione pubblica”.

Il legislatore “incrimina – si continua a leggere nella sentenza – comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell’offesa, del collegamento temporale e finalistico con l’esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento”.

Nel caso in esame, concludono i giudici, “tali elementi sussistevano” poiché “le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone”; inoltre “l’insegnante di scuola media è pubblico ufficiale” e “l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.