Si avvicinano le elezioni per i rappresentanti dei genitori

Si avvicinano le elezioni per i rappresentanti dei genitori senza voce presso il Ministero e gli Uffici Scolastici

di Cinzia Olivieri e Giuseppe Richiedei

 

E’ di prossima pubblicazione la circolare ministeriale che annualmente detta le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali della scuola.

Ancora una volta, come da ormai oltre quindici anni, presumibilmente non si farà più riferimento al rinnovo degli organi territoriali (consigli scolastici distrettuali e provinciali del Dlgs 297/94, aperti anche alla partecipazione di studenti e genitori), le cui ultime elezioni “suppletive” furono indette con la circolare ministeriale n. 192 del 3.8.2000 e continueranno ad essere disattese le disposizioni del Dlgs 233/99 relative ai consigli scolastici locali e regionali. Infatti, dopo che la sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2014, n. 866 ha disposto che si desse attuazione ai soli articoli relativi alla costituzione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, restano ignorati quelli riguardanti l’istituzione degli altri organi territoriali, dove è prevista anche la rappresentanza dei genitori.

Così il 28 aprile 2015 si sono svolte elezioni del solo CSPI in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.834/15

Non essendo intervenute modifiche all’art. 8 del Dlgs 297/94 né eventuali integrazioni all’O.M. 215/1991, gli istituti omnicomprensivi (in cui sono presenti scuole di ogni ordine e grado) resteranno commissariati. Poiché tale situazione non è lamentata da alcuno, è difficile comprendere quanto i genitori siano consapevolmente interessati alla circostanza che nella loro scuola non ci sia un consiglio di istituto.

Appaiono esauriti i tempi dei rotoli di carta igienica, dei movimenti, dei coordinamenti, per oggettiva perdita di motivazioni. Intanto aumenta il contenzioso, in difetto anche di luoghi istituzionali in cui risolvere il conflitto, la cui gestione sempre più spesso è affidata a legali. Così, mentre diventa persino superfluo per i genitori approfondire la conoscenza delle sempre più complesse regole di funzionamento della scuola, il confronto rischia di realizzarsi prevalentemente in aule di tribunali.

La corresponsabilità educativa resta un obiettivo solo formalmente enunciato in un’auspicata e mai davvero realizzata comunità educante e non certamente per sola responsabilità delle famiglie.

Invece nuovi interventi ministeriali si teme accentuino ulteriormente l’allontanamento dei genitori di alunni dalla vita scolastica.

Infatti con la Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714 e la successiva Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898 è stata prevista l’istituzione, presso gli Uffici Scolastici di competenza, dei “Gruppo di coordinamento regionale per la Partecipazione”, con la presenza di un dirigente tecnico, del Referente regionale per le Consulte e di ulteriori figure professionali ritenute opportune dagli Uffici anche con il compito tra l’altro di “verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali e la partecipazione dei genitori alla vita scolastica” nonché “il corretto insediamento e funzionamento dei FORAGS, Forum regionali delle associazioni dei genitori della Scuola”.

A distanza di un anno non si conoscono gli esiti di tale verifica.

I FoRAGS, da organismi oggetto di indagine, hanno finito per diventare parte integrante di detti gruppi, definiti “nuovi organismi partecipativi territoriali” (FoNAGS REPORT della riunione 17 novembre 2015), mentre si ignorano quelli previsti per legge.

A tanto si aggiunge che la recente Nota 27 aprile 2016, AOODGSlP 3554, avente ad oggetto: “Rappresentanza e Partecipazione. Implementazione FORAGS”, ha precisato che “E’ opportuno ricordare che le Associazioni aderenti al Forum sono state accreditate dal MIUR, previa verifica da parte della scrivente Direzione del possesso dei requisiti richiesti, come da DD 915 del 21.11.2014 che si allega in copia. Le designazioni dei rappresentanti in seno ai FoRAGS non sono soggette ad alcun vincolo e/o criterio di esclusione legato all’avere figli frequentanti ed inseriti nel sistema scolastico, in quanto non previsto dal comma 2 dell’art.3 della sopra citata norma (DPR 301/05) che precisa: Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l’interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione. Il suddetto requisito, quindi, è connotante ed imprescindibile rispetto alle finalità statutarie delle Associazioni ma non è attribuibile ai legali rappresentanti delle Associazioni medesime”.

Insomma non sarebbe necessario che i rappresentanti designati dalle associazioni a partecipare ai Forum siano genitori con figli a scuola, giacché questo requisito, in quanto “connotante ed imprescindibile rispetto alle finalità statutarie delle Associazioni”, non sarebbe attribuibile ai loro legali rappresentanti.

Ora, dal momento che il dato testuale non appare confutabile e nessuna eccezione è contemplata, se avere genitori con figli frequentati costituisce un connotato imprescindibile rispetto alle finalità associative, tale requisito dovrebbe essere posseduto per l’effetto anche dal legale rappresentante così come dagli altri associati.

Né deve ritenersi che ciò limiti l’autodeterminazione dell’associazione, la quale resta libera di perseguire le finalità stabilite dal proprio statuto e di individuare le qualità dei propri associati, ma per essere ammessa al Forum occorre abbia le qualità sopra indicate.

È opportuno precisare che per il DM 14/2002 (art. 3) il Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative è “composto da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle associazioni che ne fanno parte”. La norma parla genericamente di “rappresentanti” e non necessariamente del “legale rappresentante”, che peraltro è di norma individuato nel solo presidente. Dunque, laddove i rappresentanti designati siano due, almeno chi non ha la legale rappresentanza dovrebbe per l’effetto essere genitore di alunni.

Occorre ricordare poi che il Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, ai sensi del DPR 567/96, fu istituito dapprima con il DM 106/01, proprio allorquando non furono indette più le elezioni degli organi collegiali territoriali, e quindi con il DM 14/2002, il quale rimandava a successive disposizioni la “determinazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione al Forum delle associazioni dei genitori nonché delle relative modalità di accertamento”.

Dopo 3 anni di riflessione è stato pubblicato il DPR 301/05, il quale ha modificato il DPR 567/96, ha previsto le diramazioni regionali del Forum Nazionale (i FoRAGS appunto) ed ha precisato (art. 5 ter) appunto che esso “è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l’interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione”.

Dunque, analiticamente, il Forum è costituito da rappresentanti

  1. di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario
  2. non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale
  3. in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti le finalità indicate.

La successiva nota del 20 marzo del 2006 ha chiarito, ove ve ne fosse bisogno dal momento che il requisito della frequenza è già evidente dalla palese circostanza che per essere “genitori di alunni” questi ultimi debbano essere iscritti a scuola, che possono essere designati nei Forum “genitori di alunni frequentanti istituti statali o paritari”. Del resto, solo un genitore con figli a scuola può adeguatamente rappresentare le esigenze dei genitori della scuola, che è peraltro una realtà in continua evoluzione.

Invero il Forum ha il compito di:

  1. favorire il dialogo e il confronto fra il Ministero e le realtà associative dei genitori;
  2. rappresentare le esigenze e formulare le proposte della componente genitori della scuola;
  3. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli;
  4. esprimere, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all’istruzione;
  5. essere sede di consultazione fra il Ministero e le Associazioni dei genitori sulle problematiche scolastiche.

Mentre i punti a) ed e) sono collegati strettamente al rapporto associativo, il punto b) attribuisce al Forum il compito di rappresentare esigenze e formulare proposte relative a tutta la componente genitoriale.

Anche per il DPR 301/05, il Forum ha il fine di “valorizzare la partecipazione e l’attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche” e ciò presuppone che esse siano direttamente note ai rappresentanti delle associazioni per proprio attuale vissuto.

A ciò si aggiunga che per l’accreditamento le associazioni devono dimostrare il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

  1. presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;
  2. costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;
  3. numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;
  4. adesione all’Associazione europea dei genitori (EPA).

Ebbene, si legge dalla Nota del 27 aprile che con il DD 915 del 21.11.2014 (che non appare pubblicizzato) sarebbero stati verificati i requisiti di accreditamento delle associazioni. Sarebbe pertanto interessante capire se si sia verificato se almeno i 500 associati richiesti per regione ovvero i 5.000 sul piano nazionale siano genitori di alunni di scuole statali o paritarie e che la volontà di operare per l’interesse della scuola sia chiaramente per tutte esplicitato statutariamente e soprattutto se questo deve costituire la finalità determinante dell’associazione o solo uno dei suoi obiettivi.

Secondo notizie ANSA, nell’anno scolastico 2014/15 gli studenti delle scuole italiane erano oltre 7 milioni ed 800 mila e dunque potenzialmente i genitori con figli a scuola oltre 15 milioni. È evidentemente paradossale che essi possano essere rappresentati soltanto dai designati dei 5 mila senza figli a scuola. È opportuno invece che l’amministrazione si relazioni con questi 15 milioni senza diritto di parola, se non quella espressa in qualche protesta.

Come si legge dal DPR 301/05, gli organismi rappresentativi dovevano essere complementari alla rappresentanza elettiva. Quest’ultima appare invece ormai totalmente sacrificata.

Con la CM 255/91 si è consentito l’accesso ai rappresentanti delle associazioni nella scuola in occasione delle elezioni “Al fine di rendere più incisiva e funzionale la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola”, non per surrogarla.

Appare superfluo precisare poi che una entità associativa, in quanto persona giuridica, è titolare e portatrice di interessi e finalità propri (e dei propri iscritti) che talvolta potrebbero essere persino in contrasto con quelli degli altri genitori. Invero di recente è accaduto che in occasione delle proteste sulla questione del pasto domestico a Torino Associazioni di genitori hanno aderito ad un documento dell’Asapi, purtroppo in manifesto contrasto con le famiglie che chiedono il riconoscimento del loro legittimo diritto di scelta, con ciò creando una grave e non auspicabile frattura nella componente.

L’interesse per la partecipazione va incoraggiato, non represso né mortificato. Il disinteresse non va alimentato.

Ribadendo la necessità di favorire attività dirette a migliorare la partecipazione attiva dei genitori della scuola attraverso opportune iniziative di formazione, collegamento e coinvolgimento della rappresentanza, si rende auspicabile pertanto un chiarimento.

Non dimentichiamo che ormai non esiste più nell’ambito dell’organizzazione del Ministero un ufficio che si occupi espressamente degli organi collegiali.

I due sistemi (associativo e rappresentativo) possono ben integrarsi proficuamente solo se entrambi vengono conservati in efficiente salute.