FAQ Handicap e Scuola – 58

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


Elenco FAQ

 

Seguo un alunno disabile maggiorenne che chiede di passare da una programmazione differenziata ad una programmazione per obiettivi minimi nonostante il consiglio abbia proposto un programmazione differenziata.   In quanto maggiorenne, deve essere lui a firmare il modulo in cui respinge la proposta del consiglio di una programmazione differenziata o un genitore? Esiste una normativa di riferimento?

Per la scelta tra Pei semplificato (riconducibile ai programmi ministeriali) e il Pei differenziato, atteneteVi a quanto stabilito nell’art 15 dell’O M n. 90/01, e cioè che quando la famiglia chiede il Pei semplificato con il parere contrario dei docenti, esso va formulato; però la famiglia deve essere formalmente informata che, ai soli fini della valutazione, l’alunno non sarà considerato con disabilità e quindi potrebbe anche essere bocciato se non raggiunge gli obiettivi del Pei semplificato.
Quanto alla sottoscrizione, fate pure firmare lo studente; ma siccome è la famiglia che lo ha iscritto, chiedete anche la sottoscrizione della famiglia; in caso di conflitto, che farete risultare a verbale, prevale la volontà dell’alunno se non è nè interdetto e né sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Mi è stato assegnato sostegno su un bambino con 104 art 3 comma 3 per 22 ore settimanali alla scuolaprimaria.
Oggi mi viene detto che devo coprire anche un altro bambino nella stessa classe art 3 comma 1  visto che sono sulla stessa classe.
Posso conoscere la normativa? Sul PEI devono essere indicate le ore per cascun bambino?

Dovete informarVi per sapere quante ore sono state richieste dalla scuola all’USR. Se sono state richieste ed assegnate 22 ore, nemmeno un’ora può essere tolta all’alunno per darla ad altri. Gli altri facciano richiesta per avere altre ore. Ciò è chiaramente detto nella l.n. 122/2010 art 10 comma 5.

Sono una docente di scuola primaria che lavora in una classe seconda a tempo pieno. Da diversi anni, per ripetuti problemi oncologici ho la certificazione 104 con gravità. Da quest’anno ho richiesto la riduzione giornaliera, a fronte di 7 ore di riduzione mi hanno sostituita con una collega del potenziamento per due ore, per le restanti ore ci sono state tolte le compresenze e mi sostituisce la collega di classe. Ma il problema che vi voglio sottoporre non è questo.
In classe abbiamo 19 alunni, di cui uno è portatore di handicap, uno è DSA, un’altra è BES e altri tre vivono situazioni famigliari difficili.
In questo contesto, la preside, reggente da quest’anno, ci ha comunicato che un alunno portatore di handicap seguito dalla sua docente di sostegno, a seguito dell’incontro del gruppo GLH e su richiesta della famiglia passerà dalla classe terza a tempo normale alla mia classe seconda a tempo pieno e dopo un periodo di osservazione si farà una rivalutazione per deciderne la permanenza in classe.
Alle nostre rimostranze il DS ci ha concesso altre 5 ore di potenziamento.
La domanda mia e delle colleghe contitolari è : quello che ho descritto è consentito in assenza di un progetto a classi aperte?
Possono in una stessa classe stare due docenti di sostegno e diverse situazioni di disagio?
È possibile in corso di anno scolastico il passaggio da una terza ad una seconda?
Io sono molto dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare perché i genitori del bambino in questione hanno chiesto proprio noi.
Ma loro non conoscono, e non sono tenuti a saperlo, nè la mia situazione personale nè quella della classe in cui vogliono inserire il loro bimbo.

Premesso che è possibile avere in una classe più docenti specializzati con più alunni con disabilità, purché la classe non superi i 20 alunni, in relazione alla questione posta, non è invece consentito il passaggio da una classe ad una precedente. L’alunno iscritto alla classe terza, in sintesi, deve frequentare la classe alla quale è iscritto. Diversa, invece, l’ipotesi di progettare attività a classi aperte, ipotesi che parte da un accordo fra i moduli dei docenti delle classi interessate e finalizzata al conseguimento di specifici obiettivi; il progetto “classi aperte”, infatti, coinvolge tutti gli alunni delle classi interessate e non un unico alunno.
In assenza di un progetto predisposto dai docenti, in questo caso delle due classi, e di una delibera di tale progetto, quanto proposto dal GLHO della classe terza non può trovare applicazione. Parlatene con il Dirigente Scolastico e, se lo ritenete, affrontate la questione con il modulo della classe terza, predisponendo congiuntamente un “progetto” che interessi tutti gli alunni delle due classi.

Mia figlia frequenta la terza media ma ancora non so, precisamente, quali siano gli obblighi della scuola in materia di convocazione e attività del glhi, perchè ho l’impressione che praticamente non esista.

In ogni scuola il Dirigente scolastico ha l’obbligo di costituire il GLHI, di cui all’art 15 comma 2 l.n. 104/92, divenuto GLI ma con le stesse funzioni, ampliate anche agli alunni con DSA e con ulteriori BES (il GLi è stato introdotto dalla CM 8/2013). Il GLI formula proposte e dà pareri agli organi monocratici e collegiali della scuola sui problemi relativi all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità ed altri Bes. Ne fanno parte docenti, genitori e rappresentanti dell’ASL ed Enti locali.

Ho effettuato un cambio di residenza che mi ha portato a cambiare anche l’ASL di pertinenza.
Mio figlio ha la legge 104, per problemi di autostima, con la quale ha avuto un sostegno scolastico fino allo scorso anno, a completamento della 3 media.
A luglio ho effettuato l’accertamento della 104 ma pur avendo il parere del neuropsichiatra infantile, dell’ASL che lo ha seguito, negativo: “.. sono stati raggiunti gli obbiettivi per tanto non si ritiene più necessario che segna una terapia presso un centro..”, mi sono ritrovata con il decreto della 104 ancora in essere (rinnovo e nuova visita per il 2018), e alla mi a richiesta di incongruenza tra la documentazione presentata alla commissione per l’accertamento e il decreto che mi è stato rilasciato, mi è stato detto che è prassi… e che l’usufrutto della legge 104 viene a cadere nel momento in cui non mi presento alla successiva data di accertamento.
La scuola superiore presso cui ho inscritto mio figlio, pur firmando la rinuncia al sostegno, in accordo col neuropsichiatra infantile, con il vecchio docente di sostegno si era stabilito di dare una opportunità a mio figlio di crescere in autonomia,  mi ha richiesto la diagnosi funzionale, mi sono rivolta all’ASL indicatami dalla scuola, e mi è stato detto che devo invece rivolgermi al CAF per espletare una nuova domanda per il sostegno..
Qual è la procedura reale da seguire in questo caso?
La scuola può obbligarmi a richiedere nuovamente il sostegno?
Una eventuale Diagnosi Funzionale di un privato, che valenza può avere?

Se non volete più il sostegno non siete obbligati ad averlo; dovreste però riflettere sull’opportunità di una tale scelta che potrebbe privare Vostro figlio di un aiuto durante il periodo scolastico.
Se invece volete il sostegno, la precedente diagnosi e certificazione di disabilità valgono sino a quando verrà espletata la nuova visita e Vi verrà dato l’esito. L’ASL competente è sempre quella di Vostra residenza e non quella di dove ha sede la scuola. Comunque per questo il medico di famiglia sa tutto.

Sono docente di sostegno di un bambino di 11 anni con gravi problemi di psicomotricità e piede torto, non è autosufficiente nei bisogni primari e deve essere seguito sempre da un adulto, non comunica se non con gesti, frequenta la prima media in una pluriclasse con ragazzi di 1^ e 2^, il bambino soffre molto del fatto che non riesce a comunicare con i propri compagni e ciò lo porta ad aggressività nei loro confronto ed a autoinfliggersi morsi alle mani, la scuola è situata in un piccolo centro per cui non so se sopravviverà come plesso, la madre conoscendo questa situazione ha chiesto negli anni passati di fermare il bambino per 2 anni in modo di non aver l’obbligo di iscriverlo alla secondaria superiore che sono tutte situate fuori dalla sua residenza, non ha mai ottenuto risposte positive a tale richiesta; quello che volevo mi spiegaste è: primo se c’è l’obbligo da parte dei genitori una volta terminata la scuola secondaria di 1° di iscrivere il figlio portatore di handicap grave alla scuola secondaria di 2° fino all’età dell’obbligo scolastico; secondo chi decide se fermare o meno un bambino durante il percorso scolastico obbligatorio.

L’obbligo di almeno dieci anni di frequenza della scuola vale anche per gli alunni con disabilità. Tale obbligo, dopo la scuola primaria e la secondaria di primo grado, può essere soddisfatto per i restanti due anni di scuola secondaria di secondo grado anche nei corsi di formazione professionale oppure con attività di apprendistato. Nessuno può essere esonerato dall’adempimento di tale obbligo.
Per quanto riguarda le manifestazioni di aggressività, se dalla vostra osservazione avete rilevato che essa derivi  da una sofferenza interiore dettata dall’incapacità di comunicare con i propri compagni, provate ad adottare linguaggi alternativi, come ad esempio la CAA. 
Per quanto riguarda la difficoltà a iscrivere il ragazzo in una scuola lontano dalla propria residenza, per evitare inutii bocciature, potete suggerire ai genitori di valutare la possibilità dell’istruzione domiciliare.

Pongo un quesito in merito alla possibilità da parte del consiglio di classe di formulare un PEI già fissato a fine mese per un alunno, attualmente DSA (con PDP dell’anno precedente), che ha richiesto la certificazione H ancora  in corso di approvazione.
Senza la documentazione sanitaria che attesta la completa certificazione H, dobbiamo redarre un PEI o per il momento un PDP?
Nel caso la certificazione dovesse arrivare dopo la formulazione del PDP possiamo redarre un PEI successivamente?

Appare abbastanza strano il fatto che per uno studente con diagnosi di DSA si preveda una certificazione di disabilità, in quanto la normativa DSA stabilisce che la diagnosi, in base a quanto indicato dalla Consensus Conference, viene posta a fronte di “capacità cognitive adeguate” e “in assenza di condizioni di patologie neurologiche e di deficit sensoriali” (L. 170/2010).
Dato che al momento la scuola dispone di una diagnosi che riconosce il ragazzo come studente con Disturbi Specifici di Apprendimento, il Consiglio di classe e la famiglia, e con la partecipazione dello studente, predispongono un Piano Didattico Personalizzato (Linee Guida DSA).
Nel caso dovesse pervenire la certificazione di disabilità in base alla legge 104/92, il consiglio di classe predispone dapprima il Profilo Dinamico Funzionale e, subito dopo, il Piano Educativo Individualizzato.

Volevo sapere se in linea teorica una riduzione oraria delle lezioni, come nel caso di un ragazzo che a causa del suo handicap viene con il pulmino alle 9:00 invece che alle 8:00, è compatibile con una programmazione per obiettivi minimi riconducibile a quella Ministeriale.
Faccio presente che nella fattispecie nessuna materia è ridotta, a causa dell’entrata in seconda ora, per più del 50%.

Va considerata la validità dell’anno scolastico, pensando a ipotetiche riduzioni. Ai fini della valutazione finale, infatti, l’art. 14 c. 7 del DPR 122/2010 prevede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; è possibile prevedere deroghe per casi eccezionali, purché motivate, straordinarie e documentate, e purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno stesso.

Sono un’insegnante di scuola secondaria di secondo grado statale. Un nostro alunno DA iscritto alla classe prima che coordino, per il quale è stato predisposto un PEI con programmazione semplificata per obiettivi minimi, manifesta interesse praticamente nullo per tutte le materie, oltre ad un comportamento fortemente problematico che destabilizza l’intera classe. E’ inoltre soggetto, per precedenti penali, alla tutela minorile.
L’assistente sociale, pienamente consapevole delle difficoltà, ci ha proposto un percorso misto, che prevede la frequenza di un percorso laboratoriale presso un centro privato del nostro territorio per tre mattine alla settimana, unitamente alla frequenza nel nostro Istituto per le restanti due mattine. Mi chiedo se tale percorso sia realizzabile. Ho pensato ad una revisione del PEI nel senso di una programmazione differenziata con riduzione delle ore di frequenza scolastica. Mi chiedo però se sia fissato per legge un limite minimo di ore che l’alunno debba frequentare presso l’istituzione scolastica.

Se lo studente vive condizioni di difficoltà così problematiche, esse permarranno anche se spostato in altra sede. Visto, inoltre, che il Consiglio di classe ha adottato per lui un percorso individualizzato, non si giustifica l’improvviso passaggio ad un percorso differenziato: è importante rispettare e tutelare i diritti dell’alunno. E così, forse dovreste provare a pensare se avete provato ad adottare delle strategie finalizzate ad un miglioramento del comportamento generale o se avete provato a proporre attività per lui significative. Ad esempio, quali sono i suoi interessi? Che cosa preferisce fare? Potreste raccogliere informazioni al riguardo e poi provare a strutturare attività didattiche che possano coinvolgerlo, facendolo lavorare insieme ai compagni (per es. adottando approcci cooperativi).
Pensando a ipotetiche riduzioni, occorre porre attenzione alla validità dell’anno scolastico. Ai fini della valutazione finale, infatti, l’art. 14 c. 7 del DPR 122/2010 prevede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; è possibile effettuare delle deroghe, per casi eccezionali, purché motivate e straordinarie: assenze documentate e continuative possono essere contemplate purché le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno stesso.
Ovviamente una programmazione strutturata su due giorni non può che essere differenziata: rispetto a questa scelta deve pronunciarsi unicamente la famiglia.

Essendo genitore di alunno con disabilità vorrei ricevere indicazioni sulle procedure per entrare a far parte del G. L.H. di istituto .

La legge 104/92 all’art. 15 comma 2 prevede che presso ogni istituzione scolastica siano costituiti “gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione”: tale indicazione è stata ripresa dalle Linee Guida del 4 agosto 2009, in cui viene specificato che presso ogni istituzione scolastica la costituzione dei GLHI “è obbligatoria” e non dipende “dalla discrezionalità dell’autonomia funzionale” ed è affidato al DS il compito di intraprendere tutte le iniziative opportune affinché vengano attivati, “individuando anche orari compatibili per la presenza di tutte le componenti chiamate a parteciparvi”. Può, pertanto, scrivere al Dirigente Scolastico offrendo la sua disponibilità ad entrare a far parte del GLH di Istituto.

Sono la mamma di un bambino di 6 anni disabile che abbiamo fermato 1anno in più alla scuola dell’infanzia.
Il bambino ha sempre avuto copertura con assistente educatore perché l’asilo è paritario (30 ore prima, poi 25 e quest’anno 23). Ha sempre avuto la stessa assistente che ora si è licenziata per motivi personali. Ieri ha preso servizio la nuova ragazza che ho scoperto essere studente alla facoltà di giurisprudenza. Il bambino da’ ottimi risultati e pensare che la persona a cui è affidato il suo percorso non ha una base di studi adeguata (non ha alla base uno studio di scienze della formazione insomma….) mi getta nel panico. È possibile una situazione come questa? Posso fare qualcosa? Non conosco la persona… Potrebbe essere bravissima, ma sapere che non conosce la Caa quando il mio bambino la usa, non mi fa stare tranquilla.

L’assistente ad personam, come previsto dall’art 13 c. 3 della legge 104/92, è assegnata all’alunno con disabilità con compiti di assistenza alla comunicazione e all’autonomia personale; pertanto i requisiti professionali dovrebbero essere coerenti con i compiti. Purtroppo non esiste un mansionario, né esistono riferimenti in merito alle competenze di questo personale.
Tuttavia, se il bimbo si trova bene, chiedete che l’assistente assegnata a vostro figlio possa frequentare un breve corso di CAA, in modo che sappia comunicare con lui, assolvendo così alla sua funzione. Al tempo stesso, fate in modo che possa pure svolgersi nella sezione un breve corso di aggiornamento sulle didattiche inclusive rivolto a tutti i docenti della sezione.

Sono un’insegnante di sostegno alla prima esperienza in una scuola media. Le vorrei chiedere se c’è un numero massimo di alunni da seguire, in classi diverse, stando ovviamente nelle 18 ore complessive. Mi sono stati assegnati tre casi su tre classi uno di 9 ore (su 12 ore totali, le atre tre sono svolte da un’altra docente ), 2 ragazzine autistiche a completamento delle restanti 9 ore, 4 per una e 5 per l’altra.

Purtroppo non esiste una norma che fissi un limite al numero di alunni da seguire; esso dovrebbe essere dato dal buon senso nell’assegnare a ciascuno le ore che vengono proposte nei singoli Pei (ore che vengono date dall’USR alla singola istituzione scolastica e, da questa, divise fra i casi), favorendo la presenza di un unico docente.
Va aggiunto che la l.n. 128/2013, abrogando i quattro ambiti previsti nel secondo grado, ha ribadito il principio di assegnare una cattedra intera ad un solo docente per non creare disorientamento nell’alunno.

Mia figlia è certificata legge 104 per handicap fisico e ha un ritardo cognitivo lieve/medio. E’  iscritta al primo anno del liceo linguistico.
Ho la necessità di capire i criteri di applicazione delle prove equipollenti e della loro valutazione.
A quali riferimenti normativi specifici per il ritardo cognitivo posso fare riferimento?
Gli insegnanti di classe non sembrano (tutti) collaborativi nei confronti degli insegnanti di sostegno né sull’assegnazione di prove equipollenti né sulla valutazione delle stesse.

La nozione legale di prove equipollenti si rinviene sia nella legge 104/92, art. 16, comma 3: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”, sia nell’art. 6 comma 1 del DPR n. 323/1998 che, come vedrà, è molto ampio con il solo limite della possibilità, che deve essere offerta alla Commissione, di verificare se l’alunno conosce gli elementi basilari della disciplina.

Sono l’nsegnante di sostegno di una bambina dolcissima di terza elementare fin dallo scorso febbraio.
In classe seguo anche 2 bambine BES. Mi è  stato chiesto di preparare lezioni e compiti in modo che quando il mio orario in quella classe finisce, gli insegnanti che si succedono hanno già il lavoro stabilito perché  loro non hanno tempo di pensare  alle bambine visto che devono seguire la classe.(parole dette da un’insegnante di “base”)
È il primo anno che mi trovo in questa situazione e non so come gestirla perché credo che il compito dell’insegnante di sostegno sia di integrazione alla classe e che l’alunno non sia solo ed esclusivamente dell’insegnante di sostegno.
Cosa devo fare?

Da premettere che gli alunni con BES, non certificati, non è previsto il sostegno alla classe; questi alunni, infatti, hanno un funzionamento cognitivo nella norma, pertanto seguono la programmazione prevista per la classe; la normativa BES prevede, per loro, l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, in base al singolo caso e alla discrezionalità dei singoli docenti (nota Miur 22 novembre 2012, n. 2563). Risulta peraltro strano che il docente per il sostegno, da sola, debba preparare le attività per l’alunno con disabilità: tale compito, infatti, riguarda tutti i docenti della classe, essendo ciascuno di loro docente dell’alunno con disabilità. Le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono molto chiare nel richiamare la “corresponsabilità” di tutti i docenti della classe; pertanto, quando lei non è in servizio, è compito dei docenti che lo sono predisporre attività per tutti gli alunni (lei potrà dare il suo supporto nella preparazione o nell’indicazione di strategie utili durante le ore di programmazione).
Si richiamano anche la Direttiva del 27 Dicembre 2012 sui BES e l’art 5 del DPR del 24/02/1994 che ribadiscono tali principi, in relazione alla programmazione e alla predisposizione del Pei.
Va aggiunto, infine, che con la nuova legge di riforma n. 107/15, la formazione interesserà in maniera più diretta i docenti della classe, per i quali subentrerà l’obbligo di aggiornamento in servizio sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Esiste una normativa nazionale o regionale in tema di rapporto numerico fra assistente all’infanzia e bambini nel post scuola?
Nel mio comune è stato ritenuto congruo il rapporto 1/35 per il post scuola nel bando che ha assegnato ad una cooperativa lo svolgimento del relativo servizio.
Non è troppo oneroso per un assistente all’infanzia tener testa a 35 bambini?

Questi rapporti sono contenuti normalmente nei Regolamenti comunali per la gestione di tali servizi; comunque fissare un rapporto senza darne la motivazione costituisce vizio di legittimità dell’atto, che potrebbe essere impugnato al TAR.
Comunque la giustificazione di un tale assurdo rapporto non può essere quella del risparmio, perché i servizi debbono essere fruiti dai cittadini con profitto.

Un alunno diversamente abile  che frequenta la scuola superiore di secondo grado e segue la programmazione differenziata può, ricorrendo determinati presupposti, essere bocciato e quindi ripetere l’anno scolastico?

Riteniamo di NO; infatti la bocciatura riguarda alunni che con due anni si spera possano raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali; invece il Pei persegue obiettivi suoi propri ed è modificabile in ogni momento, abbassando gli obiettivi se risultano troppo elevati, in modo tale che l’alunno possa sempre raggiungerli.

Sono la mamma di un bambino con certificazione ADHD e spettro autistico ad alto funzionamento. Volevo sapere se ho il diritto di visionare la documentazione 104 negli uffici della segreteria della scuola senza chiedere l’autorizzazione della Dirigente.

Normalmente non è possibile accedere anche al fascicolo personale di un alunno neppure da parte dei genitori senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico; comunque, avendo Lei consegnata la documentazione della 104, dovrebbe sapere che cosa ha depositato; se però vuole prenderne visione, è sufficiente che chieda al Dirigente Scolastico, per iscritto, l’accesso agli atti, motivando tale richiesta (è sufficiente in questo caso dichiarare di essere genitori, ovvero esercenti la potestà genitoriale) e il Dirigente Scolastico non può negarvi di accedere agli atti.

Sono la mamma di un ragazzo con disabilità che frequenta la 3 media di una scuola paritaria. La mia domanda è il rilascio della licenza media o della frequenza scolastica a tale proposito volevo un chiarimento la scuola vuole il pagamento per il rilascio di tale licenza media . Ma se fosse solo una frequenza come rilascio cosa li aspetta in tale proposito una o l’altra, e se la devo pagare?

Se pagare o meno in caso di rilascio del solo attestato è questione che dovete trattare con la scuola; se la scuola è paritaria, per gli esami si pagano le tasse che pagano tutti gli alunni anche nelle scuole statali.

Nella mia classe, V anno liceo, è presente un alunno diversamente abile che ha seguito una programmazione differenziata per tutti i quattro anni precedenti. Ora la famiglia ha espresso la volontà di non accettare il percorso differenziato proposto dalla scuola volendo passare alla programmazione di classe al fine di fargli conseguire il diploma. Quali riferimenti normativi seguire e come bisogna agire?

L’art 15 dell’O M n. 90/01 stabilisce che se la famiglia pretende il Pei “riconducibile ai programmi ministeriali” contro la volontà del Consiglio di Classe, si deve verbalizzare che verrà svolto un Pei semplificato ma che, ai soli fini della valutazione, l’alunno non sarà considerato con disabilità; ciò significa che potrebbe anche non essere ammesso agli esami o, se ammesso, potrebbe essere bocciato.
State attenti di garantirgli comunque prove equipollenti; state pure attenti che, se non doveste ammetterlo agli esami, è molo probabile che la famiglia si faccia dare una sospensiva rapida dal Presidente del TAR che ammette l’alunno egualmente agli esami; in tal caso, appena ricevete la notifica del ricorso, dovete subito, entro cinque giorni, fare pervenire all’avvocatura dello Stato la richiesta che un avvocato si presenti dal presidente per contestare la mancanza di legalità nella pretesa della famiglia dell’alunno. Se comunque dovessero ammetterlo agli esami, dovete stare attenti a come l’alunno svolgerà le prove equipollenti agli esami, onde evitare che venga aiutato e che quindi arrivi alla sufficienza non con le sue sole forze.

Sono un docente di scuola media superiore di II grado; ho 9 ore su un ragazzo di 15 anni, frequentante il secondo anno, con sindrome di Down, ritardo grave e 9 ore su un ragazzo sempre di 15 anni, con sindrome di Down, ritardo grave, con tratti di autismo, il quale ne ha complessivamente 27 di ore, frequentante altra II classe.
Orbene, entrambi, a metà mattinata vanno in escandescenze, manifestando atti violenti, nei confronti di docenti, operatori, eventuali alunni (tirano sedie, calci, pugni, ecc.).
Il docente dell’anno scorso non li faceva stare in classe ma nel laboratorio (sto visionando il PEI per vedere se tale cosa è stata deliberata), sta di fatto che in classe li porto per 20 – 40 minuti massimo e poi sono costretto per impossibilità oggettiva a portarli in laboratorio H.
Quando hanno questi atti di violenza ingestibile ho chiamato i genitori che li hanno prelevati, quasi disturbati e seccati, dicendomi  che la prossima volta sarebbe stato meglio che chiamassi il 118.
Ho sollecitato all’asp l’incontro GLIS gruppo misto per avere lumi sul da farsi, sto preparando PEI. Che fare? posso davvero in questi casi chiamare il 118? Se sono pericolosi per sè e per altri cosa si può fare?
possono in queste condizioni stare in classe o quanto meno a scuola?
p.s. noi verbalizziamo quanto succede giornalmente.

Per ciascuno studente, convocate immediatamente un GLHO con la presenza dell’ASL e della singola famiglia (ancor meglio se ciascuna famiglia porta un esperto che segue il caso).
In ogni GLHO concordate come affrontare i singoli casi; se necessario, prevedete nel Pei che, dopo un certo tempo trascorso in aula, lo studente venga spostato per svolgere altre attività (attività descritte nella programmazione individualizzata) fuori della classe, non necessariamente in un’aula separata; sempre nel Pei indicato se è necessario somministrare dei farmaci.
Chiamare il 118 potrebbe creare un clima troppo di contenzione sanitaria che metterebbe in ombra gli aspetti educativi.
Se nella Vostra zona esiste uno “Sportello per l’autismo”, consultatelo e chiedete che un membro dello sportello oppure un esperto di Associazioni Sindrome di Down o di Associazioni per l’autismo (presenti sul territorio) partecipi all’incontro.

Mio figlio ha una patologia che gli determina un ritardo dell’apprendimento, ha delle difficoltà cognitive, ma fino ad oggi non ha mai incontrato serie difficoltà nel suo percorso scolastico ed ha avuto sempre un buon rendimento. Frequenta il primo anno delle superiori, liceo scientifico scienze applicate, nonostante avesse diritto a 18 ore di sostegno riconosciuto da una sentenza del Tar e tutta la documentazione presentata alla scuola, per una serie di vicende non ha avuto il sostegno fino alla metà di ottobre.
Pur essendo seguito a casa ed avendo fatto presente agli insegnanti che era senza sostegno in classe gli è stato chiesto di sostenere delle verifiche al pari degli altri studenti solo con tempo maggiore o leggermente facilitate ma senza il supporto del sostegno.
I risultati di queste verifiche è stata una bella collezione di 4.
Diversamente appena è intervenuto il sostegno è stato in grado di prendere 6 all’interrogazione di storia e 8 alla verifica scritta di matematica.
Vorrei sapere se devo contestare per iscritto i voti posti sul registro e presi prima del sostegno. Ho avuto delle rassicurazioni verbali dal preside e insegnati che non ne terranno conto ma in realtà si tratta di atti posti su un atto pubblico che fino  contestazione fanno fede, oltre a ledere profondamente l’autostima di mio figlio così faticosamente raggiunta in questi anni. Vorrei un consiglio da voi se devo, al fine di tutelarlo, procedere comunque ad una contestazione scritta di questi voti per evitare che vengano sicuramente considerati nel giudizio finale, o fidarmi delle assicurazioni verbali, di chi non è reso conto del problema?

In effetti, le prove avrebbero dovuto essere coerenti con il Piano Educativo Individualizzato, così come prevede la normativa sull’inclusione scolastica; la mancata nomina del docente per il sostegno non esonera i docenti curricolari dalle loro responsabilità e dal loro lavoro nei confronti dell’alunno con disabilità. Più che una contestazione, si suggerisce una formale richiesta di annullamento delle valutazioni riportate nel registro personale dei docenti, in quanto trattasi di valutazioni attribuite a prove che non tengono conto del percorso individualizzato dell’alunno; contestualmente chiedete che vengano strutturate prove sufficienti per la valutazione che confluirà nella scheda di valutazione del primo quadrimestre.

Sono un’insegnante di sostegno vorrei sapere se un alunno con programmazione con obiettivi minimi e ritardo mentale lieve e DSA può effettuare una programmazione differenziata ottenendo solo un attesto di frequenza e di competenze e non il diploma di scuola superiore.

La scelta della valutazione differenziata è in carico al Consiglio di Classe previo consenso scritto e firmato dai genitori.
Dalla sua descrizione sembrerebbe più compatibile una programmazione “riconducibile ai programmi ministeriali”, che consente l’acquisizione del diploma a fine percorso (cfr. OM 9/2001).

Ho un diploma magistrale abilitante vorrei fare un corso riconosciuto per entrare a lavorare a scuola, sapete darmi informazioni?

Se desidera frequentare un corso, può iscriversi a Scienze della Formazione Primaria, corso di laurea quinquennale o, se preferisce, può scegliere un corso di laurea triennale o quinquennale. Il diploma di laurea le consentirà di accedere ai master. Per quanto riguarda la specializzazioni o i corsi di perfezionamento, verifichi i requisiti di accesso richiesti dalle università.
Si rivolga pertanto alla Segreteria di facoltà di Scienze della Formazione o altro per individuare i corsi per lei accessibili

Nel caso di un bambino in via di certificazione di dva, con gravi problemi di comportamento e di salute (epilessia) è possibile, su richiesta della famiglia, affiancare durante l’orario scolastico, un assistente educativo privato? (pagato dalla famiglia stessa) se sì secondo quale normativa?

Nelle scuole statali non è normalmente consentito pagare dei docenti o assistenti privati. Se l’alunno necessita di un assistente all’autonomia, va richiesto agli enti locali: l’assistente è una figura professionale fornita, ai sensi dell’art 13 comma 3 l.n. 104/92, dal Comune (per la scuola per primo ciclo) e dalla Regione (per le scuole secondarie di secondo grado)

Sono un’insegnante in una classe terza di scuola primaria.
Da quest’anno un’alunna della mia classe è stata certificata secondo la legge 104 e le è stata assegnata un’insegnante di sostegno per 11 ore settimanali.
Purtroppo fino ad oggi nessun insegnante è stato ancora nominato, né titolare né supplente.
Nel frattempo però mi è arrivata la convocazione per una riunione con l’equipe socio pedagogica della  ASL di zona e con la famiglia della bambina per la presentazione del P.E.I.
Sono tenuta alla compilazione del P.E.I. anche in assenza dell’insegnante di sostegno? Né io né le mie colleghe abbiamo la specializzazione per tale incarico: un conto è collaborare alla stesura come team, altra cosa è compilarlo interamente.
Cosa devo fare secondo voi?

È da premettere che la famiglia deve essere informata in merito al diritto di pretendere la nomina di un docente per il sostegno, in questo caso fino all’avente diritto, in modo che possa rivolgersi al D.S. chiedendo l’immediata individuazione di un docente per il sostegno (in attesa, eventualmente, della nomina definitiva).
Quanto alla formulazione del PEI, dato che tale documento è compito di tutti i docenti della classe che lo elaborano insieme alla famiglia e agli specialisti (gruppo di lavoro), se non sapete nulla, dovreste pretendere dal DS che organizzi un breve corso di aggiornamento su come si legge una diagnosi funzionale e su come si predispongono il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI (il Pei, nello specifico, prevede la programmazione didattica, ovvero gli obiettivi da raggiungere nell’anno scolastico in corso, nonché le strategie da utilizzare avvalendosi delle risorse assegnate a quell’alunno, le modalità di verifica e i criteri di valutazione individualizzati).
Per completezza si rammenta che, trattandosi di prima certificazione, il gruppo di lavoro (composto da tutti i docenti della classe, gli specialisti e la famiglia) deve dapprima predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e, successivamente (o nella stessa seduta), il PEI.

Mio figlio di 25 anni che frequenta il quinto anno della scuola serale come manutentore e stato dichiarato disabile intellettivo al 60 per cento quest’anno e la scuola ha voluto la certificazione per dirci di firmare il pei così a fine anno avrebbe preso il certificato di competenza e non il diploma, mio figlio si rifiuta e vuole a tutti i costi il diploma perché lo considera un umiliazione, cosa posso fare affinché il ragazzo arrivi a diplomarsi; mi rendo conto delle sue difficoltà che rendono impossibile anche un rapporto lavorativo a causa del suo handicap che si riflette moltissimo nel suo modo di relazionarsi con le persone, sono disperata e mi sta facendo passare dei giorni di inferno fra urla e porte sbattute in casa perché non accetta di non potersi diplomare con il resto della classe , cosa posso fare sto seriamente pensando di pagargli il diploma pur di vederlo un po’ sereno.

Da quanto scrive, suo figlio è stato riconosciuto studente con disabilità intellettiva durante la frequenza del quinto (e ultimo) anno della scuola secondaria di secondo grado; ciò significa che fino ad oggi il ragazzo ha seguito la programmazione prevista dai programmi ministeriali.
Dopo la consegna della Diagnosi Funzionale, la scuola deve predisporre insieme ai voi e agli specialisti un Piano Educativo Individualizzato (atto successivo al Profilo Dinamico Funzionale); per quanto riguarda la programmazione, il Consiglio di classe vi ha chiesto di firmare la programmazione differenziata; la normativa vigente, infatti, prevede la possibilità di adottare una programmazione differenziata previo consenso scritto e firmato da parte dei genitori (o esercenti potestà genitoriale). In assenza di una vostra firma di accettazione della programmazione differenziata, la scuola procede con una programmazione “riconducibile ai programmi ministeriali” utile ai fini del conseguimento del diploma, valutando quindi l’alunno come gli altri studenti. Pur valutando l’alunno come gli altri studenti, la scuola è tenuta a considerare la condizione di disabilità adottando per lui le forme previste dalla normativa vigente, come ad esempio le verifiche equipollenti.
Se il ragazzo non dovesse superare l’anno scolastico, è possibile per lui presentarsi come privatista e sostenere gli esami per il conseguimento del titolo di studio e non dell’attestato.

Insegno in una quinta primaria e ho un alunno che non segue la programmazione di classe in quanto già dal primo anno di scuola primaria ha subito mostrato difficoltà nella lettura nella scrittura e nella comprensione . Ho subito informato la famiglia ma in cinque anni nulla è stato fatto
Essendo arrivato all ultimo anno mi chiedo cosa io debba o possa fare

Da quanto scrive non specifica se si tratta di un alunno con disabilità o no. Deduciamo che l’alunno non sia certificato. Bisogna capire a che cosa siano dovute le difficoltà di cui parla. Vista la scarsità delle informazioni a disposizione, proviamo a suggerirle quanto segue:
–          a scuola provate a lavorare in modo da sviluppare o potenziare le strumentalità, organizzando la classe in gruppi cooperativi di apprendimento e adottando una didattica metacognitiva;
–          dato che avete parlato con la famiglia, informate il Dirigente scolastico e chiedete poi ai genitori di chiedere una valutazione alla Asl.

Ho un ragazzo autistico seguito privatamente da una psicologa e da un educatore specializzato, quest’anno frequenta il primo liceo artistico, abbiamo chiesto al Dirigente scolastico il permesso di affiancare il ragazzo e di formare gli insegnanti durante le ore scolastiche (un totale di 8 ore a settimana) ma ci è stato negato. Volevo sapere se possiamo pretenderlo (siamo noi a farci carico del costo) e se esiste un impedimento legale effettivo.

Il Tribunale di Bologna ha autorizzato l’ingresso in classe di un esperto ABA (Applied Behavioral Analysis).

Sono previste agevolazioni per l’acquisto di libri per mia figlia 11enne (che frequenta la prima media) alla quale da ormai 8 anni la commissione INPS ha riconosciuto la L. 104 art. 3 comma 3 con situazioni di gravità?

La l.n. 104/92 all’art 13 prevede agevolazione per acquisto di ausilii; chiedete al Dirigente scolastico per sapere se le agevolazioni provengono dall’USR o dal Comune di residenza.

Sono una docente di scuola primaria e quest’anno nella classe prima in cui insegno è presente un alunno autistico ad alto funzionamento cui è stato assegnato un insegnante di sostegno con rapporto 1/1 data la gravità della situazione riconosciuta.
Questo alunno è particolarmente difficile da gestire e stiamo aspettando l’accesso a scuola del terapista ABA che è già stato autorizzato dal dirigente scolastico.
Il problema è particolarmente evidente nel giorno libero dell’insegnante di sostegno poiché questo bambino all’improvviso si alza dal suo banco, incomincia a girare su se stesso e poi si butta per terra (con il rischio di rompersi la testa) oppure spalanca la porta e si lancia di corsa nel corridoio, entrando in altre aule oppure cercando di aprire le porte di uscita per “andare a casa” (le porte sono facilmente apribili perché dotate di maniglioni antipanico, come previsto dalle norme di sicurezza). In tutto questo va sottolineata la grande collaborazione del collaboratore ATA che però potrebbe, per un qualsiasi motivo, essere impegnato in altre mansioni inerenti la sua funzione e, di conseguenza, non essere in grado di correre dietro al bambino. Io come docente per correre dietro a lui devo lasciare temporaneamente incustoditi altri 13 bambini…
Poiché è per me la prima volta che ho tra gli alunni un dsa di questo tipo, mi chiedevo come operare tutelando sia gli alunni (TUTTI!) che ovviamente me stessa in tale difficile situazione …
Chiedevo in particolare di sapere se nelle scuole possono essere coinvolte e quindi accedere figure che in qualche modo possano affiancare il docente nel giorno libero dell’insegnante di sostegno e, nel caso, quali, come è a chi fare richiesta…

È opportuno convocare al più presto il gruppo di lavoro (GLHO) per definire una linea di lavoro condivisa. Contestualmente comunichi, per iscritto, al dirigente scolastico la situazione, facendo presente la questione sicurezza; al momento potrebbe chiedere che un collaboratore scolastico resti a disposizione degli alunni, e quindi vigili affinché l’alunno non abbandoni l’edificio scolastico o si introduca in altre classi; contestualmente può chiedere che sia assegnato al bambino un assistente ad personam che possa evitare l’uscita dalla classe (la richiesta dell’assistente deve essere formulata dal Dirigente Scolastico al Comune); infine cercate di collocare il bambino in un banco dal quale non sia facile accedere all’uscio dell’aula.

Sono referente H del mio istituto, le ore dalla neuropsichiatria possono essere recuperate nelle ore di programmazione?
La mia dirigente afferma che le ore dalla neuropsichiatra non vanno recuperate.

Deduciamo che con l’espressione “le ore della neuropsichiatria” lei si riferisca al gruppo di lavoro, costituito da specialisti dell’Asl, famiglia e tutti i docenti della classe. Il gruppo di lavoro, generalmente denominato GLHO, elabora congiuntamente il PEI per l’anno in corso e, quando previsto, aggiorna il PDF.
Le ore utilizzate per il GLHO, che si svolge presso l’Asl o esternamente alla scuola, rientrano nelle 80 ore funzionali all’insegnamento e non coincidono con le ore di lezione; mentre le ore di GLHO effettuate presso la sede scolastica rientrano nelle ore di programmazione.

Vogliamo sapere che cosa fare perché, ad oggi, non c’è ancora l’insegnante di sostegno per nostro figlio. E’ possibile?

Scrivete una diffida alla scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale nella quale, mentre lamentate la mancata nomina del titolare del sostegno, chiedete l’immediata nomina di un supplente in attesa dell’avente diritto.

Ho diverse domande che ci stanno molto a cuore:
1) Il DS può utilizzare il docente di sostegno per supplenze su ALTRE classi quando è assente il bambino con disabilità nella classe in cui il docente è titolare? E’ una misura sempre utilizzabile oppure ci sono delle limitazioni a questo? Ad esempio  deve essere effettuato solo in caso di straordinarietà (e quali sono i casi di straordinarietà? Un’assenza per malattia di un docente lo è? Un’assenza preventivata da giorni o mesi del docente lo è?) oppure non può essere comunque effettuato se c’è un Progetto di inclusione sulla classe tale che lo spostamento dell’insegnate di sostegno ne pregiudichi o ne limiti lo svolgimento anche quando il bambino con disabilità è assente?
2) Il docente di sostegno può essere utilizzato per supplire il collega assente della propria classe quando il bambino con disabilità è presente? Può sempre essere fatto o ci sono limitazioni a questo? Ad esempio può essere fatto solo se il bambino non è certificato con disabilità grave, mentre viceversa non è possibile? Oppure può essere fatto se un assistente alla comunicazione è presente sul bambino contemporaneamente? Le ore comunque sottratte al sostegno devono essere restituite oppure se c’era l’assistente non vanno restituite?
3) Se un insegnante di sostegno si assenta per un solo giorno con un permesso per formazione accordato dal DS, deve restituire le ore di sostegno non svolte? Le insegnanti di classe possono pretenderlo e il Dirigente è giusto che autorizzi la restituzione? Se in particolare l’insegnante si trovasse a completare l’orario su due classi,  queste ore possono essere “restituite” quando il bambino con disabilità dell’altra classe non fosse presente?
4) Quando un docente assente non viene sostituito e l’Ins. di sostegno rimane da solo in classe con il bambino con disabilità presente è legittimo che la classe venga suddivisa e sparpagliata in altre classi e l’Ins. di sostegno segua il bambino disabile oppure rimanga con lo stesso nella sua classe con un piccolo gruppo di alunni? Ci sono limitazioni a questo? (Non deve mai essere fatto, si può fare in caso di emergenza straordinaria etc)
5) L’assenza di uno o più  docenti preventivata con oltre 30 giorni di anticipo (ad esempio se sono stati autorizzati dal DS a seguire un corso di formazione organizzato dallo stesso Istituto) considerarsi situazione di “straordinarietà” tale da dover impiegare il /gli Ins. di sostegno in servizio ( il bambino disabile presente),  per supplire il collega/i colleghi assenti? Tale da giustificare il frazionamento della classe in altre classi?
6) Cosa deve fare l’Ins. di sostegno se riceve solo verbalmente dal DS, dal responsabile di plesso, o da altri, la richiesta di lasciare il proprio posto di lavoro per effettuare supplenze? Se riceve la richiesta di frazionare la classe  e sparpagliare gli alunni in altre classi vista l’assenza del collega? Se un docente riceve la stessa richiesta di frazionare i propri alunni perchè le ore successive non sono coperte può opporsi? In che modo?

Premesso che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” (Linee Guida4/8/2009),
a) il docente per il sostegno, quando manca l’alunno con disabilità, potrebbe essere utilizzato, secondo le necessità, come la supplenza in altre classi. In presenza di un progetto, approvato dal GLHO e dal Collegio docenti, quindi funzionale al processo inclusivo, non può essere spostato dalla sua sede di servizio.
b) Se manca nella propria classe un docente curricolare, il docente per il sostegno non può essere utilizzato come supplente; per le supplenze, il DS deve attenersi a quanto indicato dal DM 131/07 e dalla Nota Prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010.
c) Se l’alunno è presente in classe, il docente per il sostegno non può essere mandato a svolgere supplenze in altre classi, anche se ci fosse presente in classe l’assistente. Ciò perché espressamente vietato dalle Linee Guida ministeriali del 4 Agosto 2009.
d) Nel caso di utilizzo del docente di sostegno nella propria classe, in assenza del curricolare e in presenza dell’alunno con disabilità, le ore di sostegno devono essere restituite alla classe, in quanto si configurerebbe come una “sottrazione di ore di sostegno”, di cui l’alunno ha diritto a fruire.
e) Il Contratto di lavoro prevede che il docente possa richiedere fino a 5 giorni di permesso per la formazione; se il dirigente autorizza l’assenza per formazione, è suo compito sostituire i docenti per i quali ha autorizzato l’assenza; pertanto il docente, impegnato nella formazione autorizzata, di cui produrrà documentazione, non deve restituire nulla alla scuola (non si tratta di assenza non giustificata).
f) In merito alla suddivisione delle classi, il quesito non trova risposta in quanto, come è noto, non è possibile “dividere le classi” e questo per più motivi, che vanno dalla sicurezza al diritto allo studio degli alunni; modalità organizzative che assicurino la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni sono indicate dal DM 131/07 e dalla Nota Prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010. Più di un Ufficio Scolastico Regionale si è espresso al riguardo; si richiama la nota Prot. 3022 del 25/02/2014 dell’Usr Calabria.
g) In assenza di ordine di servizio scritto, firmato dal DS, nessun docente può lasciare il proprio posto per effettuare supplenze.

Sono la madre di un bambino che frequenta la seconda elementare di una scuola privata parificata .
Sta consolidando un disturbo specifico dell’apprendimento oltre ad essere iperattivo (ADHD) . Sono state fatte delle osservazioni da una psicologa che lo segue per l’apprendimento in quanto è ancora piccolo per una vera e propria diagnosi . Il prossimo anno potrà avere una diagnosi .
In classe sua ci sono altri 4 bambini molto vivaci e le maestre , da quest’anno è una scuola bilingue , non riescono a gestirli , anche perché non parlano italiano e non hanno alcuno strumento per il bilinguismo ed i dsa.
La preside ci ha convocati pretendendo per mio figlio  un sostegno che copra tutte le ore scolastiche in quanto dicono che sia ribelle , si distragga e dica parolacce , questo capita in particolare con le insegnanti di lingua straniera  . In pratica dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 più i rientri pomeridiani . Ho parlato con la terapeuta di mio figlio per chiedere se volesse essere lei a seguirlo ma  ha detto che  contro il suo stesso interesse non è possibile chiedere tanti soldi alle famiglie e che mio figlio non ha assolutamente bisogno di tutte queste ore e che solo casi veramente gravi hanno bisogno di tante ore di sostegno  mentre mio figlio non ha alcun handicap psicofisico e che la preside deve giustificare per iscritto questa richiesta , dopo di che si va alla asl e se la Asl non rilascia alcuna diagnosi ove ci siano problematiche tali da giustificare questa richiesta , non possono obbligare ad una misura del genere , e che oltretutto deve pagare la scuola il sostegno in quanto  privata parificata ed hanno già avuto i fondi anche per questo  .
Loro invece vogliono la linea dura e stanno mettendo note continue al bambino dicendo che hanno una loro fiduciaria che può fare il sostegno tutt’e quelle ore . Mettono note anche senza motivazione valida ( si alza per buttare una carta nel cestino senza permesso , disegna durante l’ora di inglese ).

Negli alunni che presentano segnali di rischio DSA potrebbero insorgere problematiche di iperattività, come indicato nelle Linee Guida. Si tratta, per la scuola, di agire dal punto di vista della prevenzione e del potenziamento, azioni indispensabili per porre una diagnosi di DSA (Conferenza Stato-Regioni 25/7/2012). Un contesto sereno, in cui il bambino si percepisca accolto e adeguato, può favorire atteggiamenti positivi.
Ora, come è noto, la Diagnosi di DSA esclude la presenza di disabilità intellettive e/o sensoriali in presenza di un funzionamento intellettivo nella norma. Come affermano le Linee Guida DSA, almeno il 20% dei bambini del primo biennio della scuola primaria presenta segnali di rischio DSA e mentre il disturbo (diagnosticabile solo alla fine della classe seconda della primaria) interessa solo il 3-4% dei casi. Probabilmente la specialista che, attualmente, sta seguendo vostro figlio, disporrà di valutazioni tali da escludere condizioni di disabilità; tuttavia la richiesta di una valutazione presso l’Asl potrebbe essere utile per avere un quadro più completo: seguite quindi il suggerimento che vi è stato dato, sottoponendo a visita della legge 104/92 il bambino.
Se risultasse una disabilità, egli avrebbe diritto al sostegno pagato dallo Stato.
Al momento potreste chiedere al Comune alcune ore di assistenza educativa, che certamente sono previste dalla legge regionale sul diritto allo studio.
Teneteci informati sulla situazione.

Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di primo grado. Quest’anno mi è stata assegnata per 18 ore un’alunna con disturbi pervasivi dello sviluppo, tratti autistici ed iperattività. L’alunna è inoltre molto aggressiva, vuole solo giocare alla palla nel cortile della scuola, in classe sta pochissimo e appena cerco di convincerla a rientrare in classe anche solo per fare merenda diventa aggressiva, mi scaglia contro qualsiasi oggetto abbia in mano o mi da’ calci. A quel punto desisto e continuo a stare fuori con lei e giocare a palla. La famiglia non collabora per niente, anzi nega quasi l’esistenza della grave patologia. Ho richiesto l’intervento dell’equipe e la presenza di un assistente ad personam, anche perchè l’alunna tenta spesso la fuga dall’edificio scolastico ed io da sola non ce la faccio a trattenerla, ma a tutt’oggi non ho avuto risposta dal preside. In più per motivi di salute (ho una grave scoliosi con ernia del disco) non riesco a stare tante ore in piedi per seguire la ragazza. Ho anche chiesto al dirigente l’intervento di una figura specialistica o la divisione della cattedra con altri colleghi, ma anche questa richiesta è stata rifiutata. Ma non è tutto: nella stessa scuola ci sono docenti di sostegno i cui alunni non frequentano, per cui il carico di lavoro non mi sembra sia stato diviso in maniera equa. C’è qualche normativa a cui mi possa appellare per potere dividere la cattedra con altri colleghi?
Inoltre, nel caso in cui l’alunna dovesse arrecare danni ad altre persone o a se stessa ( l’alunna ha già tentato di uscire fuori dalla finestra) chi ne è responsabile, considerando il fatto che sono quasi sempre sola e non riesco fisicamente a trattenerla?

Lei dovrebbe chiedere la convocazione immediata di un GLHO e in tale sede faccia presente la situazione dell’alunna, le difficoltà derivanti dal suo stato di salute, la necessità di ulteriori risorse per garantire il diritto allo studio dell’alunna e una maggiore collaborazione da parte del Consiglio di classe (in particolare, occorre creare, quando possibile, momenti di partecipazione alla vita scolastica, che coinvolgano tutti gli alunni).
Faccia mettere per iscritto che Lei non è in grado, a causa del Suo stato di salute, né di rincorrere l’alunna, né di fermarla se tenta gesti pericolosi per lei stessa o per gli atri. In tal modo ha ufficialmente dichiarate le Sue possibilità di prevenire o evitare incidenti. Contestualmente è bene che produca un certificato da consegnare al dirigente scolastico.
Infine faccia in modo che tale verbale pervenga sia al DS che alla famiglia che agli operatori ASL.

Il dirigente può decidere in caso di alunno con 104 comma 3 di dividere la cattedra e darla a due insegnanti diversi? dopo che per le classi precedenti ha avuto un solo insegnante?  e assegnando le classi per ambiti?

Come affermato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 80/2010 e dalla l.n. 111/2011, art 19 comma 11, all’alunno con disabilità, certificato in base all’art 3 comma 3 della l. 104/92, specie se con disabilità intellettiva o sensoriale, spetta una cattedra intera indivisibile con altri.
Inoltre la l.n. 128/2013 ha abrogato per l’assegnazione del sostegno la suddivisione in quattro ambiti e, quindi, occorre assegnare una cattedra intera ad un solo docente per non creare disorientamento nell’alunno.

Insegno da 40 anni ed usufruisco della Legge 104 dal 1996 perché mi occupo di mio fratello, disabile con invalidita al 100%.
Da allora, ho spesso usufruito dei tre giorni mensili di permesso retribuito e da settembre  2016 son dovuta ricorrere al congedo parentale ed ho richiesto 10 mesi…
Vorrei chiedervi se esiste  per noi insegnanti (e statali) l’obbligo di chiedere espressamente all’ INPS che vengano riconosciuti i contributi figurativi presi durante il congedo della 104, oppure vi è riconoscimento in automatico .

La normativa prevede i contributi figurativi sia per i permessi che per i congedi. Quella che subisce decurtazioni è la liquidazione che è commisurata al periodo di lavoro effettivamente svolto.
Comunque si faccia fare i conteggi da un CAF.

Vorrei sapere se esistono riferimenti normativi per la predisposizione di un progetto di continuità per un alunno certificato con disturbo pervasivo dello sviluppo tra scuole non appartenenti allo stesso istituto comprensivo, dalla scuola primaria alla scuola secondario di primo grado.

Le forme di consultazione “tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” per garantire il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica per l’alunno con disabilità sono previste in tutti gli ordini e gradi di scuola dall’art. 14, comma 1, lettera c) della legge 104/92.
Trattandosi, in questo caso, di due istituti diversi, la continuità con la presenza di un docente è assai difficile. Se i due istituti rientrano nello stesso ambito territoriale e il docente col quale si vuole la continuità è di ruolo, allora si può tentare una sperimentazione di continuità didattica ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera e) della l,.n. 104/92 e della CM 1/1988. Richiamando la legge 104/92, che recepisce quanto indicato nella CM 1/1988, ovvero che nei primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico possono essere sperimentati “interventi rivolti all’alunno da parte dell’insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola”, potete predisporre il progetto, specificando gli interventi e l’impegno orario necessario, da approvare da parte dei collegi docenti delle scuole interessate e da inviarsi all’USR per la relativa autorizzazione. Parlate di questo coi Dirigenti scolastici dei due istituti e se loro lo ritengono possibile, allora sentiranno l’Ufficio Scolastico Regionale se è disponibile a dare l’autorizzazione; se la risposta è positiva, allora, avviate le procedure, la cosa è fatta.
Se questa strada non è percorribile, l’unica sarebbe di vedere se il docente è disponibile a farsi chiamare o assegnare come organico di potenziamento nell’altro Istituto; anche in questo caso, parlatene coi due Dirigenti scolastici e la cosa è fattibile.
Se anche questa strada non è percorribile, sempre richiamando la CM 1/1988, il Collegio Docenti, nell’ambito delle competenze istituzionali, potrà prevedere “altre forme di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinché il cammino scolastico dell’alunno con disabilità rispetti e accompagni la continuità del suo processo di sviluppo”.

Mia figlia, 16 anni, frequenta il secondo anno di un istituto professionale. Mia figlia ha autismo grave, disabile 100%,comma 3 . Nel messe di agosto ho fatto la richiesta al comune per il trasporto da casa a scuola. Nel pulmino specifico ci sono 7 disabili, due hanno autismo, e nessun accompagnatore. C’è solo l’autista con 7 disabili. È andata solo un giorno a scuola con il pullmino, poi l’autista ha detto che la ragazza non sta ferma nel pullman e ha  rifiutato di prenderla. Siamo stati al comune, assistente sociale, sindacato, ma nessuno  ci vuole aiutare. Hanno detto che il pullmino per disabili non prevede nessun accompagnatore. La soluzione è di portarlo a scuola con l’autobus, cosa impossibile assolutamente, per la gravita della malattia e per gli orari dell’autobus, devo cambiarne due, non coincidono gli orari… sinceramente impossibile.  Cosa devo fare, a chi devo chiedere aiuto, quali sono i suoi diritti ?

Se il Comune non vuole mettere un accompagnatore a sue spese, allora deve consentire a voi familiari, o ad un volontario da voi scelto, di accompagnare la bimba a scuola; il diritto dell’alunna al trasporto gratuito a scuola è chiaramente sancito dall’art 28 comma 1 l.n. 118/1971 e non può essere violato da nessuno, comune compreso, per motivi di bilancio.
Quindi o il Comune trova una soluzione del tipo di quello indicato o ne trova un’altra; ma se l’alunna non può andare a scuola, il Comune rischia denuncia per discriminazione ai sensi della l.n. 67/06.

A mio figlio con disturbo dell’attenzione e disturbo oppositivo provocatorio è stato assegnato accanto all’insegnante di sostegno anche un Aec. Mio figlio è completamente autosufficiente su ogni cosa, ma l’assistente lo segue dappertutto ogni momento; ciò comporta un disagio notevole a mio figlio di cui si lamenta ogni giorno. È possibile rinunciare alla sola figura dell’assistente educativo mantenendo l’insegnante di sostegno?

Certamente; l’assistente è un diritto dell’alunno ed ai diritti si può rinunciare; prima però di farlo, sembra corretto parlarne coi docenti, perché l’assistente può essere una rassicurazione nel caso in cui possa insorgere qualche crisi oppositiva del ragazzo. Concordata coi docenti la situazione, allora rinunciate formalmente; se i docenti sono contrari alla Vostra rinuncia all’assistente, in quanto si sentono più sicuri, allora concordate con l’assistente che segua il ragazzo da lontano e, da vicino, solo nei casi più delicati.

Sono la mamma di un piccolo di 3 anni che frequenta il primo anno di scuola dell’infanzia.
Purtroppo, nonostante il servizio multidisciplinare del distretto socio sanitario abbia previsto la necessità di assistenza da base poichè il piccolo non ha raggiunto il controllo sfinterico e non è in grado autonomamente per la cura e l’igiene della persona, a tutt’oggi a scuola nessuno gli cambia il pannolino peranto il piccolo rimane 5 ore senza nessun cambio.
Inoltre se ha urgenza siamo chiamati noi genitori per effettuare il cambio.
Nonostante più volte abbia sollevato il problema, anche in una riunione del GLI, ancora non provvedono.
Vorrei capire a CHI spetta questo compito.
Ai collaboratori che hanno provveduto a fare il corso di aggiornamento, o al comune che deve mandare l’assistente igienico sanitario?

L’assistenza igienico personale è compito dei collaboratori scolastici che sono formati, e anche retribuiti, per tale mansione; essi debbono essere designati dal Dirigente scolastico (pena la denuncia per omissione di atti di ufficio); ciò in base sia alla Nota Ministeriale Prot. 3390/01 sia in forza del CCNL del 2005 art 47, art. 48 e tav. A.
A fronte della mancata assistenza, si rivolga al Dirigente Scolastico, affinché intervenga tempestivamente. Se la persona designata dal DS si rifiuta, è passibile di denuncia, come ha di recente stabilito la Cassazione.

Sono la mamma di un alunno disabile di seconda media ed ho due domande da porvi. Mio figlio ha diritto a 18 ore di sostegno, l’anno scorso gliene sono state date 12 e quest’anno 18 ma in compresenza con un’altra alunna con certificazione h ma con esigenze completamente diverse da lui, questo è giusto? Cosa posso fare per ottenere le ore solo per lui? L’altra questione è che l’insegnante di sostegno, per sua stessa ammissione, non ha nessuna esperienza con il sostegno e con il ritardo cognitivo, inoltre non sa rapportarsi con il ragazzo che oltretutto si sta chiudendo a riccio e mina la sua autostima con frasi tipo… è impossibile lavorare con te … non so più cosa fare. .. alza la voce continuamente e anche a livello didattico non segue le indicazioni che gli sono state date dalla pedagogista privata che segue il ragazzo da anni. Cosa posso fare?

A vostro figlio spettano 18 ore in forza della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale e, se sono state indicate nel PEI, anche in conformità all’art 10 comma 5 della l.n. 122/2010. Comunicate quindi alla madre dell’altro ragazzo che diffidi la scuola stessa e l’Ufficio Scolastico Regionale ad assegnare anche a lui le 18 ore esclusive a lui spettanti.
Quanto a vostro figlio, chiedete al Dirigente scolastico la sostituzione dell’attuale docente ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 245/01, precisando che non è stato possibile realizzare, come afferma la sentenza stessa, un valido rapporto educativo col bimbo producendo, eventualmente, un certificato di un medico o di uno psicologo che documenti la regressione subita dal bimbo.
Chiedete parimenti anche all’Ufficio Scolastico Regionale che si svolga una riunione di GLHO nella quale si precisi che nel Pei venga indicata la necessità di una cattedra completa per vostro figlio, così come previsto dalle norme sopra citate e fate presente che in mancanza Vi vedrete costretti a fare causa con tutte le spese a carico dell’amministrazione scolastica.

Mia figlia non disabile frequenta il primo anno della scuola dell’infanzia. Unica sezione, 26 allievi, unica maestra. A scuola iniziata è arrivata nella sua classe una  bimba disabile “sindrome down” con sostegno di sole 17 ore su 40 settimanali. Questa bambina sta creando un po’ di problemi con gli altri alunni e sta mettendo in seria difficoltà l’insegnante che non sa se stare dietro a lei o agli altri 26 quando manca il sostegno. Cosa possiamo fare noi genitori degli altri bimbi ?

Dovreste associarvi alla famiglia della bimba chiedendo, come prevede la normativa, la riduzione del numero degli alunni per sezione (massimo 22 alunni, comunque non oltre i 20 nelle sezioni e classi prime delle scuole di ogni ordine e grado). Al tempo stesso, sempre con la famiglia, potreste chiedere l’aumento delle ore di sostegno pari a 25 ore settimanali.
Se le maestre lo ritengono, potrebbero chiedere un corso di aggiornamento sulle didattiche per l’inclusione, con alcuni approfondimenti sull’integrazione di alunni con sindrome di Down, con particolare attenzione alla lettura della Diagnosi Funzionale e della formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

Sono un’insegnante di Educazione Fisica presso un Istituto Secondario di Primo Grado. In una classe prima è stata inerita una ragazzina con tetraparesi spastica su sedia a rotelle.
Poichè le capacità intellettive e relazionali dell’alunna sono nella norma vorrei coinvolgerla nel lavoro della classe.
Nell’esecuzione di giochi non sportivi , spinta dall’insegnante di sostegno lei partecipa molto volentieri. Come conciliare però il suo coinvolgimento con la sicurezza per gli altri alunni che potrebbero
scontrarsi con la sedia a rotelle? Esiste una legge che mi permette di fare ciò?

L’alunna può partecipare alle attività della classe, guidata dal docente per il sostegno e, se possibile, anche dai compagni; è importante progettare attività che le consentano di interagire con i coetanei in maniera adeguata, limitando la possibilità di scontro da lei ipotizzata. Tenga tuttavia presente che in palestra qualunque strumento ginnico potrebbe essere causa di un imprevisto (una pallonata, una caduta, un inciampo, la corsa…).
Occorre pertanto agire sui fattori contestuali, programmando attività che lascino all’alunna ampio spazio di azione e educando i compagni affinché favoriscano la sua partecipazione.

Sono la referente del sostegno di una scuola secondaria di primo grado. Il mio dirigente scolastico vuole delegarmi a presiedere il Gli di Istituto anche quest’anno. Già lo scorso anno mi sono rifiutata, Lui ha presenziato per metà incontro, poi ha delegato me e se ne è andato. Quest’anno ci vuole riprovare e, senza interpellarmi, mi ha ufficialmente nominata a presiedere, oltretutto con solo una settimana di preavviso!
Chiedo se il Dirigente scolastico può non presiedere al Gli e delegare senza una motivazione valida?

In base alla normativa vigente in materia di BES, il Gruppo di Lavoro dell’Inclusione è coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Rientra pertanto nella facoltà del D.S. individuare un docente e delegarlo per tale compito. Egli però non può imporre a un docente un incarico, senza la sua disponibilità. Pertanto, se Lei mette per iscritto la Sua indisponibilità a tale incarico, il DS deve trovare altro docente disposto a presiedere.

Seguo un bimbo che pesa 36 kg in carrozzina e nel tempo scuola viene un’ assistente a cambiarlo. Lei lo solleva per metterlo sul fasciatoio ma anche io lo faccio con lei 2 volte nella mattinata. Quando andiamo in piscina una volta la settimana per tutto l’anno scolastico bisogna spostarlo sollevandolo 4 volte. Sto soffrendo di mal di schiena, l’altro giorno con le lacrime agli occhi mi rendo conto che per il mio fisico non possente questo mi fa male. Sono obbligata? Come funzionano queste cose in genere? Come mi devo comportare?

Non è compito dei docenti prestare assistenza fisica agli alunni con e senza disabilità; se si sentono, possono farlo volontariamente; ma non esiste alcun obbligo di farlo; nel Suo caso Lei non deve farlo perché nuoce alla Sua salute. Pertanto il Dirigente scolastico deve provvedere o facendosi assegnare altre ore di assistenza per l’autonomia o incaricando un collaboratore scolastico che ha il compito della cura dell’igiene personale.

Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia. Vorrei sapere se la bambina con handicap può rimanere a scuola il pomeriggio senza l’insegnante di sostegno.

Certo che può rimanere a scuola quando manca il docente per il sostegno non è in servizio, dal momento che con lei debbono lavorare anche i docenti di sezione.
L’art 12 comma 4 della l.n. 104/92 stabilisce che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.
Se fosse necessaria la presenza di un assistente per la comunicazione o l’autonomia, si deve farne richiesta all’ente locale.

Sono un  docente di sostegno nella scuola secondaria I grado.
Cortesemente chiedo se c’è una normativa riguardo questa prassi ormai in uso da tempo nel mio Istituto: abbiamo sempre diviso la cattedra di sostegno dell’ alunno grave su due docenti per evitare che la stanchezza soprattutto psicologica del docente  vada a nuocere sul lavoro da svolgere. Abbiamo sempre avuto un riscontro positivo da parte degli alunni, sembra anche che sia meno noioso per loro avere più figure con cui relazionarsi. Quest’anno è arrivata una nuova Dirigente che non è d’accordo su questa nostra prassi ormai datata e ben collaudata. Mi chiedo se esiste un’articolo che regola questo aspetto.

Personalmente siamo dell’avviso della nuova DS; infatti specie gli alunni con disabilità grave hanno bisogno di una sola figura di riferimento, per evitare che possano disorientarsi. La prassi, che non è espressamente vietata normativamente, di assegnare due docenti allo stesso alunno è in contrasto con corretti principii pedagogico-didattici orientati a non creare confusione nell’alunno, in particolare con le diverse modalità di impostazione delle attività didattiche e con i diversi stili di insegnamento del docente di sostegno.

Sono la mamma di un bambino di tre anni affetto da Sindrome di Down e con una grave ipotonia, un grave ritardo psicomotorio (non deambula), un grave ritardo del linguaggio e con grossi problemi di deglutizione (il bambino si alimenta quasi esclusivamente con l’utilizzo del biberon), operato all’età di 12 mesi al cuore con la ricostruzione della valvola mitralica.
Mio figlio, certificato ai sensi della L. 104/92, è riconosciuto minore affetto da disabilità grave, frequenta la scuola dell’infanzia.
Lo scorso anno, in questa sezione era presente il nostro secondogenito e proprio per un rapporto di continuità, abbiamo scelto la stessa sezione.
L’insegnante di sostegno, che è stata scelta per lavorare con mio figlio, è arrivata con un bagaglio carico di umiltà, di professionalità, di voglia di lavorare e con una grandissima esperienza sulla Sindrome di Down. Si è messa al “servizio” della piccola comunità nella quale è entrata, dapprima approfondendo la patologia di mio figlio, poi osservando lui e i suoi compagni a scuola ed infine progettando e realizzando – insieme all’insegnante della classe – un lavoro encomiabile che ha coinvolto tutti i bambini, rispettando le finalità del p.e.i.
Ogni mattina mio figlio in quasi un mese ha avuto amore e dedizione da tutti i compagnetti, soprattutto dalla sua insegnante di sostegno, dalla quale andava spalancando le braccia.
Come madre ho dovuto lottare per avere una sedia che lo aiutasse per la postura. In data odierna, senza sapere nulla fino a ieri, hanno tolto l’insegnante a mio figlio. Decisione presa dal D.S. poiché in questo mese, per mancanza di altri insegnanti di sostegno, quest’insegnante svolgeva le ore a disposizione con mio figlio ed anche con un altro bambino disabile. La Preside mi ha detto pertanto che l’insegnante (scelta inizialmente e principalmente per mio figlio) è stata assegnata definitivamente ad altro bambino poiché ritenuto con piu’ necessità. (bambino autistico)
Ho fatto presente al D.S. che mio figlio ha delle gravità non indifferenti, e che tra l’altro è piu’ piccolo, ma Lei ha risposto in malo modo accusandomi (in presenza di altre persone) di essere arrogante e di dover accettare la sua decisione senza insistere. Sono state nominate le insegnanti di sostegno NON DI RUOLO per l’anno scolastico in corso, ed una di queste è stata scelta per mio figlio. Cio’ significa che un bambino con gravi disabilità che dovrà stare per tre anni in questa scuola, si vedrà cambiare un insegnante ogni anno, anziché averne una di ruolo come mi era stato prospettata fin dall’inizio dalla responsabile dei bambini “H”. La stessa insegnante ci parlava del progetto da applicare al bambino anche per gli anni successivi.
Naturalmente, non mi permetto di esprimere alcuna considerazione nei confronti della nuova insegnante che non conosco affatto. Ma mi permetto invece di “urlare” il mio disappunto, la mia frustrazione, la mia delusione ed il mio dolore per un percorso che avevamo faticosamente cominciato dal 12 settembre scorso e con il quale ho raggiunto obiettivi strabilianti con il mio piccolo, perchè la grande professionalità dell’insegnante ha dato, da subito, dei frutti insperati, adesso però grazie alla scelta della preside è stato bruscamente troncato in barba alle più elementari regole di umanità, civiltà, rispetto per gli altri. Si parla tanto dell’importanza della continuità nella scuola e allora perché questa regola non deve valere per mio figlio? Perché un progetto che funziona non può continuare, visti i risultati conseguiti pur se in sole tre settimane?
In fondo al mio cuore lo so io il perché: perché nessuno pensa al benessere dei bambini, perché non si valuta per obiettivi e risultati, si permette a chi è più in alto di scegliere ciò che è meglio per sé e non per i bambini.
Oggi mio figlio tutto il pomeriggio è stato turbato, anche dal mio malessere e pertanto chiedo se questa scelta da parte del d.s. sia stata fatta in modo corretto e lecito. Faccio presente anche che la responsabile dei bambini H  in data odierna, convocata dal d.s., davanti a me, ha detto che c’era stato uno sbaglio, quando all’inizio dell’anno mi era stata comunicata l’assegnazione di ruolo dell’insegnante per mio figlio.
Di fare chiarezza sul fatto che dal primo momento sapevamo che l’insegnante doveva esercitare il sostegno esclusivamente nella classe di mio figlio, mentre poi abbiamo saputo solo oggi che svolgeva le proprie mansioni anche presso la classe dell’altro bambino disabile.
Se cio’ invece fosse stata una decisione sbagliata, chiedo cortesemente di sapere cosa fare per riaffidare l’insegnante a mio figlio. Fino a quando non sapro’ questa risposta non voglio turbare il bambino con l’approccio con un’altra insegnante, perchè mio figlio ha bisogno di una figura stabile che lo accompagni per questi anni di scuola materna con competenze specifiche sulla sindrome di down. Cosa che mi era stata prospettata fin dal primo giorno dalla stessa insegnante di sostegno.

L’insegnante specializzato è un docente assegnato alla sezione che promuove, insieme ai colleghi, il progetto di integrazione scolastica. È una risorsa importante, perché il suo contributo ha ricadute anche in ambito sociale e culturale, in quanto partecipe, insieme ai colleghi, della formazione dei futuri cittadini. Le sue competenze e i suoi compiti, come quelle di tutti i docenti, sono di tipo psico-pedagogico-didattiche.
Accanto a queste considerazioni, è opportuno richiamare la rilevanza della comunicazione e della relazione nel processo di sviluppo dei bambini: gli apprendimenti, come è noto, si sviluppano in un contesto relazionale e sociale significativo. Per questo la scuola promuove la continuità educativo-didattica come fattore rilevante, tanto che la recente legge di riorganizzazione del sistema, la legge 107/2015, riconosce al punto 2, lettera c) del comma 181 la necessità di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, assicurando lo stesso docente per il sostegno per il ciclo scolastico frequentato, in questo caso il triennio della scuola dell’infanzia.
Inoltre, in merito alla continuità, la norma, proprio per garantire la continuità educativo-didattica, stabilisce che dopo 20 giorni dall’inizio delle attività scolastiche il docente non può essere spostato di sede (art. 461 del Decreto legislativo n. 297/94). Scriva pertanto al Dirigente Scolastico richiamando il Decreto legislativo citato e aggiungendo che, oltre a motivazioni di carattere psico-pedagogiche, l’art. 1 comma 72 della legge n. 662/1996 assicura il diritto alla continuità; pertanto il docente per il sostegno, dato che si trova ancora nello stesso Istituto, deve essere riassegnato allo stesso caso fino ad oggi seguito.

Sono un’insegnante di sostegno di una scuola primaria con contratto a T.I. Scrivo perché quest’anno il coordinatore ha deciso di cambiare la mia assegnazione dopo due anni di servizio nella stessa classe. Mi spiego meglio: seguo dalla classe prima un bambino certificato in base alla L. 104 comma 3. Quest’anno, in terza, il coordinatore vuole che segua il bambino solo per metá ore e per le restanti 11 subentrerá un’altra insegnante non di ruolo.  Le 11 ore rimanenti dovró effettuarle su un’altra bambina con certificazione di gravitá e a completare la cattedra sará l’insegnante di cui sopra. Quello che mi chiedo é se questa nuova organizzazione é corretta e se non leda il diritto alla continuità del bambino da me seguito fino ad ora (considerando anche che l’insegnante che mi affiancherà non potrà garantire la continuità non essendo di ruolo e tantomeno specializzata sul sostegno). Le motivazioni che il coordinatore attribuisce a questa scelta sono di carattere puramente organizzativo e cioè facilitare la “copertura” dei bambini se una docente dovesse assentarsi. Lei cosa ne pensa? Come posso fare per evitare questa suddivisione che reputo ingiusta per il bambino?

Questa organizzazione non solo rompe o comunque riduce la continuità didattica, ma anche crea un grave disordine didattico nell’alunno il quale ha due docenti specializzati di riferimento e quindi si disorienta. Non si può subordinare l’interesse dell’alunno alle esigenze organizzative.

L’insegnante di sostegno è assente e per pochi giorni la dirigente non provvede alla richiesta di un supplente.
La compresenza però è fondamentale poiché trattasi di un bambino gravissimo con bisogno di un affiancamento con rapporto di 1:1
Visto che non ci sono neanche gli operatori AEC,  poiché ridotti drasticamente,  la compresenza non può essere garantita
Il docente di classe cosa può fare?
Il bambino ha comunque diritto a frequentare la scuola?

I Dirigenti Scolastici, in base alla Nota Miur 8 novembre 2010, prot. 9839, “al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola”. Il docente su posto comune si occupa dell’alunno con disabilità in quanto suo alunno; e questo avviene sia in presenza del docente di sostegno sia quando questi non è in servizio.
Il diritto alla frequenza è garantito per tutti gli alunni, con o senza disabilità.

Sono un insegnante di classe. Essendo state decurtate le ore di aec ad un bambino down grave, lo scorso anno ne aveva come risulta nel  pei assegnate 20, siamo state costrette, per coprire le 40 ore di permanenza a scuola del bambino, ad utilizzare le nostre ore di compresenza per fare assistenza durante le ore del pranzo in assenza di copertura aec  poiché quest’anno scolastico le ore sono state ridotte a 15.
Volevo chiedere se è nelle nostre mansioni dare da mangiare a questo bambino che va guardato a vista altrimenti mangia con le mani nei piatti di tutti?
C’è una normativa che regolarizza tali mansioni.

I docenti, sia curricolari che assegnati su posto di sostegno, non sono tenuti a somministrare il pasto agli alunni; pertanto il Dirigente scolastico deve provvedere o facendosi assegnare altre ore di assistenza per l’autonomia o incaricare un collaboratore scolastico che ha il compito della cura dell’igiene personale.

Mio Figlio disabile al 100%  con accompagnamento e legge 104 adesso sta frequentando il 5° anno delle Scuole Superiori, potrei inscriverlo il prox anno ad una nuova Scuola Superiore? C’e’ una legge che lo vieti ? (visto che dopo si prospetterebbe un Centro diurno e non sono tanto propensa a mandarlo…)

Come risulta dal Parere del Consiglio di Stato 3333/2006 non è possibile re-iscriversi ad un ciclo di scuola secondaria di secondo grado, dopo averne frequentato uno o comunque non viene dato il sostegno.

Qual’è la normativa per l’elaborazione del piano annuale inclusione?
Chi è che lo elabora? Chi lo approva?

La normativa è indicata nella C.M. n. 8 /2013 e nella Nota ministeriale del 22 /11/2013.
Quanto al PAI viene predisposto dal GLI e lo approva il Collegio dei docenti.

Nel caso in cui i genitori di un bambino audioleso non vogliano un’assistenza alla comunicazione specializzata LIS, come ci si deve muovere?
È una decisione che spetta unicamente alla famiglia?

La decisione di avvalersi o meno dell’assistente alla comunicazione spetta esclusivamente alla famiglia, essendo questa presenza un diritto e non un obbligo. Quindi la famiglia può chiedere un comunicatore per i sordi oralisti oppure nessun comunicatore.

Mio nipote affetto da autismo e frequentante la scuola per l’infanzia, ha visto quest’anno sostituita la percedente insegnante di sostegno con una nuova. Secondo indiscrezioni trapelate di recente di cui siamo venuti a conoscenza, quest’ultima è stata oggetto due anni fa di denunce relative a maltrattamenti verso un bambino autistico. Siamo preoccupati e vorremmo sapere i passi da compiere preventivamente salvaguardando sia il piccolo  che anche la privacy di questa persona. Possiamo richiedere ad esempio al distretto l’idoneita ed i requisiti richiesti in tale circostanza su questa insegnante?

Se la docente ha questo trascorso, è da supporre che non ripeta l’errore che le è costato lo spostamento di sede. Lei potrebbe in modo riservato parlare col Dirigente scolastico, che sicuramente è informato del curricolo della docente, facendo presente che, se si dovesse ripetere con Vostro figlio il comportamento lesivo, non Vi accontentereste dello spostamento di sede ma denuncereste il docente; invitate quindi il dirigente a mettere sull’avviso in generale la docente sul fatto che è conosciuto il suo trascorso e che le famiglie sono allerta.
Non riteniamo sia il caso di chiedere nulla agli uffici poiché, trattandosi di privacy, non darebbero alcuna notizia.

Sono un assistente specialistico per l’integrazione in un Istituto Tecnico informatico. Abbiamo un ragazzo con una sindrome dello spettro autistico di secondo livello ed è stata avviata una programmazione didattica con un orario ridotto (richiesto dai genitori) rispetto alla classe. Volevo chiedere se con un orario ridotto di 8 ore, è comunque possibile attivare una programmazione didattica che segua gli obiettivi minimi, oppure legalmente dobbiamo seguire una programmazione differenziata.

Questa è una risposta che spetta ai docenti della classe che la riportano nel GLHO, ma compete ai docenti decidere il tipo di programmazione (se differenziata o se riconducibile ai programmi ministeriali, in base all’OM 90/2001).
Sono i docenti gli attori della gestione del Pei, come sono i tecnici della riabilitazione gli attori del progetto di riabilitazione e Voi operatori sociali gli attori del progetto sociale.
Si tenga presente che comunque la famiglia può sempre rifiutare il Pei differenziato, rischiando che l’alunno possa essere bocciato, come stabilisce l’art 15 dell’O M n. 90/01.

Sono una docente della scuola dell’infanzia. Nella mia sezione è presente un bambino con L. 104. Il bambino viene seguito per quattro ore al giorno dall’insegnante di sostegno (la certificazione per l’integrazione scolastica ai sensi dell’art. 3 della  leve 104/92 richiede espressamente un docente di sostegno). Ora la dirigente scolastica vuole che il bambino si fermi a scuola anche il pomeriggio senza nessun docente di sostegno, educatore o assistente: insomma devono essere le docenti titolari della sezione a farsene carico. È giusto tutto questo? Può il dirigente pretendere una cosa del genere?

Il bambino ha diritto a frequentare tutto l’orario scolastico frequentato dai compagni. Pertanto al pomeriggio il bimbo sarà seguito dai soli docenti curricolari; ciò è corretto, poiché  inclusione significa che l’alunno con disabilità è di tutti i docenti della sezione, aiutati ,se necessario, dal docente specializzato; al pomeriggio si svolgono attività diverse da quelle del mattino e quindi Voi docenti curricolari potete organizzarVi per integrare nel lavoro di classe il Vostro alunno con disabilità.
Se si trattasse di un bimbo iperattivo e si rivelasse necessaria la presenza di un assistente per l’autonomia, fate una riunione di GLHO e richiedete tale figura al Comune tramite il Pei che la prevede.

Volevo sapere se un Istituto superiore può espellere una alunno disabile psichico per un episodio di violenza verso i compagni in un Istituto paritario.
L’alunno con diagnosi di schizofrenia e nessun supporto scolastico (né sostegno, né Aec) ha causato una rissa a seguito di ripetute “prese in giro” da parte dei compagni.
Nel caso sia legittima l’espulsione, può essere iscritto durante quest’anno scolastico in un altro istituto?

È molto strano che si usi una tale sanzione verso un alunno con disabilità, privo di assistenza in un istituto che è paritario; si poteva sospenderlo per qualche giorno; comunque si dovrebbero prendere misure disciplinari anche nei confronti dei compagni.
A nostro avviso, il caso dovrebbe essere denunciato al MIUR, perché questo è un caso evidente di non accettazione di un alunno con disabilità e quindi, in base alla l.n. 62/2000, l’istituto rischia di perdere la parità.
Penso che, data la circostanza, l’iscrizione dell’alunno possa essere accettata tardivamente presso un istituto statale, ovviamente purché ci sia una classe con non più di 22 alunni e si dia all’alunno la dovuta assistenza per l’autonomia.

Sono un operatore specializzato che segue un ragazzo con disabilità con ritardo mentale gravissimo presso una scuola secondaria di primo grado. Il ragazzo presenta atteggiamenti di autolesionismo (si ferisce con morsi e pugni) e atteggiamenti violenti verso il personale. Ciò accade prevalentemente quando il bambino è stanco o è frustrato. Per evitare che possa farsi male dobbiamo contenerlo fisicamente, tenendogli le mani. Mi chiedo se queste nostre azioni siano consone ai nostri doveri ( mio e del docente di sostegno) o si tratta di una modalità”violenta” e quindi da evitare. Vi chiedo inoltre se posso lavorare in assenza dell’insegnante di sostegno, lui è presente per 18 ore e io 20, chiaramente il dirigente mi fa affiancare da altri docenti disponibili al momento per la sicurezza di tutti. Ci sarebbe la possibilità di rendere ufficiale la disponibilità di altre persone? Durante i precedenti glis è stato stabilito che il bambino non può rimanere  in presenza di un solo adulto per motivi di sicurezza. Vorremmo proporre, di concerto con la neuropsichiatra, una riduzione dell’orario di frequenza vista la sua incapacità di sostenere questi tempi scolastici (5-6 ore giornaliere). Tuttavia vorremmo garantire l’accoglienza scolastica al minore.

In merito al quesito posto, ci siamo rivolti a Donata Vivanti, vice-presidente FISH, in qualità di esperta nel campo dell’autismo.

Sono un docente di sostegno della secondaria di I grado . Scrivo a nome di una mamma in preda a sensi di colpa ed emotivamente provata per non aver fatto presentare il figlio all’esame di maturità (un mio alunno del I grado)  nella certezza che potesse riscriverlo alla classe quinta. La richiesta è stata rifiutata adducendo come motivazione che anche in assenza di certificato medico il ragazzo fosse obbligato a  sostenere le prove suppletive dell’esame di maturità. Attualmente il ragazzo è a casa.

Se un alunno non si presenta agli esami senza giustificazione, viene bocciato e la ripetenza non è automatica, dal momento che deve essere deliberata dal Dirigente o dal Consiglio di classe che può rifiutarla legittimamente.
Nel caso di un alunno con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, per il quale è stato adottato un Pei differenziato, la ripetenza è da ritenere illegittima poiché è stata prevista per poter raggiungere in due anni gli obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali, mentre la programmazione differenziata fa riferimento ai propri obiettivi.
Potete pertanto pensare di inserire il giovane in un corso di formazione professionale diurno o serale,  in modo da avviarlo ad un’attività lavorativa o presso una ditta o presso una cooperativa sociale integrata.

L’alunna che seguo con rapporto uno a uno nella Scuola Primaria durante l’orario scolastico effettua per un’ora al giorno dalle 9,30 alle 10,30 terapia riabilitativa di logopedia e psicomotricità. Può il genitore chiedere alla docente di sostegno il recupero di questa ora di insegnamento?

Gli interventi specialistici di riabilitazione devono essere effettuati in orario extrascolastico, cioè non di lezione, per non ridurre le ore di insegnamento col rischio della validità dell’anno scolastico.
Dovreste riunire il GLHO facendo presente alla famiglia di chiedere al centro di modificare l’orario; se il centro non accetta la modifica dell’orario, rivolgetevi al Prefetto perché intervenga per bloccare questo abuso.
È possibile anche prevedere una variazione di orario scolastico, in tal caso la richiesta va sottoposta al Dirigente Scolastico.

Sono la referente del sostegno scolastico di un ITI.
In presenza di alunni diversamente abili può la scuola organizzare
uscite didattiche che prevedono il raggiungimento della meta
con mezzi propri? Come dobbiamo comportarci?

Trattandosi di una scuola superiore il trasporto è di competenza della Provincia; ora penso che ,coi cambiamenti nelle competenze delle Probince, questo compito sia stato assunto dalla Regione; dovreste quindi contattare la Regione per sapere se è essa che si occupa del trasporto alle scuole superiori o se è di altro ente e quale; fare presente che c’è questa uscita didattica e che questo ente ha l’obbligo di garantire il trasporto per tale alunno; muoveteVi subito perchè ci sarà da discutere con probabile rimballo di competenze e rifiuto di tale trasporto. Suppongo che l’alunno necessiti di un trasporto particolare con pedana mobile e questo deve essere fatto presente.

Ho un figlio con gravissime disabilità 100% non autosufficiente che frequenta il 4  l’istituto Agrario. L’insegnante di sostegno dell’anno scorso è ritornato questa settimana nella sua scuola, ora il Dirigente scolastico mi sta dando mille scuse per cui non può riprendere mio figlio perché ha già un insegnante assegnato. Non posso obbligare il Dirigente ad un cambio di assegnazione per continuità didattica?

Dica al Dirigente Scolastico che, oltre a motivazioni di carattere pedagogico e psicologico, l’art. 1 comma 72 della l.n. 662/1996 assicura il diritto alla continuità; nel caso di specie il docente si trova ancora nello stesso Istituto, quindi la scuola è obbligata a riassegnarlo allo stesso caso, ovvero alla classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità.

Vorrei sapere se legalmente un bambino di primaria, portatore di handicap, iscritto in quarta classe e non ammesso in quinta, possa essere inserito a frequentare la  classe inferiore terza, per permettergli di recuperare abilità e contenuti non acquisiti e contemporaneamente sottrarlo ad un contesto conflittuale con gli altri alunni della classe. Esiste una normativa che permette un provvedimento del genere e come si può attuare in termini pratici.

Legalmente, l’alunno deve frequentare la classe alla quale è iscritto. È illegale, invece, inserire un alunno in una classe differente dalla sua. Si rammenta inoltre che per l’alunno con disabilità deve essere predisposto un Piano Educativo Individualizzato, che comprende la programmazione per lui prevista: per gli obiettivi si deve fare riferimento unicamente al PEI. Se l’alunno è stato ammesso alla classe quarta significa che gli obiettivi per lui fissati sono stati raggiunti.

Mia figlia frequenta la terza elementare e da due anni è seguita da una logopedista in quanto ha disturbi di linguaggio ed apprendimento.
Abbiamo lasciato la vecchia logopedista pe una nuova con cui la bimba va in piena sintonia.
L’attuale professionista è diventata insegnante di sostegno nella stessa classe di mia figlia è il dirigente scolastico mi dice che devo evitare di mandare mia figlia il pomeriggio privatamente dalla professionista.
Ovviamente non è insegnante di sostegno della mia bimba in quanto non c’è la necessità vista la lieve difficoltà, quindi mia figlia segue il classico programma e non interagisce con l’insegnante di sostegno durante le lezioni, ma come prima ha il suo piano di incontri pomeridiani quando la persona esercita la libera professione.
Ma non dovremmo vedere il bene dei bimbi più che seguire una burocrazia ?

Il docente per le attività di sostegno, anche se in prevalenza potrebbe lavorare con l’alunno con disabilità, è docente di tutti gli alunni, dei quali è responsabile insieme ai colleghi, e partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della classe alla quale è assegnato.
Se la logopedista di sua figlia è anche sua docente, in quanto assegnata su posto di sostegno nella stessa classe, non esiste alcun conflitto legale col fatto che la bambina sia una sua cliente pomeridiana privata per altra attività professionale, quale la logopedia.
La normativa vieta ai docenti di intrattenere rapporti privati coi propri alunni in qualità di insegnanti e cioè per lezioni private; e questo non è il caso di Vostra figlia.
Lo stesso può accadere ad un alunno in una classe in cui opera un docente che sia pure autorizzato ad esercitare la libera professione ad es. di avvocato o di geometra; tale alunno o la sua famiglia può certamente intrattenere rapporti professionali con il professionista citato, ovviamente non per lezioni private, ma per questioni legali o di progetti edilizi, e in orario extrascolastico.

Sono il padre di un bambino di 4 anni con sindrome di Williams, a cui è stata riconosciuto l’handicap con connotazione di gravità L.104 comma 3.
Mio figlio frequenta la scuola materna, e gli sono state assegnate 16 ore di sostegno settimanali.
Ad oggi ha una copertura di solo 4 ore perchè. a detta dell’ “Istituto Comprensivo”, non ci sono docenti per coprire la totalità delle ore!
Anche l’ambito territoriale prende tempo senza dare risposte.
Come mi devo comportare per ottenere la copertura prevista di 16 ore?
C’è qualche responsabilità legale in questa mancanza di copertura per il dirigente scolastico?

Agli alunni con disabilità grave, accertata ai sensi dell’art 3 comma 3 l.n. 104/92, se con disabilità intellettive, relazionali o sensoriali, la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010 assegna una cattedra intera (nella scuola dell’Infanzia corrisponde a 25 ore settimanali), confermata in ciò dalla l.n. 111 (2011 art 19 comma 11.
Vi consiglio di mandare una diffida scritta alla scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale.
Quanto a frequentare la scuola tutti i giorni, questo è un diritto dell’alunno che non può essere negato se manca personale assistente; vedete l’art 12 comma 4 l.n. 104/92 che vieta l’esclusione dalla frequenza per motivi di disabilità.
Se voleste, quindi, potreste portare a scuola il bimbo per tutta la settimana e se si rifiutano di prenderlo, potete denunciare il Dirigente per omissione di atti di ufficio, oltre che agire per discriminazione ai sensi della l.n. 67/06.

Cosa dice la normativa vigente riguardo agli obblighi da parte degli educatori della Provincia che lavorano nelle scuole di indicare gli obiettivi del PEI raggiunti dai ragazzi diversamente abili durante un anno scolastico?

Gli obiettivi indicati nel PEI sono “da raggiungere”, quindi il percorso scolastico, e le attività correlate, sono finalizzate al loro raggiungimento.
Il Piano Educativo Individualizzato è un documento scritto a più mani fra gli insegnanti della classe, i genitori e gli specialisti; a questo lavoro possono concorrere anche le altre figure educative che si rapportano con l’alunno con disabilità; ciascuno partecipa secondo le proprie competenze, nel rispetto dei differenti ruoli.
Gli educatori possono proporre elementi utili dal punto di vista educativo: le loro proposte vengono analizzate dal gruppo di lavoro e, se accolte, riportate nel Pei, nella parte relativa agli accordi educativi.
In aula, gli educatori si raccordano e coordinano la loro azione con i docenti in servizio.
A fine anno scolastico gli educatori partecipano al GLHO e forniscono le loro osservazioni sull’attuazione del Pei e non possono sottrarsi a tale compito.

Chi è tenuto a comprare il materiale didattico per le attività scolastiche di un bambino con bisogni speciali:  l’istituto o il genitore? Ve lo chiedo perché quest’anno mio figlio è in seconda elementare e ci è stato chiesto dall’insegnante di sostegno di acquistare del materiale didattico, ma non parliamo di modiche cifre. E se un genitore non può permettersi spese extra?

Se si tratta di apparecchiature, la scuola, di solito, si rivolge al CTS (Centri Territoriali di Supporto) per ottenerle in comodato; se si tratta di materiali di consumo, dovrebbe provvedere la legge regionale sul diritto allo studio che dovrebbe fornire alle scuole dei fondi.
Comunque se la scuola deve acquistare qualcosa col proprio fondo di istituto, gode dell’IVA al 4%.

Sono un assistente specialistico per l’integrazione in un Istituto Tecnico informatico. Abbiamo un ragazzo con una sindrome dello spettro autistico di secondo livello ed è stata avviata una programmazione didattica con un orario ridotto (richiesto dai genitori) rispetto alla classe. Volevo chiedere se con un orario ridotto di 8 ore, è comunque possibile attivare una programmazione didattica che segua gli obiettivi minimi, oppure legalmente dobbiamo seguire una programmazione differenziata.

La programmazione curricolare è competenza esclusiva del Consiglio di classe. Ed è infatti il Consiglio di classe che ha gli elementi per valutare se il tempo scuola consente di acquisire sufficienti elementi per una valutazione riconducibile ai programmi ministeriali.

E’ possibile sostituire l’insegnante di sostegno per grave incompatibilità con il ragazzo disabile nella scuola superiore e quale è la procedura?

La sentenza del Consiglio di Stato n. 245/2001 ha stabilito che si può chiedere la sostituzione quando non si sia creato un valido rapporto educativo tra alunno e docente, indipendentemente dalle capacità professionali del docente.

Sono un insegnante specializzata sul sotegno e lavoro presso una scuola dell’infanzia. Ho una questione da porre che non riesco a risolvere: alla scuola dell’infanzia c’è il tempo pieno con la mensa. A chi spetta il compito di dar da mangiare ad un bambino disabile? All’insegnante di sostegno o al personale qualificato? Ho già letto che i comuni devono affiancare l’assistente personale.
Ma il problema annoso è: se l’alunno disabile è “in grado di poter mangiare da solo” ma va soltanto aiutato ad “imparare a mangiare da solo, impugnando autonomamente una forchetta o un cucchiaio, imparando a chiedere semplicemente del pane e/o dell’acqua, imparando altresì le regole a tavola” a chi spetta il compito? Io ho sempre pensato che spettasse all’insegnante di sostegno poichè rientra in uno degli obiettivi che vengono inseriti nel P.E.I. riguardo l’autonomia personale e sociale.
Potreste, cortesemente, risolvere questo dubbio?

È prassi frequente che, in mancanza di una precisazione normativa in proposito, si distingua tra il caso di un bimbo che non riesce a mangiare autonomamente, perché non ha il corretto uso delle mani e quindi si sporcherebbe, caso in cui l’imboccamento verrebbe effettuato dai collaboratori scolastici per la cura dell’igiene personale, come previsto dal CCNL ed il caso in cui il bimbo, perfettamente in grado di alimentarsi da solo, non riesce per mancata educazione; in tal caso il compito educativo spetterebbe all’assistente per l’autonomia.
Normalmente non rientra nel mansionario dei docenti l’imboccamento; se però qualcuno si offre spontaneamente a fini educativi, non è vietato.

Sono una docente di un liceo. L’anno scorso in classe, in una prima liceo ho avuto un ragazzo  e  suo fratello gemello che hanno ripetuto per due volte la prima perchè i colleghi sostenevano che non erano adatti ad una prima superiore in quanto il loro comportamento era di un alunno delle elementari.
Li ho ereditati io; i ragazzi hanno dei comportamenti “fuori” dalla norma : lentezza, interventi a sproposito, uno in particolare riferisce frasi appartenenti ad un suo mondo.
Ho chiamato i genitori, ho riferito loro ciò che ho osservato in qualità di coordinatrice.
I genitori sono due medici : si spiegano il tutto con i problemi alla nascita, entrambi prematuri, uno in fin di vita alla nascita e per entrambi  un’educazione che sin dall’infanzia, per paura, li ha ovattati privandoli delle esperienze normali.
Ho capito subito che non intendono avvalersi di nessun insegnante di sostegno e di chiedere nessuna certificazione.
Ho intuito il loro dramma, ho cercato di incontrare il loro dolore.
Ho praticato , con il loro consenso, l’unica via percorribile: i Bes e l’adozione di un PDP. Prima di allora nessuno ha praticato questa via.
I ragazzi sono molto forti nella narrazione e nella memoria, il senso logico è carente. Uno ha problemi di balbuzie. A casa sono seguiti tanto, le verifiche con dei criteri oggettivi arrivano al 7 con tempi più lunghi.
Promossi entrambi con la media del 7.
Quest’anno, classe seconda, una nuova docente : quando ho presentato i due casi e ha visto i ragazzi ha affermato che convocherà  la famiglia per chiedere la certificazione perchè , secondo lei, uno è autistico e  in particolare è da programmazione differenziata e uno da semplificata e lei senza certificati non fa nessun PDP.
Addirittura ha detto che chiamerà l’ispettore perchè si rispetti la legge. Aggiungo anche che nella classe, per un’altra ragazza, c’è l’insegnante di sostegno e l’anno scorso si è messa a disposizione di tutti, come deve essere.
Prevedo battaglia nel primo consiglio di classe per l’adozione del PDP. Vorrei sapere se il mio modo di procedere rispetta la normativa sui BES.

Il riconoscimento degli alunni come alunni con BES è previsto dalla normativa vigente, pertanto lo scorso anno è stato effettuato l’iter corretto, acquisendo il consenso della famiglia, in accordo con il Consiglio di classe. E il percorso scolastico, da quanto lei riporta, è stato particolarmente efficace.
In base all’Ordinanza Ministeriale del 27 dicembre, seppur rivista dalla CM 8/2013 e precisata dalla Nota 2563 del 22 novembre 2013, il consiglio di classe può riconoscere, in base alle proprie competenze psico-pedagogico-didattiche, un alunno come alunno con BES e, con il consenso della famiglia, predisporre un PDP, secondo quanto indicato nella Nota 2563/2013. Il PDP dura per l’anno scolastico di riferimento, perché la condizione di BES (eccetto quelli con diagnosi) non è una condizione “costante”, bensì legata a limiti temporali.
Da quanto lei scrive sembra che anche per quest’anno sia necessario procedere per il riconoscimento degli alunni come alunni con BES, acquisendo il consenso della famiglia e predisponendo, con il consiglio di classe, quindi un PDP.
Quanto asserito dalla sua collega non trova fondamento: sono i genitori gli esercenti la potestà genitoriale e soltanto loro possono richiedere la valutazione per il figlio.
Le suggeriamo di parlare con il Dirigente Scolastico per appianare questo iniziale attrito.

In base a quale criterio viene calcolato il numero delle ore di servizio del personale assistenziale educativo nella scuola primaria?
Nello specifico, trattasi di un alunno certificato in base alla L. 104/92 art. 3 seguito dall’insegnante di sostegno per 12 ore settimanali (11 + 1 di programmazione).

Il criterio riguardante l’assegnazione ad un alunno con disabilità di personale deputato all’assistenza alla comunicazione e all’autonomia personale (L. 104/92, art. 13, c. 3) è determinato dal “bisogno” dell’alunno, che potrebbe riguardare tutto il tempo di frequenza o una parte di esso.
Il Glho, sulla base del bisogno e della diagnosi funzionale, indica le ore necessarie per l’assistenza nel Pei iniziale dell’anno di frequenza (2016-2017), in riferimento al successivo anno scolastico (2017-2018). Riferimenti: l.n. 122/2010 art 10 comma 5.

Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado, ho organizzato un’attività extracurriculare di teatro gestito in collaborazione con un attore che non è dipendente della scuola e deve essere retribuito. L’attività è svolta nell’edificio scolastico ma viene richiesta dalle famiglie e partecipano solo i ragazzi interessati pagando una quota che serve per rimborsare i costi dovuti alla presenza dell’attore professionista. Desidero sapere se i ragazzi con handicap possono partecipare gratuitamente e se sì  chi deve pagare la loro quota?

Se gli alunni con disabilità non versano in disagiate condizioni economiche, penso che dovrebbero pagare la quota come gli altri; inclusione significa essere trattati alla pari; se hanno difficoltà economiche, anche i compagni non disabili dovrebbero godere di un beneficio. A tutto ciò dovrebbe provvedere il fondo di istituto; altrimenti si aumenta la quota di tutti e si paga quella di chi, per motivi economici, non può sostenere la spesa. Si può anche chiedere una sponsorizzazione.

Mio figlio quest’anno è stato spesso assente per problemi di salute, ho saputo di questi piani educativi speciali a maggio , ma lo hanno bocciato rimandandolo di 10 materie,e legale? Ho portato certificati medici.

Il riconoscimento della presenza di un bisogno educativo speciale è determinato in base alle norme in vigore; per gli alunni con BES viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato, mentre il Piano Educativo Individualizzato è previsto per gli alunni con disabilità (L. 104/92).
La norma prevede che la famiglia possa, presentando una certificazione, chiedere che il figlio venga riconosciuto come Bes, attribuendo al Consiglio di classe la decisione di accogliere o meno tale richiesta (Nota 22/11/2013 Prot. n. 2563), motivando, per iscritto, il non accoglimento della richiesta.
Il caso da lei descritto riguarda le assenze per motivi di salute (non ha indicato altro, neppure l’ordine di scuola). Sulla base di quanto scritto, in assenza di una certificazione di disabilità e in base alla normativa vigente, si fa riferimento alle norme sulla validità dell’anno scolastico.
Ai fini della validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
Sia nel primo come nel secondo grado, i singoli Collegi docenti possono stabilire deroghe eccezionali al limite delle presenze. Le assenze, in ogni caso, devono essere documentate e il Consiglio di classe, a fronte delle deroghe, può procedere alla valutazione a condizione che le assenze non la pregiudichino (per il primo grado: art. 2, comma 10, del DPR 22 giugno 2009; per il secondo grado: art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009).

Sono un’insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria, ho in sezione un bambino con disturbi dell’udito, l’assistente provinciale copre 6 ore settimanali… Il bambino ha diritto a delle ore di sostegno? Se i genitori non sono d’accordo per il sostegno? Anche senza sostegno bisogna stendere PEI e PDF?

Non è chiaro se il bambino si avvale della Lis, né se l’assistente ad personam, che è stato assegnato dall’ente locale, sia presente per altre motivazioni. Essendo alunno con disabilità, vi sono le condizioni perché alla sezione alla quale è iscritto venga assegnato un docente per le attività  di sostegno.
Se agli atti della scuola è presente la certificazione di sordità concernente l’art 3 della l.n. 104/92, anche se i genitori rinunciano al sostegno, Voi dovete considerare l’alunno con disabilità e, pertanto, dovrete elaborare i documenti di rito: dapprima il Profilo Dinamico Funzionale (se è già stato elaborato dovrà, se necessario, essere aggiornato) quindi il Piano Educativo Individualizzato (naturalmente con la partecipazione della famiglia).
Se invece i genitori hanno ritirato anche la certificazione, allora, la scuola non è tenuta a predisporre né PDF né PEI.

Sono un docente di sostegno specializzato di una scuola superiore di secondo grado, avrei due quesiti da porle.
Nella mia scuola ci sono due ragazzi, uno autistico che necessita di essere accompagnato all’uscita fino alla fermata del pullman
e che l’insegnante di sostegno attenda con lui.
Secondo quesito : uno studente su sedia a rotelle necessita di essere imboccato durante l’intervallo, a chi spetta tale compito
(anche se una collega è disponibile) e di chi è la responsabilità?
Ecco per questi due incarichi noi insegnanti di sostegno siamo disponibili, solo vorremmo sapere se necessità una particolare documentazione o particolare richiesta da parte dei genitori al DS?

Dovrebbe chiarire se lo studente con autismo deve essere accompagnato alla fermata dell’autobus di linea o allo scuolabus. In genere l’accompagnamento allo scuolabus è affidato ad un collaboratore scolastico, come nel caso di altri studenti della scuola minorenni.
Per l’autonomia personale la norma prevede l’assegnazione di personale “ad personam”; questo compito potrebbe essere assolto, previo corso di formazione, dai collaboratori scolastici, se limitato al solo tempo dell’intervallo scolastico e se non sussistono particolari criticità.
Nel caso della disponibilità dei due docenti a svolgere tali compiti come “volontariato”, devono esserci sia l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che dei genitori. In questo preciso caso occorre che la famiglia inoltri una precisa richiesta (accompagnare il figlio alla fermata dell’autobus; imboccare il figlio durante la ricreazione); a fronte della domanda della famiglia, la scuola chiede per iscritto ai docenti se intendono svolgere questi compiti e i docenti rispondono positivamente, sempre per iscritto. In assenza, quindi, di assistenti per l’autonomia, la scuola segua questa prassi, assicurando i docenti qualora la normale assicurazione dei docenti non copra tali ‘nuove mansioni’.

Sono la mamma di un bambino al quale è stata riconosciuta disabilità in base alla legge 104 art.3 co.3.  Quest’anno mio figlio frequenta la quinta elementare e come tutti gli anni ancora non è stata nominata l’insegnante di sostegno perché come riferitomi dal Dirigente scolastico nessun insegnante si è presentato per prendere l’incarico. Volevo sapere se vi è l’obbligo della scuola  a nominare una supplente; lascio immaginare in quale stato di disagio si può trovare il bambino stando tutto il tempo senza un supporto.

Dite al Dirigente Scolastico che provveda a nominare immediatamente un supplente in attesa dell’avente diritto; se poi questo docente Vi va bene, dite alla scuola che pretendete che rimanga lui, poiché l’art 461 del decreto legislativo n. 297/94 stabilisce che il docente non può essere spostato di sede dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni; se invece non Vi soddisfa provate col nuovo.

Mio figlio ha tre anni  ha la 104 con art 3 comma 3
Quest’anno frequenta il primo anno di materna statale
È sempre stato seguito da un  neuropsichiatra privato che lavora anche in struttura pubblica e da terapisti privati
Da circa un anno la cooperativa che eroga terapia in convenzione, ha preso in carico mio figlio con 5 interventi terapeutici a settimana
La domanda è questa
1) può la coperativa chiedere alla scuola un glh senza avermelo chiesto??
2) Posso annullare il glh convocato dalla coperativa indicando che il mio neuropsichiatra di riferimentoe quindi l’equipe sanitaria è da intendersi composta principalmente da lui e dai terapisti privati??
3) Esiste una normativa che mi permette di scegliere l’equipe sanitaria che collaborerà con la scuola anche se mio figlio segue delle terapie in regime di convenzione?
4) posso annullare il glh convocato dalla coperativa??

Per la elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, la norma prevede che il gruppo di lavoro sia costituito da tutti gli insegnanti della classe, dai genitori e dagli specialisti dell’Asl (o specialisti di fiducia della famiglia) che hanno in carico l’alunno con disabilità (DPR 24 febbraio 1994 e Linee guida del 4 agosto 2009).
L’invito per la elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (primo documento elaborato dopo la presentazione della Diagnosi Funzionale, che viene periodicamente aggiornato) e del successivo Piano Educativo Individualizzato (progetto annuale di lavoro valido per l’anno scolastico in corso) viene inviato dalla scuola sia ai servizi sia alla famiglia. La famiglia, a fronte di specifiche necessità, può chiedere alla scuola la convocazione del Glho.
In relazione ai quesiti posti:
–          la coperatova per chiedere la convocazione del Glho deve dapprima chiedere il consenso alla famiglia,
–          i genitori, in quanto esercenti la potestà genitoriale, possono intervenire e non consentire la convocazione di un incontro (quindi anche il Glho) in cui si parli del figlio senza la loro autorizzazione,
–          per la formulazione della Diagnosi Funzionale, e quindi la partecipazione all’elaborazione del PDF e del PEI, ci si può rivolgere ad un centro convenzionato che sostituisce l’ASL.
Come genitori potete, anzi dovete, comunicare alla scuola che lo specialista di riferimento è il medico di fiducia al quale fate riferimento.

Vi scrivo per una problematica legata ad una ragazza frequentante la scuola secondaria di 2 grado.
Il gruppo del pdf  prevede la presenza obbligatoria del medico specialista che ha in cura la ragazza?
Nel caso ci sarebbe una legge di riferimento?
La stessa non ha, al momento un medico della asl di riferimento, perciò è stata fatta richiesta alla famiglia di mobilitarsi in proposito.

Per la elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, la norma prevede che il gruppo di lavoro sia costituito da tutti gli insegnanti della classe, dai genitori e dagli specialisti dell’Asl che hanno in carico la studentessa (DPR 24 febbraio 1994 e Linee guida del 4 agosto 2009).
L’invito viene inviato dalla scuola ai servizi dell’Asl, in genere tramite un contatto informale per avere un riscontro in merito alla disponibilità (data). Tale contatto avviene anche con la famiglia in quanto, come prescrivono le Linee Guida, il Dirigente Scolastico deve concordare l’orario dell’incontro.
Quindi la scuola provvede ad inviare la convocazione formale dell’incontro. Se per la data di convocazione gli specialisti dell’Asl non si presentano saranno indicati come assenti (giustificati se invieranno una lettera in cui motivano la loro assenza).
Il gruppo di lavoro procede elaborando il Pei, come previsto dalla norma.

Lavoro in un Convitto Nazionale in cui sono stati inseriti come convittori, quindi con anche permanenza notturna, dei convittori con handicap che durante il mattino sono sempre seguiti da insegnanti di sostegno mentre nel pomeriggio-notte non hanno alcun sostegno. Si fa presente che il rapporto pomeridiano di 1 istitutore a 18 alunni e notturno di 1 a 34. La Dirigente non ci ha mai comunicato delle disabilità di questi alunni che quindi di pomeriggio-notte, senza sostegno,  tornano ‘sani’. E’ legittimo tutto questo, visto che alle volte questi disabili escono alle volte dal Convitto da soli? Alcuni di loro abbiamo saputo essere anche autisti.

Per questi alunni dovrebbe essere stato formulato un Pei; in esso deve essere assolutamente precisato in che modo deve essere organizzata la vita pomeridiana prevendendo, se necessaria, la presenza di un assistente per l’autonomia o un assistente educativo fuori dell’orario scolastico.
Quanto ad uscire da soli, pretendete l’autorizzazione delle famiglie per non avere dei problemi.

É legale lasciare una bambina down senza insegnante di sostegno in una scuola statale? La bambina scuola primaria ha una copertura di 24 h settimanali

Se all’alunna sono state assegnate 24 ore settimanali di sostegno, ma ancora non è arrivato il docente per il sostegno a causa dei terribili ritardi di quest’anno, si può chiedere al Dirigente scolastico che si faccia autorizzare dall’Ufficio Scolastico Regionale per nominare un supplente in attesa dell’avente diritto.

Vorrei sapere come poter accedere al ruolo di assistete educativo.

Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono nominati dai Comuni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dalle Regioni (o da gli Enti ai quali essi hanno assegnato questo compito) per le scuole secondarie di secondo grado.
Però ormai gli enti locali non assumono più dipendenti e quindi si convenzionano con le cooperative. Manca una norma nazionale che stabilisce quale debba essere il titolo di studio previsto, che quindi cambia da ente ad ente.

Il dirigente scolastico puó vietare l’accesso nel cortile interno della scuola in caso di pioggia per sosta temporanea con auto a bambini con disabilita e legge 104/92?

Questo è un problema assai diffuso; occorre parlare col referente Regionale per l’inclusione scolastica e concordare col Dirigente  Scolastico un “accomodamento ragionevole”, consistente nel fatto che, ad esempio,  quando arriva l’auto con l’alunno con disabilità, il portiere e un collaboratore scolastico, il quale dovrà portare in classe l’alunno, controllino  che l’auto non arrechi rischi agli altri alunni.
La cosa sarebbe fattibile, poiché si tratterebbe di qualche minuto.

Sono un’insegnante di classe di un alunno che in prima, seconda e terza primaria ha avuto la copertura totale delle ore di sostegno. Quest’anno l’orario viene ridotto di un quarto, si dice, per mancanza di personale. E’ lecita questa riduzione?

Essendo l’alunno soggetto all’obbligo scolastico, la decisione di ridurre l’orario scolastico è illegittima. L’alunno con disabilità ha diritto e dovere di frequenza per tutto il tempo-scuola e di lui devono occuparsi tutti i docenti della classe, in quanto responsabili del suo percorso educativo e didattico.
In merito alla “riduzione delle ore di sostegno” essa è legittima se motivata da condizioni di miglioramento della salute dell’alunno; se la “riduzione delle ore di sostegno” è motivata per causa di tagli alla spesa o non è motivata, allora è illegittima, come precisa la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 e quindi sussistono le condizioni per rivolgersi alla Magistratura, tramite avvocato.

Mio marito ha legge 104 art 3 comma 3,usufruisce di 2h giornaliere,ora mio suocero si è ammalato di alzheimer.. può chiedere mio marito la 104 ad ore (e quindi aggiungere altre 2h oltre a quelle che prende x se con un totale di 18h mensili), o i 3 g mensili? e richiedere anche l’aspettativa retribuita dei 2anni? Mio marito è figlio unico, non vive con i genitori, mio suocero ha 76anni mia suocera 75.

Se Suo marito è un lavoratore del pubblico impiego può cumulare i permessi per sé con quelli per l’assistenza al suocero in forza della Circolare Ministeriale del Ministero per la Funzione Pubblica del 30 ottobre 1995, n. 20, Applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). Parere del Consiglio di Stato n.785/1995”; se invece è un dipendente privato, l’INPS lo vieta in base alla Circolare 11 luglio 2003, n. 128, che al punto 6 afferma: “…Si rammenta comunque che se il soggetto richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere altre persone (vedi circolare 18 febbraio 1999, n. 37).
Conseguentemente: i congedi si possono sommare se il lavoratore è dipendente del pubblico impiego, mentre il cumulo è vietato per l’impiego privato.
A completamento, riporto di seguito il parere del dr. Andrea Sinno, esperto dello sportello dell’AIP.
«Occorrerebbe dunque preliminarmente sapere se il lavoratore in questione sia un dipendente pubblico o privato. Inoltre faccio presente che la possibilità di frazionare i tre giorni di permesso non è prevista dalla legge.
Tuttavia l’INPS, i cui documenti di prassi (circolari e messaggi) sono diretti unicamente ai lavoratori del settore privato iscritti a tale ente, ammette dal punto di vista contabile tale possibilità (non sancisce un diritto): chiamato a corrispondere l’indennizzo sostitutivo dello stipendio relativo ai giorni di permesso, nulla osta all’indennizzo dei 3 giorni anche qualora frazionati in ore, nel limite massimo determinato dall’algoritmo di calcolo indicato in mess. INPS n.  16866/07. In ogni caso, stando alla circ. INPS 128/2003, il problema non si porrebbe nemmeno, poiché non sarebbe ammessa la possibilità di cumulo.
Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione, invece, il frazionamento dei tre gg. di permesso mensile è previsto solamente da alcuni CCNL (ad es. enti locali e comparto dei Ministeri), in ogni caso nel limite massimo di 18 ore mensili.
Per ciò che concerne infine la possibilità di fruizione di periodi di congedo straordinario retribuito per l’assistenza al genitore, l’art. 42, comma 5 del Dlgs, n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4, comma 1 lett. b) del Dlgs. n. 119/2011, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei precedenti (la sola condizione anagrafica della madre non è dunque un requisito sufficiente): “5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente (della persona da assistere, ndr.), ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre (della persona da assistere, ndr.) anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli (della persona da assistere, ndr.) conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”
A seguito della riformulazione dell’art. 42 comma 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 1/20102, che per l’individuazione delle patologie invalidanti, rimanda a quanto previsto in circ. UPPA n. 13/2010, paragrafo 2, pag. 4, ultimo capoverso: “La legge non ha definito la nozione di “patologia invalidante”. In mancanza di una espressa scelta sul punto,  sentito il Ministero della Salute, un utile punto di riferimento per l’individuazione di queste patologie  è rappresentato dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del decreto Interministeriale – Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000  n. 278  (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 . In particolare si tratta delle: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;” indicazioni coincidenti con quelle fornite dall’INPS in circ. 32/2012, punto 3. Andrea Sinno (dottore in servizio sociale)».

Sono un docente di sostegno della secondaria di I grado. Scrivo a nome di una mamma che non ha fatto presentare il figlio diversamente abile maggiorenne all’esame di maturità (un mio alunno del I grado) nella certezza che potesse iscriverlo  nuovamente alla classe quinta. La richiesta è stata rifiutata adducendo come motivazione che anche in assenza di certificato medico il ragazzo fosse obbligato a sostenere le prove suppletive dell’esame di maturità. Attualmente il ragazzo è a casa. Vi prego di consentirmi di aiutare il giovane con i riferimenti normativi opportuni onde poter risolvere la questione nel più breve tempo possibile.

Purtroppo l’assenza agli esami produce l’effetto legale della bocciatura; però la ripetenza non è effetto automatico della bocciatura; infatti per la ripetenza ogni scuola secondaria di Secondo grado ha il potere di deliberare se accettarla oppure no; tanto più che per questo alunno era stato adottato un Pei differenziato ed era stato ammesso agli esami per ottenere l’attestato, avendo raggiunto gli obiettivi riferiti al Pei per lui elaborato.
Non credo ci sia più nulla da fare con la scuola, avendo lo studente già adempiuto all’obbligo scolastico.
Una eventuale ripetenza verrebbe considerata non un diritto allo studio, bensì un tentativo di parcheggio.
Si tratta, ora, di contattare un centro di formazione professionale o una cooperativa integrata per avviare il ragazzo, se possibile, ad un’attività lavorativa o, in mancanza, è possibile rivolgersi al Comune per impostare, d’intesa con la famiglia. il progetto di vita di cui all’art 14 della legge n. 328/2000, sulla cui obbligatorietà ci sono pure delle sentenze.

Sono una mamma che ha una ragazzina di 14 anni che frequenta il primo anno di CFP.
Ho fatto richiesta, che è stata accolta, del sostegno all’ASL; ora il CFP mi dice che il sostegno è di poche ore e che è concentrato in un piccolo gruppo.
Mi domando e mi chiedo se mia figlia è affetta da disturbi psicotici del pensiero, come fa a seguire e a socializzare se viene inserita in un piccolo gruppo? IL SUO PROBLEMA RIGUARDA LA SOCIALIZZAZIONE.

Partendo dal presupposto che la norma non consente attività in gruppi formati da soli alunni disabili, dovrebbe parlare della situazione con gli operatori dell’ASL e con i docenti della classe di sua figlia (gli insegnanti del CFP) per sapere se vedono un’opportunità migliore per la ragazza.
Tenga presente che il docente per il sostegno potrebbe aiutare sua figlia a socializzare, proprio grazie al fatto di lavorare in un gruppo di piccole dimensioni, purché questo gruppo sia costituito dai compagni della classe e sia eterogeneo.

Sono un insegnante di sostegno scuole superiori.
Quest’anno mi hanno affidato un alunno di 18 anni in una quinta ITC. I colleghi mi hanno comunicato che questo ragazzo per 4 anni ha seguito una programmazione differenziata. Ho controllato la sua cartella personale e ho constatato che NON RISULTA NESSUNA AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA IN NESSUN ANNO PRECEDENTE, IN CUI ACCETTANO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA. Vi prego di consigliarmi come POSSO PROCEDERE affinché, l’alunno possa presentarsi agli esami sia legalmente che didatticamente tutelato. Vi prego di inviarmi qualche riferimento normativo.

Come stabilisce la norma, la valutazione differenziata può essere adottata unicamente a fronte del consenso scritto da parte dei genitori (OM 90/2001).
Oggi, per tutelare lo studente, occorre procedere con la scelta della programmazione, che il consiglio di classe stabilirà, secondo le modalità di seguito descritte:
–       se il consiglio di classe ravvede che per lo studente si possa seguire, per l’attuale anno scolastico, la programmazione riconducibile ai programmi ministeriali, la programmazione viene presentata in sede di PEI, condivisa e lo studente, superato l’esame di stato, consegue il diploma (OM 90/2001);
–       se il consiglio di classe, invece, pensa di adottare la programmazione differenziata, allora deve convocare i genitori e proporla, acquisendo il loro consenso. A fronte del mancato consenso il consiglio di classe deve attenersi ad una programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OM 90/2001).
La norma consente di cambiare tipo di programmazione da un anno all’altro o anche nel corso dello stesso anno scolastico, su decisione dei docenti: per questo non c’è bisogno di prove integrative (OM 90/2001). Ma quando il passaggio dal differenziato al semplificato avviene per volontà della famiglia contro quella dei docenti, la norma stabilisce che la famiglia debba essere formalmente informata che, ai soli fini della valutazione, l’alunno non sarà considerato con disabilità; ciò significa che potrebbe essere bocciato, mentre con un Pei differenziato non sarà bocciato e, superato l’esame di stato, conseguirà l’Attestato.
Ogni modifica, successiva alla prima stesura del Pei di inizio anno, va riportata nel Piano Educativo Individualizzato, sottoscritto da tutti coloro che lo redigono, e cioè i genitori, tutti i docenti della classe e gli specialisti. E questo potrebbe avvenire per il caso da lei descritto, senza dover sottoporre lo studente a prove specifiche.
Pertanto la questione si pone per gli anni pregressi, in cui è stato adottato illecitamente da parte della scuola un tipo di valutazione (programmazione differenziata) senza aver prima acquisito il consenso della famiglia. Se al quinto anno la famiglia pretende il Pei semplificato, esso viene avviato e si sana il mancato consenso degli anni precedenti; comunque la famiglia negli anni precedenti avrebbe dovuto farsi sentire, dato che nella scheda di valutazione, nel momento in cui si adotta una programmazione differenziata, questa viene richiamata (condizione che non sussiste quando la programmazione riguarda un Pei semplificato).