Le modifiche al Jobs act, apprendisti con regole standard

da Il Sole 24 Ore

Le modifiche al Jobs act, apprendisti con regole standard

di Giampiero Falasca

Il decreto legislativo correttivo della riforma del mercato del lavoro contiene l’ennesima innovazione in materia di apprendistato.

Per consentire l’utilizzo di questo contratto anche in mancanza delle discipline regionali, viene stabilito che il contratto di alta formazione e ricerca può essere attivato anche prima dell’approvazione delle discipline regionali: in mancanza di esse, gli aspetti formativi del contratto sono regolati dal decreto del ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015.

Mediante tale decreto, il ministero ha definito gli standard formativi che devono essere applicati ai contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, parametri che valgono su tutto il territorio nazionale, in quanto vengono definiti come livelli essenziali delle prestazioni.

Secondo tale atto, i datori di lavoro che intendono stipulare contratti di alta formazione e ricerca devono avere capacità strutturali, tecniche e competenze formative.

Inoltre il decreto stabilisce i criteri che devono essere rispettati per l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato e, rinviando alla copiosa normativa esistente, definisce le caratteristiche e i compiti del tutor aziendale, regolamenta i criteri di redazione del piano formativo, definisce i criteri e le modalità di valutazione e certificazione delle competenze.

Il medesimo decreto ministeriale stabilisce quali sono i diritti e i doveri dell’apprendista: l’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, deve informare i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, garantendo la consapevolezza della scelta di utilizzare tale contratto e informandoli sui suoi possibili sbocchi occupazionali e formativi.

Il decreto legislativo correttivo appena approvato prevede anche che, fino all’approvazione delle discipline regionali, sono fatte salve le convenzioni stipulate dai datori di lavoro (o dalle loro associazioni) con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Il Dlgs si occupa, inoltre, di un’altra tipologia di apprendistato, quella destinata ai giovani dai 15 ai 25 anni per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale.

Per i contratti di questo tipo, stipulati quando era ancora vigente il Testo unico del 2011, viene riconosciuta la possibilità di prorogare per un periodo massimo di un anno tutti i rapporti di apprendistato, qualora siano ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto e nel caso in cui, alla scadenza del periodo formativo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Con questa innovazione il legislatore estende ai contratti di apprendistato stipulati in base alla vecchia e ormai abrogata disciplina (il Dlgs 167/2011) la facoltà di proroga riconosciuta dall’articolo 43, comma 4, del Dlgs 81/2015 in favore dei nuovi contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma.

Come accaduto per decine di volte in passato, queste norme nascono con l’intenzione di risolvere i tanti e incessanti problemi applicativi che caratterizzano l’apprendistato. E probabilmente anche queste ultime modifiche, pur avendo un contenuto sensato e condivisibile, non produrranno quella svolta tanto attesa, in quanto non affrontano il tema di fondo che caratterizza sia questo che i precedenti interventi: la fattispecie è costruita in maniera troppo complessa, come si capisce già leggendo i nomi di alcune sotto-tipologie (la definizione dell’apprendistato di primo livello si compone di ben 21 parole!).