Assicurazione integrativa e libretti: sono dunque spese obbligatorie?

Assicurazione integrativa e libretti: sono dunque spese obbligatorie?

di Cinzia Olivieri

 

Il 20 ottobre è stata posta all’ordine del giorno della VII^ Commissione Cultura Camera una nuova Interrogazione a risposta in commissione (n. 5-08789) sui contributi volontari delle scuole.

Le Note ministeriali del 20 marzo 2012, Prot. n. 312 e del 7 marzo 2013 n. 593 hanno chiarito, premessa la gratuità connessa all’obbligo e la mancanza di capacità impositiva da parte delle scuole (artt. 34 e 23 Cost), che il contributo delle famiglie a favore delle istituzioni scolastiche è volontario, che l’iscrizione non può essere subordinata al suo pagamento e che non sono legittime discriminazioni “sia in termini di valutazione che disciplinari” derivanti dal rifiuto di versamento scolastico.

Tuttavia esse parlano anche di “obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse”, individuate dalla nota del 2012 in: “quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche”.

In quanto obbligatori, tali importi non dovrebbero quindi essere cumulati con il contributo volontario ma versati distintamente (con relativa causale).

Infatti nella risposta alla interrogazione in commissione è stato confermato “l’obbligo per le famiglie di rimborsare alla scuola le spese da questa sostenute per conto delle stesse, tra cui rientrano quelle per l’assicurazione individuale contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli alunni”.

Ebbene, fermo il vantaggio di un’assicurazione integrativa, se questi pagamenti sono dovuti perché sostenuti “per conto” delle famiglie (sebbene per spese non da queste individualmente richieste), tuttavia come si conciliano con il principio di gratuità dell’istruzione?

In pratica si individuano così importi obbligatori diversi da imposte o tasse, perciò persino legittimando una previsione regolamentare che subordini al loro pagamento la partecipazione ai viaggi o ad altre attività.

Se già destano preoccupazioni le conseguenze di quanto predetto, vi sono altri aspetti che necessitano un chiarimento.

Infatti le note ministeriali affermano che il contributo volontario non può “riguardare lo svolgimento di attività curricolari” ma deve essere destinato “esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa rivolta agli studenti”. Le famiglie quindi vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all’art. 13 della legge n. 40/2007, che appunto è possibile per le erogazioni liberali in favore delle istituzioni scolastiche, effettuate a mezzo bollettino postale o bonifico bancario purché finalizzate (con espressa indicazione nella causale) all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Tale divieto (che non pare trovare però altro fondamento normativo) all’utilizzo del contributo per lo svolgimento di attività curricolari ed al funzionamento ordinario e amministrativo tuttavia costituisce un problema per le scuole che non dispongono di risorse sufficienti nonostante l’aumento del fondo ministeriale e mal si concilia con l’art. 21 della l. 59/1997 e l’art. 1 del D.I. 44/2001 per i quali la dotazione finanziaria delle istituzioni scolastica è costituita oltre che “dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico” da “risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati” di cui provvedono “all’autonoma allocazione”.

Per l’effetto, normativamente, la scuola ben può decidere autonomamente delle entrate proprie e quindi anche in merito a come utilizzare il contributo, teoricamente anche destinandolo al funzionamento se necessario, proprio per i benefici indiretti che conseguono da maggiori risorse.

La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, poi, è facoltativa e perciò la spesa di consueto è anticipata direttamente dalle famiglie che aderiscono e solo successivamente la scuola provvede al versamento. Pertanto non si pongono particolari problemi.

Per quanto riguarda invece i laboratori, due regi decreti del 1924 (n. 969 e n. 749) avevano già previsto, per gli istituti tecnici e professionali e per singole scuole e istituti dotati di personalità giuridica, la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare contributi ‘speciali’ per specifiche esigenze tra le quali spese di laboratorio e acquisto di materiali di consumo che costituiscono importi necessari per le relative attività.

Anche in questo caso (e specie nel secondo grado) quindi potrebbe legittimarsi l’esclusione dello studente in caso di mancato pagamento.

E’ chiaro pertanto che necessita una risposta esaustiva alle numerose problematiche evidenziate, fonte di ulteriore conflittualità con le famiglie e necessaria per il corretto funzionamento delle scuole.